Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1097
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella

    Il giudice ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC fosse rituale e che le eccezioni relative alla notifica della cartella, all'avviso bonario e alla prescrizione dovessero essere sollevate con l'impugnazione dell'intimazione stessa, non potendo essere proposte in questa sede.

  • Inammissibile
    Decadenza per intempestiva notifica della cartella

    Il giudice ha ritenuto inammissibili tali eccezioni in quanto avrebbero dovuto essere proposte con l'impugnazione dell'intimazione.

  • Inammissibile
    Omesso avviso bonario

    Il giudice ha ritenuto inammissibili tali eccezioni in quanto avrebbero dovuto essere proposte con l'impugnazione dell'intimazione.

  • Rigettato
    Difetto delle informazioni prescritte dall'art. 7, 2° comma, l. 212/2000

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione contenesse le informazioni prescritte e che, in ogni caso, l'eventuale vizio sarebbe sanato dalla tempestiva proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice ha ritenuto che dalla notifica dell'intimazione a mezzo PEC non fosse decorso il termine prescrizionale decennale prima della notifica dell'intimazione oggetto del giudizio e che, in ogni caso, le eccezioni relative alla prescrizione dovessero essere sollevate con l'impugnazione dell'intimazione.

  • Rigettato
    Difetto di chiarezza nel calcolo degli interessi

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione contenesse una chiara indicazione dei criteri legali di calcolo degli interessi, citando la relativa previsione legislativa.

  • Rigettato
    Mancata indicazione della qualifica del firmatario e/o della necessaria delega funzionale

    Il giudice ha ritenuto che non fosse necessaria un'ulteriore qualificazione in capo al firmatario dell'intimazione per ADER e che, in ogni caso, non fosse indispensabile la sottoscrizione, essendo sufficiente la riferibilità dell'atto all'ADER.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1097
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1097
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo