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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/07/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283/2024 R.G. e promossa da
(P. IV ) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Ricci ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito a Macerata, Via I Maggio n. 16-D;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IV ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Venere ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Ancona, C.so Mazzini n. 156;
pagina 1 di 11 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 313/2023 resa dal Tribunale di Ancona il 10/11/2023 in materia di noleggio.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società spiegava opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 739/2021 emesso da Tribunale di Ancona su istanza ed in favore della società e portante la somma di € 7.38,10 (oltre interessi e spese) che veniva ingiunta a Controparte_1 titolo di corrispettivo residuo asseritamente dovuto per il noleggio di otto biciclette elettriche a pedalata assistita.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente deduceva le seguenti circostanze in fatto
- In data 05.06.2020 gli odierni litiganti stipulavano un contratto con cui la , quale CP_1 concedente, cedeva a noleggio alla quale concessionaria, n. 8 biciclette Parte_2 elettriche a pedalata assistita i cui modelli e relative tariffe venivano meglio specificati nell'ordine sottoscritto il 29.05.2020 e distinto all'Allegato A al suddetto contratto. Il contratto prevedeva una durata di quattro mesi al prezzo complessivo di € 10.960,80.
- Nelle more della vigenza della richiamata pattuizione la concessionaria restituiva alla controparte taluni beni oggetto di noleggio, quali in particolare cinque biciclette, un seggiolino ed un carrello.
- La concedente richiedeva il pagamento di somme non dovute indicando un prezzo di noleggio superiore a quello realmente convenuto – ammontante ad € 8.466,80 – e che il periodo di utilizzazione dei beni non corrispondeva a quello riportato nel contratto: questo in quanto, come detto, nel mese di agosto avveniva la restituzione di cinque biciclette elettriche, dunque per tali pezzi il rapporto doveva ritenersi consensualmente risolto per facta concludentia in ragione della riferita riconsegna da parte della e del corrispondente ritiro da parte della Ebike. Parte_1 pagina 2 di 11 - Il corretto ammontare della somma ancora dovuta era, pertanto, pari ad € 803,38, peraltro essa opponente provvedeva al versamento della somma di € 1.000,00, eccependo su tale scorta l'inesistenza del credito ingiunto.
Si costituiva nel giudizio d'opposizione la società contestando integralmente la CP_1 domanda di parte attrice e chiedendone il rigetto dell'avversa opposizione.
Affermava l'opposta che in data 29.05.2020 le parti sottoscrivevano una proposta commerciale avente ad oggetto il noleggio di otto biciclette elettriche ed accessori per un periodo di quattro mesi per l'importo complessivo di €. 10.906,80 e che in data 5.6.2020 tali accordi venivano trasfusi in un contratto di noleggio. L'opponente versava un acconto di € 3.526,70 e la merce veniva consegnata in data 16.06.2020.
La società noleggiante in data 6.8.2020 riconsegnava anticipatamente cinque biciclette elettriche, in quanto, a suo dire, non vi era richiesta sul mercato. Ma il contratto prevedeva il pagamento dell'intero corrispettivo anche in caso di restituzione anticipata;
la minor somma indicata nella mail del
20.01.2021 era unicamente un tentativo per cercare di definire la questione senza dover adire l'autorità giudiziaria.
In ogni caso, l'importo di € 1.000,00 veniva versato dall'opponente dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita tramite documenti e prova per testi.
§ 2 – All'esito del giudizio il Tribunale di Ancona emetteva l'ordinanza ex art. 702 bis cpc gravata, con cui:
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava l'opponente al pagamento in favore della società della somma di € CP_1
6.380,10 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;
- condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
La società impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona Parte_1
e prospettavano le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 3 di 11
§ 3 – Non sussiste quanto l'appellata eccepisce preliminarmente circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 – bis c.p.c. per non avere il presente gravame ragionevole probabilità di accoglimento sul presupposto che nel caso di specie non fosse dato ravvisare elementi tali da condurre ad una riforma della sentenza di primo grado, atteso che la valutazione in punto di riforma o di conferma della sentenza di primo grado non può prescindere della disamina delle risultanze istruttorie disponibili in atti;
circostanza questa che ne impone lo scrutinio attraverso l'analisi dei singoli motivi di gravame e dunque del merito della presente controversia.
Non v'è nemmeno l'eccepita inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto la controparte avrebbe omesso di indicare i capi di sentenza oggetto di impugnazione.
Infatti, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia impugnata;
il gravame risulta altresì compiutamente formulato, in quanto risultano specificate, o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
***
§ 4 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe male interpretato le norme contenute nel contratto di noleggio per aver omesso di apprezzare l'asserita modificazione consensuale degli accordi originari subentrata in corso d'opera.
Si riferisce, nello specifico, alla circostanza per cui la restituzione di parte delle dotazioni locate avvenuta nel mese di agosto 2020 – come riportato dalla apposita comunicazione via mail (cfr. doc. 4 all. citazione in primo grado) - implicava una variazione dell'oggetto contrattuale espressamente che i contraenti avrebbero deciso di comune intesa.
Ad avviso dell'appellante tale rilievo doveva ricavarsi dall'elencazione contenuta nell'ordine n. 5 del
29.05.2020 (come da doc. 1 all. citazione in primo grado), cui il contratto in questione fa espresso rinvio (doc. 2 all. citazione in primo grado): il primo documento consentiva di dedurre che il prezzo del noleggio veniva stabilito non già con riferimento all'intera partita dei beni ivi contemplati (pari a n. 8 pezzi) bensì per ciascun singolo articolo che veniva singolarmente dettagliato nel suddetto prospetto.
Il motivo è infondato.
pagina 4 di 11 Nella trattazione della presente doglianza è importante muovere dal dato letterale delle disposizioni facenti parte del contratto per cui è causa.
Con riferimento alla contestazione involgente il rapporto tra prezzo convenuto e beni noleggiati, pertinente è il riferimento all'art. 2, comma II del richiamato accordo a mente del quale “il corrispettivo del noleggio […] è pari a complessivi € 10.906,80”.
Ritiene il presente Collegio che la richiamata previsione sia sufficiente a smentire la tesi dell'odierna attrice laddove sostiene che il costo del noleggio va rapportato al singolo bene.
Il fatto che l'ordine del 29.05.2020 elenchi singolarmente i vari articoli non può automaticamente significare che anche la pattuizione che ne scaturisce realizzi un'uguale specifica nel dettaglio: è infatti consono al quadro complessivo ritenere che questo precedente documento commerciale assolva ad una funzione ricognitiva dettata dalla necessità di dettagliare i beni oggetto di noleggio.
Piuttosto è logico ritenere che l'art. 1 del contratto del 05.06.2020 vi rinvia (richiamandolo quale allegato A) con il solo scopo di identificarne e circoscriverne l'oggetto, per poi stabilire al successivo art. 2 l'onnicomprensività del corrispettivo dovuto per il servizio offerto (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado).
Effettuata questa doverosa premessa occorre passare alla disamina dell'aspetto involgente la restituzione anticipata di talune delle dotazioni prese a noleggio avvenuta nell'agosto del 2020, che a detta di parte appellante non rappresentava il seguito di una propria volontà unilateralmente determinatasi bensì, al contrario, il frutto di apposito accordo intervenuto tra i contraenti.
Siffatta ricostruzione non appare in nessuna misura meritevole di apprezzamento in quanto nella mail del 1.12.2020 (cfr. doc. 4 all. citazione in primo grado), scambiata tra le parti ed inerente la vicenda della riconsegna parziale, è proprio la società concessionaria ad ammettere di aver fatto richiesta (che definiva addirittura come “pressante”) affinché venissero ritirate le cinque bike con un solo carrello dal momento che per queste era venuto meno l'interesse al noleggio.
Tuttavia, nel caso di specie non soccorre prova alcuna del fatto che la restituzione ed il correlato ritiro delle merci in oggetto sia collegata ad un accordo, precedente o contestuale, per cui le parti hanno voluto modificare consensualmente il contratto e convertirlo in una fattispecie di minor portata (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in appello).
Al contrario, l'unico elemento concreto su cui poter basare ogni decisione sul punto è rappresentato dalla ridetta corrispondenza mail risalente al gennaio 2020 la quale consente unicamente – si ripete - di pagina 5 di 11 desumere, puramente e semplicemente, che le biciclette e le altre dotazioni ritenute non più di interesse venivano riconsegnate dietro espressa richiesta della . Parte_1
Tale richiesta costituisce l'esito di una decisione unilateralmente maturata dalla concedente e dettata da valutazioni e ragioni di opportunità del tutto personali, per ragioni sopravvenute alla pattuizione, atteso che nella richiamata comunicazione in atti la mittente specifica che la richiesta di reso era motivata dal fatto che i pezzi interessati “non si noleggiavano”.
Non vi è infatti la prova che il ritiro delle biciclette e dei vari accessori dia conto che tale ritiro consegua ad una pattuizione altrimenti espressa fra le parti ovvero che costituisca di per sé una pattuizione del genere, dal momento che nessun elemento aggiuntivo rispetto alla restituzione e presa in carico della merce restituita qualifica, di per sé, un fatto concludente che denoti una comune volontà caducativa del negozio in parte qua.
La pura e semplice presa in carico, da parte della concedente, della merce può unicamente considerarsi come una conseguenza, o una presa d'atto, di tale manifestato intento restitutivo. Né sussiste alcun dato che – dato il contesto – possa dare conto che la concedente, per evitare equivoci, avesse bisogno di un'esplicita protestatio .
Per concludere, deve ritenersi che l'odierna attrice si è determinata a compiere la descritta restituzione senza che vi sia stato sul punto alcun preventivo accordo con la controparte;
ne consegue quindi che nel caso di specie non si possa parlare in nessuna misura di una modifica consensuale degli originari termini negoziali.
§ 5 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice non ha stabilito che sulla concedente gravasse l'onere di dimostrare che alla restituzione di parte delle attrezzature noleggiate non seguiva anche una proporzionale riduzione del corrispettivo.
Il motivo è infondato.
L'appellante, sotto altra prospettazione, continua a sostenere che la fattispecie contrattuale in oggetto contempla non un unico e complessivo rapporto bensì una locazione di singoli ed autonomi beni in virtù dell'enumerazione di cui all'Allegato A del contratto (il già menzionato ordine del 29.05.2020 quale doc. n. 1 allegato alla citazione in primo grado) e che dunque per effetto dell'avvenuta riconsegna di alcun dei pezzi inizialmente locati si determinava una modificazione dell'originario assetto pattizio.
pagina 6 di 11 Sulla base della predetta circostanza, deduce che la società Ebike fosse tenuta a dimostrare le due seguenti condizioni:
a) in primis, che il contratto intercorso tra le parti disciplinava un rapporto unico ed inscindibile;
b) in secondo luogo, che lo scioglimento del vincolo contrattuale relativamente alle dotazioni restituite non comportava la corrispettiva riduzione del prezzo stabilito per l'affitto di tutte le biciclette e di rimando che la regolamentazione iniziale era destinata a rimanere la medesima anche a fronte di eventuali modifiche in corso di esecuzione.
Entrambi gli aspetti sopra descritti possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi in termini consequenziali.
Con riguardo alla natura della pattuizione per cui è causa, si è già argomentato nel paragrafo precedente di come la formulazione testuale del contratto di noleggio non lascia margini di dubbio circa il carattere unitario del regolamento negoziale: propende in tal senso l'art. 2 del disciplinare in questione, che fa riferimento ad un prezzo complessivo per l'intero periodo di noleggio.
La trattazione della presente tematica deve ritenersi esaurita alla luce delle argomentazioni sin qui delineate, non ravvisandosi la necessità di ulteriori specificazioni sul punto.
Passando, invece, alla disamina della questione relativa alla riconsegna anticipata delle cinque biciclette e accessori vari, da tale circostanza non può conseguire l'invocata riduzione del corrispettivo proporzionale agli articoli restituiti e dunque non goduti. Anche tale profilo non è altro che la riproposizione di un'asserita modifica negoziale rappresentata dalla restituzione parziale prima della scadenza contrattuale, di cui si è già spiegato come rappresenti una decisione assunta dalla Parte_1
in totale autonomia e con decisione unilaterale.
[...]
Ad ogni modo, il comma III del già citato art. 2 stabilisce che “In caso di restituzione anticipata ad
delle e-Bike sarà comunque dovuto l'importo pattuito per l'intero periodo di noleggio”, CP_1 fatte salve le ipotesi eccezionali successivamente contemplate ma che in questa sede non rilevano.
La richiamata disposizione non abbisogna di spiegazioni o analisi, risultando sin troppo chiara nel suo tenore testuale.
Deve pertanto concludersi che la circostanza per cui il contratto proseguiva solo avuto riguardo alle tre restanti biciclette non restituite, non essendo frutto di alcun accordo dei contraenti non comporta il diritto dell'odierna appellante alla decurtazione del prezzo contrattualmente stabilito che dovrà pertanto essere corrisposto nella sua interezza. pagina 7 di 11 § 6 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante rileva che nella fase immediatamente precedente all'instaurazione della corrente controversia la avrebbe prestato il proprio CP_1 assenso al ricalcolo del credito residuo per come compiuto dalla controparte debitrice.
Si riferisce, nello specifico, al contenuto della comunicazione mail del 20.01.2021 (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado), in cui il difensore della società Ebike rappresentava che per definire bonariamente la pendenza era disposta ad accettare quale importo complessivo la somma di € 8.466,80
(inferiore a quella contrattualmente prevista di € 10.906,80): assumeva che tale dichiarazione doveva intendersi come un vero e proprio riconoscimento della corretta minor controprestazione monetaria esitante dall'intervenuta modificazione consensuale del rapporto in seguito alla restituzione di alcune delle dotazioni destinate al noleggio.
Il motivo è infondato.
Ritiene il presente Collegio che la ricostruzione compiuta dall'appellante nei suddetti termini non possa essere presa in considerazione. Non è dato infatti riscontrare in atti alcuna risultanza da cui desumere che la società Ebike abbia inteso ammettere una rideterminazione al ribasso del proprio credito;
né tanto meno può valere in tal senso lo scambio epistolare menzionato in premessa.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, il tenore del predetto documento è tale per cui la società si limitava a specificare che la minor somma di € 8.466,80 (per come indicata dalla CP_1
nella mail del 01.12.2020 – cfr doc. 4 all. citazione in primo grado) veniva menzionata Parte_1 unicamente per promuovere la chiusura stragiudiziale della vicenda – sì da evitare le lungaggini di un processo - e senza che questa ammissione potesse avere alcun valore ricognitivo di un quantum inferiore a quello convenuto con la stipula del contratto per cui è causa.
Parimenti non si comprende sulla base di quali criteri sia stato ottenuto l'importo di € 803,38 che l'appellante identifica come presunta residua posta debitoria (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione in appello); né quest'ultima ne ha specificato la metodologia di calcolo, per cui la somma in questione appare arbitrariamente determinata.
Anche questa eccezione deve considerarsi totalmente priva di fondamento e dunque non meritevole di disamina.
Allo stato degli atti, l'unica somma che risulta essere stata effettivamente pagata dalla concessionaria è quella di € 3.526,70 versata a titolo di acconto tramite bonifico del 05.06.2020 (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). pagina 8 di 11 Appare dunque di tutta evidenza come nel caso di specie non vi siano margini da cui ricavare che la creditrice abbia inteso palesare una rideterminazione del prezzo contrattualmente stabilito per il servizio di noleggio da essa reso.
Deve unicamente considerarsi pacifico che dopo la notifica del decreto ingiuntivo l'opponente provvedeva a versare la somma di € 1.000,00 in quanto circostanza espressamente riconosciuta dalla
(pag. 5 costituzione in appello); su tale scorta ed in continuità con quanto statuito dal primo CP_1
Giudice la sorte portata dal monitorio (€ 7.380,10) andrà scomputata nella misura suddetta, residuando a carico della società un debito residuo pari ad € 6.380,10 oltre interessi per come Parte_1 dovuti. Poiché, tuttavia, si tratta di somma corrisposta dopo l'emissione del d.i. , non si può revocare lo stesso, ma solo dare conto in questa sede del parziale pagamento .
§ 7 - Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso che fosse stata fornita la prova della causa di forza maggiore contrattualmente menzionata.
Si riferiva nello specifico l'appellante al fatto che l'art. 2, comma terzo, del contratto di noleggio considerava la pandemia da Covid 19 quale ipotesi di inoperatività della regola dell'integrale pagamento dell'importo pattuito.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rinvenuto dall'odierna convenuta, la società non ha conosciuto Parte_1 limitazione alcuna dello svolgimento della propria attività commerciale, atteso che la locazione riguardava il periodo compreso tra giugno ed ottobre 2020; costituisce fatto notorio che in tale arco temporale si assisteva ad un progressivo allentamento delle restrizioni che hanno invece caratterizzato i precedenti mesi di lockdown, sfociato poi nella loro completa eliminazione.
Nel caso odierno l'appellante effettuava prestazioni di stabilimento balneare, come dichiarato dal teste escusso nel precedente grado di giudizio (cfr. verbale di udienza del 23.05.2023): assodato ed Tes_1 incontestabile è che in estate gli esercizi di tale tipologia hanno potuto regolarmente aprire fornendo i loro servizi senza esclusioni di sorta.
Non coglie dunque nel segno quanto sostenuto da parte appellante in ordine al fatto che la stessa avrebbe subito le conseguenze delle misure governative di contenimento imposte nei mesi di luglio ed agosto 2020 (cfr. pag. 12 atto di citazione in appello); lo si ripete, non risulta che nel periodo anzidetto pagina 9 di 11 siano state messi in campo specifici divieti o inasprimenti di quelli precedentemente varati. Al contrario, a partire dalla fine del lockdown nel maggio 2020 si verificava un graduale ritorno alla normalità per cui le persone hanno potuto ricominciare via via a svolgere le loro consuete attività lavorative e quotidiane.
Ad ogni modo, pur volendo ammettere che la avrebbe subito impedimenti a vario Parte_1 titolo, la stessa non ha nemmeno in parte dimostrato né di che restrizioni si trattava né dell'impatto che le stesse avrebbero poi prodotto nell'espletamento della propria attività commerciale.
§§§§§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che vengono liquidate per la Fase di studio della controversia, in € 1.134; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921; per la Fase di trattazione, in € 1.843, per Fase decisionale, valore medio: € 1.911, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 283/2024 R.G. e promossa da
(P. IV ) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Ricci ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito a Macerata, Via I Maggio n. 16-D;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IV ), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Venere ed Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Ancona, C.so Mazzini n. 156;
pagina 1 di 11 APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 313/2023 resa dal Tribunale di Ancona il 10/11/2023 in materia di noleggio.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la società spiegava opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 739/2021 emesso da Tribunale di Ancona su istanza ed in favore della società e portante la somma di € 7.38,10 (oltre interessi e spese) che veniva ingiunta a Controparte_1 titolo di corrispettivo residuo asseritamente dovuto per il noleggio di otto biciclette elettriche a pedalata assistita.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente deduceva le seguenti circostanze in fatto
- In data 05.06.2020 gli odierni litiganti stipulavano un contratto con cui la , quale CP_1 concedente, cedeva a noleggio alla quale concessionaria, n. 8 biciclette Parte_2 elettriche a pedalata assistita i cui modelli e relative tariffe venivano meglio specificati nell'ordine sottoscritto il 29.05.2020 e distinto all'Allegato A al suddetto contratto. Il contratto prevedeva una durata di quattro mesi al prezzo complessivo di € 10.960,80.
- Nelle more della vigenza della richiamata pattuizione la concessionaria restituiva alla controparte taluni beni oggetto di noleggio, quali in particolare cinque biciclette, un seggiolino ed un carrello.
- La concedente richiedeva il pagamento di somme non dovute indicando un prezzo di noleggio superiore a quello realmente convenuto – ammontante ad € 8.466,80 – e che il periodo di utilizzazione dei beni non corrispondeva a quello riportato nel contratto: questo in quanto, come detto, nel mese di agosto avveniva la restituzione di cinque biciclette elettriche, dunque per tali pezzi il rapporto doveva ritenersi consensualmente risolto per facta concludentia in ragione della riferita riconsegna da parte della e del corrispondente ritiro da parte della Ebike. Parte_1 pagina 2 di 11 - Il corretto ammontare della somma ancora dovuta era, pertanto, pari ad € 803,38, peraltro essa opponente provvedeva al versamento della somma di € 1.000,00, eccependo su tale scorta l'inesistenza del credito ingiunto.
Si costituiva nel giudizio d'opposizione la società contestando integralmente la CP_1 domanda di parte attrice e chiedendone il rigetto dell'avversa opposizione.
Affermava l'opposta che in data 29.05.2020 le parti sottoscrivevano una proposta commerciale avente ad oggetto il noleggio di otto biciclette elettriche ed accessori per un periodo di quattro mesi per l'importo complessivo di €. 10.906,80 e che in data 5.6.2020 tali accordi venivano trasfusi in un contratto di noleggio. L'opponente versava un acconto di € 3.526,70 e la merce veniva consegnata in data 16.06.2020.
La società noleggiante in data 6.8.2020 riconsegnava anticipatamente cinque biciclette elettriche, in quanto, a suo dire, non vi era richiesta sul mercato. Ma il contratto prevedeva il pagamento dell'intero corrispettivo anche in caso di restituzione anticipata;
la minor somma indicata nella mail del
20.01.2021 era unicamente un tentativo per cercare di definire la questione senza dover adire l'autorità giudiziaria.
In ogni caso, l'importo di € 1.000,00 veniva versato dall'opponente dopo la notifica del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita tramite documenti e prova per testi.
§ 2 – All'esito del giudizio il Tribunale di Ancona emetteva l'ordinanza ex art. 702 bis cpc gravata, con cui:
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava l'opponente al pagamento in favore della società della somma di € CP_1
6.380,10 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002;
- condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
La società impugnava la predetta decisione innanzi la Corte di Appello di Ancona Parte_1
e prospettavano le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata contestando il gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
pagina 3 di 11
§ 3 – Non sussiste quanto l'appellata eccepisce preliminarmente circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 – bis c.p.c. per non avere il presente gravame ragionevole probabilità di accoglimento sul presupposto che nel caso di specie non fosse dato ravvisare elementi tali da condurre ad una riforma della sentenza di primo grado, atteso che la valutazione in punto di riforma o di conferma della sentenza di primo grado non può prescindere della disamina delle risultanze istruttorie disponibili in atti;
circostanza questa che ne impone lo scrutinio attraverso l'analisi dei singoli motivi di gravame e dunque del merito della presente controversia.
Non v'è nemmeno l'eccepita inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc in quanto la controparte avrebbe omesso di indicare i capi di sentenza oggetto di impugnazione.
Infatti, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile evincere con sufficiente chiarezza quali siano le contestazioni mosse alla pronuncia impugnata;
il gravame risulta altresì compiutamente formulato, in quanto risultano specificate, o comunque individuabili, le parti di sentenza oggetto di contestazione, delimitando così l'oggetto dell'impugnazione, unitamente alle censure all'iter logico – giuridico seguito dal Tribunale e che si assume errato.
***
§ 4 - Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe male interpretato le norme contenute nel contratto di noleggio per aver omesso di apprezzare l'asserita modificazione consensuale degli accordi originari subentrata in corso d'opera.
Si riferisce, nello specifico, alla circostanza per cui la restituzione di parte delle dotazioni locate avvenuta nel mese di agosto 2020 – come riportato dalla apposita comunicazione via mail (cfr. doc. 4 all. citazione in primo grado) - implicava una variazione dell'oggetto contrattuale espressamente che i contraenti avrebbero deciso di comune intesa.
Ad avviso dell'appellante tale rilievo doveva ricavarsi dall'elencazione contenuta nell'ordine n. 5 del
29.05.2020 (come da doc. 1 all. citazione in primo grado), cui il contratto in questione fa espresso rinvio (doc. 2 all. citazione in primo grado): il primo documento consentiva di dedurre che il prezzo del noleggio veniva stabilito non già con riferimento all'intera partita dei beni ivi contemplati (pari a n. 8 pezzi) bensì per ciascun singolo articolo che veniva singolarmente dettagliato nel suddetto prospetto.
Il motivo è infondato.
pagina 4 di 11 Nella trattazione della presente doglianza è importante muovere dal dato letterale delle disposizioni facenti parte del contratto per cui è causa.
Con riferimento alla contestazione involgente il rapporto tra prezzo convenuto e beni noleggiati, pertinente è il riferimento all'art. 2, comma II del richiamato accordo a mente del quale “il corrispettivo del noleggio […] è pari a complessivi € 10.906,80”.
Ritiene il presente Collegio che la richiamata previsione sia sufficiente a smentire la tesi dell'odierna attrice laddove sostiene che il costo del noleggio va rapportato al singolo bene.
Il fatto che l'ordine del 29.05.2020 elenchi singolarmente i vari articoli non può automaticamente significare che anche la pattuizione che ne scaturisce realizzi un'uguale specifica nel dettaglio: è infatti consono al quadro complessivo ritenere che questo precedente documento commerciale assolva ad una funzione ricognitiva dettata dalla necessità di dettagliare i beni oggetto di noleggio.
Piuttosto è logico ritenere che l'art. 1 del contratto del 05.06.2020 vi rinvia (richiamandolo quale allegato A) con il solo scopo di identificarne e circoscriverne l'oggetto, per poi stabilire al successivo art. 2 l'onnicomprensività del corrispettivo dovuto per il servizio offerto (cfr. doc. 2 all. citazione in primo grado).
Effettuata questa doverosa premessa occorre passare alla disamina dell'aspetto involgente la restituzione anticipata di talune delle dotazioni prese a noleggio avvenuta nell'agosto del 2020, che a detta di parte appellante non rappresentava il seguito di una propria volontà unilateralmente determinatasi bensì, al contrario, il frutto di apposito accordo intervenuto tra i contraenti.
Siffatta ricostruzione non appare in nessuna misura meritevole di apprezzamento in quanto nella mail del 1.12.2020 (cfr. doc. 4 all. citazione in primo grado), scambiata tra le parti ed inerente la vicenda della riconsegna parziale, è proprio la società concessionaria ad ammettere di aver fatto richiesta (che definiva addirittura come “pressante”) affinché venissero ritirate le cinque bike con un solo carrello dal momento che per queste era venuto meno l'interesse al noleggio.
Tuttavia, nel caso di specie non soccorre prova alcuna del fatto che la restituzione ed il correlato ritiro delle merci in oggetto sia collegata ad un accordo, precedente o contestuale, per cui le parti hanno voluto modificare consensualmente il contratto e convertirlo in una fattispecie di minor portata (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione in appello).
Al contrario, l'unico elemento concreto su cui poter basare ogni decisione sul punto è rappresentato dalla ridetta corrispondenza mail risalente al gennaio 2020 la quale consente unicamente – si ripete - di pagina 5 di 11 desumere, puramente e semplicemente, che le biciclette e le altre dotazioni ritenute non più di interesse venivano riconsegnate dietro espressa richiesta della . Parte_1
Tale richiesta costituisce l'esito di una decisione unilateralmente maturata dalla concedente e dettata da valutazioni e ragioni di opportunità del tutto personali, per ragioni sopravvenute alla pattuizione, atteso che nella richiamata comunicazione in atti la mittente specifica che la richiesta di reso era motivata dal fatto che i pezzi interessati “non si noleggiavano”.
Non vi è infatti la prova che il ritiro delle biciclette e dei vari accessori dia conto che tale ritiro consegua ad una pattuizione altrimenti espressa fra le parti ovvero che costituisca di per sé una pattuizione del genere, dal momento che nessun elemento aggiuntivo rispetto alla restituzione e presa in carico della merce restituita qualifica, di per sé, un fatto concludente che denoti una comune volontà caducativa del negozio in parte qua.
La pura e semplice presa in carico, da parte della concedente, della merce può unicamente considerarsi come una conseguenza, o una presa d'atto, di tale manifestato intento restitutivo. Né sussiste alcun dato che – dato il contesto – possa dare conto che la concedente, per evitare equivoci, avesse bisogno di un'esplicita protestatio .
Per concludere, deve ritenersi che l'odierna attrice si è determinata a compiere la descritta restituzione senza che vi sia stato sul punto alcun preventivo accordo con la controparte;
ne consegue quindi che nel caso di specie non si possa parlare in nessuna misura di una modifica consensuale degli originari termini negoziali.
§ 5 - Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice non ha stabilito che sulla concedente gravasse l'onere di dimostrare che alla restituzione di parte delle attrezzature noleggiate non seguiva anche una proporzionale riduzione del corrispettivo.
Il motivo è infondato.
L'appellante, sotto altra prospettazione, continua a sostenere che la fattispecie contrattuale in oggetto contempla non un unico e complessivo rapporto bensì una locazione di singoli ed autonomi beni in virtù dell'enumerazione di cui all'Allegato A del contratto (il già menzionato ordine del 29.05.2020 quale doc. n. 1 allegato alla citazione in primo grado) e che dunque per effetto dell'avvenuta riconsegna di alcun dei pezzi inizialmente locati si determinava una modificazione dell'originario assetto pattizio.
pagina 6 di 11 Sulla base della predetta circostanza, deduce che la società Ebike fosse tenuta a dimostrare le due seguenti condizioni:
a) in primis, che il contratto intercorso tra le parti disciplinava un rapporto unico ed inscindibile;
b) in secondo luogo, che lo scioglimento del vincolo contrattuale relativamente alle dotazioni restituite non comportava la corrispettiva riduzione del prezzo stabilito per l'affitto di tutte le biciclette e di rimando che la regolamentazione iniziale era destinata a rimanere la medesima anche a fronte di eventuali modifiche in corso di esecuzione.
Entrambi gli aspetti sopra descritti possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi in termini consequenziali.
Con riguardo alla natura della pattuizione per cui è causa, si è già argomentato nel paragrafo precedente di come la formulazione testuale del contratto di noleggio non lascia margini di dubbio circa il carattere unitario del regolamento negoziale: propende in tal senso l'art. 2 del disciplinare in questione, che fa riferimento ad un prezzo complessivo per l'intero periodo di noleggio.
La trattazione della presente tematica deve ritenersi esaurita alla luce delle argomentazioni sin qui delineate, non ravvisandosi la necessità di ulteriori specificazioni sul punto.
Passando, invece, alla disamina della questione relativa alla riconsegna anticipata delle cinque biciclette e accessori vari, da tale circostanza non può conseguire l'invocata riduzione del corrispettivo proporzionale agli articoli restituiti e dunque non goduti. Anche tale profilo non è altro che la riproposizione di un'asserita modifica negoziale rappresentata dalla restituzione parziale prima della scadenza contrattuale, di cui si è già spiegato come rappresenti una decisione assunta dalla Parte_1
in totale autonomia e con decisione unilaterale.
[...]
Ad ogni modo, il comma III del già citato art. 2 stabilisce che “In caso di restituzione anticipata ad
delle e-Bike sarà comunque dovuto l'importo pattuito per l'intero periodo di noleggio”, CP_1 fatte salve le ipotesi eccezionali successivamente contemplate ma che in questa sede non rilevano.
La richiamata disposizione non abbisogna di spiegazioni o analisi, risultando sin troppo chiara nel suo tenore testuale.
Deve pertanto concludersi che la circostanza per cui il contratto proseguiva solo avuto riguardo alle tre restanti biciclette non restituite, non essendo frutto di alcun accordo dei contraenti non comporta il diritto dell'odierna appellante alla decurtazione del prezzo contrattualmente stabilito che dovrà pertanto essere corrisposto nella sua interezza. pagina 7 di 11 § 6 - Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante rileva che nella fase immediatamente precedente all'instaurazione della corrente controversia la avrebbe prestato il proprio CP_1 assenso al ricalcolo del credito residuo per come compiuto dalla controparte debitrice.
Si riferisce, nello specifico, al contenuto della comunicazione mail del 20.01.2021 (cfr. doc. 6 all. citazione in primo grado), in cui il difensore della società Ebike rappresentava che per definire bonariamente la pendenza era disposta ad accettare quale importo complessivo la somma di € 8.466,80
(inferiore a quella contrattualmente prevista di € 10.906,80): assumeva che tale dichiarazione doveva intendersi come un vero e proprio riconoscimento della corretta minor controprestazione monetaria esitante dall'intervenuta modificazione consensuale del rapporto in seguito alla restituzione di alcune delle dotazioni destinate al noleggio.
Il motivo è infondato.
Ritiene il presente Collegio che la ricostruzione compiuta dall'appellante nei suddetti termini non possa essere presa in considerazione. Non è dato infatti riscontrare in atti alcuna risultanza da cui desumere che la società Ebike abbia inteso ammettere una rideterminazione al ribasso del proprio credito;
né tanto meno può valere in tal senso lo scambio epistolare menzionato in premessa.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, il tenore del predetto documento è tale per cui la società si limitava a specificare che la minor somma di € 8.466,80 (per come indicata dalla CP_1
nella mail del 01.12.2020 – cfr doc. 4 all. citazione in primo grado) veniva menzionata Parte_1 unicamente per promuovere la chiusura stragiudiziale della vicenda – sì da evitare le lungaggini di un processo - e senza che questa ammissione potesse avere alcun valore ricognitivo di un quantum inferiore a quello convenuto con la stipula del contratto per cui è causa.
Parimenti non si comprende sulla base di quali criteri sia stato ottenuto l'importo di € 803,38 che l'appellante identifica come presunta residua posta debitoria (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione in appello); né quest'ultima ne ha specificato la metodologia di calcolo, per cui la somma in questione appare arbitrariamente determinata.
Anche questa eccezione deve considerarsi totalmente priva di fondamento e dunque non meritevole di disamina.
Allo stato degli atti, l'unica somma che risulta essere stata effettivamente pagata dalla concessionaria è quella di € 3.526,70 versata a titolo di acconto tramite bonifico del 05.06.2020 (cfr. doc. 3 all. citazione in primo grado). pagina 8 di 11 Appare dunque di tutta evidenza come nel caso di specie non vi siano margini da cui ricavare che la creditrice abbia inteso palesare una rideterminazione del prezzo contrattualmente stabilito per il servizio di noleggio da essa reso.
Deve unicamente considerarsi pacifico che dopo la notifica del decreto ingiuntivo l'opponente provvedeva a versare la somma di € 1.000,00 in quanto circostanza espressamente riconosciuta dalla
(pag. 5 costituzione in appello); su tale scorta ed in continuità con quanto statuito dal primo CP_1
Giudice la sorte portata dal monitorio (€ 7.380,10) andrà scomputata nella misura suddetta, residuando a carico della società un debito residuo pari ad € 6.380,10 oltre interessi per come Parte_1 dovuti. Poiché, tuttavia, si tratta di somma corrisposta dopo l'emissione del d.i. , non si può revocare lo stesso, ma solo dare conto in questa sede del parziale pagamento .
§ 7 - Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ha escluso che fosse stata fornita la prova della causa di forza maggiore contrattualmente menzionata.
Si riferiva nello specifico l'appellante al fatto che l'art. 2, comma terzo, del contratto di noleggio considerava la pandemia da Covid 19 quale ipotesi di inoperatività della regola dell'integrale pagamento dell'importo pattuito.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rinvenuto dall'odierna convenuta, la società non ha conosciuto Parte_1 limitazione alcuna dello svolgimento della propria attività commerciale, atteso che la locazione riguardava il periodo compreso tra giugno ed ottobre 2020; costituisce fatto notorio che in tale arco temporale si assisteva ad un progressivo allentamento delle restrizioni che hanno invece caratterizzato i precedenti mesi di lockdown, sfociato poi nella loro completa eliminazione.
Nel caso odierno l'appellante effettuava prestazioni di stabilimento balneare, come dichiarato dal teste escusso nel precedente grado di giudizio (cfr. verbale di udienza del 23.05.2023): assodato ed Tes_1 incontestabile è che in estate gli esercizi di tale tipologia hanno potuto regolarmente aprire fornendo i loro servizi senza esclusioni di sorta.
Non coglie dunque nel segno quanto sostenuto da parte appellante in ordine al fatto che la stessa avrebbe subito le conseguenze delle misure governative di contenimento imposte nei mesi di luglio ed agosto 2020 (cfr. pag. 12 atto di citazione in appello); lo si ripete, non risulta che nel periodo anzidetto pagina 9 di 11 siano state messi in campo specifici divieti o inasprimenti di quelli precedentemente varati. Al contrario, a partire dalla fine del lockdown nel maggio 2020 si verificava un graduale ritorno alla normalità per cui le persone hanno potuto ricominciare via via a svolgere le loro consuete attività lavorative e quotidiane.
Ad ogni modo, pur volendo ammettere che la avrebbe subito impedimenti a vario Parte_1 titolo, la stessa non ha nemmeno in parte dimostrato né di che restrizioni si trattava né dell'impatto che le stesse avrebbero poi prodotto nell'espletamento della propria attività commerciale.
§§§§§§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc come da dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 così provvede:
[...]
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del Parte_1 CP_1 presente grado di giudizio, che vengono liquidate per la Fase di studio della controversia, in € 1.134; per la Fase introduttiva del giudizio, in € 921; per la Fase di trattazione, in € 1.843, per Fase decisionale, valore medio: € 1.911, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ex
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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