Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli all'esito dell'udienza cartolare del giorno 13.1.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 9604/2024 R.G., vertente
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Abati
(opponente)
E
CP_1, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
(opposto)
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.7.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2023 00115402 04 000, con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 4.559,10 per contributi previdenziali da versare alla Gestione Commercianti afferenti le annualità 2021 e 2022.
Esponeva di non dover nulla dal momento che nel periodo in questione aveva cessato l'attività di impresa ed era dipendente di altra società.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva parte opposta, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per essere intervenuto nelle more l'annullamento dell'atto impugnato, con contestuale sgravio di tutte le poste creditorie vantate dall'CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, per essere stato annullato da parte dell'istituto convenuto l'avviso di addebito oggetto di impugnazione con conseguente sgravio delle poste creditorie precedentemente azionate.
E' agli atti di causa, infatti, l'estratto del portale CP 1 dal quale si evince che i crediti vantati dall'CP_1 per il preteso omesso versamento di contributi all'attualità sono pari a zero
(cfr. sgravio in produzione CP_1.
Sul punto, invero, l'CP_1 ha dedotto e provato di aver potuto procedere allo sgravio solo nel momento in cui, con la proposizione del presente giudizio, ha avuto contezza dell'avvenuta cessazione dell'attività di impresa da parte del ricorrente, circostanza invero da questi mai comunicata, considerato peraltro che il medesimo istante aveva più volte richiesto provvidenze e prestazioni connesse alla detta posizione, tra cui l'indennità covid per lavoratori autonomi (cfr. domanda indennità covid in produzione CP_1.
Poiché è incontroversa tra le parti la cessazione della materia del contendere, per essere intervenuto l'annullamento dell'atto in via stragiudiziale, va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere e va quindi delibato esclusivamente con riguardo alle spese di lite.
Esse possono essere integralmente compensate in ragione della già segnalata mancata attivazione collaborativa del ricorrente.
P. Q. M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
b) Compensa le spese.
Aversa, 14.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli