Art. 5.
I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettere a), b) e c), e dell'art. 2, lett. a), sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettere a), b) e c), e dell'art. 2, lett. a), sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.