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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 01/12/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 993/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. IG D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di r.g. 993/2022, avente ad oggetto: Altri contratti atipici, riservata in decisione all'udienza del 06.05.2025 con concessione dei termini di legge, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
CF: entrambi residenti A Viticuso (FR) alla via Colle Patibolo C.F._2
n. 44, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. IG Atre3i FA (C.F.
) e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliati in C.F._3
Cassino (FR) alla Piazza Labriola n. 37
ATTORI
CONTRO
(C.F ), P. IVA - con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, viale Europa n. 190, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Anna Bonsera (CF.
e dall'avv. Domenico Febbo (C.F. ), C.F._4 C.F._5
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale Europa 190.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Per i sigg. e , l'avv. Parte_1 Parte_2
IG RE FA si riporta ai propri atti e richieste tutte anche istruttorie, si riporta in particolare alla memoria di discussione depositata telematicamente in data
02/04/2025 ed alle conclusioni in essa contenute.”
Per parte convenuta: “ Gli avv.ti Febbo e Bonsera, precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e chiedono che la causa venga decisa previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi Parte_2 Controparte_1
all'intestato Tribunale al fine di vedere accolta la propria domanda.
A sostegno delle proprie ragioni gli attori deducevano:
- coniugi erano titolari e possessori dei seguenti buoni fruttiferi Parte_3
postali per averli sottoscritti presso : - Controparte_2
buono postale fruttifero di Lire 5.000.000 serie Q/P 000.023 emesso in data
29/09/1988 03040; - buono postale fruttifero di Lire 5.000.000 Controparte_2
serie Q/P 000.019 emesso in data 28/07/1988 03040; - buono Controparte_2
postale fruttifero di Lire 5.000.000 serie Q/P 000.018 emesso in data 28/07/1988
03040; - buono postale fruttifero di Lire 2.000.000 serie Q/P Controparte_2
000.068 emesso in data 29/09/1988 03040; buono postale Controparte_2
fruttifero di Lire 500.000 serie Q/P 000.144 emesso in data 29/09/1988 CP_2
03040; - buono postale fruttifero di Lire 500.000 serie Q/P 000.142
[...]
emesso in data 29/09/1988 Ufficio di Viticuso 03040;
- sul retro di detti buoni in merito agli interessi e rendimenti convenuti al rimborso pagina 2 di 16 si legge: “BPF serie Q/P tassi di interesse al 1° al 5° anno 8% dal 6° al 10° anno
9%, dal 11° al 15° anno 10,50%, dal 16° al 20° anno 12%, poi lire 1.777.400 (o diversa somma a seconda dell'importo del buono) per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 Dicembre del 30° anno solare”;
- i suddetti buoni risultavano giunti alla naturale scadenza trentennale per cui gli attori, legittimamente ne richiedevano la liquidazione-rimborso secondo quanto riportato sui titoli stessi;
- tuttavia, agli attori veniva proposto da , presso l'ufficio postale Controparte_1
di sottoscrizione il rimborso di una somma notevolmente inferiore rispetto al dovuto;
- nel dettaglio venivano proposte a tacitazione le seguenti somme: Euro 27.967,17 per il buono n. 000.023, Euro 28.203,89 per il buono n. 000.019, Euro 28.203,89 per il buono n. 000.018, Euro 11.186,87 per il buono n. 000.0068, Euro 2.796,72 per il buono n. 000.144 ed Euro 2.796,72 per il buono n. 000.142;
- tali condizioni di rimborso non corrispondevano a quanto dovuto secondo le specifiche riportate sul retro dei titoli alla voce tassi e rendimenti e, quindi, la somma proposta da era incongrua in quanto l'istituto calcolava, in CP_1
relazione al terzo decennio (ossia dal 20° al 30° anno), invece della quota fissa di rendimento bimestrale riportata in stampa sul retro di ciascun titolo, una somma inferiore calcolata applicando il mero tasso del 12% con capitalizzazione semplice;
- l'effettivo importo dovuto ai sottoscrittori ammontava invece, in conformità alle indicazioni specificate sul titolo e quindi convenute tra le parti a somme maggiori di Euro 54.984,06 per i buoni di Lire 5.000.000 nominali, di Euro 15.998,80 per i buoni di Lire 2.000.000 nominali, di Euro 3.999,70 per i buoni di Lire 500.000 nominali;
quindi, in totale, rispettivamente per i vari buoni indicati al n. 1 del presente atto le somme di rimborso -liquidazione di Euro 83.187,95 Euro
83.187,95 Euro 82.951,23 Euro 27.185,67 Euro 6.796,42 Euro 6.796,42,
pagina 3 di 16 - veniva invitata più volte all'adempimento, anche con diffida a CP_1
mezzo pec del 12.10.2020, ma senza nulla ottenere in quanto l'istituto comunicava che “la tabella riportata sul retro dei titoli non (aveva) valore ai fini dell'esatta liquidazione del valore del rimborso”;
- inoltre, con richiesta del 21.12.20202 recapitata a mezzo pec del 22.12.2020 veniva inoltrata alla convenuta richiesta di pagamento delle somme non contestate, con riserva di ogni azione, ma non ottemperava;
CP_1
- veniva successivamente esperito tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'istituto a ciò deputato del Tribunale di Cassino, proc. N. 159/2021, ma
[...]
non compariva, per cui veniva redatto verbale negativo in data CP_1
27.07.2021,
- la condotta di diniego tenuta da era illegittima e costituiva una grave CP_1
violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali;
- inoltre, la convenuta contravveniva agli obblighi di fornire chiarimenti ed informazioni dettagliate all'investitore, stante il correlato obbligo da parte dell'operatore finanziario di operare in conformità agli obblighi di informazione e trasparenza nell'ambito del rapporto, violando la normativa civilistica e del
T.U.B.;
- ciò appariva in tutta la sua evidenza in quanto la convenuta evitava di rimettere agli attori un dettaglio analitico del calcolo della propria proposta di rimborso e non giustificando neppure il diniego del pagamento delle somme non contestate;
- a supposto della posizione dei possessori dei buoni della serie P/Q vi erano molteplici pronunciamenti dell'AG e della giurisprudenza di legittimità;
- inoltre, calcolava il valore del rimborso, anno per anno, con CP_1
l'applicazione della capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale;
- detta pratica costituiva una fittizia anticipazione del momento impositivo ad esclusivo vantaggio di , giacché la ritenuta veniva versata dall'istituto CP_1
finanziario non anno per anno, ma solo al termine del rapporto, ossia alla pagina 4 di 16 liquidazione del prodotto finanziario;
- con tale artificio la convenuta, erodendo il montante per ciascun anno di maturazione del titolo, si sottraeva alla corresponsione degli interessi ai sottoscrittori in relazione alla ritenuta fiscale che versava effettivamente solo al
30° anno o alla liquidazione dell'investitore;
- il mancato rimborso persino delle somme non contestate non consentiva agli attori di conseguire la somma di cui abbisognavano per l'effettuazione della ristrutturazione della loro abitazione in alla via Colle Patibolo attraverso CP_2
il “bonus facciata 90%” (poi nelle more scaduto) e di contribuire all'acquisto di un appartamento in Cassino a favore della propria figlia , Parte_4
immobile che nelle more veniva venduto ad altri;
Parte attrice così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare a dichiarare il grave inadempimento di per il mancato rimborso dei buoni indicati in CP_1
narrativa e la violazione delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto. Ossia accertare la difformità tra tassi e condizioni contrattuali riportati sui titoli e condizioni proposte per il rimborso alla scadenza. Per l'effetto liquidare
l'effettivo dovuto e condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e di della somma di euro 101.155,26 già indicata come
[...] Parte_2
dovuta da , ed inoltre le somme corrispondenti a quanto riportato a CP_1
stampa sul retro dei singoli titoli per cui è causa, attribuendo agli attori le somme bimestrali ivi indicate fino alla scadenza del 30° anno, e/o somme maggiori o minori che emergeranno e saranno accertate, anche a mezzo di ctu contabile in caso di contestazione, ricalcolando il tutto con capitalizzazione anno per anno al lordo della ritenuta fiscale. Condannarsi, inoltre, parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in ogni accezione, subiti e subendi dagli attori in relazione all'ingiusto diniego di pagamento delle somme non contestate richiesto in data 21/12/2020 a mezzo pec in atti. Valutarsi altresì la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria. Con vittoria di spese e competenze di causa”,
pagina 5 di 16 Si costituiva ritenendo detta domanda infondata. A sostegno delle Controparte_1
proprie ragioni deduceva:
- i Buoni fruttiferi postali oggetto di causa venivano collocati tutti in data successiva al 1.07.1986 ed appartenevano alla serie “Q” in ragione della data di emissione;
- per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 i rendimenti originariamente previsti per la ripetuta serie subivano una variazione in pejus secondo quanto stabilito dall'art. 6 del citato D.M. che, relativamente alle serie precedenti la “Q”
(istituita con l'entrata in vigore del D.M. 16/6/1986), estendeva, a far data dal
1/01/1987, i rendimenti della serie “Q” alle serie precedenti;
- ciò comportava che la somma maturata alla scadenza trentennale dei titoli era inferiore a quella che risultava riportata sulla tabella apposta sul retro degli stessi;
- le condizioni di rimborso applicate ai predetti Buoni Postali erano quelle stabilite per legge, in particolare: dall'art. 173 del D.P.R. n.156 del 29.3.1973 e dal D.M. del 13.6.1986 (Modificazione dei tassi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinti con la lettera “Q”, che stabiliva che sul montante (capitale + interessi) di tutte le serie precedenti, si applicano i tassi di interesse fissati con il citato decreto per i buoni della nuova serie “Q”;
- il medesimo D.M. del 13.6.1986 stabiliva che per i buoni postali fruttiferi emessi dopo la pubblicazione del D.M. 13.6.1986, valeva il medesimo principio, dovendosi applicare la variazione dei tassi d'interesse prevista ex lege ed in particolare quanto previsto dall'art. 5, secondo cui: [“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986” ], specificando altresì che [ “Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante pagina 6 di 16 la misura dei nuovi tassi.” ];
- da un esame dei Buoni Fruttiferi Postali entrambi i due timbri “aggiuntivi” risultavano regolarmente apposti (come prescritto dal cit. D.M.), pertanto
[...]
applicava pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 CP_1
giugno 1986 che, nello specifico, prevedeva che i tassi ammontavano a: 8% dal primo al quinto anno, 9% dal sesto al decimo anno, 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno, 12% dal sedicesimo al trentesimo anno;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 148 del 28.6.1986) del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 assolveva pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni e quindi nulla di più era dovuto da , se non CP_1
il rendimento previsto dal D.M. 13.6.1986 che rimodulava i precedenti rendimenti,
- per i predetti buoni fruttiferi postali - che risultavano essere stati già rimborsati secondo quanto indicato nel D.M. del 13.6.1986 - nulla di più era dovuto;
- i Buoni Postali, emessi successivamente al DM 13.6.1986, erano da considerarsi alla stregua di quelli emessi prima dell'emanazione del citato DM 13.06.1986 e, dunque, rimborsabili secondo i tassi di cui al citato D.M. e non in forza di quanto indicato a tergo dei titoli;
- inoltre, all'epoca di emissione dei buoni per cui è causa non vi era ancora alcuna normativa che disciplinasse la trasparenza delle operazioni con riferimento alla variazione dei tassi di interesse anche in senso sfavorevole al cliente e prevedesse l'obbligo della comunicazione al cliente, in quanto tale normativa veniva introdotta solo con la L. n. 154 del 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari);
- in merito alla questione delle ritenute fiscali il D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, prevedeva che gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, erano assoggettati alla ritenuta pagina 7 di 16 del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%, poi tale ritenuta veniva soppressa con il D.L.
01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%;
- come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997, pubblicato sulla G.U. 145/97 gli interessi che maturavano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al
30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò determinava la differenza di rendimento;
- in relazione all'asserito rifiuto del pagamento delle somme non contestate da parte di agli atti non era presente alcun documento comprovante l'affermazione avversaria;
- nel momento in cui i clienti si presentavano in ufficio offriva gli importi CP_1
riconosciuti come effettivamente dovuti e gli stessi rifiutavano le somme in questione, in quanto da loro ritenute incongrue;
- nella corrispondenza depositata da parte attrice non si evinceva alcun rifiuto da parte della convenuta;
- gli attori si potevano recare in qualsiasi momento presso un ufficio postale e chiedere il rimborso;
- in ordine alle richieste di risarcimento patrimoniale e non patrimoniale articolate nella citazione le stesse erano infondate e non provate in quanto in ordine al bonus facciate, gli attori depositavano un “progetto” che altro non era che una planimetria della proprietà degli attori, non producendo neppure un preventivo o, ancora meglio, un contratto firmato che attesterebbe l'impegno preso per la ristrutturazione, mentre per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile non vi era alcuna proposta d'acquisto in atti;
- inoltre, trattandosi di una rivendicazione di carattere risarcitorio la liquidazione non poteva prescindere dall'accertamento del danno effettivamente subito, di cui pagina 8 di 16 parte attrice non forniva alcuna descrizione e tantomeno alcuna prova;
La convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: -nel merito, rigettare tutte le domande svolte da parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto;
-In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le richieste di ammissione prova testi e di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 maggio 2025 la causa veniva assegnata dallo scrivente a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto in fatto la domanda va accolta in parte.
È incontestato che nel caso di specie i buoni fruttiferi postali oggetto di causa sono stati collocati tutti in data successiva al 1.7.1986 .
In particolare detti buoni sono i seguenti:
-buono postale fruttifero di Lire 5.000.000 serie Q/P 000.023 emesso in data
29/09/1988 03040; Controparte_2
-buono postale fruttifero di Lire 5.000.000 serie Q/P 000.019 emesso in data
28/07/1988 Ufficio Ddi Viticuso 03040;
-buono postale fruttifero Lire 5.000.000 serie Q/P 000.018 emesso in data
28/07/1988 03040; Controparte_2
-buono postale fruttifero Lire 2.000.000 serie Q/P 000.068 emesso in data
29/09/1988 Ufficio Postale di 03040; CP_2
-buono postale fruttifero Lite 500.000 serie P/Q 000.144 emesso in data
29/09/1988 Ufficio Postale di 03040; CP_2
-buono postale fruttifero Lire 500.000 serie P/Q 000.142 emesso in data pagina 9 di 16 29/09/1988 ufficio di 03040. CP_2
I buoni fruttiferi postali oggetto di causa sono stati tutti collocati quindi in data successiva al 1.07.1986 ed appartengono alla serie “Q” in ragione della data della loro emissione.
Per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 i rendimenti originariamente previsti per detta serie subivano una variazione in pejus, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del citato D.M. che, relativamente alle serie precedenti la “Q” (istituita con l'entrata in vigore del D.M. 16/6/1986), estendeva, a far data dal 1/01/1987, i rendimenti della serie “Q” alle serie precedenti.
I rendimenti quindi alla scadenza del trentennio, secondo il calcolo operato da che CP_1
questo giudicante ritiene corretto, erano inferiori a quelli indicati nella tabella apposta sul retro degli stessi.
Al fine di esporre nello specifico le ragioni di tale conclusione, occorre avere riguardo alle norme che si sono succedute in tema di tassi di interessi dei buoni fruttiferi postali.
In primo luogo occorre avere riguardo alla norma prevista dall'art. 173 del D.P.R. n.156 del 29.3.1973, la quale ha espressamente previsto che [“Le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto col Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”];
In secondo luogo occorre avere rigurdo a quanto disposto dal D.M. del 13.6.1986
(Modificazione dei tassi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinti con la lettera “Q”, il quale ha stabilito che sul montante (capitale + interessi) di tutte le serie precedenti, si applicano i tassi di interesse fissati con il citato decreto per i buoni della nuova serie “Q”.
pagina 10 di 16 Detto D.M. 13.6.1986ha previsto inoltre che per i buoni postali fruttiferi emessi dopo la sua pubblicazione, vale il medesimo principio, dovendosi applicare la variazione dei tassi d'interesse prevista ex lege. In particolare l'art. 5, prevede: [“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986” ], specificando altresì che [ “Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.” ].
Nel caso di specie tutti i buoni elencati riportano il doppio timbro, uno sulla parte anteriore ed un altro sul retro con l'indicazione anche dei tassi di interessi nuovi e diversi da quelli stampati sul singolo buono. Tali nuovi tassi sono i seguenti:
“B.P.F. SERIE Q/P AI SEGUENTI TASSI:
8% FINO AL 5° ANNO
9% DAL 6°AL 10°ANNO
10,50% DALL'11° AL 15° ANNO;
12% DAL 16° AL 20° ANNO”
Circa la legittimità dell'applicazione di tali tassi è intervenuta anche la Cassazione la quale (vedi ex plurimis l'Ordinanza Prima Sezione Civile n. 4384/2022 del 10.2.2022) la quale ha affermato che il suddetto decreto ministeriale porta a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti.
Secondo la suprema Corte la legittimità la prevalenza dei tassi fissati dal D.M. del 1986 citato deriva dal fatto che l'art. 173 del codice Postale è norma cogente ed opera secondo quanto previsto dallarticolo 1339 c.c. secondo le modalità già espresse nella decisione delle Sezioni Unite del 2019 e del 2007, con sostituzione quindi e non di integrazione di clausole contrattuali. Più in particolare, nella suddetta sentenza n.
pagina 11 di 16 4384/2022 la Corte ha ribadito “l'orientamento delle Sezioni Unite che, nell'una e nell'altra occasione (2007 e 2019 nds), ha attribuito efficacia cogente all'articolo 173 e, in dipendenza di questo, al decreto ministeriale. [omissis] “Ora, l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato ― per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi ― recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente”. Ciò in conformità al già citato articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, secondo cui: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
“P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi» E dunque non v'è nessuno spazio per applicare l'argomento svolto dalle Sezioni Unite nel 2007, nel caso allora considerato, al caso, totalmente diverso, oggi in esame”. La Corte ha quindi concluso che “… non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che,
pagina 12 di 16 nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P».
Aggiungendo, altresì, che: “Per altro verso, al medesimo risultato si perviene attraverso
l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei
pagina 13 di 16 precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.
Ritenuto quindi condivisibile tale orientamento legittimo è il calcolo degli interessi proposto dall'Ufficio postale che ha riconosciuto alla scadenza del trentennio detti importi:
Euro 27.967,17 per il buono n.000.023.
Euro 28.203,89 per il buono n.000.019,
Euro 28,203,89 per il buono n.000.018,
Euro 11.186,87 per il buono n.000.068,
Euro 2.796,72 per il buono n.000.144
Euro 2.796,72 per il buono n. 000.142 pari a complessivi ed euro 101.335,26 .
Corretto sotto tale profilo è la determinazione degli interessi inglobati nelle suddette somme come meglio specificate nei prospetti di cui all'allegato 4 della produzione di parte convenuta.
Ne consegue che parte attrice ha diritto al pagamento unicamente delle suddette somme complessivamente pari ad euro 101.335,26. Si evidenzia che la somma richiesta in citazione è di poco inferiore (euro 101.155,26) a quella derivante dalla sommatoria dei suddetti importi riportai in citazione dalla stessa parte attrice (101.335,26). La domanda per come formulata , in quanto facente riferimento alle somme già offerta da , oltre CP_1
a quelle per interessi non riconosciuti dalla convenuta, deve ritenersi comprendere anche la differenza tra i due importi appena citatati.
Va inoltre ritenuto l'inadempimento di all'obbligo di pagamento della somma CP_1
dalla stessa proposto, vista la missiva inviata dal difensore dell'attore a per tali CP_1
somme con pec consegnata il 22.12.2020, contenente l'invito al pagamento entro il
10.1.2021 (vedi produzione attore allegata alla nota del 14.3.2022).
pagina 14 di 16 A tale missiva non è seguito il pagamento come del resto è pacifico fra le parti.
Sulla suddetta somma 101.335,26 dalla data indicata nella messa in mora (10.11.2021) decorrono gli interessi la tasso legale fino al soddisfo.
Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la chiesta rivalutazione.
Infondata è poi la richiesta di risarcimento danni, fondata sull'assunto che il mancato pagamento della suddetta somma avrebbe impedito di eseguire allo una Pt_1
ristrutturazione del proprio appartamento oltre che l'acquisto di un immobile in favore della propria figlia.
Tali deduzioni infatti non sono supportate da idonei riscontri essendo del tutto insufficiente la documentazione prodotta a corredo della richiesta.
La domanda di risarcimento va, pertanto, rigettata.
Tenuto conto dell'accoglimento della sola domanda di pagamento e non anche di quella di risarcimento, nonché della prevalenza della prima sulla seconda nell'economia del giudizio, sussistono i presupposti di legge per compensare per ¼ le spese di lite, ponendo a carico della convenuta la quota residua liquidata come in dispositivo.
Atteso che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di mediazione (vedi verbale in atto in cui il mediatore attesta che ha declinato ogni invito a Controparte_1
partecipare alla mediazione), ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, si condanna parte convenuta, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da e Parte_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 Controparte_1
pagina 15 di 16 - in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna
[...]
, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore CP_1
degli attori dell'importo di euro 101.335,26, oltre interessi al tasso legale calcolati come in parte motiva;
- compensa per un quarto le spese di lite ponendo a carico della parte convenuta la quota residua che si liquida in € 10.577,25, per compenso professionale ed euro
589,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
- letto l'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, condanna , Controparte_1
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
Cassino, 28/11/2025 .
Il Giudice
dott. IG D'Angiolella
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. IG D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di r.g. 993/2022, avente ad oggetto: Altri contratti atipici, riservata in decisione all'udienza del 06.05.2025 con concessione dei termini di legge, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
CF: entrambi residenti A Viticuso (FR) alla via Colle Patibolo C.F._2
n. 44, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. IG Atre3i FA (C.F.
) e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliati in C.F._3
Cassino (FR) alla Piazza Labriola n. 37
ATTORI
CONTRO
(C.F ), P. IVA - con sede in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, viale Europa n. 190, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Anna Bonsera (CF.
e dall'avv. Domenico Febbo (C.F. ), C.F._4 C.F._5
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali della Società sita in Roma, viale Europa 190.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Per i sigg. e , l'avv. Parte_1 Parte_2
IG RE FA si riporta ai propri atti e richieste tutte anche istruttorie, si riporta in particolare alla memoria di discussione depositata telematicamente in data
02/04/2025 ed alle conclusioni in essa contenute.”
Per parte convenuta: “ Gli avv.ti Febbo e Bonsera, precisano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e chiedono che la causa venga decisa previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio dinanzi Parte_2 Controparte_1
all'intestato Tribunale al fine di vedere accolta la propria domanda.
A sostegno delle proprie ragioni gli attori deducevano:
- coniugi erano titolari e possessori dei seguenti buoni fruttiferi Parte_3
postali per averli sottoscritti presso : - Controparte_2
buono postale fruttifero di Lire 5.000.000 serie Q/P 000.023 emesso in data
29/09/1988 03040; - buono postale fruttifero di Lire 5.000.000 Controparte_2
serie Q/P 000.019 emesso in data 28/07/1988 03040; - buono Controparte_2
postale fruttifero di Lire 5.000.000 serie Q/P 000.018 emesso in data 28/07/1988
03040; - buono postale fruttifero di Lire 2.000.000 serie Q/P Controparte_2
000.068 emesso in data 29/09/1988 03040; buono postale Controparte_2
fruttifero di Lire 500.000 serie Q/P 000.144 emesso in data 29/09/1988 CP_2
03040; - buono postale fruttifero di Lire 500.000 serie Q/P 000.142
[...]
emesso in data 29/09/1988 Ufficio di Viticuso 03040;
- sul retro di detti buoni in merito agli interessi e rendimenti convenuti al rimborso pagina 2 di 16 si legge: “BPF serie Q/P tassi di interesse al 1° al 5° anno 8% dal 6° al 10° anno
9%, dal 11° al 15° anno 10,50%, dal 16° al 20° anno 12%, poi lire 1.777.400 (o diversa somma a seconda dell'importo del buono) per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 Dicembre del 30° anno solare”;
- i suddetti buoni risultavano giunti alla naturale scadenza trentennale per cui gli attori, legittimamente ne richiedevano la liquidazione-rimborso secondo quanto riportato sui titoli stessi;
- tuttavia, agli attori veniva proposto da , presso l'ufficio postale Controparte_1
di sottoscrizione il rimborso di una somma notevolmente inferiore rispetto al dovuto;
- nel dettaglio venivano proposte a tacitazione le seguenti somme: Euro 27.967,17 per il buono n. 000.023, Euro 28.203,89 per il buono n. 000.019, Euro 28.203,89 per il buono n. 000.018, Euro 11.186,87 per il buono n. 000.0068, Euro 2.796,72 per il buono n. 000.144 ed Euro 2.796,72 per il buono n. 000.142;
- tali condizioni di rimborso non corrispondevano a quanto dovuto secondo le specifiche riportate sul retro dei titoli alla voce tassi e rendimenti e, quindi, la somma proposta da era incongrua in quanto l'istituto calcolava, in CP_1
relazione al terzo decennio (ossia dal 20° al 30° anno), invece della quota fissa di rendimento bimestrale riportata in stampa sul retro di ciascun titolo, una somma inferiore calcolata applicando il mero tasso del 12% con capitalizzazione semplice;
- l'effettivo importo dovuto ai sottoscrittori ammontava invece, in conformità alle indicazioni specificate sul titolo e quindi convenute tra le parti a somme maggiori di Euro 54.984,06 per i buoni di Lire 5.000.000 nominali, di Euro 15.998,80 per i buoni di Lire 2.000.000 nominali, di Euro 3.999,70 per i buoni di Lire 500.000 nominali;
quindi, in totale, rispettivamente per i vari buoni indicati al n. 1 del presente atto le somme di rimborso -liquidazione di Euro 83.187,95 Euro
83.187,95 Euro 82.951,23 Euro 27.185,67 Euro 6.796,42 Euro 6.796,42,
pagina 3 di 16 - veniva invitata più volte all'adempimento, anche con diffida a CP_1
mezzo pec del 12.10.2020, ma senza nulla ottenere in quanto l'istituto comunicava che “la tabella riportata sul retro dei titoli non (aveva) valore ai fini dell'esatta liquidazione del valore del rimborso”;
- inoltre, con richiesta del 21.12.20202 recapitata a mezzo pec del 22.12.2020 veniva inoltrata alla convenuta richiesta di pagamento delle somme non contestate, con riserva di ogni azione, ma non ottemperava;
CP_1
- veniva successivamente esperito tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'istituto a ciò deputato del Tribunale di Cassino, proc. N. 159/2021, ma
[...]
non compariva, per cui veniva redatto verbale negativo in data CP_1
27.07.2021,
- la condotta di diniego tenuta da era illegittima e costituiva una grave CP_1
violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali;
- inoltre, la convenuta contravveniva agli obblighi di fornire chiarimenti ed informazioni dettagliate all'investitore, stante il correlato obbligo da parte dell'operatore finanziario di operare in conformità agli obblighi di informazione e trasparenza nell'ambito del rapporto, violando la normativa civilistica e del
T.U.B.;
- ciò appariva in tutta la sua evidenza in quanto la convenuta evitava di rimettere agli attori un dettaglio analitico del calcolo della propria proposta di rimborso e non giustificando neppure il diniego del pagamento delle somme non contestate;
- a supposto della posizione dei possessori dei buoni della serie P/Q vi erano molteplici pronunciamenti dell'AG e della giurisprudenza di legittimità;
- inoltre, calcolava il valore del rimborso, anno per anno, con CP_1
l'applicazione della capitalizzazione al netto della ritenuta fiscale;
- detta pratica costituiva una fittizia anticipazione del momento impositivo ad esclusivo vantaggio di , giacché la ritenuta veniva versata dall'istituto CP_1
finanziario non anno per anno, ma solo al termine del rapporto, ossia alla pagina 4 di 16 liquidazione del prodotto finanziario;
- con tale artificio la convenuta, erodendo il montante per ciascun anno di maturazione del titolo, si sottraeva alla corresponsione degli interessi ai sottoscrittori in relazione alla ritenuta fiscale che versava effettivamente solo al
30° anno o alla liquidazione dell'investitore;
- il mancato rimborso persino delle somme non contestate non consentiva agli attori di conseguire la somma di cui abbisognavano per l'effettuazione della ristrutturazione della loro abitazione in alla via Colle Patibolo attraverso CP_2
il “bonus facciata 90%” (poi nelle more scaduto) e di contribuire all'acquisto di un appartamento in Cassino a favore della propria figlia , Parte_4
immobile che nelle more veniva venduto ad altri;
Parte attrice così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare a dichiarare il grave inadempimento di per il mancato rimborso dei buoni indicati in CP_1
narrativa e la violazione delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto. Ossia accertare la difformità tra tassi e condizioni contrattuali riportati sui titoli e condizioni proposte per il rimborso alla scadenza. Per l'effetto liquidare
l'effettivo dovuto e condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
e di della somma di euro 101.155,26 già indicata come
[...] Parte_2
dovuta da , ed inoltre le somme corrispondenti a quanto riportato a CP_1
stampa sul retro dei singoli titoli per cui è causa, attribuendo agli attori le somme bimestrali ivi indicate fino alla scadenza del 30° anno, e/o somme maggiori o minori che emergeranno e saranno accertate, anche a mezzo di ctu contabile in caso di contestazione, ricalcolando il tutto con capitalizzazione anno per anno al lordo della ritenuta fiscale. Condannarsi, inoltre, parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in ogni accezione, subiti e subendi dagli attori in relazione all'ingiusto diniego di pagamento delle somme non contestate richiesto in data 21/12/2020 a mezzo pec in atti. Valutarsi altresì la mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria. Con vittoria di spese e competenze di causa”,
pagina 5 di 16 Si costituiva ritenendo detta domanda infondata. A sostegno delle Controparte_1
proprie ragioni deduceva:
- i Buoni fruttiferi postali oggetto di causa venivano collocati tutti in data successiva al 1.07.1986 ed appartenevano alla serie “Q” in ragione della data di emissione;
- per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 i rendimenti originariamente previsti per la ripetuta serie subivano una variazione in pejus secondo quanto stabilito dall'art. 6 del citato D.M. che, relativamente alle serie precedenti la “Q”
(istituita con l'entrata in vigore del D.M. 16/6/1986), estendeva, a far data dal
1/01/1987, i rendimenti della serie “Q” alle serie precedenti;
- ciò comportava che la somma maturata alla scadenza trentennale dei titoli era inferiore a quella che risultava riportata sulla tabella apposta sul retro degli stessi;
- le condizioni di rimborso applicate ai predetti Buoni Postali erano quelle stabilite per legge, in particolare: dall'art. 173 del D.P.R. n.156 del 29.3.1973 e dal D.M. del 13.6.1986 (Modificazione dei tassi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinti con la lettera “Q”, che stabiliva che sul montante (capitale + interessi) di tutte le serie precedenti, si applicano i tassi di interesse fissati con il citato decreto per i buoni della nuova serie “Q”;
- il medesimo D.M. del 13.6.1986 stabiliva che per i buoni postali fruttiferi emessi dopo la pubblicazione del D.M. 13.6.1986, valeva il medesimo principio, dovendosi applicare la variazione dei tassi d'interesse prevista ex lege ed in particolare quanto previsto dall'art. 5, secondo cui: [“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986” ], specificando altresì che [ “Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante pagina 6 di 16 la misura dei nuovi tassi.” ];
- da un esame dei Buoni Fruttiferi Postali entrambi i due timbri “aggiuntivi” risultavano regolarmente apposti (come prescritto dal cit. D.M.), pertanto
[...]
applicava pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 CP_1
giugno 1986 che, nello specifico, prevedeva che i tassi ammontavano a: 8% dal primo al quinto anno, 9% dal sesto al decimo anno, 10,50% dall'undicesimo al quindicesimo anno, 12% dal sedicesimo al trentesimo anno;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 148 del 28.6.1986) del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 assolveva pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni e quindi nulla di più era dovuto da , se non CP_1
il rendimento previsto dal D.M. 13.6.1986 che rimodulava i precedenti rendimenti,
- per i predetti buoni fruttiferi postali - che risultavano essere stati già rimborsati secondo quanto indicato nel D.M. del 13.6.1986 - nulla di più era dovuto;
- i Buoni Postali, emessi successivamente al DM 13.6.1986, erano da considerarsi alla stregua di quelli emessi prima dell'emanazione del citato DM 13.06.1986 e, dunque, rimborsabili secondo i tassi di cui al citato D.M. e non in forza di quanto indicato a tergo dei titoli;
- inoltre, all'epoca di emissione dei buoni per cui è causa non vi era ancora alcuna normativa che disciplinasse la trasparenza delle operazioni con riferimento alla variazione dei tassi di interesse anche in senso sfavorevole al cliente e prevedesse l'obbligo della comunicazione al cliente, in quanto tale normativa veniva introdotta solo con la L. n. 154 del 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari);
- in merito alla questione delle ritenute fiscali il D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, prevedeva che gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, erano assoggettati alla ritenuta pagina 7 di 16 del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%, poi tale ritenuta veniva soppressa con il D.L.
01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%;
- come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997, pubblicato sulla G.U. 145/97 gli interessi che maturavano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al
30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò determinava la differenza di rendimento;
- in relazione all'asserito rifiuto del pagamento delle somme non contestate da parte di agli atti non era presente alcun documento comprovante l'affermazione avversaria;
- nel momento in cui i clienti si presentavano in ufficio offriva gli importi CP_1
riconosciuti come effettivamente dovuti e gli stessi rifiutavano le somme in questione, in quanto da loro ritenute incongrue;
- nella corrispondenza depositata da parte attrice non si evinceva alcun rifiuto da parte della convenuta;
- gli attori si potevano recare in qualsiasi momento presso un ufficio postale e chiedere il rimborso;
- in ordine alle richieste di risarcimento patrimoniale e non patrimoniale articolate nella citazione le stesse erano infondate e non provate in quanto in ordine al bonus facciate, gli attori depositavano un “progetto” che altro non era che una planimetria della proprietà degli attori, non producendo neppure un preventivo o, ancora meglio, un contratto firmato che attesterebbe l'impegno preso per la ristrutturazione, mentre per quanto riguarda l'acquisto dell'immobile non vi era alcuna proposta d'acquisto in atti;
- inoltre, trattandosi di una rivendicazione di carattere risarcitorio la liquidazione non poteva prescindere dall'accertamento del danno effettivamente subito, di cui pagina 8 di 16 parte attrice non forniva alcuna descrizione e tantomeno alcuna prova;
La convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: -nel merito, rigettare tutte le domande svolte da parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto;
-In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le richieste di ammissione prova testi e di CTU e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 6 maggio 2025 la causa veniva assegnata dallo scrivente a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto in fatto la domanda va accolta in parte.
È incontestato che nel caso di specie i buoni fruttiferi postali oggetto di causa sono stati collocati tutti in data successiva al 1.7.1986 .
In particolare detti buoni sono i seguenti:
-buono postale fruttifero di Lire 5.000.000 serie Q/P 000.023 emesso in data
29/09/1988 03040; Controparte_2
-buono postale fruttifero di Lire 5.000.000 serie Q/P 000.019 emesso in data
28/07/1988 Ufficio Ddi Viticuso 03040;
-buono postale fruttifero Lire 5.000.000 serie Q/P 000.018 emesso in data
28/07/1988 03040; Controparte_2
-buono postale fruttifero Lire 2.000.000 serie Q/P 000.068 emesso in data
29/09/1988 Ufficio Postale di 03040; CP_2
-buono postale fruttifero Lite 500.000 serie P/Q 000.144 emesso in data
29/09/1988 Ufficio Postale di 03040; CP_2
-buono postale fruttifero Lire 500.000 serie P/Q 000.142 emesso in data pagina 9 di 16 29/09/1988 ufficio di 03040. CP_2
I buoni fruttiferi postali oggetto di causa sono stati tutti collocati quindi in data successiva al 1.07.1986 ed appartengono alla serie “Q” in ragione della data della loro emissione.
Per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 i rendimenti originariamente previsti per detta serie subivano una variazione in pejus, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del citato D.M. che, relativamente alle serie precedenti la “Q” (istituita con l'entrata in vigore del D.M. 16/6/1986), estendeva, a far data dal 1/01/1987, i rendimenti della serie “Q” alle serie precedenti.
I rendimenti quindi alla scadenza del trentennio, secondo il calcolo operato da che CP_1
questo giudicante ritiene corretto, erano inferiori a quelli indicati nella tabella apposta sul retro degli stessi.
Al fine di esporre nello specifico le ragioni di tale conclusione, occorre avere riguardo alle norme che si sono succedute in tema di tassi di interessi dei buoni fruttiferi postali.
In primo luogo occorre avere riguardo alla norma prevista dall'art. 173 del D.P.R. n.156 del 29.3.1973, la quale ha espressamente previsto che [“Le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali sono disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto col Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”];
In secondo luogo occorre avere rigurdo a quanto disposto dal D.M. del 13.6.1986
(Modificazione dei tassi di interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) istitutivo di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinti con la lettera “Q”, il quale ha stabilito che sul montante (capitale + interessi) di tutte le serie precedenti, si applicano i tassi di interesse fissati con il citato decreto per i buoni della nuova serie “Q”.
pagina 10 di 16 Detto D.M. 13.6.1986ha previsto inoltre che per i buoni postali fruttiferi emessi dopo la sua pubblicazione, vale il medesimo principio, dovendosi applicare la variazione dei tassi d'interesse prevista ex lege. In particolare l'art. 5, prevede: [“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986” ], specificando altresì che [ “Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.” ].
Nel caso di specie tutti i buoni elencati riportano il doppio timbro, uno sulla parte anteriore ed un altro sul retro con l'indicazione anche dei tassi di interessi nuovi e diversi da quelli stampati sul singolo buono. Tali nuovi tassi sono i seguenti:
“B.P.F. SERIE Q/P AI SEGUENTI TASSI:
8% FINO AL 5° ANNO
9% DAL 6°AL 10°ANNO
10,50% DALL'11° AL 15° ANNO;
12% DAL 16° AL 20° ANNO”
Circa la legittimità dell'applicazione di tali tassi è intervenuta anche la Cassazione la quale (vedi ex plurimis l'Ordinanza Prima Sezione Civile n. 4384/2022 del 10.2.2022) la quale ha affermato che il suddetto decreto ministeriale porta a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti.
Secondo la suprema Corte la legittimità la prevalenza dei tassi fissati dal D.M. del 1986 citato deriva dal fatto che l'art. 173 del codice Postale è norma cogente ed opera secondo quanto previsto dallarticolo 1339 c.c. secondo le modalità già espresse nella decisione delle Sezioni Unite del 2019 e del 2007, con sostituzione quindi e non di integrazione di clausole contrattuali. Più in particolare, nella suddetta sentenza n.
pagina 11 di 16 4384/2022 la Corte ha ribadito “l'orientamento delle Sezioni Unite che, nell'una e nell'altra occasione (2007 e 2019 nds), ha attribuito efficacia cogente all'articolo 173 e, in dipendenza di questo, al decreto ministeriale. [omissis] “Ora, l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato ― per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi ― recasse l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente”. Ciò in conformità al già citato articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 1986, secondo cui: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie
“P” emessi dal 1° luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi» E dunque non v'è nessuno spazio per applicare l'argomento svolto dalle Sezioni Unite nel 2007, nel caso allora considerato, al caso, totalmente diverso, oggi in esame”. La Corte ha quindi concluso che “… non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che,
pagina 12 di 16 nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l'errore manchi del requisito della riconoscibilità (articolo 1433 in relazione all'articolo 1428 c.c.): qui non solo non c'è la volontà dell'ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c'è neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l'una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie «Q/P», l'altra, preesistente, quelli della serie «P».
Aggiungendo, altresì, che: “Per altro verso, al medesimo risultato si perviene attraverso
l'impiego delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie «Q», provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie «Q/P», con la disciplina prevista per i buoni della serie «P», non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'articolo 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie «Q», e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie «Q», si applica anche alla serie «Q/P», di modo che sul documento viene apposta la sigla «Q/P», ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie «P» è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei
pagina 13 di 16 precedenti ― con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”.
Ritenuto quindi condivisibile tale orientamento legittimo è il calcolo degli interessi proposto dall'Ufficio postale che ha riconosciuto alla scadenza del trentennio detti importi:
Euro 27.967,17 per il buono n.000.023.
Euro 28.203,89 per il buono n.000.019,
Euro 28,203,89 per il buono n.000.018,
Euro 11.186,87 per il buono n.000.068,
Euro 2.796,72 per il buono n.000.144
Euro 2.796,72 per il buono n. 000.142 pari a complessivi ed euro 101.335,26 .
Corretto sotto tale profilo è la determinazione degli interessi inglobati nelle suddette somme come meglio specificate nei prospetti di cui all'allegato 4 della produzione di parte convenuta.
Ne consegue che parte attrice ha diritto al pagamento unicamente delle suddette somme complessivamente pari ad euro 101.335,26. Si evidenzia che la somma richiesta in citazione è di poco inferiore (euro 101.155,26) a quella derivante dalla sommatoria dei suddetti importi riportai in citazione dalla stessa parte attrice (101.335,26). La domanda per come formulata , in quanto facente riferimento alle somme già offerta da , oltre CP_1
a quelle per interessi non riconosciuti dalla convenuta, deve ritenersi comprendere anche la differenza tra i due importi appena citatati.
Va inoltre ritenuto l'inadempimento di all'obbligo di pagamento della somma CP_1
dalla stessa proposto, vista la missiva inviata dal difensore dell'attore a per tali CP_1
somme con pec consegnata il 22.12.2020, contenente l'invito al pagamento entro il
10.1.2021 (vedi produzione attore allegata alla nota del 14.3.2022).
pagina 14 di 16 A tale missiva non è seguito il pagamento come del resto è pacifico fra le parti.
Sulla suddetta somma 101.335,26 dalla data indicata nella messa in mora (10.11.2021) decorrono gli interessi la tasso legale fino al soddisfo.
Trattandosi di debito di valuta non è dovuta la chiesta rivalutazione.
Infondata è poi la richiesta di risarcimento danni, fondata sull'assunto che il mancato pagamento della suddetta somma avrebbe impedito di eseguire allo una Pt_1
ristrutturazione del proprio appartamento oltre che l'acquisto di un immobile in favore della propria figlia.
Tali deduzioni infatti non sono supportate da idonei riscontri essendo del tutto insufficiente la documentazione prodotta a corredo della richiesta.
La domanda di risarcimento va, pertanto, rigettata.
Tenuto conto dell'accoglimento della sola domanda di pagamento e non anche di quella di risarcimento, nonché della prevalenza della prima sulla seconda nell'economia del giudizio, sussistono i presupposti di legge per compensare per ¼ le spese di lite, ponendo a carico della convenuta la quota residua liquidata come in dispositivo.
Atteso che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di mediazione (vedi verbale in atto in cui il mediatore attesta che ha declinato ogni invito a Controparte_1
partecipare alla mediazione), ai sensi dell'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, si condanna parte convenuta, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da e Parte_1
nei confronti di , così provvede: Parte_2 Controparte_1
pagina 15 di 16 - in accoglimento parziale della domanda di parte attrice, condanna
[...]
, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore CP_1
degli attori dell'importo di euro 101.335,26, oltre interessi al tasso legale calcolati come in parte motiva;
- compensa per un quarto le spese di lite ponendo a carico della parte convenuta la quota residua che si liquida in € 10.577,25, per compenso professionale ed euro
589,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
- letto l'art. 8, comma 5, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come modificato dall'articolo 2, comma 35-sexies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, condanna , Controparte_1
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
Cassino, 28/11/2025 .
Il Giudice
dott. IG D'Angiolella
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