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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 1335/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1335 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa da
di e , in persona del legale rappresentante Pt_1 Parte_2 Parte_3 pro tempore P.IVA P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Balboni e Isabella Petracin come da mandato a margine dell' atto di citazione in appello
CONTRO
[...] ià Controparte_1 Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 122/2023 pubblicata il 17.1.2023
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 122/2023, REP. 186/2023 - resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Davide Ciutto, R.G. n. 2273/2022, pubblicata il 17/01/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riproducono:
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'IIlmo Giudice adito, previo ogni accertamento del caso, accogliere la domanda formulata con l'opposizione di terzo all'esecuzione e per l'effetto:
a) accertare, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, che i beni pignorati costituiscono un unicum con il bene immobile al quale accedono e non possono essere dallo stesso separati;
b) accertare, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, che la proprietà del bene immobile
è in capo a Pt_1
c) Dichiarare la nullità / inefficacia del pignoramento promosso da CP_1 CP_1
[...
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre alla fase cautelare di esecuzione.
Si rinnova la richiesta di acquisizione telematica del fascicolo dell'esecuzione RE
474/2021 – Tribunale di Vicenza e del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 619 c.p.c. avverso il pignoramento mobiliare promosso da Controparte_1 nei confronti di e avente ad oggetto alcune componenti di
[...] Controparte_1 un impianto di cogenerazione di energia da biomassa installato su un proprio immobile sito in Thiene, via Dell'Artigianato, 2 (censito al foglio 9, m. 162) sostenendo la natura di bene immobile ( e non mobile) del suddetto impianto e affermandosi titolare del bene immobile ex art. 953 c.c. chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia del pag. 2/9 pignoramento.
Allegava che l'impianto era stato collocato nel terreno di proprietà di in Parte_1 virtù di un contratto costitutivo del diritto di superficie, avente durata di dodici anni, stipulato tra la e (dante causa della Controparte_1 Persona_1
, originario titolare del fondo in tal senso deponendo – al di là del nomen Parte_1 iuris attribuito dalle parti – alcuni indici presuntivi quali la considerazione del fondo quale destinato alla realizzazione e mantenimento dell'impianto e non per l'utilizzo che le era proprio (parcheggio) e la natura dell'impianto, saldamento ancorato al suolo in quanto provvisto di cisterne interrate inamovibili e collegato attraverso un apposito impianto alla cabina elettrica, non ostando a tale interpretazione né la previsione del corrispettivo in un canone periodico né l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
In data 28.12.2019 alla scadenza contrattuale il contratto non veniva rinnovato stante la morosità di e quindi il diritto di superficie si estingueva e, ai sensi Controparte_1 dell'art. 953 c.c., diveniva proprietaria dell'intera centrale elettrica, costituita Parte_1 dall'impianto di cogenerazione e cabina di allacciamento.
I convenuti non si costituivano restando contumaci.
Con la sentenza del 17.1.23 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione escludendo che nel caso di specie potesse configurarsi la costituzione di un diritto di superficie e, quindi, l'accessione alla scadenza contrattuale.
Qualificata la centrale come bene immobile, il giudice di primo grado riteneva insussistente l'accessione qualificando il contratto non come costituzione di diritto di superficie di costruzione bensì come contratto atipico di edificazione di natura obbligatoria sulla base dei seguenti elementi: qualificazione in termini di locazione data dalle parti, rinvio operato alle norme sulle locazioni di immobili per quanto non previsto, l'impegno previsto dall'art.9 del contratto a rimuovere le opere realizzate e a ripristinare l'area nello stato originario.
Riteneva, dunque, che le parti avessero voluto dare vita ad un rapporto meramente obbligatorio, con mantenimento della proprietà dell'impianto in capo alla
[...] come confermato dall'assenza di qualsivoglia clausola in tal senso in CP_1 quanto se le parti avessero davvero voluto trasferire l'impianto al termine del contratto pag. 3/9 alla locatrice, atteso anche il valore economico dello stesso, lo avrebbero certamente previsto espressamente, senza rinviare sic et simpliciter alle norme sulla locazione e senza indicare che lo stesso dovesse essere rimosso, e quindi asportato, perché ciò è incompatibile con il diritto di acquisizione del bene da parte del titolare del fondo.
Rigettava, inoltre, le censure relative alla forma seguita per il pignoramento (mobiliare anziché immobiliare) e al possibile nocumento alla produzione di energia in caso di asporto di alcune componenti dell'impianto: la prima dovendo essere fatta valere dal terzo espropriato ex art. 513 c.p.c. entro il termine di legge con l'opposizione agli atti esecutivi;
la seconda in quanto irrilevante non avendo l'opponente interesse alla persistente funzionalità del bene non avendo alcun titolo per utilizzarlo o ritenerlo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ffidato a tre motivi: Parte_1
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC – DECISIONE ULTRA PETITA per avere il giudice di primo grado attribuito a n diritto obbligatorio in Parte_1 luogo del diritto reale autodeterminato posto a fondamento della domanda e per aver mutato le condizioni contrattuali pattuite attribuendo a il Controparte_1 diritto di rimuovere le opere alla scadenza anziché il dovere di rimuovere l'impianto a cura e spese di stabilito in favore esclusivamente Controparte_1 di in ragione dei prevedibili costi di ripristino. Parte_1
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEGUENTI C.C.
SULL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI in quanto le norme invocate dal giudice di primo grado a sostegno della diversa qualificazione non escludono il diritto di superficie. Nello specifico:
• la clausola 9 del contratto non attribuisce affatto un diritto al concessionario di ritenere il bene al termine del rapporto, essendo disciplinato solo il diritto di di ottenere il ripristino dell'area alla scadenza del contratto, diritto Pt_1 disponibile e quindi sempre rinunciabile e non azionabile. La ragione di ciò è in linea con la comune intenzione delle parti dato che trattasi di impianto a rapida obsolescenza e al termine del contratto poteva sorgere un interesse di Pt_1
a rinunciare all'acquisizione e a pretendere da la rimozione CP_1
e rimessa in pristino dell'area.
• la deroga all'accessione configurerebbe la centrale come una sorta di pag. 4/9 addizione/innovazione facilmente asportabile, il che è incompatibile con la natura della costruzione, che è incorporata al suolo e priva di autonoma utilità, non potendo essere tolta se non attraverso la sua demolizione e, quindi, distruggendo il bene stesso, in quanto nel sottosuolo, l'impianto è collegato a due cisterne di notevoli dimensioni di raccolta degli olii e, a mezzo di appositi cavi, l'impianto è inscindibilmente collegato alla cabina elettrica di consegna già divenuta di proprietà di per accessione, regolarmente accatastata e Parte_1 collegata alla rete nazionale e di cui l'impianto installato nella struttura container costituisce pertinenza;
• non vi è in atti alcuna prova che dimostri che il valore residuo del bene sia superiore ai costi per la sua demolizione, smaltimento e bonifica dell'area;
• le parti possono prevedere, in deroga all'art. 953 c.c., il diritto di asportare il manufatto ma nel caso di specie né ha rimosso il manufatto né Controparte_1 ne ha preteso la rimozione. Parte_1
In ogni caso, anche a qualificare il contratto come locazione con diritto ad aedificandum, non vi è ragione per escludere l'accessione dell'immobile non essendovi alcuna clausola contrattuale che droghi espressamente all'accessione in favore del superficiario/conduttore.
3. MANCATA RILEVABILITA' D'UFFICIO DEI VIZI AFFERENTI ALLA
VIOLAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI IN MATERIA DI
PIGNORAMENTO (PIGNORAMENTO DEL BENE IMMOBILE NELLE
FORME DEL PIGNORAMENTO MOBILIARE) – ABUSO EDILIZIO
REALIZZATO ATTRAVERSO IL PIGNORAMENTO essendo stato pignorato un bene immobile con le forme del pignoramento mobiliare con conseguente inesistenza del pignoramento e determinando il pignoramento il diritto del creditore procedente alla demolizione di parte dell'impianto con pregiudizio per la sicurezza.
e sono rimaste contumaci Controparte_1 Controparte_1 anche in grado di appello.
A seguito a riassegnazione a nuovo consigliere relatore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 (udienza così anticipata dal 2.12.25). pag. 5/9
2. L'appello è infondato.
2.1. Primo motivo di appello.
Non sussiste alcuna ultrapetizione da parte del giudice di primo grado, che ha rigettato l'opposizione ritenendo insussistente la pretesa fondata sulla titolarità per accessione del bene in base all'art.953 c.c., qualificando il contratto concluso come contratto atipico di concessione del diritto di edificazione e non di costituzione del diritto di superficie al solo fine di ritenere infondata la pretesa e non certo per attribuire un diritto non richiesto.
Non si è trattato di attribuire alla domanda petitum o causa petendi diversi, restando inquadrata la pretesa come titolarità del bene per accessione fondata sulla scadenza del contratto asseritamente costitutivo del diritto di superficie ai fini dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., ma di qualificazione del contratto su cui si fonda la pretesa titolarità del bene pignorato al fine di verificare l'effettiva proprietà in capo al terzo.
2.3. Secondo motivo di appello.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità si è occupata della qualificazione del contratto con cui viene concesso l'utilizzo di un suolo per installare un impianto energetico (solitamente fotovoltaico) soprattutto in materia tributaria, incidendo la qualificazione del contratto sull'entità dell'imposta di registro applicabile.
Il principio affermato è che le parti possono utilizzare diversi schemi contrattuali: costituzione del diritto di superficie o locazione di bene immobile con facoltà del conduttore di costruire manufatti sull'area locata da rimuovere o meno alla scadenza del contratto, con particolare rilievo, tra i criteri ermeneutici per la qualificazione del contratto, alla disciplina relativa alla sorte delle opere costruite dal concessionario al momento della cessazione del rapporto concessorio. Siccome in caso di apposizione di un termine ex art. 953 c.c. il proprietario del fondo consolida la sua proprietà divenendo proprietario del bene, salvo diverso accordo tra le parti “per queste ragioni le parti devono regolare la proprietà degli impianti e la loro destinazione alla scadenza del contratto” con la precisazione che “diversamente, le parti possono stipulare un contratto di locazione, ex art. 1571 c.c., avente carattere obbligatorio e per effetto del quale il proprietario del suolo trasferisce ad altro la disponibilità del bene immobile per un determinato tempo in cambio di un corrispettivo, potendo concedere la facoltà al pag. 6/9 conduttore di costruire manufatti sull'area locata da rimuovere o meno alla scadenza del contratto” (Cass. Sez. 5 n. 28261 del 15/10/2021; sez. trib. n.23405 del 24/08/2021,
n.28265 del 15/10/2021, n.29039 del 20/10/2021).
La rilevanza data dal giudice di primo grado alla clausola di rimozione contenuta nell'art.9 del contratto va condivisa, in quanto porta ad escludere che le parti abbiano voluto attribuire valore preminente all'impianto rispetto all'utilizzo del terreno, tenuto conto che, delle uniche opere di modifica necessarie per la collocazione dell'impianto a bio masse costituite dall'interramento delle due cisterne e dal collegamento alla cabina elettrica, ne hanno previsto la rimozione a fine contratto con obbligo di ripristino.
La lettura offerta dall'appellante come diritto – rinunciabile – in favore della Pt_1 ad obbligare alla demolizione qualora fosse stato suo interesse alla Controparte_1 scadenza del contratto in luogo dell'acquisizione dell'impianto non consente di fondare l'acquisto della proprietà in capo alla dell'intero impianto, in quanto Parte_1 inconciliabile con la rimozione delle opere necessarie per il suo funzionamento e che ne determinavano il collegamento stabile al suolo e con l'assenza di una previsione specifica sulla destinazione dell'impianto, una volta rimosse le opere o nel caso in cui le stesse non fossero state rimosse, a riprova della funzionalità del terreno alla collocazione dell'impianto e della naturale asportazione dell'impianto alla cessazione del contratto, vista la previsione della rimozione delle opere di collegamento e l'obbligazione di ripristino.
La previsione contrattuale consente di superare anche l'argomento sulla non facile asportabilità dell'impianto, tenuto conto che le stesse parti hanno previsto la possibilità di rimozione delle opere aggiuntive necessarie realizzate per la messa in funzione dell'impianto.
Anche l'argomento fondato sul comportamento successivo delle parti non può ritenersi dirimente, tenuto conto degli elementi testuali risultanti dal contratto che depongono per la volontà delle parti di costituire un rapporto di natura obbligatoria con previsione alla scadenza della restituzione del fondo al locatore nelle caratteristiche originarie in modo da consentirne l'uso cui era stato destinato.
E, infatti, il contratto viene denominato dalle parti come “contratto di locazione commerciale” e anche se il nomen juris di per sè non è determinante, certo assume un pag. 7/9 valore confermativo della volontà delle parti laddove altre indicazioni testuali depongano nello stesso senso (cfr. Cass. S.U. n.8434 del 30/04/2020).
E, nel caso di specie, rilevano la qualificazione data alle parti nel contratto (“locatore” da un lato, “locataria ovvero conduttrice” dall'altro); il richiamo alla disciplina delle locazioni sia per quanto riguarda la durata del contratto in conformità all'art. 27
L.392/1978 (art. 3) sia per quanto riguarda la disciplina generale del contratto (art.14) e gli aspetti non regolamentati (art. 15); la natura periodica del canone;
la registrazione del contratto all'agenzia delle entrate come locazione nè consta la trascrizione ex art. 2643 nr. 2 c.c.
Tutti indici inequivocabili della volontà delle parti di concludere un contratto di locazione che gli elementi indicati dall'appellante non consentono di superare, essendo parimenti connaturati alla natura obbligatoria del rapporto e non rinvenendosi indici testuali che facciano propendere per la volontà delle parti di costituire un diritto reale rispetto alla qualificazione e alla disciplina convenzionalmente scelta per la regolamentazione del rapporto e a cui hanno voluto far riferimento per l'assetto di interessi, ove risulta preminente quello della restituzione del bene al termine del rapporto nello stato in cui si trovava prima dell'inizio del contratto, inconciliabile con qualsivoglia volontà di accessione.
Né la proprietà dell'impianto può fondarsi sulla diversa ipotesi di cui all'art. 1593 c.c. trattandosi di causa petendi diversa basata su fatti costitutivi non allegati in primo grado e, che, dunque incontra l'inammissibilità ai sensi dell'art.345 c.p.c.
2.3. Terzo motivo di appello.
Accertata l'insussistenza di un diritto di proprietà in capo all'appellante, deve rilevarsi la carenza di interesse a far valere i vizi del pignoramento e la nullità degli atti esecutivi non avendo alcuna relazione con il bene ed essendo legittimato a tal fine unicamente il debitore esecutato.
3. L'appello va, dunque, rigettato come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
pag. 8/9 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 122/2023 pubblicata il 17.1.2023.
2) l'appellante è obbligato a versare un Parte_4 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N.RG. 1335/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1335 del ruolo generale dell'anno
2023 promossa da
di e , in persona del legale rappresentante Pt_1 Parte_2 Parte_3 pro tempore P.IVA P.IVA_1
APPELLANTE rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Balboni e Isabella Petracin come da mandato a margine dell' atto di citazione in appello
CONTRO
[...] ià Controparte_1 Controparte_2
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 122/2023 pubblicata il 17.1.2023
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
– in via principale e nel merito, accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 122/2023, REP. 186/2023 - resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Davide Ciutto, R.G. n. 2273/2022, pubblicata il 17/01/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui si riproducono:
- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'IIlmo Giudice adito, previo ogni accertamento del caso, accogliere la domanda formulata con l'opposizione di terzo all'esecuzione e per l'effetto:
a) accertare, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, che i beni pignorati costituiscono un unicum con il bene immobile al quale accedono e non possono essere dallo stesso separati;
b) accertare, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, che la proprietà del bene immobile
è in capo a Pt_1
c) Dichiarare la nullità / inefficacia del pignoramento promosso da CP_1 CP_1
[...
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre alla fase cautelare di esecuzione.
Si rinnova la richiesta di acquisizione telematica del fascicolo dell'esecuzione RE
474/2021 – Tribunale di Vicenza e del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 ex art. 619 c.p.c. avverso il pignoramento mobiliare promosso da Controparte_1 nei confronti di e avente ad oggetto alcune componenti di
[...] Controparte_1 un impianto di cogenerazione di energia da biomassa installato su un proprio immobile sito in Thiene, via Dell'Artigianato, 2 (censito al foglio 9, m. 162) sostenendo la natura di bene immobile ( e non mobile) del suddetto impianto e affermandosi titolare del bene immobile ex art. 953 c.c. chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia del pag. 2/9 pignoramento.
Allegava che l'impianto era stato collocato nel terreno di proprietà di in Parte_1 virtù di un contratto costitutivo del diritto di superficie, avente durata di dodici anni, stipulato tra la e (dante causa della Controparte_1 Persona_1
, originario titolare del fondo in tal senso deponendo – al di là del nomen Parte_1 iuris attribuito dalle parti – alcuni indici presuntivi quali la considerazione del fondo quale destinato alla realizzazione e mantenimento dell'impianto e non per l'utilizzo che le era proprio (parcheggio) e la natura dell'impianto, saldamento ancorato al suolo in quanto provvisto di cisterne interrate inamovibili e collegato attraverso un apposito impianto alla cabina elettrica, non ostando a tale interpretazione né la previsione del corrispettivo in un canone periodico né l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.
In data 28.12.2019 alla scadenza contrattuale il contratto non veniva rinnovato stante la morosità di e quindi il diritto di superficie si estingueva e, ai sensi Controparte_1 dell'art. 953 c.c., diveniva proprietaria dell'intera centrale elettrica, costituita Parte_1 dall'impianto di cogenerazione e cabina di allacciamento.
I convenuti non si costituivano restando contumaci.
Con la sentenza del 17.1.23 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione escludendo che nel caso di specie potesse configurarsi la costituzione di un diritto di superficie e, quindi, l'accessione alla scadenza contrattuale.
Qualificata la centrale come bene immobile, il giudice di primo grado riteneva insussistente l'accessione qualificando il contratto non come costituzione di diritto di superficie di costruzione bensì come contratto atipico di edificazione di natura obbligatoria sulla base dei seguenti elementi: qualificazione in termini di locazione data dalle parti, rinvio operato alle norme sulle locazioni di immobili per quanto non previsto, l'impegno previsto dall'art.9 del contratto a rimuovere le opere realizzate e a ripristinare l'area nello stato originario.
Riteneva, dunque, che le parti avessero voluto dare vita ad un rapporto meramente obbligatorio, con mantenimento della proprietà dell'impianto in capo alla
[...] come confermato dall'assenza di qualsivoglia clausola in tal senso in CP_1 quanto se le parti avessero davvero voluto trasferire l'impianto al termine del contratto pag. 3/9 alla locatrice, atteso anche il valore economico dello stesso, lo avrebbero certamente previsto espressamente, senza rinviare sic et simpliciter alle norme sulla locazione e senza indicare che lo stesso dovesse essere rimosso, e quindi asportato, perché ciò è incompatibile con il diritto di acquisizione del bene da parte del titolare del fondo.
Rigettava, inoltre, le censure relative alla forma seguita per il pignoramento (mobiliare anziché immobiliare) e al possibile nocumento alla produzione di energia in caso di asporto di alcune componenti dell'impianto: la prima dovendo essere fatta valere dal terzo espropriato ex art. 513 c.p.c. entro il termine di legge con l'opposizione agli atti esecutivi;
la seconda in quanto irrilevante non avendo l'opponente interesse alla persistente funzionalità del bene non avendo alcun titolo per utilizzarlo o ritenerlo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ffidato a tre motivi: Parte_1
1. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC – DECISIONE ULTRA PETITA per avere il giudice di primo grado attribuito a n diritto obbligatorio in Parte_1 luogo del diritto reale autodeterminato posto a fondamento della domanda e per aver mutato le condizioni contrattuali pattuite attribuendo a il Controparte_1 diritto di rimuovere le opere alla scadenza anziché il dovere di rimuovere l'impianto a cura e spese di stabilito in favore esclusivamente Controparte_1 di in ragione dei prevedibili costi di ripristino. Parte_1
2. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1362 E SEGUENTI C.C.
SULL'INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI in quanto le norme invocate dal giudice di primo grado a sostegno della diversa qualificazione non escludono il diritto di superficie. Nello specifico:
• la clausola 9 del contratto non attribuisce affatto un diritto al concessionario di ritenere il bene al termine del rapporto, essendo disciplinato solo il diritto di di ottenere il ripristino dell'area alla scadenza del contratto, diritto Pt_1 disponibile e quindi sempre rinunciabile e non azionabile. La ragione di ciò è in linea con la comune intenzione delle parti dato che trattasi di impianto a rapida obsolescenza e al termine del contratto poteva sorgere un interesse di Pt_1
a rinunciare all'acquisizione e a pretendere da la rimozione CP_1
e rimessa in pristino dell'area.
• la deroga all'accessione configurerebbe la centrale come una sorta di pag. 4/9 addizione/innovazione facilmente asportabile, il che è incompatibile con la natura della costruzione, che è incorporata al suolo e priva di autonoma utilità, non potendo essere tolta se non attraverso la sua demolizione e, quindi, distruggendo il bene stesso, in quanto nel sottosuolo, l'impianto è collegato a due cisterne di notevoli dimensioni di raccolta degli olii e, a mezzo di appositi cavi, l'impianto è inscindibilmente collegato alla cabina elettrica di consegna già divenuta di proprietà di per accessione, regolarmente accatastata e Parte_1 collegata alla rete nazionale e di cui l'impianto installato nella struttura container costituisce pertinenza;
• non vi è in atti alcuna prova che dimostri che il valore residuo del bene sia superiore ai costi per la sua demolizione, smaltimento e bonifica dell'area;
• le parti possono prevedere, in deroga all'art. 953 c.c., il diritto di asportare il manufatto ma nel caso di specie né ha rimosso il manufatto né Controparte_1 ne ha preteso la rimozione. Parte_1
In ogni caso, anche a qualificare il contratto come locazione con diritto ad aedificandum, non vi è ragione per escludere l'accessione dell'immobile non essendovi alcuna clausola contrattuale che droghi espressamente all'accessione in favore del superficiario/conduttore.
3. MANCATA RILEVABILITA' D'UFFICIO DEI VIZI AFFERENTI ALLA
VIOLAZIONE DELLE NORME PROCESSUALI IN MATERIA DI
PIGNORAMENTO (PIGNORAMENTO DEL BENE IMMOBILE NELLE
FORME DEL PIGNORAMENTO MOBILIARE) – ABUSO EDILIZIO
REALIZZATO ATTRAVERSO IL PIGNORAMENTO essendo stato pignorato un bene immobile con le forme del pignoramento mobiliare con conseguente inesistenza del pignoramento e determinando il pignoramento il diritto del creditore procedente alla demolizione di parte dell'impianto con pregiudizio per la sicurezza.
e sono rimaste contumaci Controparte_1 Controparte_1 anche in grado di appello.
A seguito a riassegnazione a nuovo consigliere relatore, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 (udienza così anticipata dal 2.12.25). pag. 5/9
2. L'appello è infondato.
2.1. Primo motivo di appello.
Non sussiste alcuna ultrapetizione da parte del giudice di primo grado, che ha rigettato l'opposizione ritenendo insussistente la pretesa fondata sulla titolarità per accessione del bene in base all'art.953 c.c., qualificando il contratto concluso come contratto atipico di concessione del diritto di edificazione e non di costituzione del diritto di superficie al solo fine di ritenere infondata la pretesa e non certo per attribuire un diritto non richiesto.
Non si è trattato di attribuire alla domanda petitum o causa petendi diversi, restando inquadrata la pretesa come titolarità del bene per accessione fondata sulla scadenza del contratto asseritamente costitutivo del diritto di superficie ai fini dell'opposizione ex art. 619 c.p.c., ma di qualificazione del contratto su cui si fonda la pretesa titolarità del bene pignorato al fine di verificare l'effettiva proprietà in capo al terzo.
2.3. Secondo motivo di appello.
Va premesso che la giurisprudenza di legittimità si è occupata della qualificazione del contratto con cui viene concesso l'utilizzo di un suolo per installare un impianto energetico (solitamente fotovoltaico) soprattutto in materia tributaria, incidendo la qualificazione del contratto sull'entità dell'imposta di registro applicabile.
Il principio affermato è che le parti possono utilizzare diversi schemi contrattuali: costituzione del diritto di superficie o locazione di bene immobile con facoltà del conduttore di costruire manufatti sull'area locata da rimuovere o meno alla scadenza del contratto, con particolare rilievo, tra i criteri ermeneutici per la qualificazione del contratto, alla disciplina relativa alla sorte delle opere costruite dal concessionario al momento della cessazione del rapporto concessorio. Siccome in caso di apposizione di un termine ex art. 953 c.c. il proprietario del fondo consolida la sua proprietà divenendo proprietario del bene, salvo diverso accordo tra le parti “per queste ragioni le parti devono regolare la proprietà degli impianti e la loro destinazione alla scadenza del contratto” con la precisazione che “diversamente, le parti possono stipulare un contratto di locazione, ex art. 1571 c.c., avente carattere obbligatorio e per effetto del quale il proprietario del suolo trasferisce ad altro la disponibilità del bene immobile per un determinato tempo in cambio di un corrispettivo, potendo concedere la facoltà al pag. 6/9 conduttore di costruire manufatti sull'area locata da rimuovere o meno alla scadenza del contratto” (Cass. Sez. 5 n. 28261 del 15/10/2021; sez. trib. n.23405 del 24/08/2021,
n.28265 del 15/10/2021, n.29039 del 20/10/2021).
La rilevanza data dal giudice di primo grado alla clausola di rimozione contenuta nell'art.9 del contratto va condivisa, in quanto porta ad escludere che le parti abbiano voluto attribuire valore preminente all'impianto rispetto all'utilizzo del terreno, tenuto conto che, delle uniche opere di modifica necessarie per la collocazione dell'impianto a bio masse costituite dall'interramento delle due cisterne e dal collegamento alla cabina elettrica, ne hanno previsto la rimozione a fine contratto con obbligo di ripristino.
La lettura offerta dall'appellante come diritto – rinunciabile – in favore della Pt_1 ad obbligare alla demolizione qualora fosse stato suo interesse alla Controparte_1 scadenza del contratto in luogo dell'acquisizione dell'impianto non consente di fondare l'acquisto della proprietà in capo alla dell'intero impianto, in quanto Parte_1 inconciliabile con la rimozione delle opere necessarie per il suo funzionamento e che ne determinavano il collegamento stabile al suolo e con l'assenza di una previsione specifica sulla destinazione dell'impianto, una volta rimosse le opere o nel caso in cui le stesse non fossero state rimosse, a riprova della funzionalità del terreno alla collocazione dell'impianto e della naturale asportazione dell'impianto alla cessazione del contratto, vista la previsione della rimozione delle opere di collegamento e l'obbligazione di ripristino.
La previsione contrattuale consente di superare anche l'argomento sulla non facile asportabilità dell'impianto, tenuto conto che le stesse parti hanno previsto la possibilità di rimozione delle opere aggiuntive necessarie realizzate per la messa in funzione dell'impianto.
Anche l'argomento fondato sul comportamento successivo delle parti non può ritenersi dirimente, tenuto conto degli elementi testuali risultanti dal contratto che depongono per la volontà delle parti di costituire un rapporto di natura obbligatoria con previsione alla scadenza della restituzione del fondo al locatore nelle caratteristiche originarie in modo da consentirne l'uso cui era stato destinato.
E, infatti, il contratto viene denominato dalle parti come “contratto di locazione commerciale” e anche se il nomen juris di per sè non è determinante, certo assume un pag. 7/9 valore confermativo della volontà delle parti laddove altre indicazioni testuali depongano nello stesso senso (cfr. Cass. S.U. n.8434 del 30/04/2020).
E, nel caso di specie, rilevano la qualificazione data alle parti nel contratto (“locatore” da un lato, “locataria ovvero conduttrice” dall'altro); il richiamo alla disciplina delle locazioni sia per quanto riguarda la durata del contratto in conformità all'art. 27
L.392/1978 (art. 3) sia per quanto riguarda la disciplina generale del contratto (art.14) e gli aspetti non regolamentati (art. 15); la natura periodica del canone;
la registrazione del contratto all'agenzia delle entrate come locazione nè consta la trascrizione ex art. 2643 nr. 2 c.c.
Tutti indici inequivocabili della volontà delle parti di concludere un contratto di locazione che gli elementi indicati dall'appellante non consentono di superare, essendo parimenti connaturati alla natura obbligatoria del rapporto e non rinvenendosi indici testuali che facciano propendere per la volontà delle parti di costituire un diritto reale rispetto alla qualificazione e alla disciplina convenzionalmente scelta per la regolamentazione del rapporto e a cui hanno voluto far riferimento per l'assetto di interessi, ove risulta preminente quello della restituzione del bene al termine del rapporto nello stato in cui si trovava prima dell'inizio del contratto, inconciliabile con qualsivoglia volontà di accessione.
Né la proprietà dell'impianto può fondarsi sulla diversa ipotesi di cui all'art. 1593 c.c. trattandosi di causa petendi diversa basata su fatti costitutivi non allegati in primo grado e, che, dunque incontra l'inammissibilità ai sensi dell'art.345 c.p.c.
2.3. Terzo motivo di appello.
Accertata l'insussistenza di un diritto di proprietà in capo all'appellante, deve rilevarsi la carenza di interesse a far valere i vizi del pignoramento e la nullità degli atti esecutivi non avendo alcuna relazione con il bene ed essendo legittimato a tal fine unicamente il debitore esecutato.
3. L'appello va, dunque, rigettato come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
pag. 8/9 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 122/2023 pubblicata il 17.1.2023.
2) l'appellante è obbligato a versare un Parte_4 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
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