TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Federica Sacchetto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 6516/2023 R.G., promossa
DA
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. AFFATATI MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA G. GOZZI 2/G
35131 PADOVA, presso il difensore avv. AFFATATI MASSIMO
- attore –
(c.f. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. AFFATATI MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA G. GOZZI 2/G
35131 PADOVA, presso il difensore avv. AFFATATI MASSIMO
- attore –
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
AFFATATI MASSIMO, elettivamente domiciliata in VIA G. GOZZI 2/G 35131
PADOVA, presso il difensore avv. AFFATATI MASSIMO
- attore –
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._4
AFFATATI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA G. GOZZI 2/G 35131
PADOVA, presso il difensore avv. AFFATATI MASSIMO
- attore –
pagina 1 di 8 CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5
- convenuto contumace –
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:
Nel merito in principalità:
- accertare e dichiarare per i motivi descritti in causa la cessazione del diritto della signora
[...]
deceduta in data 5/9/2024, e per essa dei suoi eredi e nei loro confronti, anche CP_1 collettivamente ed impersonalmente, di abitare gli immobili siti in Padova - Via Giotto n. 37, composti da un appartamento, un posto auto e una cantina, censiti come segue al catasto fabbricati del Comune di Padova: Fg. 87 – N. 62 – sub 8 – Zona Cens. 1 – Cat. C/6 – Cl. 10 – Cons. 37 mq – Sup.Cat. 37 mq
- Rendita € 393,64 – via Giotto n. 37 Piano S1; Fg. 87 – N. 62 – sub 13 – Zona Cens. 1 – Cat. C/2 – Cl.
6 – Cons. 5 mq – Sup. Cat. 7 mq - Rendita € 22,47 – via Giotto n. 37 Piano S1; Fg. 87 – N. 62 – sub 5
– Zona Cens. 1 – Cat. A/2 – Cl. 3 – Cons. 7,5 vani – Sup. Cat. 157 mq - Rendita € 1.743,04 – via
Giotto n. 37 Piano S1 -3;
- conseguentemente condannare gli eredi della signora deceduta in data Controparte_1
5/9/2024, anche collettivamente ed impersonalmente, al rilascio immediato dei suddetti immobili agli attori, liberi e sgomberi di persone e/o cose anche interposte;
- accertare e dichiarare per i motivi descritti in causa la cessazione del diritto della signora
[...]
deceduta in data 5/9/2024, e per essa dei suoi eredi e nei loro confronti, anche CP_1 collettivamente ed impersonalmente, di uso di tutti i beni mobili ed arredi contenuti all'interno dei suddetti immobili, come indicati in causa e descritti nel proprio doc. 4), con conseguente condanna degli eredi della medesima signora deceduta in data 5/9/2024, anche Controparte_1 collettivamente ed impersonalmente, alla consegna immediata degli stessi mobili ed arredi agli attori;
nel merito in subordine:
- accertare e dichiarare per i motivi descritti in causa la data di scadenza del diritto della signora
, deceduta in data 5/9/2024, e per essa dei suoi eredi e nei loro confronti, anche Controparte_1 collettivamente ed impersonalmente, di abitare gli immobili siti in Padova - Via Giotto n. 37, composti da un appartamento, un posto auto e una cantina, censiti come segue al catasto fabbricati del Comune di Padova: Fg. 87 – N. 62 – sub 8 – Zona Cens. 1 – Cat. C/6 – Cl. 10 – Cons. 37 mq – Sup.Cat. 37 mq
- Rendita € 393,64 – via Giotto n. 37 Piano S1; Fg. 87 – N. 62 – sub 13 – Zona Cens. 1 – Cat. C/2 – Cl.
6 – Cons. 5 mq – Sup. Cat. 7 mq - Rendita € 22,47 – via Giotto n. 37 Piano S1; Fg. 87 – N. 62 – sub 5
– Zona Cens. 1 – Cat. A/2 – Cl. 3 – Cons. 7,5 vani – Sup. Cat. 157 mq - Rendita € 1.743,04 – via
Giotto n. 37 Piano S1 -3, il tutto come ritenuto di giustizia;
- conseguentemente accertare e dichiarare la data di rilascio degli stessi immobili agli attori e condannare gli eredi della signora deceduta in data 5/09/2024, anche Controparte_1 pagina 2 di 8 collettivamente ed impersonalmente, al rilascio dei suddetti immobili agli attori liberi e sgomberi di persone e/o cose anche interposte, alla scadenza che sarà accertata in causa, il tutto come ritenuto di giustizia;
- accertare e dichiarare per i motivi descritti in causa la data di scadenza del diritto della signora
, deceduta in data 5/9/2024, e per essa dei suoi eredi e nei loro confronti, anche Controparte_1 collettivamente ed impersonalmente, di uso di tutti i beni mobili ed arredi contenuti all'interno dei suddetti immobili, come indicati in causa e descritti nel proprio doc. 4), il tutto come ritenuto di giustizia;
- conseguentemente accertare e dichiarare la data di consegna degli stessi mobili ed arredi come indicati in causa e descritti nel proprio doc. 4) agli attori, e condannare gli eredi della signora
[...]
deceduta in data 5/9/2024, anche collettivamente ed impersonalmente, alla consegna dei CP_1 suddetti mobili ed arredi agli attori, alla scadenza che sarà accertata in causa, il tutto come ritenuto di giustizia;
in ogni caso:
- ordinarsi al competente Conservatore dei Registri Immobiliari ogni conseguente trascrizione e annotazione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
In via istruttoria: ove ritenuto, previa revoca e/o integrazione dell'ordinanza in data 22/1/2025, si insiste per l'ammissione delle seguenti istanze in via istruttoria. Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che la signora ha convissuto con il signor dal Controparte_1 Parte_5
21/10/2008 al 26/05/2022 in Padova – Via Giotto n. 37 i.4, intrattenendo con lo stesso un legame affettivo”.
2) “Vero che la signora abita (ha abitato) dal 28/08/2023 presso il Centro Controparte_1
Servizi per IA A. con sede in PO (PD) – via ON n. 30”. CP_2
3) “Vero che il Centro Servizi per IA A. con sede in PO (PD) – via CP_2
ON n. 30 offre (ha offerto) alla signora dal 28/08/2023 ospitalità a tempo Controparte_1 indeterminato presso la propria struttura”.
4) “Vero che il 26/05/2022, al momento dell'apertura della successione del signor , Parte_5 nell'immobile sito in Padova - Via Giotto n. 37 i.4 erano presenti tutti i beni di proprietà del defunto descritti nell'elenco che si rammostra” (v. proprio doc. 4).
Si indicano quali testimoni: il dott. domiciliato presso Centro Servizi per IA A. Testimone_1
ET ON con sede in PO (PD) – via ON n. 30 (sui capp. 2 e 3); il signor residente in [...] (sui capp. 1 e 4); la signora Testimone_2 Testimone_3 residente in [...] (sui capp. 1 e 4). Ordinarsi ex art. 210 c.p.c. al Centro Servizi per IA A. con sede in PO (PD) – via ON n. 30, in persona del CP_2 suo legale rappresentante pro tempore, di fornire ogni informazione sull'ospitalità offerta e sua durata presso la medesima struttura alla signora (C.F.: ) nata Controparte_1 CodiceFiscale_6
a Palazzolo Acreide (SR) il 10/10/1951. pagina 3 di 8 Autorizzarsi l'acquisizione dei docc. 19, 20, 21, 22 23 e 24 degli attori, con remissione in termini degli stessi ex art.153 II comma c.p.c., trattandosi di documentazione di formazione e/o conoscenza posteriori alle scadenze dei termini di cui all' art.171 ter c.p.c.
Spese e compensi di causa rifusi, da maggiorarsi di rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA
22%, o come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 1.12.2023 a , gli attori, Controparte_1
e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 adivano questo Tribunale esponendo: che in data 26.5.2022 era deceduto, senza testamento, il loro comune fratello, Pt_5
, del quale erano pertanto eredi legittimi, per quote uguali, ex art. 570 c.c.;
[...] che tra i beni caduti in successione vi erano, l'immobile sito in Padova, via Giotto
n.37 i.4, composto da appartamento con posto auto e cantina ed i mobili che arredavano l'appartamento; che al momento della morte del fratello l'immobile era abitato da Controparte_1
alla quale essi avevano intimato il rilascio del bene;
[...] che la aveva contrastato la pretesa, comunicando di avere diritto di abitare CP_1 nell'immobile, in quanto convivente del defunto;
che il diritto della convenuta di abitare l'immobile era comunque cessato, considerato che la stessa, dal 28.8.2023, era ospite a tempo indeterminato presso il Centro Servizi per IA A. ET ON di PO, a norma dell'art. 337 sexies c.c., richiamato dalla legge n. 76/2016; ciò premesso, gli attori concludevano nel merito come in epigrafe.
Con decreto ex art.171 bis c.p.c. del 28.3.2024, veniva dichiarata la contumacia della convenuta.
All'udienza di prima comparizione del 12.9.2024, il giudice, preso atto del decesso della convenuta, avvenuto in data 5.9.2024, dichiarava l'interruzione del processo, ai sensi dell'art.300, comma 4 c.p.c..
pagina 4 di 8 Gli attori provvedevano alla riassunzione del procedimento con ricorso ex art.303
c.p.c., depositato in data 20.9.204, notificato impersonalmente agli eredi della defunta.
All'udienza del 10.7.2025 la causa veniva rimessa in decisione allo stato degli atti.
***
Osserva il Tribunale che la domanda degli attori è fondata e va pertanto accolta nei limiti che si vanno ad indicare.
Va premesso che l'azione svolta appare riconducibile alla petizione di eredità, avendo gli attori invocato la titolarità del diritto, pieno, di proprietà sull'immobile occupato da per effetto della successione ereditaria del fratello defunto, Controparte_1
. Parte_5
Va premesso altresì che gli attori non hanno prodotto il titolo di acquisto della proprietà immobiliare, avendo la dichiarazione di successione (doc.2) valore fiscale e carattere indiziario, unitamente all'attestazione delle risultanze catastali (doc.3).
Tuttavia, ai fini della pronuncia richiesta, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile, in dipendenza del venir meno del diritto della convenuta all'occupazione, tali elementi possono considerarsi sufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, gravante sugli attori, a fronte della mancata contestazione da parte della convenuta, contumace.
Ciò premesso va osservato che gli attori non hanno contestato che la convenuta godesse di un titolo all'occupazione dell'immobile, rappresentato, in forza del disposto dell'art.1, comma 42 della l.76/2016, dalla qualità di convivente di fatto del defunto da oltre 14 anni (cfr. docc.12-17-18) ma hanno allegato il venir meno di detto titolo, in conseguenza della cessazione dell'abitazione e del trasferimento definitivo della convenuta, dal 28.8.2023, presso la struttura per IA A. ET ON di
PO (doc.10), ove la medesima convenuta risulta deceduta in data
5.9.2024.
Ai sensi dell'art.1, comma 43 della l.76/2016 è dunque venuto meno in tale data il diritto di abitazione della convivente superstite.
Ne consegue che va accertata e dichiarata la cessazione del diritto della convenuta di abitare l'immobile e va ordinato agli eredi della stessa l'immediato rilascio pagina 5 di 8 dell'immobile medesimo in favore degli attori, libero da persone e cose, anche interposte.
**
Quanto ai beni mobili di arredo indicati in citazione (doc.4), va rilevato che gli attori non hanno offerto prova alcuna della proprietà in capo al loro dante causa, neppure a livello indiziario, non risultando i beni indicati nella dichiarazione di successione.
Sul punto risulta inammissibile il capitolo di prova per testimoni riproposto dagli attori sub 4) delle conclusioni, atteso che lo stesso è formulato in modo tale da richiedere ai testi un giudizio circa la proprietà in capo al de cuius e non fatti diretti ad attestare tale proprietà.
D'altra parte va osservato che la circostanza che i mobili si trovassero e si trovino nell'immobile di proprietà del defunto non è di per sé indice presuntivo, univoco della piena ed esclusiva proprietà in capo al medesimo, ben potendosi presumere che gli stessi appartenessero, in tutto o in parte, anche alla convivente di fatto, occupante l'immobile da 14 anni.
Ne consegue non può essere accolta la domanda di condanna della convenuta, e per essa dei suoi eredi, alla consegna di mobili e arredi della casa, fermo restando che il rilascio dell'immobile dovrà avvenire libero da persone e da cose di proprietà dell'occupante.
**
Quanto alla domanda di condanna della convenuta al rimborso di spese condominiali dell'esercizio ordinario, va osservato che la stessa è fondata e va accolta con riferimento a quelle maturate e documentate per complessivi €.7.958,44 (docc.8-15-
23). Invero il doc.8 attesa il pagamento di spese ordinarie per soli €.3.711,71, atteso che la rata di €.2.640,29 risulta riferita a spese straordinarie per centrale termica, di spettanza della proprietà, mentre i docc.15 e 23 attestano le successive spese dell'esercizio ordinario, sostenute per €.2.857,16 ed €.1.389,57.
Sulla somma indicata dovranno essere corrisposti dalla parte convenuta gli interessi al tasso legale dalla domanda (citazione notificata il 1.12.2023), quanto ad
€.3.711,10, e dalla data di ciascun esborso, quanto ai restanti importi, fino al saldo.
**
pagina 6 di 8 Va invece escluso il diritto degli attori al rimborso delle spese per utenze. Invero va rilevato che gli stessi attori hanno sostenuto oneri che sussistevano in capo al loro dante causa (cfr. doc.7) in dipendenza di contratti risolti con la morte del titolare, che avrebbero potuto e dovuto essere fatti cessare a seguito del decesso del medesimo.
In altre parole gli attori avrebbero ben potuto disdire le utenze e pretendere l'intestazione di esse in capo all'occupante dell'abitazione e cioè alla il che CP_1 non è avvenuto, e ne consegue che non vi sono i presupposti per la condanna della convenuta al rimborso per il solo fatto che essa occupasse l'immobile al quale si riferiscono i contratti stipulati dal defunto.
**
Va escluso altresì il diritto degli attori al rimborso delle imposte IMU sostenute dai medesimi (doc.9), trattandosi di imposte che gravano sulla proprietà. Qualora fosse stato riconosciuto alla convenuta il diritto di abitazione, essa non avrebbe subito l'imposizione, quale abitazione principale e, verosimilmente, ne sarebbero risultati sgravati anche i “nudi” proprietari e ne consegue che non vi sono i presupposti per la condanna della convenuta al rimborso, per il solo fatto che essa occupasse l'immobile.
***
In considerazione della prevalente soccombenza della parte convenuta vi sono i presupposti per la condanna della medesima alla rifusione agli attori delle spese del procedimento, che vanno liquidate come da dispositivo.
***
Non vi sono i presupposti per disporre alcuna trascrizione o annotazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che è cessato in data 28.8.2023 il diritto di Controparte_1 di abitare l'appartamento con cantina e posto auto sito in Padova, via Giotto n.37,
P.S1-3, catastalmente descritto in epigrafe;
condanna gli eredi di all'immediato rilascio in favore di Controparte_1
e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 dell'immobile suindicato, libero e sgombero da persone e cose, anche interposte;
pagina 7 di 8 condanna gli eredi di a pagare a Controparte_1 Parte_1
, e la complessiva somma di Parte_2 Parte_4 Parte_3
€.7.958,44, con gli interessi al tasso legale dal 1.12.2023, quanto all'importo di
€.3.711,10, e dalla data di ciascun esborso, quanto ai restanti importi, fino al saldo;
rigetta ogni altra domanda degli attori;
condanna gli eredi di a rifondere agli attori le spese del Controparte_1 procedimento, che liquida in €.2.552,00 per la fase di studio, €.1.628,00 per la fase introduttiva, €.2.835,00 per la fase istruttoria ed €.2.127,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.825,64 per spese vive ed oltre IVA e CPA.
Padova 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Federica Sacchetto
pagina 8 di 8