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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1655/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240005651646000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2025 depositato il 08/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1655/2024 R.G.R. depositato in data 04.09.2024, proposto contro l'Agenzia dell'Entrate,
Direzione Provinciale dui Ragusa, Ufficio Territoriale di Ragusa, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistita e difesa dal Rag. Difensore_1, giusto il mandato in atti, impugna la cartella di pagamento n.29720240005651646000 dell'importo di € 2.546,48, emessa e notificata in data 30.08.2024 dall'AdER di Ragusa, su ruolo formato dall'AdE.
La difesa della ricorrente, dopo le premesse in punto di fatto, eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata e del ruolo sottostante poiché l'Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio delle somme intimate.
Conclude pertanto per l'annullamento della cartella opposta, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Dir.Prov.le di Ragusa - Uff. Legale - con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate in data 18.10.2024, riesaminata la posizione della contribuente, comunicava di aver provveduto allo sgravio totale della cartella di che trattasi e, pertanto, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 16.12.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti della controversia e le argomentazioni delle parti, prende atto che, l'Ente impositore ha formulato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo verificato la fondatezza dei motivi di gravame;
che appare manifesta la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n° 546/1992 poiché l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa costituendosi in giudizio il 18.10.2024 ha, infatti, confermato la fondatezza del ricorso e, in pari data, ha depositato provvedimento di convalida di sgravio totale degli importi iscritti a ruolo e riportati nella cartella impugnata.
Pertanto, la Corte, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs 546/92, dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
Considerato il comportamento virtuoso della contribuente, che ancor prima di adire il giudizio, si era attivata sin dal 9.01.2024 per la definizione in via amministrativa dell'irregolarità contestata dall'Ufficio ma senza alcun esito. Rilevato altresì che il provvedimento di sgravio è intervenuto solo successivamente alla presentazione dell'odierno ricorso, ricorrono giusti motivi per disporre l'aggravio delle spese, liquidate come da dispositivo, a carico dell'AdE.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Ente convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 500,00 per onorari difensivi, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MIGLIORISI EMANUELE, Giudice monocratico in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1655/2024 depositato il 04/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240005651646000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2025 depositato il 08/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come infra riportato.
Resistente/Appellato: come infra riportato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso N.1655/2024 R.G.R. depositato in data 04.09.2024, proposto contro l'Agenzia dell'Entrate,
Direzione Provinciale dui Ragusa, Ufficio Territoriale di Ragusa, Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, assistita e difesa dal Rag. Difensore_1, giusto il mandato in atti, impugna la cartella di pagamento n.29720240005651646000 dell'importo di € 2.546,48, emessa e notificata in data 30.08.2024 dall'AdER di Ragusa, su ruolo formato dall'AdE.
La difesa della ricorrente, dopo le premesse in punto di fatto, eccepiva l'illegittimità della cartella impugnata e del ruolo sottostante poiché l'Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio delle somme intimate.
Conclude pertanto per l'annullamento della cartella opposta, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Dir.Prov.le di Ragusa - Uff. Legale - con la costituzione in giudizio e controdeduzioni depositate in data 18.10.2024, riesaminata la posizione della contribuente, comunicava di aver provveduto allo sgravio totale della cartella di che trattasi e, pertanto, chiedeva l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 16.12.2024, la controversia veniva trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, esaminati gli atti della controversia e le argomentazioni delle parti, prende atto che, l'Ente impositore ha formulato richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo verificato la fondatezza dei motivi di gravame;
che appare manifesta la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 46 del D.Lgs. n° 546/1992 poiché l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa costituendosi in giudizio il 18.10.2024 ha, infatti, confermato la fondatezza del ricorso e, in pari data, ha depositato provvedimento di convalida di sgravio totale degli importi iscritti a ruolo e riportati nella cartella impugnata.
Pertanto, la Corte, ai sensi dell'art.46 del D.Lgs 546/92, dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
Considerato il comportamento virtuoso della contribuente, che ancor prima di adire il giudizio, si era attivata sin dal 9.01.2024 per la definizione in via amministrativa dell'irregolarità contestata dall'Ufficio ma senza alcun esito. Rilevato altresì che il provvedimento di sgravio è intervenuto solo successivamente alla presentazione dell'odierno ricorso, ricorrono giusti motivi per disporre l'aggravio delle spese, liquidate come da dispositivo, a carico dell'AdE.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l'Ente convenuto al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi
€ 500,00 per onorari difensivi, oltre accessori di legge se dovuti.