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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5662/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 5662/2025
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gloria Marano, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
parte ricorrente
contro e , con il patrocinio dell'avv. Antonio Famà, Controparte_1 CP_2 che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
parti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parti resistenti: come da note scritte depositate congiuntamente in data 11.09.2025 e 12.09.2025.
Per il PM: visto nulla si oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.03.2025, parte ricorrente, , adiva questo Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino n. 16851/2025 limitatamente al regime di mantenimento del figlio. In particolare, il ricorrente chiedeva revocarsi, con decorrenza dalla data della domanda, ovvero dal mese di marzo 2025, l'onere a contribuire al mantenimento del figlio, sia a titolo di mantenimento ordinario che a titolo di spese straordinarie, poiché quest'ultimo è divenuto intanto economicamente autosufficiente.
Con decreto del 14.04.2025, il Giudice Relatore invitava le parti a comparire innanzi al G.O.P. in data 08.09.2025 per esperire un tentativo di conciliazione della controversia e contestualmente fissava udienza di comparizione avanti a sé in data 08.10.2025.
In data 09.07.2025 parte ricorrente e parti resistenti depositavano comparsa di costituzione e risposta con conclusioni congiunte e contestualmente chiedevano fissazione di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 25.08.2025, il Giudice Relatore revocava le udienze di comparizione precedentemente fissate e assegnava alle parti termine perentorio fino al 15.09.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 11.09.2025 e 12.09.2025 parte ricorrente e parti resistenti depositavano congiuntamente note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Relatore, preso atto delle note scritte depositate, contenenti conclusioni congiunte e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha apposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Il Collegio ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data rispettivamente 11.09.2025 e 12.09.2025, non essendovi ragioni di fatto e diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Spese di lite compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 REVOCA, con decorrenza dal mese di marzo 2025, ovvero dalla data della domanda, definitivamente l'onere del sig. a contribuire al mantenimento del figlio , sia a titolo di Parte_1 CP_2 mantenimento ordinario che a titolo di spese straordinarie, e per effetto,
DISPONE che nulla il sig. è tenuto a corrispondere a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento del figlio né a titolo di mantenimento ordinario né di spese straordinarie;
CP_2
DÀ ATTO che il sig. , al fine di regolare pregressi rapporti di debito/ credito con la sig.ra Pt_1
relativi al mantenimento del figlio, si impegna a versare alla madre, entro il 30.10.25, CP_1
l'importo di € 234,60.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26.09.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 5662/2025
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Gloria Marano, che lo rappresenta e difende in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
parte ricorrente
contro e , con il patrocinio dell'avv. Antonio Famà, Controparte_1 CP_2 che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
parti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parti resistenti: come da note scritte depositate congiuntamente in data 11.09.2025 e 12.09.2025.
Per il PM: visto nulla si oppone.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.03.2025, parte ricorrente, , adiva questo Tribunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Torino n. 16851/2025 limitatamente al regime di mantenimento del figlio. In particolare, il ricorrente chiedeva revocarsi, con decorrenza dalla data della domanda, ovvero dal mese di marzo 2025, l'onere a contribuire al mantenimento del figlio, sia a titolo di mantenimento ordinario che a titolo di spese straordinarie, poiché quest'ultimo è divenuto intanto economicamente autosufficiente.
Con decreto del 14.04.2025, il Giudice Relatore invitava le parti a comparire innanzi al G.O.P. in data 08.09.2025 per esperire un tentativo di conciliazione della controversia e contestualmente fissava udienza di comparizione avanti a sé in data 08.10.2025.
In data 09.07.2025 parte ricorrente e parti resistenti depositavano comparsa di costituzione e risposta con conclusioni congiunte e contestualmente chiedevano fissazione di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Con decreto del 25.08.2025, il Giudice Relatore revocava le udienze di comparizione precedentemente fissate e assegnava alle parti termine perentorio fino al 15.09.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
In data 11.09.2025 e 12.09.2025 parte ricorrente e parti resistenti depositavano congiuntamente note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Relatore, preso atto delle note scritte depositate, contenenti conclusioni congiunte e ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio.
Il Pubblico ministero nulla ha apposto all'accoglimento della domanda.
***** §§§§§ *****
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Il Collegio ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data rispettivamente 11.09.2025 e 12.09.2025, non essendovi ragioni di fatto e diritto ostative all'accoglimento delle stesse.
Spese di lite compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 2 di 3 REVOCA, con decorrenza dal mese di marzo 2025, ovvero dalla data della domanda, definitivamente l'onere del sig. a contribuire al mantenimento del figlio , sia a titolo di Parte_1 CP_2 mantenimento ordinario che a titolo di spese straordinarie, e per effetto,
DISPONE che nulla il sig. è tenuto a corrispondere a titolo di contribuzione al Parte_1 mantenimento del figlio né a titolo di mantenimento ordinario né di spese straordinarie;
CP_2
DÀ ATTO che il sig. , al fine di regolare pregressi rapporti di debito/ credito con la sig.ra Pt_1
relativi al mantenimento del figlio, si impegna a versare alla madre, entro il 30.10.25, CP_1
l'importo di € 234,60.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 26.09.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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