Articolo 5 della Legge 9 novembre 1949, n. 939
Articolo 4Articolo 6
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30 dicembre 1949
Art. 5.
I lavori da eseguire a termini del precedente art. 1, lettere a), b) e c), e dell'art. 2, lett. a), sono dichiarati di pubblica utilita' ed urgenti ed indifferibili, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1949