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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1145/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1145/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CALZONI MARZIA e dell'avv. MAIOLO FILIPPO ( ) STRADA MAGGIORE, 37 40125 BOLOGNA;
C.F._3
APPELLANTI contro
(C.F. , CP_1 C.F._4
(C.F. ), CP_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. ZECCA FABRIZIO e dell'avv. GARUTI ERIKA ( ) C.F._6
VIA GALLIERA SUD 73/A 40018 SAN PIETRO IN CASALE;
APPELLATI
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 1078/2022 resa dal Tribunale di Bologna in data
14.04.2022, all'esito del procedimento n. 16316/2018 R.G., pubblicata il 27.04.2022 notificata in data 26
maggio 2022
Assegnata a decisione in data 24.09.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri e , sul presupposto di essere proprietari, in regime di comunione CP_1 CP_2 legale dei beni, dell'immobile ubicato in Galliera (Bo), Via Barchetta n.10, nonché comproprietari della corte censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera al Foglio 8, Part. 71, dagli stessi utilizzata per raggiungere il loro immobile, lamentavano il protrarsi di continue turbative e molestie da parte di proprietario dell'immobile sito in Controparte_3
Galliera (Bo), P.zza Della Rinascita n. 8, della coniuge e del figlio Parte_1 Parte_2
avendo essi posizionato su parte della predetta corte alcune fioriere e una vasca
[...]
biologica interrata con annesso pozzetto d'ispezione, che di fatto limitavano l'utilizzo della corte stessa da parte dei legittimi proprietari.
Evocavano dunque in giudizio e (nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_3
deceduto in pendenza di giudizio) perchè venisse loro ordinata “la rimozione di tutte le opere, manufatti e beni mobili così come descritti in premessa, tuttora presenti nella corte censita al Catasto
Terreni del Comune di Galliera al Foglio 8, Part. 71, di proprietà degli attori in comunione con altri, con condanna ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, o nella diversa misura che verrà stabilita dal Giudice, a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
ordinare la cessazione di ogni e qualsivoglia tipo di turbativa e molestia al diritto di proprietà dei sigg.ri e in ogni caso, condannare i sig.ri CP_1 CP_2 Controparte_4 Pt_1
c.f. , e c.f. , in solido tra
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori a causa di tali turbative e molestie da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5.000, o nella diversa misura che il Giudice riterrà equa. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, e del procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 ”.
Si costituivano in giudizio la sig.ra ed il sig. in proprio e, Parte_1 Parte_2
successivamente, a seguito di riassunzione per morte del signor anche come Controparte_3
eredi, sostenendo che l'azione proposta non poteva essere qualificata quale azione negatoria ex art. 949 c.c., ma era da inquadrarsi come azione di manutenzione ex art. 1170 c.c.; ne eccepivano dunque la decadenza per lo spirare del termine annuale. Nel merito affermavano che gli eccepiti comportamenti posti in essere in violazione della proprietà degli attori erano giustificati dalle condizioni di salute del sig. deceduto nel corso del giudizio. Controparte_3
pagina 2 di 9 In particolare, quanto ai vasi di fiori, che gli stessi erano stati rimossi ed erano serviti unicamente per proteggere allettato e in stato vegetativo, dai veicoli degli Controparte_3
Appellati che transitavano i prossimità della sua camera posta al piano terra e vi sostavano anche con motore acceso;
quanto alla vasca biologica interrata, di aver solo provveduto alla sua manutenzione, adeguandola alla normativa vigente, in quanto realizzata ancor prima che gli attori acquistassero il loro immobile. Insistevano, dunque, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità della domanda e, nel merito, per il rigetto di tutte le pretese attoree.
Precisata la domanda degli attori all'esito della costituzione dei convenuti, la causa, istruita documentalmente ed escussi i testi intimati, veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. Gli attori i particolare chiedevano al Tribunale adito di “dichiarare che i sigg.ri e non sono titolari di alcun diritto reale sulla corte censita al Parte_2 Parte_1
Catasto Terreni del Comune di Galliera al Foglio 8, Part. 71, e per l'effetto ordinare ai sigg.ri Pt_1
e sia personalmente che in qualità di eredi del defunto la
[...] Parte_2 Controparte_4 rimozione di tutte le opere, manufatti e beni mobili così come descritti in premessa, tuttora presenti nella corte censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera al Foglio 8, Part. 71, di proprietà degli attori in comunione con altri, con condanna ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento,
o nella diversa misura che verrà stabilita dal Giudice, a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
ordinare la cessazione di ogni e qualsivoglia tipo di turbativa e molestia al diritto di proprietà dei sigg.ri e in ogni caso, condannare la sig.ra CP_1 CP_2
c.f. , ed il sig. c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 sia personalmente che in qualità di eredi del defunto in solido tra loro, al Controparte_4 risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori a causa di tali turbative e molestie da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5.000, o nella diversa misura che il Giudice riterrà equa. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, e del procedimento di mediazione obbligatoria ex
d.lgs. 28/2010 ”.
Con sentenza n. 1078/2022, il Tribunale di Bologna così disponeva: “ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, 1. ordina a parte convenuta di rimuovere le fioriere presenti nella corte censita al Catasto Terreni del Comune di
Galliera al Foglio 8, particella, 71; 2. condanna parte convenuta, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione superiore al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
pagina 3 di 9 provvedimento, al pagamento a favore di parte attrice di Euro 30 al giorno;
Repert. n. 1561/2022 del
27/04/2022 3. ordina a parte convenuta di cessare turbative e molestie relative alla proprietà di parte attrice;
4. condanna parte convenuta al pagamento del risarcimento del danno subìto, in favore di parte attrice, della somma omnicomprensiva di Euro 2.000; 5. Spese legali compensate”.
Affermava il giudice di primo grado, quanto alle fioriere, che “parte attrice ha dato prova, sia documentalmente, sia mediante prova testimoniale, che le stesse sono state posizionate da parte convenuta nella corte di proprietà esclusiva degli attori senza alcuna autorizzazione” e che le giustificazioni addotte dai convenuti erano state superate dall'avvenuto decesso di CP_3
e comunque erano da ritenersi infondate. Quanto invece al posizionamento della fossa
[...]
biologica e del relativo pozzetto di ispezione, che non era stata raggiunta la prova che le opere avessero “sostituito un'opera con le medesime caratteristiche ma posizionata in altro sito o se tale posizionamento sia dovuto all'adeguamento normativo e/o tecnologico di un'opera risalente e preesistente nello stesso sito ed avente la medesima funzione”.
Avverso la sentenza proponevano appello, fondato su due motivi, e Parte_1 Parte_2
i quali chiedevano: “1) in via pregiudiziale, previo accertamento e dichiarazione che l'azione
[...] proposta dagli attori è qualificabile quale azione di manutenzione nel possesso ex art. 1170 c.c., dichiarare inammissibili le domande formulate dai Sig.ri e per CP_1 CP_2 decorso del termine annuale di decadenza;
2) in via principale, in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dai Sig.ri e stante la loro palese infondatezza per le CP_1 CP_2 motivazioni di cui in narrativa;
3) in conseguenza dell'accoglimento delle anzidette domande, condannare i Sig.ri e alla restituzione dell'importo di € 2.185,34, CP_1 CP_2 oltre interessi legali, corrisposto dai Sig.ri e nelle more del presente Parte_1 Parte_2 giudizio, in esecuzione della sentenza di primo grado, al solo fine di evitare l'espropriazione forzata;
4) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituivano in giudizio e i quali preliminarmente CP_1 CP_2
eccepivano la nullità della citazione in appello per mancato rispetto dei termini a comparire e, nel merito, insistevano per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza il Collegio, stante l'eccezione della parte costituita, fissava nuova udienza di trattazione ex art. 164 co. 3 cpc, all'esito della quale rinviava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 9 Dopo alcuni rinvii, la causa veniva assunta in decisione all'udienza cartolare del 24.09.2024, previa sostituzione del Relatore e con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio degli scritti conclusivi, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per il mancato rispetto dei termini a comparire ha comportato la fissazione, da parte di questo
Collegio, di una nuova udienza nel rispetto dei termini e la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. Adempiuta la notifica nel termine perentorio concesso, il vizio dedotto dalla parte appellata è stato sanato, il che rende irrilevante e soprattutto superflua in questa sede qualunque valutazione, seppur sollecitata dagli appellanti in conclusionale, sulla mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, della eccezione sollevata in comparsa.
La sentenza impugnata merita di essere confermata.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la mancata declaratoria di inammissibilità della azione di manutenzione per decadenza dal termine annuale per la sua proposizione.
Affermano infatti gli appellanti che, con la domanda proposta, gli attori in primo grado, odierni appellati, avevano introdotto una azione possessoria.
L'assunto è privo di pregio.
L'accertamento di turbative e molestie e la richiesta di cessazione unitamente a quella di risacimento del danno non presuppongono esclusivamente una azione di manutenzione e spoglio o comunque non si connettono necessariamente ad una azione possessoria, essendo invece esperibile ed esercitabile anche con azione negatoria, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 949 cc.
Gli appellati, attori in primo grado, hanno fatto valere il loro diritto di proprietà sull'area di terreno, destinata a cortile, situata alla via Barchetta del Comune di Galliera, distinta al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 8, particella 71, e non meramente l'esercizio del possesso.
Ciò è ravvisabile nella diffida che ha preceduto l'azione poi introdotta (raccomandata A.R. del
03.03.2017, doc. 3 fascicolo I grado appellanti), ove i sig.ri chiedevano, in Controparte_5 quanto proprietari del bene interessato, per il tramite del loro legale, la cessazione di
“turbative al legittimo esercizio del loro diritto di proprietà sull'area di terreno, destinata a cortile”, pagina 5 di 9 per via del posizionamento di “una serie di fioriere …vasca biologica, con relativo pozzetto di ispezione”, con diffida “a rimuovere … le fioriere, la vasca biologica ed ogni altro bene di Vostra proprietà”; come pure nell'azione proposta, introdotta con atto di citazione e non con ricorso come prescritto dall'art. 703 cpc per le azioni di manutenzione e di reintegrazione, soggette alla disciplina di cui agli artt. 669bis e ss cpc.
Nello stesso atto introduttivo (premesse), del resto, si legge: “- che i sigg.ri e CP_1 CP_2 sono proprietari in comunione legale dei beni dell'immobile sito in Galliera (BO) via Barchetta 10, censito al Catasto Urbano di detto Comune a[ Foglio 8, Mapp. 157, Sub. 4, cat. A/3^ e sub C/6, nonchè comproprietari del terreno identificato al Catasto Terreni al Foglio 8, Part. 156, e della corte comune identificata al Foglio 8, Part. 71, come risulta dal rogito di compravendita a firma del Notaio
[...] del 19.1.1990, e dalla relazione del Notaio del 20.10.2016 (doc.1-2); […] - Persona_1 Persona_2 che invece il sig. c.f. , risulta essere proprietario esclusivo di Controparte_3 C.F._7 altro immobile sito in Galliera (BO) Piazza della Rianascita n. 8, identificato al Foglio 8, Part. 46, sub.
16, cat. A/3, e sub. 17, cat. C/6, nel quale vive insieme alla moglie, sig.ra c.f, Parte_1
, ed al figlio, sig. c.f. , ed il cui C.F._1 Parte_2 C.F._2 accesso insiste su Piazza della Rinascita;
- che la parte retrostante dell'immobile del sig. sulla Pt_2 corte comune affaccia (Foglio 8, Part. 71), sulla quale tuttavia non è titolare di alcun diritto reale, come si evince dalla relazione del Notaio del 20.10.2016 (doc. 2); - che nonostante ciò, i sigg.ri Persona_2
e utilizzano illegittimamente parte della predetta Controparte_3 Parte_1 Parte_2 corte (Part. 71), invocando inesistenti diritti reali di godimento sulla stessa, ed ostacolando di fatto il diritto di proprietà degli attori con turbative e molestie”. Ed ancora: “che è pertanto intenzione dei sigg.ri e di tutelare il proprio diritto di proprietà in sede giudiziale ai sensi dell'art. CP_1 CP_2
949 c.c. , al fine di negare ogni e qualsivoglia diritto di proprietà o altro diritto reale che sia preteso dal sig. dalla sig.ra e dal sig. relativamente alla corte Controparte_3 Parte_1 Parte_2 contraddistinta al Foglio 8, Part. 71, del Catasto Terreni del Comune di Galliera (BO), nonchè ottenere la cessazione delle turbative e molestie alla proprietà dei sigg.ri e poste in essere dai CP_1 CP_2
convenuti, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni parte attrice” (atto di citazione
I grado).
Risulta chiaro che i sigg.ri e hanno introdotto l'azione quali titolari CP_1 CP_2
dell'area interessata dalle molestie lamentate e al fine di ottenere la cessazione di tali turbative da parte dei convenuti, i quali si erano dichiarati essi stessi “comproprietari” (pg. 10 atto di pagina 6 di 9 appello: “la domanda svolta dai sig.ri e va qualificata … come azione possessoria, CP_1 CP_2 volta a tutelare da presunte molestie la corte censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera al
Foglio 8 part. 71 di cui sono comproprietari in comunione con altri, tra cui gli appellanti, i quali nella parte retrostante del loro immobile hanno una porta d'accesso alla suddetta corte ...”) della corte in questione. Peraltro, delimitare una porzione della area per proprio uso esclusivo, posizionare fioriere, realizzare un pozzetto senza alcuna autorizzazione, hanno costituito, tutte, condotte proprie di chi afferma di essere proprietario del bene, o almeno titolare di un diritto reale minore, con la conseguenza che, se non interrotte, avrebbero potuto portare all'acquisto per usucapione di diritti sulla corte stessa. E l'azione negatoria è accordata al proprietario anche per evitare la cd. prescrizione acquisitiva. Non va neppure trascurato che in sede istruttoria i convenuti odierni appellanti hanno articolato prova orale finalizzata a dimostrare l'esistenza di un loro diritto di servitù sulla predetta corte (cap. 8 e 9 memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 co 6 cpc Ponchi- “vero è che, la vasca biologica con relativo pozzetto d'ispezione al servizio Pt_2 dell'immobile dei signori e esisteva da prima del 1990 e i convenuti, nel 2015, hanno Pt_1 Pt_2 solo provveduto alla sua manutenzione”; “vero è che, il suddetto pozzetto d'ispezione è utilizzato per poter ispezionare lo scarico delle acque defluenti dall'immobile dei signori e ). Pt_1 Pt_2
Stante dunque la corretta qualificazione dell'azione, nessun termine annuale previsto dall'art. 1170 c.c. doveva essere rispettato ai fini della sua proposizione, con conseguente ammissibilità della domanda proposta, come accertato dal giudice di prima istanza.
Si condivide altresì quanto scritto nella sentenza appellata: “la contestazione di parte convenuta rispetto alla introduzione di una nuova domanda da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. è del tutto irrilevante in quanto parte attrice ha dato prova della esclusiva proprietà del bene”. La qualificazione della domanda quale azione negatoria presuppone già la titolarità del bene-corte in capo a chi agisce (nell'azione negatoria la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva), e tali si sono dichiarati gli odierni appellati, attori in primo grado;
l'azione non è stata introdotta in qualità di meri possessori dello stesso.
Da qui, anche la richiesta risarcitoria del danno non può dirsi strettamente connessa alla lesione del possesso, poiché averla fondata sulle lamentate turbative o molestie non esclude affatto l'esercizio dell'azione negatoria, a vantaggio dell'azione possessoria ex art. 1170 cc, in quanto, come già evidenziato, l'art. 949 cc al comma 2 espressamente prevede: “Se sussistono pagina 7 di 9 anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
L'azione negatoria ha, infatti, oltre che una funzione di accertamento, anche contenuto inibitorio e di eventuale condanna al risarcimento del danno.
Anche il secondo motivo di gravame (inammissibilità del risarcimento per il venir meno della tutela possessoria stante l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione possessoria) non può dunque trovare accoglimento.
Da un lato, il giudice di prima istanza ha correttamente e condivisibilmente qualificato la domanda degli attori in primo grado come azione negatoria e non possessoria, il che assorbe qualunque questione;
dall'altro, nell'azione negatoria, l'accertata molestia (accertamento compiuto dal giudice di primo grado quanto al posizionamento delle fioriere, non contestato nel merito dagli appellanti) dà diritto alla cessazione delle turbative e al risarcimento del danno come liquidato dal giudice di prime cure in assenza di gravame sul punto.
*
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
Non può tenersi conto della nota spese depositata dagli appellati in quanto redatta su uno scaglione di riferimento maggiore rispetto al valore (anche dichiarato) della causa.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in € 1.923,00 oltre spese generali ed oneri come per legge. pagina 8 di 9 Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il giorno 11.02.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Rosario Lionello Rossino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Ludovica Franzin Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1145/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CALZONI MARZIA e dell'avv. MAIOLO FILIPPO ( ) STRADA MAGGIORE, 37 40125 BOLOGNA;
C.F._3
APPELLANTI contro
(C.F. , CP_1 C.F._4
(C.F. ), CP_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. ZECCA FABRIZIO e dell'avv. GARUTI ERIKA ( ) C.F._6
VIA GALLIERA SUD 73/A 40018 SAN PIETRO IN CASALE;
APPELLATI
IN PUNTO A: APPELLO avverso sentenza n. 1078/2022 resa dal Tribunale di Bologna in data
14.04.2022, all'esito del procedimento n. 16316/2018 R.G., pubblicata il 27.04.2022 notificata in data 26
maggio 2022
Assegnata a decisione in data 24.09.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri e , sul presupposto di essere proprietari, in regime di comunione CP_1 CP_2 legale dei beni, dell'immobile ubicato in Galliera (Bo), Via Barchetta n.10, nonché comproprietari della corte censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera al Foglio 8, Part. 71, dagli stessi utilizzata per raggiungere il loro immobile, lamentavano il protrarsi di continue turbative e molestie da parte di proprietario dell'immobile sito in Controparte_3
Galliera (Bo), P.zza Della Rinascita n. 8, della coniuge e del figlio Parte_1 Parte_2
avendo essi posizionato su parte della predetta corte alcune fioriere e una vasca
[...]
biologica interrata con annesso pozzetto d'ispezione, che di fatto limitavano l'utilizzo della corte stessa da parte dei legittimi proprietari.
Evocavano dunque in giudizio e (nonché Parte_1 Parte_2 Controparte_3
deceduto in pendenza di giudizio) perchè venisse loro ordinata “la rimozione di tutte le opere, manufatti e beni mobili così come descritti in premessa, tuttora presenti nella corte censita al Catasto
Terreni del Comune di Galliera al Foglio 8, Part. 71, di proprietà degli attori in comunione con altri, con condanna ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, o nella diversa misura che verrà stabilita dal Giudice, a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
ordinare la cessazione di ogni e qualsivoglia tipo di turbativa e molestia al diritto di proprietà dei sigg.ri e in ogni caso, condannare i sig.ri CP_1 CP_2 Controparte_4 Pt_1
c.f. , e c.f. , in solido tra
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 loro, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori a causa di tali turbative e molestie da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5.000, o nella diversa misura che il Giudice riterrà equa. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, e del procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 ”.
Si costituivano in giudizio la sig.ra ed il sig. in proprio e, Parte_1 Parte_2
successivamente, a seguito di riassunzione per morte del signor anche come Controparte_3
eredi, sostenendo che l'azione proposta non poteva essere qualificata quale azione negatoria ex art. 949 c.c., ma era da inquadrarsi come azione di manutenzione ex art. 1170 c.c.; ne eccepivano dunque la decadenza per lo spirare del termine annuale. Nel merito affermavano che gli eccepiti comportamenti posti in essere in violazione della proprietà degli attori erano giustificati dalle condizioni di salute del sig. deceduto nel corso del giudizio. Controparte_3
pagina 2 di 9 In particolare, quanto ai vasi di fiori, che gli stessi erano stati rimossi ed erano serviti unicamente per proteggere allettato e in stato vegetativo, dai veicoli degli Controparte_3
Appellati che transitavano i prossimità della sua camera posta al piano terra e vi sostavano anche con motore acceso;
quanto alla vasca biologica interrata, di aver solo provveduto alla sua manutenzione, adeguandola alla normativa vigente, in quanto realizzata ancor prima che gli attori acquistassero il loro immobile. Insistevano, dunque, in via pregiudiziale, per l'inammissibilità della domanda e, nel merito, per il rigetto di tutte le pretese attoree.
Precisata la domanda degli attori all'esito della costituzione dei convenuti, la causa, istruita documentalmente ed escussi i testi intimati, veniva assunta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti. Gli attori i particolare chiedevano al Tribunale adito di “dichiarare che i sigg.ri e non sono titolari di alcun diritto reale sulla corte censita al Parte_2 Parte_1
Catasto Terreni del Comune di Galliera al Foglio 8, Part. 71, e per l'effetto ordinare ai sigg.ri Pt_1
e sia personalmente che in qualità di eredi del defunto la
[...] Parte_2 Controparte_4 rimozione di tutte le opere, manufatti e beni mobili così come descritti in premessa, tuttora presenti nella corte censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera al Foglio 8, Part. 71, di proprietà degli attori in comunione con altri, con condanna ex art. 614 bis c.p.c., al pagamento in favore degli attori di una somma di denaro pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento,
o nella diversa misura che verrà stabilita dal Giudice, a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione della sentenza;
ordinare la cessazione di ogni e qualsivoglia tipo di turbativa e molestia al diritto di proprietà dei sigg.ri e in ogni caso, condannare la sig.ra CP_1 CP_2
c.f. , ed il sig. c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 sia personalmente che in qualità di eredi del defunto in solido tra loro, al Controparte_4 risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori a causa di tali turbative e molestie da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 5.000, o nella diversa misura che il Giudice riterrà equa. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, e del procedimento di mediazione obbligatoria ex
d.lgs. 28/2010 ”.
Con sentenza n. 1078/2022, il Tribunale di Bologna così disponeva: “ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, 1. ordina a parte convenuta di rimuovere le fioriere presenti nella corte censita al Catasto Terreni del Comune di
Galliera al Foglio 8, particella, 71; 2. condanna parte convenuta, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione superiore al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
pagina 3 di 9 provvedimento, al pagamento a favore di parte attrice di Euro 30 al giorno;
Repert. n. 1561/2022 del
27/04/2022 3. ordina a parte convenuta di cessare turbative e molestie relative alla proprietà di parte attrice;
4. condanna parte convenuta al pagamento del risarcimento del danno subìto, in favore di parte attrice, della somma omnicomprensiva di Euro 2.000; 5. Spese legali compensate”.
Affermava il giudice di primo grado, quanto alle fioriere, che “parte attrice ha dato prova, sia documentalmente, sia mediante prova testimoniale, che le stesse sono state posizionate da parte convenuta nella corte di proprietà esclusiva degli attori senza alcuna autorizzazione” e che le giustificazioni addotte dai convenuti erano state superate dall'avvenuto decesso di CP_3
e comunque erano da ritenersi infondate. Quanto invece al posizionamento della fossa
[...]
biologica e del relativo pozzetto di ispezione, che non era stata raggiunta la prova che le opere avessero “sostituito un'opera con le medesime caratteristiche ma posizionata in altro sito o se tale posizionamento sia dovuto all'adeguamento normativo e/o tecnologico di un'opera risalente e preesistente nello stesso sito ed avente la medesima funzione”.
Avverso la sentenza proponevano appello, fondato su due motivi, e Parte_1 Parte_2
i quali chiedevano: “1) in via pregiudiziale, previo accertamento e dichiarazione che l'azione
[...] proposta dagli attori è qualificabile quale azione di manutenzione nel possesso ex art. 1170 c.c., dichiarare inammissibili le domande formulate dai Sig.ri e per CP_1 CP_2 decorso del termine annuale di decadenza;
2) in via principale, in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dai Sig.ri e stante la loro palese infondatezza per le CP_1 CP_2 motivazioni di cui in narrativa;
3) in conseguenza dell'accoglimento delle anzidette domande, condannare i Sig.ri e alla restituzione dell'importo di € 2.185,34, CP_1 CP_2 oltre interessi legali, corrisposto dai Sig.ri e nelle more del presente Parte_1 Parte_2 giudizio, in esecuzione della sentenza di primo grado, al solo fine di evitare l'espropriazione forzata;
4) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali e IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi del giudizio”.
Si costituivano in giudizio e i quali preliminarmente CP_1 CP_2
eccepivano la nullità della citazione in appello per mancato rispetto dei termini a comparire e, nel merito, insistevano per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Alla prima udienza il Collegio, stante l'eccezione della parte costituita, fissava nuova udienza di trattazione ex art. 164 co. 3 cpc, all'esito della quale rinviava per la precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 9 Dopo alcuni rinvii, la causa veniva assunta in decisione all'udienza cartolare del 24.09.2024, previa sostituzione del Relatore e con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per lo scambio degli scritti conclusivi, a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione in appello per il mancato rispetto dei termini a comparire ha comportato la fissazione, da parte di questo
Collegio, di una nuova udienza nel rispetto dei termini e la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione. Adempiuta la notifica nel termine perentorio concesso, il vizio dedotto dalla parte appellata è stato sanato, il che rende irrilevante e soprattutto superflua in questa sede qualunque valutazione, seppur sollecitata dagli appellanti in conclusionale, sulla mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, della eccezione sollevata in comparsa.
La sentenza impugnata merita di essere confermata.
Con il primo motivo, gli appellanti lamentano la mancata declaratoria di inammissibilità della azione di manutenzione per decadenza dal termine annuale per la sua proposizione.
Affermano infatti gli appellanti che, con la domanda proposta, gli attori in primo grado, odierni appellati, avevano introdotto una azione possessoria.
L'assunto è privo di pregio.
L'accertamento di turbative e molestie e la richiesta di cessazione unitamente a quella di risacimento del danno non presuppongono esclusivamente una azione di manutenzione e spoglio o comunque non si connettono necessariamente ad una azione possessoria, essendo invece esperibile ed esercitabile anche con azione negatoria, come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 949 cc.
Gli appellati, attori in primo grado, hanno fatto valere il loro diritto di proprietà sull'area di terreno, destinata a cortile, situata alla via Barchetta del Comune di Galliera, distinta al
Catasto Terreni di detto Comune al foglio 8, particella 71, e non meramente l'esercizio del possesso.
Ciò è ravvisabile nella diffida che ha preceduto l'azione poi introdotta (raccomandata A.R. del
03.03.2017, doc. 3 fascicolo I grado appellanti), ove i sig.ri chiedevano, in Controparte_5 quanto proprietari del bene interessato, per il tramite del loro legale, la cessazione di
“turbative al legittimo esercizio del loro diritto di proprietà sull'area di terreno, destinata a cortile”, pagina 5 di 9 per via del posizionamento di “una serie di fioriere …vasca biologica, con relativo pozzetto di ispezione”, con diffida “a rimuovere … le fioriere, la vasca biologica ed ogni altro bene di Vostra proprietà”; come pure nell'azione proposta, introdotta con atto di citazione e non con ricorso come prescritto dall'art. 703 cpc per le azioni di manutenzione e di reintegrazione, soggette alla disciplina di cui agli artt. 669bis e ss cpc.
Nello stesso atto introduttivo (premesse), del resto, si legge: “- che i sigg.ri e CP_1 CP_2 sono proprietari in comunione legale dei beni dell'immobile sito in Galliera (BO) via Barchetta 10, censito al Catasto Urbano di detto Comune a[ Foglio 8, Mapp. 157, Sub. 4, cat. A/3^ e sub C/6, nonchè comproprietari del terreno identificato al Catasto Terreni al Foglio 8, Part. 156, e della corte comune identificata al Foglio 8, Part. 71, come risulta dal rogito di compravendita a firma del Notaio
[...] del 19.1.1990, e dalla relazione del Notaio del 20.10.2016 (doc.1-2); […] - Persona_1 Persona_2 che invece il sig. c.f. , risulta essere proprietario esclusivo di Controparte_3 C.F._7 altro immobile sito in Galliera (BO) Piazza della Rianascita n. 8, identificato al Foglio 8, Part. 46, sub.
16, cat. A/3, e sub. 17, cat. C/6, nel quale vive insieme alla moglie, sig.ra c.f, Parte_1
, ed al figlio, sig. c.f. , ed il cui C.F._1 Parte_2 C.F._2 accesso insiste su Piazza della Rinascita;
- che la parte retrostante dell'immobile del sig. sulla Pt_2 corte comune affaccia (Foglio 8, Part. 71), sulla quale tuttavia non è titolare di alcun diritto reale, come si evince dalla relazione del Notaio del 20.10.2016 (doc. 2); - che nonostante ciò, i sigg.ri Persona_2
e utilizzano illegittimamente parte della predetta Controparte_3 Parte_1 Parte_2 corte (Part. 71), invocando inesistenti diritti reali di godimento sulla stessa, ed ostacolando di fatto il diritto di proprietà degli attori con turbative e molestie”. Ed ancora: “che è pertanto intenzione dei sigg.ri e di tutelare il proprio diritto di proprietà in sede giudiziale ai sensi dell'art. CP_1 CP_2
949 c.c. , al fine di negare ogni e qualsivoglia diritto di proprietà o altro diritto reale che sia preteso dal sig. dalla sig.ra e dal sig. relativamente alla corte Controparte_3 Parte_1 Parte_2 contraddistinta al Foglio 8, Part. 71, del Catasto Terreni del Comune di Galliera (BO), nonchè ottenere la cessazione delle turbative e molestie alla proprietà dei sigg.ri e poste in essere dai CP_1 CP_2
convenuti, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni parte attrice” (atto di citazione
I grado).
Risulta chiaro che i sigg.ri e hanno introdotto l'azione quali titolari CP_1 CP_2
dell'area interessata dalle molestie lamentate e al fine di ottenere la cessazione di tali turbative da parte dei convenuti, i quali si erano dichiarati essi stessi “comproprietari” (pg. 10 atto di pagina 6 di 9 appello: “la domanda svolta dai sig.ri e va qualificata … come azione possessoria, CP_1 CP_2 volta a tutelare da presunte molestie la corte censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera al
Foglio 8 part. 71 di cui sono comproprietari in comunione con altri, tra cui gli appellanti, i quali nella parte retrostante del loro immobile hanno una porta d'accesso alla suddetta corte ...”) della corte in questione. Peraltro, delimitare una porzione della area per proprio uso esclusivo, posizionare fioriere, realizzare un pozzetto senza alcuna autorizzazione, hanno costituito, tutte, condotte proprie di chi afferma di essere proprietario del bene, o almeno titolare di un diritto reale minore, con la conseguenza che, se non interrotte, avrebbero potuto portare all'acquisto per usucapione di diritti sulla corte stessa. E l'azione negatoria è accordata al proprietario anche per evitare la cd. prescrizione acquisitiva. Non va neppure trascurato che in sede istruttoria i convenuti odierni appellanti hanno articolato prova orale finalizzata a dimostrare l'esistenza di un loro diritto di servitù sulla predetta corte (cap. 8 e 9 memoria istruttoria n. 2 ex art. 183 co 6 cpc Ponchi- “vero è che, la vasca biologica con relativo pozzetto d'ispezione al servizio Pt_2 dell'immobile dei signori e esisteva da prima del 1990 e i convenuti, nel 2015, hanno Pt_1 Pt_2 solo provveduto alla sua manutenzione”; “vero è che, il suddetto pozzetto d'ispezione è utilizzato per poter ispezionare lo scarico delle acque defluenti dall'immobile dei signori e ). Pt_1 Pt_2
Stante dunque la corretta qualificazione dell'azione, nessun termine annuale previsto dall'art. 1170 c.c. doveva essere rispettato ai fini della sua proposizione, con conseguente ammissibilità della domanda proposta, come accertato dal giudice di prima istanza.
Si condivide altresì quanto scritto nella sentenza appellata: “la contestazione di parte convenuta rispetto alla introduzione di una nuova domanda da parte attrice nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. è del tutto irrilevante in quanto parte attrice ha dato prova della esclusiva proprietà del bene”. La qualificazione della domanda quale azione negatoria presuppone già la titolarità del bene-corte in capo a chi agisce (nell'azione negatoria la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva), e tali si sono dichiarati gli odierni appellati, attori in primo grado;
l'azione non è stata introdotta in qualità di meri possessori dello stesso.
Da qui, anche la richiesta risarcitoria del danno non può dirsi strettamente connessa alla lesione del possesso, poiché averla fondata sulle lamentate turbative o molestie non esclude affatto l'esercizio dell'azione negatoria, a vantaggio dell'azione possessoria ex art. 1170 cc, in quanto, come già evidenziato, l'art. 949 cc al comma 2 espressamente prevede: “Se sussistono pagina 7 di 9 anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno”.
L'azione negatoria ha, infatti, oltre che una funzione di accertamento, anche contenuto inibitorio e di eventuale condanna al risarcimento del danno.
Anche il secondo motivo di gravame (inammissibilità del risarcimento per il venir meno della tutela possessoria stante l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione possessoria) non può dunque trovare accoglimento.
Da un lato, il giudice di prima istanza ha correttamente e condivisibilmente qualificato la domanda degli attori in primo grado come azione negatoria e non possessoria, il che assorbe qualunque questione;
dall'altro, nell'azione negatoria, l'accertata molestia (accertamento compiuto dal giudice di primo grado quanto al posizionamento delle fioriere, non contestato nel merito dagli appellanti) dà diritto alla cessazione delle turbative e al risarcimento del danno come liquidato dal giudice di prime cure in assenza di gravame sul punto.
*
L'appello va dunque respinto, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, giusta applicazione delle vigenti tariffe forensi, nei valori medi dello scaglione di riferimento. Nulla per la fase istruttoria perché non espletata.
Non può tenersi conto della nota spese depositata dagli appellati in quanto redatta su uno scaglione di riferimento maggiore rispetto al valore (anche dichiarato) della causa.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (vedi Cass. Civ. SS.UU. 20.09.2019 n. 23535; Cass.
Civ. SS.UU. 20.04.2020 n. 4315).
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in € 1.923,00 oltre spese generali ed oneri come per legge. pagina 8 di 9 Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad onere degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della I sezione Civile, il giorno 11.02.2025.
Il Consigliere Ausiliario estensore Il Presidente dott. Ludovica Franzin dott. Rosario Lionello Rossino
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