Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere rel.
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello R.G. 1064/2023 concernente l'impugnazione dell'ordinanza n. 1023 del 7.9.2023 del Tribunale di La Spezia promosso da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Binelli del foro di Mantova, per Parte_1
mandato in atti APPELLANTE
C o n t r o
, rappresentata e difesa dall' avv. Marco Luperi del foro di La Spezia per Controparte_1
mandato in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “nel merito: ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, ritenuta la nullità della notificazione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., assumersi i provvedimenti previsti dall'art. 354 c.p.c. rimettendo la causa al primo giudice e, comunque, in riforma della ordinanza gravata respingersi la domanda avanzata da nei confronti Controparte_1 di . Vittoria in spese e competenze di lite”. Parte_1
PER L'APPELLATA: “voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni domanda e istanza avversarie, in via preliminare, dichiarare l'avversario appello inammissibile per la tardività
nel merito, in via subordinata, voglia comunque rigettarlo perché privo di fondamento in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese”.
FATTO
Con ricorso al Tribunale di La Spezia affermava che il giorno 20.05.2012 Controparte_1
era deceduta in SA , disponendo dei suoi beni con testamento Persona_1
olografo pubblicato dal not. di SA in data 23.05.2012, col quale aveva Persona_2 diviso i suoi beni tra gli eredi e/o legatari: in particolare, aveva lasciato all'attrice un immobile in SA gravato da un debito ipotecario a favore di Controparte_2
. , al quale la De US aveva lasciato la sua azienda avente per
[...] Controparte_3
oggetto la vendita di beni di antiquariato, era anche onerato in forza dello stesso testamento del pagamento di tutti i debiti ereditari, anche di quello gravante sull'immobile dell'attrice. Essa attrice aveva anticipato il pagamento del debito a favore della per CP_4 evitare l'espropriazione dell'immobile oggetto di ipoteca e già assoggettato a pignoramento. Ciò premesso, agendo in regresso contro il convenuto, chiedeva il rimborso della somma spesa per l'estinzione del mutuo. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente in contumacia del convenuto, non costituito in giudizio, la decideva con ordinanza, con la quale in accoglimento del ricorso condannava il al pagamento Pt_1
della somma di euro 26.000,00, oltre ad interessi e spese. Il ha proposto appello Pt_1 contro l'ordinanza del Tribunale, col quale eccepisce pregiudizialmente la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale, seguita irritualmente all'indirizzo di posta elettronica certificata facente riferimento alla sua attività commerciale, non utilizzabile per la notificazione di atti ad essa estranei. Onde chiede a questa Corte di dichiarare la nullità degli atti del primo grado del giudizio e rimettere la causa in Tribunale.
In subordine, contesta nel merito la mancanza di fondamento della domanda attrice.
L'appellata resiste all'impugnazione, opponendosi al suo accoglimento. Eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità dell'impugnazione, proposta tardivamente dal Pt_1 oltre la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza. La causa è stata riservata alla decisione della Corte all'udienza del 13.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO Per la difesa dell'appellata l'impugnazione è tardiva per essere stata proposta oltre la scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla legge per impugnare l'ordinanza emessa ai sensi degli artt.702 ss. c.p.c.
Per l'appellante l'ammissibilità dell'impugnazione discenderebbe dalla nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e di tutti gli atti successivi del giudizio, compresi l'ordinanza che ha deciso il ricorso ed il pignoramento presso terzi, che gli sono stati notificati irritualmente al suo indirizzo PEC professionale, che pacificamente non poteva essere utilizzato per la notifica di atti estranei e comunque non riferibili direttamente alla sua attività commerciale. Egli, non consultando abitualmente la PEC in questione, per sua personale idiosincrasia nei confronti degli strumenti informatici ed anche per le modeste dimensioni della sua attività commerciale, che non rendono necessario l'utilizzo della posta elettronica, ha avuto conoscenza tardiva dell'atto introduttivo e degli atti successivi del presente giudizio. Onde il termine per proporre l'appello non poteva decorrere dalla notifica, ma soltanto dalla conoscenza effettiva dell'ordinanza. Pertanto, chiede alla Corte di dichiarare l'ammissibilità dell'impugnazione e la nullità degli atti del primo grado del giudizio.
L'eccezione non è accoglibile. La Corte di Cassazione ha affermato, in tema di domicilio digitale, che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., 06.05.2024, n. 12134).
Nella fattispecie, l'appellante non nega che gli atti siano stati consegnati regolarmente nella sua casella di posta elettronica certificata: pertanto, la mancata conoscenza non è imputabile a ragioni oggettive, ma soltanto a negligenza del titolare dell'indirizzo di posta elettronica, la quale non può essere considerata una esimente.
Mentre dichiara inammissibile l'impugnazione, liquida a carico dell'appellante le spese del presente grado del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 1064/2023 R.G. concernente l'impugnazione dell'ordinanza n. 1023 del 7.9.2023 del Tribunale di La Spezia promossa da:
APPELLANTE Parte_1
C o n t r o
APPELLATA Controparte_1
così decide:
Dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 2.000,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Genova, 19 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE