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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.2.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1951 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso da sé medesimo e dall'avv. Pasqualina Perfetto, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Mario Mascia, n. 8;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
1 OGGETTO: Indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2024 esponeva: Parte_1
- che l di Salerno, con raccomandata n. 66482629637- 9 del 30 marzo CP_1
2023, gli aveva comunicato di aver corrisposto alla di lui defunta madre, Per_1
, la somma, non dovuta, di € 5.249,29 sulla pensione cat. AS n. 04011361,
[...]
di cui ella era titolare, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2017 al 31
agosto 2019;
- che con la medesima nota l gli aveva intimato la restituzione di detto CP_1
importo entro il termine di 30 giorni;
- che avverso tale comunicazione aveva proposto in data 15.5.2023 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale;
CP_1
- che l' , con delibera n. 2349795 del 25 settembre 2023, Controparte_2
aveva respinto il ricorso con la seguente motivazione: “relativamente
all'indebito n. 15620640 pari ad euro 5.009,14 intestato alla defunta sig.ra
, risulta già presentata domanda di rateizzazione da parte Persona_1
dell'erede sig. , si precisa che l'indebito n. I5130009 di euro CP_3
5.699,29 pure intestato alla deceduta sig.ra , risulta generato da Persona_1
altro successivo ricalcolo della prestazione assistenziale dell'assegno sociale
per aver percepito redditi, negli anni dal 2017 al 2020, che hanno comportato
la riduzione della prestazione pagata”;
2 - che la richiesta di restituzione di tali somme doveva essere “annullata”, in quanto priva di qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che l'avevano determinata;
- che, inoltre, la domanda di ripetizione dell'importo di € 5.249,29 era infondata anche nel merito, dal momento che costituiva la duplicazione di un presunto indebito già comunicatogli dall il 31 gennaio 2022, in relazione ai ratei CP_1
della pensione sociale di cui aveva beneficiato la madre di esso ricorrente, per una somma di € 5.009,14;
- che, in particolare, la pretesa dell' era del tutto illegittima, poiché egli CP_1
aveva presentato istanza ed ottenuto la rateizzazione dell'importo appena indicato ed aveva, altresì, effettuato tutti i pagamenti dovuti, mediante bollettini precompilati, e ciò sino alla nuova comunicazione di accertamento di indebito del 30.3.2023, avente la medesima causale;
- che, inoltre, le somme richieste erano irripetibili, dal momento che erano state percepite in buona fede dall'accipiens;
- che, infine, la pretesa restitutoria dell'Istituto Previdenziale si poneva in contrasto con il disposto di cui all'art. 752 cod. civ., in quanto indirizzata esclusivamente alla sua persona e non a tutti gli eredi della madre, pro quota.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito emesso dall , con conseguente condanna dell CP_1 [...]
alla restituzione dei ratei che egli già aveva versato, per la CP_2
3 medesima causale, nel periodo compreso tra il 28 marzo 2022 e il 28 marzo
2023, per un importo totale di € 904,41.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 12.4.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Deduceva, in particolare, che , madre del ricorrente, il 21 marzo Persona_1
del 2019, a fronte di reiterati solleciti, aveva comunicato i redditi dell'annualità
2016 e che, perciò, la richiesta di ripetizione dell'indebito aveva tratto origine da un ricalcolo operato dall' sulla pensione in godimento della stessa, CP_1
che ne aveva comportato la riduzione da € 335,31 ad € 167,84, per l'anno
2017, e da € 339,77 ad € 172,31, per l'anno 2018.
Evidenziava, altresì, di aver predisposto, sulla base di tali risultanze, il provvedimento di indebito sull'eccedenza del trattamento pensionistico, per una somma di € 5.699,29, poi oggetto di riduzione in virtù di una trattenuta, già
operata, di € 450,00.
Precisava, inoltre, di aver effettuato, dopo la ricezione di altra comunicazione reddituale, datata 24 ottobre 2019, un ulteriore ricalcolo della pensione de qua,
con provvedimento del 22 aprile 2020, rilevando un altro indebito (n.
15620640) pari ad € 5.009,14 e rideterminando, pertanto, il trattamento
4 pensionistico spettante alla in misura ancora minore di quella già Per_1
riconosciuta per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 (da € 167,84 ad € 54,00,
per l'anno 2017; da € 172,31 ad € 58,47, per l'anno 2018; da € 176,61 ad €
62,76 per l'anno 2019; da € 178,45 ad € 64,60, per l'anno 2020), sì da comportare l'ulteriore richiesta di restituzione nei confronti del , in qualità Pt_1
di erede.
Sottolineava, quindi, che detta richiesta era pienamente legittima, in quanto fondata sul superamento dei limiti reddituali della madre del ricorrente, cui aveva fatto seguito la riduzione dei ratei pensionistici a lei spettanti, e che la stessa era stata adeguatamente motivata, poiché erano certamente evincibili i periodi di riferimento, le ragioni della rideterminazione e gli importi dovuti.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti dell' è infondato e va, Parte_1 CP_1
pertanto, rigettato.
Preliminarmente e ai fini di una compiuta disamina della questione sottoposta al vaglio di questo giudicante, occorre chiarire i tratti salienti della vicenda su cui si fonda la richiesta di ripetizione di indebito formulata dall' . CP_1
5 La stessa ha tratto origine da due diversi ricalcoli che l'Istituto previdenziale ha effettuato in relazione alla pensione sociale di cui , madre Persona_1
dell'odierno ricorrente, era titolare.
In merito, va evidenziato che detta pensione è una prestazione economica riconosciuta ai cittadini italiani in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge (art. 26 legge n.
153/1969).
Tale prestazione non è più erogata dal 1° gennaio 1996, poiché è stata sostituita dall'assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, legge 335/1995), ma continua ad essere percepita da coloro che ne erano titolari alla data del 31
dicembre 1995, ovvero da quelli che, entro la stessa data, avevano già
maturato i requisiti e avevano presentato domanda.
Richiamate brevemente le principali caratteristiche della misura de qua, va a questo punto rimarcato che l , nella vicenda in esame, a fronte della CP_1
condotta inerte della , ha provveduto ad inviarle un sollecito affinché ella Per_1
comunicasse i redditi di cui era titolare nell'annualità 2016 e, in data 21.3.2019,
ha ricevuto i dati utili ai fini dell'esatta determinazione degli importi spettanti a titolo di pensione sociale.
Di conseguenza, ha rideterminato la somma dovuta e (in parte) già erogata alla stessa con riguardo al periodo che va dall'1.1.2017 al 31.8.2019 (si veda,
al riguardo, la dichiarazione dei redditi del 2016, nonché la comunicazione
6 avente ad oggetto l'accertamento delle somme indebitamente percepite dalla
, datata 30.3.2023, versate in atti dall' ). Per_1 CP_1
Successivamente, per effetto della comunicazione reddituale di , Persona_1
datata 24.10.2019, l' , con provvedimento del 22.4.2020, Controparte_2
ha effettuato una riliquidazione della sua pensione, decurtandola ulteriormente e considerando il più ampio periodo temporale compreso tra il 1°.
1.2017 e il
31.5.2020 (cfr., sul punto, il documento denominato “comunicazione di riliquidazione”, prodotto dall ). CP_1
Dunque, correttamente, l ha dapprima formato e, poi, comunicato, in CP_1
data 30.3.2023, all'odierno ricorrente, in qualità di erede della , la Per_1
richiesta di pagamento da lui impugnata in questa sede.
Invero, in base alle verifiche effettuate dall' Previdenziale sulle CP_1
dichiarazioni dei redditi testé richiamate, è emerso che la madre del ha Pt_1
indebitamente beneficiato, in ragione del maggior reddito da lei posseduto, di un importo a titolo di pensione sociale superiore rispetto a quello che le sarebbe effettivamente spettato.
Inoltre, il fatto che la abbia tenuto una condotta inerte nonostante i Per_1
solleciti provenienti dall' , finalizzati ad ottenere la trasmissione della sua CP_1
dichiarazione reddituale, con riguardo all'anno di imposta 2016, denota la mala fede dell'accipiens nel conseguimento e nella fruizione della misura assistenziale – contegno del quale non può non tenersi conto in relazione alla
7 ripetizione delle (maggiori) somme corrisposte dall'Istituto a titolo di pensione e calcolate su un reddito inferiore proprio per effetto della predetta reticenza.
Invero, in materia di indebito assistenziale – tal è la pensione sociale di cui la madre del era titolare – valgono peculiari regole operative, ai fini della Pt_1
sua corresponsione e del suo mantenimento.
Le disposizioni particolari proprie del settore si spiegano in ragione della finalità
della misura in esame, che rappresenta una delle principali forme di estrinsecazione del principio costituzionale di cui all'art. 38 Cost., secondo cui:
“ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera”.
Invero, le misure di intervento assistenziale dello Stato, in presenza di situazioni di disagio economico e/o sociale se, da un lato, sono finalizzate ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al singolo cittadino, dall'altro non devono tramutarsi in misure di sostegno al reddito sfornite di reali e fondate cause attributive dell'intervento assistenziale o denotate da caratteri che giustificherebbero un supporto assistenziale in misura più contenuta.
8 Ciò si spiega in applicazione del principio di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost., che svolge la funzione di garantire condizioni di vita adeguate a coloro che si trovano in situazioni di maggiore debolezza economica e sociale,
nonché in base a quello di efficienza dell'amministrazione e, quindi, di equa gestione delle risorse pubbliche, ex art. 97 Cost., poiché l'iniziativa assistenziale statale, attuata per il tramite dell , grava sulle casse CP_1
pubbliche e, di conseguenza, su tutti i consociati.
Proprio in considerazione di tale ultimo aspetto si deve tener conto, nella determinazione ed erogazione degli importi a titolo di prestazioni assistenziali,
della condotta dell'accipiens, che si deve tradurre nella tempestiva e corretta trasmissione dei suoi dati reddituali.
Quando, cioè, emerga un contegno doloso del percipiente nell'ottenere la misura assistenziale, si giustifica la ripetizione delle somme corrisposte a partire dal momento dell'attribuzione originaria.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 7 settembre
2021, n. 24133), rifacendosi a un orientamento ormai consolidato della stessa
Corte (sent. n. 13223/20 e n. 28771/18) ha chiarito che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile;
ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei
9 requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Con riguardo al contegno psicologico dell'accipiens, viene evidenziato che il dolo è il coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito in materia assistenziale (v., al riguardo, sent. n. 28771/18 cit.).
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato alcune fondamentali caratteristiche dell'indebito inerente alla pensione sociale (oggi assegno), statuendo che, in quanto prestazione assistenziale, ad esso non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma vanno osservati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si tratta, invero, di un sottosistema, che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e
10 l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento (v. Cass. Civ., SEz.
VI, 25 giugno 2020, n. 12608).
La stessa Corte Costituzionale, a più riprese, ha precisato che nel caso di indebito assistenziale va salvaguardata la soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993 e n. 431/1993).
Orbene, sulla scorta dei princìpi testè illustrati, dev'essere riconosciuta la ripetibilità delle somme percepite dalla madre dell'odierno ricorrente, a titolo di pensione sociale, in misura eccedente quella dovuta, nel periodo che va dal 1°
gennaio 2017 al 31 agosto 2019, oggetto della richiesta di restituzione del 30
marzo 2023.
Invero, nella vicenda de qua la condotta omissiva della , la quale ha Per_1
trasmesso la sua dichiarazione reddituale all , afferente all'annualità 2016, CP_1
soltanto il 21.3.2019, rende a lei addebitabile la fruizione di un importo più
elevato, rispetto a quello cui avrebbe avuto realmente diritto, per la suddetta causale.
Peraltro, la mancata, tempestiva comunicazione all , ad Controparte_2
opera della , della sua situazione reddituale – avvenuta solo a seguito Per_1
del sollecito da parte dell'ente e a distanza di diversi anni, circostanza, questa,
che non ha consentito all di effettuare le verifiche del caso – denota la CP_1
11 volontà dell'accipiens di sottrarsi al controllo reddituale ai fini della corresponsione del beneficio assistenziale de quo e rappresenta un contegno assolutamente incompatibile con la buona fede, che legittima la restituzione degli importi goduti ab origine in eccedenza.
È doveroso precisare, inoltre, che non è ravvisabile, nella specie, alcuna duplicazione della richiesta di ripetizione degli importi, attenendo la riliquidazione del 22.4.2020 al ricalcolo effettuato dall' in relazione ad un CP_1
arco temporale più ampio (dall'1.1.2017 al 31.5.2020) di quello oggetto della prima domanda di restituzione, a fronte dell'aggiornamento della situazione reddituale della afferente all'anno 2019. Per_1
Va da ultimo evidenziato che la domanda di restituzione delle maggiori somme corrisposte alla de cuius è stata correttamente rivolta dall' al , in CP_1 Pt_1
qualità di erede legittimo della e in assenza, da parte del ricorrente, Per_1
della prova circa la presenza di ulteriori eredi tenuti a farsi carico di tale richiesta.
Invero, il ricorrente ha asserito di non essere l'unico soggetto passivo della richiesta restitutoria dell'ente Previdenziale e che vi sarebbero altri eredi della defunta genitrice, che dovrebbero risponderne pro quota.
Tuttavia, egli non ha prodotto una dichiarazione di successione o qualsiasi altro documento utile a comprovare la dedotta circostanza fattuale.
12 Logico corollario delle argomentazioni innanzi esposte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da , in qualità di erede di , nei Parte_1 Persona_1
confronti dell' . CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1951 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l in persona del Presidente e legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore dell , Parte_1 Controparte_2
delle spese del giudizio, che liquida in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 13.2.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 13.2.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1951 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso da sé medesimo e dall'avv. Pasqualina Perfetto, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Mario Mascia, n. 8;
Ricorrente
E
-, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
1 OGGETTO: Indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4.4.2024 esponeva: Parte_1
- che l di Salerno, con raccomandata n. 66482629637- 9 del 30 marzo CP_1
2023, gli aveva comunicato di aver corrisposto alla di lui defunta madre, Per_1
, la somma, non dovuta, di € 5.249,29 sulla pensione cat. AS n. 04011361,
[...]
di cui ella era titolare, con riferimento al periodo dal 1° gennaio 2017 al 31
agosto 2019;
- che con la medesima nota l gli aveva intimato la restituzione di detto CP_1
importo entro il termine di 30 giorni;
- che avverso tale comunicazione aveva proposto in data 15.5.2023 ricorso amministrativo al Comitato Provinciale;
CP_1
- che l' , con delibera n. 2349795 del 25 settembre 2023, Controparte_2
aveva respinto il ricorso con la seguente motivazione: “relativamente
all'indebito n. 15620640 pari ad euro 5.009,14 intestato alla defunta sig.ra
, risulta già presentata domanda di rateizzazione da parte Persona_1
dell'erede sig. , si precisa che l'indebito n. I5130009 di euro CP_3
5.699,29 pure intestato alla deceduta sig.ra , risulta generato da Persona_1
altro successivo ricalcolo della prestazione assistenziale dell'assegno sociale
per aver percepito redditi, negli anni dal 2017 al 2020, che hanno comportato
la riduzione della prestazione pagata”;
2 - che la richiesta di restituzione di tali somme doveva essere “annullata”, in quanto priva di qualsivoglia motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che l'avevano determinata;
- che, inoltre, la domanda di ripetizione dell'importo di € 5.249,29 era infondata anche nel merito, dal momento che costituiva la duplicazione di un presunto indebito già comunicatogli dall il 31 gennaio 2022, in relazione ai ratei CP_1
della pensione sociale di cui aveva beneficiato la madre di esso ricorrente, per una somma di € 5.009,14;
- che, in particolare, la pretesa dell' era del tutto illegittima, poiché egli CP_1
aveva presentato istanza ed ottenuto la rateizzazione dell'importo appena indicato ed aveva, altresì, effettuato tutti i pagamenti dovuti, mediante bollettini precompilati, e ciò sino alla nuova comunicazione di accertamento di indebito del 30.3.2023, avente la medesima causale;
- che, inoltre, le somme richieste erano irripetibili, dal momento che erano state percepite in buona fede dall'accipiens;
- che, infine, la pretesa restitutoria dell'Istituto Previdenziale si poneva in contrasto con il disposto di cui all'art. 752 cod. civ., in quanto indirizzata esclusivamente alla sua persona e non a tutti gli eredi della madre, pro quota.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Parte_1
Salerno al fine di sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento di ripetizione di indebito emesso dall , con conseguente condanna dell CP_1 [...]
alla restituzione dei ratei che egli già aveva versato, per la CP_2
3 medesima causale, nel periodo compreso tra il 28 marzo 2022 e il 28 marzo
2023, per un importo totale di € 904,41.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 12.4.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Deduceva, in particolare, che , madre del ricorrente, il 21 marzo Persona_1
del 2019, a fronte di reiterati solleciti, aveva comunicato i redditi dell'annualità
2016 e che, perciò, la richiesta di ripetizione dell'indebito aveva tratto origine da un ricalcolo operato dall' sulla pensione in godimento della stessa, CP_1
che ne aveva comportato la riduzione da € 335,31 ad € 167,84, per l'anno
2017, e da € 339,77 ad € 172,31, per l'anno 2018.
Evidenziava, altresì, di aver predisposto, sulla base di tali risultanze, il provvedimento di indebito sull'eccedenza del trattamento pensionistico, per una somma di € 5.699,29, poi oggetto di riduzione in virtù di una trattenuta, già
operata, di € 450,00.
Precisava, inoltre, di aver effettuato, dopo la ricezione di altra comunicazione reddituale, datata 24 ottobre 2019, un ulteriore ricalcolo della pensione de qua,
con provvedimento del 22 aprile 2020, rilevando un altro indebito (n.
15620640) pari ad € 5.009,14 e rideterminando, pertanto, il trattamento
4 pensionistico spettante alla in misura ancora minore di quella già Per_1
riconosciuta per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 (da € 167,84 ad € 54,00,
per l'anno 2017; da € 172,31 ad € 58,47, per l'anno 2018; da € 176,61 ad €
62,76 per l'anno 2019; da € 178,45 ad € 64,60, per l'anno 2020), sì da comportare l'ulteriore richiesta di restituzione nei confronti del , in qualità Pt_1
di erede.
Sottolineava, quindi, che detta richiesta era pienamente legittima, in quanto fondata sul superamento dei limiti reddituali della madre del ricorrente, cui aveva fatto seguito la riduzione dei ratei pensionistici a lei spettanti, e che la stessa era stata adeguatamente motivata, poiché erano certamente evincibili i periodi di riferimento, le ragioni della rideterminazione e gli importi dovuti.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti dell' è infondato e va, Parte_1 CP_1
pertanto, rigettato.
Preliminarmente e ai fini di una compiuta disamina della questione sottoposta al vaglio di questo giudicante, occorre chiarire i tratti salienti della vicenda su cui si fonda la richiesta di ripetizione di indebito formulata dall' . CP_1
5 La stessa ha tratto origine da due diversi ricalcoli che l'Istituto previdenziale ha effettuato in relazione alla pensione sociale di cui , madre Persona_1
dell'odierno ricorrente, era titolare.
In merito, va evidenziato che detta pensione è una prestazione economica riconosciuta ai cittadini italiani in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge (art. 26 legge n.
153/1969).
Tale prestazione non è più erogata dal 1° gennaio 1996, poiché è stata sostituita dall'assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7, legge 335/1995), ma continua ad essere percepita da coloro che ne erano titolari alla data del 31
dicembre 1995, ovvero da quelli che, entro la stessa data, avevano già
maturato i requisiti e avevano presentato domanda.
Richiamate brevemente le principali caratteristiche della misura de qua, va a questo punto rimarcato che l , nella vicenda in esame, a fronte della CP_1
condotta inerte della , ha provveduto ad inviarle un sollecito affinché ella Per_1
comunicasse i redditi di cui era titolare nell'annualità 2016 e, in data 21.3.2019,
ha ricevuto i dati utili ai fini dell'esatta determinazione degli importi spettanti a titolo di pensione sociale.
Di conseguenza, ha rideterminato la somma dovuta e (in parte) già erogata alla stessa con riguardo al periodo che va dall'1.1.2017 al 31.8.2019 (si veda,
al riguardo, la dichiarazione dei redditi del 2016, nonché la comunicazione
6 avente ad oggetto l'accertamento delle somme indebitamente percepite dalla
, datata 30.3.2023, versate in atti dall' ). Per_1 CP_1
Successivamente, per effetto della comunicazione reddituale di , Persona_1
datata 24.10.2019, l' , con provvedimento del 22.4.2020, Controparte_2
ha effettuato una riliquidazione della sua pensione, decurtandola ulteriormente e considerando il più ampio periodo temporale compreso tra il 1°.
1.2017 e il
31.5.2020 (cfr., sul punto, il documento denominato “comunicazione di riliquidazione”, prodotto dall ). CP_1
Dunque, correttamente, l ha dapprima formato e, poi, comunicato, in CP_1
data 30.3.2023, all'odierno ricorrente, in qualità di erede della , la Per_1
richiesta di pagamento da lui impugnata in questa sede.
Invero, in base alle verifiche effettuate dall' Previdenziale sulle CP_1
dichiarazioni dei redditi testé richiamate, è emerso che la madre del ha Pt_1
indebitamente beneficiato, in ragione del maggior reddito da lei posseduto, di un importo a titolo di pensione sociale superiore rispetto a quello che le sarebbe effettivamente spettato.
Inoltre, il fatto che la abbia tenuto una condotta inerte nonostante i Per_1
solleciti provenienti dall' , finalizzati ad ottenere la trasmissione della sua CP_1
dichiarazione reddituale, con riguardo all'anno di imposta 2016, denota la mala fede dell'accipiens nel conseguimento e nella fruizione della misura assistenziale – contegno del quale non può non tenersi conto in relazione alla
7 ripetizione delle (maggiori) somme corrisposte dall'Istituto a titolo di pensione e calcolate su un reddito inferiore proprio per effetto della predetta reticenza.
Invero, in materia di indebito assistenziale – tal è la pensione sociale di cui la madre del era titolare – valgono peculiari regole operative, ai fini della Pt_1
sua corresponsione e del suo mantenimento.
Le disposizioni particolari proprie del settore si spiegano in ragione della finalità
della misura in esame, che rappresenta una delle principali forme di estrinsecazione del principio costituzionale di cui all'art. 38 Cost., secondo cui:
“ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera”.
Invero, le misure di intervento assistenziale dello Stato, in presenza di situazioni di disagio economico e/o sociale se, da un lato, sono finalizzate ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al singolo cittadino, dall'altro non devono tramutarsi in misure di sostegno al reddito sfornite di reali e fondate cause attributive dell'intervento assistenziale o denotate da caratteri che giustificherebbero un supporto assistenziale in misura più contenuta.
8 Ciò si spiega in applicazione del principio di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost., che svolge la funzione di garantire condizioni di vita adeguate a coloro che si trovano in situazioni di maggiore debolezza economica e sociale,
nonché in base a quello di efficienza dell'amministrazione e, quindi, di equa gestione delle risorse pubbliche, ex art. 97 Cost., poiché l'iniziativa assistenziale statale, attuata per il tramite dell , grava sulle casse CP_1
pubbliche e, di conseguenza, su tutti i consociati.
Proprio in considerazione di tale ultimo aspetto si deve tener conto, nella determinazione ed erogazione degli importi a titolo di prestazioni assistenziali,
della condotta dell'accipiens, che si deve tradurre nella tempestiva e corretta trasmissione dei suoi dati reddituali.
Quando, cioè, emerga un contegno doloso del percipiente nell'ottenere la misura assistenziale, si giustifica la ripetizione delle somme corrisposte a partire dal momento dell'attribuzione originaria.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 7 settembre
2021, n. 24133), rifacendosi a un orientamento ormai consolidato della stessa
Corte (sent. n. 13223/20 e n. 28771/18) ha chiarito che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile;
ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei
9 requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Con riguardo al contegno psicologico dell'accipiens, viene evidenziato che il dolo è il coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito in materia assistenziale (v., al riguardo, sent. n. 28771/18 cit.).
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato alcune fondamentali caratteristiche dell'indebito inerente alla pensione sociale (oggi assegno), statuendo che, in quanto prestazione assistenziale, ad esso non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma vanno osservati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si tratta, invero, di un sottosistema, che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e
10 l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento (v. Cass. Civ., SEz.
VI, 25 giugno 2020, n. 12608).
La stessa Corte Costituzionale, a più riprese, ha precisato che nel caso di indebito assistenziale va salvaguardata la soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993 e n. 431/1993).
Orbene, sulla scorta dei princìpi testè illustrati, dev'essere riconosciuta la ripetibilità delle somme percepite dalla madre dell'odierno ricorrente, a titolo di pensione sociale, in misura eccedente quella dovuta, nel periodo che va dal 1°
gennaio 2017 al 31 agosto 2019, oggetto della richiesta di restituzione del 30
marzo 2023.
Invero, nella vicenda de qua la condotta omissiva della , la quale ha Per_1
trasmesso la sua dichiarazione reddituale all , afferente all'annualità 2016, CP_1
soltanto il 21.3.2019, rende a lei addebitabile la fruizione di un importo più
elevato, rispetto a quello cui avrebbe avuto realmente diritto, per la suddetta causale.
Peraltro, la mancata, tempestiva comunicazione all , ad Controparte_2
opera della , della sua situazione reddituale – avvenuta solo a seguito Per_1
del sollecito da parte dell'ente e a distanza di diversi anni, circostanza, questa,
che non ha consentito all di effettuare le verifiche del caso – denota la CP_1
11 volontà dell'accipiens di sottrarsi al controllo reddituale ai fini della corresponsione del beneficio assistenziale de quo e rappresenta un contegno assolutamente incompatibile con la buona fede, che legittima la restituzione degli importi goduti ab origine in eccedenza.
È doveroso precisare, inoltre, che non è ravvisabile, nella specie, alcuna duplicazione della richiesta di ripetizione degli importi, attenendo la riliquidazione del 22.4.2020 al ricalcolo effettuato dall' in relazione ad un CP_1
arco temporale più ampio (dall'1.1.2017 al 31.5.2020) di quello oggetto della prima domanda di restituzione, a fronte dell'aggiornamento della situazione reddituale della afferente all'anno 2019. Per_1
Va da ultimo evidenziato che la domanda di restituzione delle maggiori somme corrisposte alla de cuius è stata correttamente rivolta dall' al , in CP_1 Pt_1
qualità di erede legittimo della e in assenza, da parte del ricorrente, Per_1
della prova circa la presenza di ulteriori eredi tenuti a farsi carico di tale richiesta.
Invero, il ricorrente ha asserito di non essere l'unico soggetto passivo della richiesta restitutoria dell'ente Previdenziale e che vi sarebbero altri eredi della defunta genitrice, che dovrebbero risponderne pro quota.
Tuttavia, egli non ha prodotto una dichiarazione di successione o qualsiasi altro documento utile a comprovare la dedotta circostanza fattuale.
12 Logico corollario delle argomentazioni innanzi esposte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da , in qualità di erede di , nei Parte_1 Persona_1
confronti dell' . CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1951 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l in persona del Presidente e legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento, in favore dell , Parte_1 Controparte_2
delle spese del giudizio, che liquida in € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 13.2.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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