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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1097/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2753/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002695359000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER e dell'ADE di Reggio Calabria, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente all'avviso di accertamento esecutivo
TD7010202958/2014 (IRPEF 2009), chiedendone l'annullamento per omessa notifica della cartella, decadenza per intempestiva notifica della cartella, omesso avviso bonario, difetto delle informazioni prescritte dall'art. 7, 2° comma, l. 212/2000, prescrizione, difetto di chiarezza nel calcolo degli interessi, mancata indicazione della qualifica del firmatario e/o della necessaria delega funzionale.
Si è opposta l'ADE di Reggio Calabria, mentre l'ADER è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
ADER ha dimostrato la rituale notifica, a mezzo pec, in data 26.7.2023, dell'intimazione di pagamento n.
09420239007015449000 (IRPEF 2018), relativa, tra l'altro, all'avviso di accertamento esecutivo
TD7010202958/2014 (IRPEF 2009).
Ciò rende inammissibili le eccezioni di decadenza per intempestività della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, omesso avviso bonario e prescrizione maturata fino alla notifica della medesima intimazione avrebbero dovuto essere proposte attraverso la rituale impugnazione della stessa intimazione. In mancanza, non possono essere proposte in questa sede (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
22108 del 5.8.2024).
Dalla notifica di tale intimazione (26.7.2023) non è decorso, prima della notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno giudizio (28.2.2025), il termine prescrizionale generale di 10 anni ex art. 2946 cc.
L'intimazione contiene, alle pagine 1 e 12 e 23 le informazioni prescritte dall'art. 7, 2° comma, l. 212/2000.
In ogni caso, l'eventuale vizio sarebbe sanato dalla tempestiva proposizione del ricorso in esame.
L'intimazione contiene, inoltre, la chiara e sufficiente indicazione dei criteri legali di calcolo degli interessi attraverso la citazione della relativa previsione legislativa (art. 30 dpr n. 602/1973).
Non era necessaria alcuna ulteriore qualificazione aggiuntiva in capo al firmatario dell'intimazione per
ADER. Per il vero, non è neppure indispensabile la sottoscrizione dell'intimazione, essendo sufficiente la certa e non contestata riferibilità dell'atto all'ADER.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di ADE.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ADE di Reggio Calabria.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2753/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259002695359000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti di ADER e dell'ADE di Reggio Calabria, avverso l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente all'avviso di accertamento esecutivo
TD7010202958/2014 (IRPEF 2009), chiedendone l'annullamento per omessa notifica della cartella, decadenza per intempestiva notifica della cartella, omesso avviso bonario, difetto delle informazioni prescritte dall'art. 7, 2° comma, l. 212/2000, prescrizione, difetto di chiarezza nel calcolo degli interessi, mancata indicazione della qualifica del firmatario e/o della necessaria delega funzionale.
Si è opposta l'ADE di Reggio Calabria, mentre l'ADER è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso va rigettato.
ADER ha dimostrato la rituale notifica, a mezzo pec, in data 26.7.2023, dell'intimazione di pagamento n.
09420239007015449000 (IRPEF 2018), relativa, tra l'altro, all'avviso di accertamento esecutivo
TD7010202958/2014 (IRPEF 2009).
Ciò rende inammissibili le eccezioni di decadenza per intempestività della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, omesso avviso bonario e prescrizione maturata fino alla notifica della medesima intimazione avrebbero dovuto essere proposte attraverso la rituale impugnazione della stessa intimazione. In mancanza, non possono essere proposte in questa sede (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
22108 del 5.8.2024).
Dalla notifica di tale intimazione (26.7.2023) non è decorso, prima della notifica dell'intimazione oggetto dell'odierno giudizio (28.2.2025), il termine prescrizionale generale di 10 anni ex art. 2946 cc.
L'intimazione contiene, alle pagine 1 e 12 e 23 le informazioni prescritte dall'art. 7, 2° comma, l. 212/2000.
In ogni caso, l'eventuale vizio sarebbe sanato dalla tempestiva proposizione del ricorso in esame.
L'intimazione contiene, inoltre, la chiara e sufficiente indicazione dei criteri legali di calcolo degli interessi attraverso la citazione della relativa previsione legislativa (art. 30 dpr n. 602/1973).
Non era necessaria alcuna ulteriore qualificazione aggiuntiva in capo al firmatario dell'intimazione per
ADER. Per il vero, non è neppure indispensabile la sottoscrizione dell'intimazione, essendo sufficiente la certa e non contestata riferibilità dell'atto all'ADER.
Segue, per la soccombenza, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di ADE.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di ADE di Reggio Calabria.