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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3880/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3880/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CASCHERA Parte_1 C.F._1
AR
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CIOTTI CP_1 C.F._2
MARIA TERESA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025 e da verbale d'udienza:
“chiedono che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione omologata, con la precisazione per il punto 4) che il padre il venerdì sera prenda il figlio dalle ore 14.00, come da condizioni che qui si riportano e trascrivono:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare che è di proprietà esclusiva del sig.
3. la casa coniugale, escluso il garage, Parte_1
sarà assegnata alla signora in ragione della convivenza della stessa con il figlio CP_1
minore;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con la più ampia libertá e comunque, in caso di disaccordo tra i genitori, secondo il seguente calendario: due giorni alla settimana dal venerdì alle ore 14.00 fino alla domenica sera ore 22.00 a settimane alternate. Il padre continuerà ad accompagnarlo a scuola tutte le mattine e tutte le settimane lo terrà a cena con sé due sere dalle ore
18.30 alle ore 21.30. -nelle vacanze natalizie: alternando con la madre di anno in anno il 24 e il 25 dicembre e il 31 dicembre e il 1 gennaio;
-durante le vacanze pasquali: per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua con il periodo dal Lunedi dell'Angelo al mercoledì con cadenza annuale. -durante le vacanze estive: per quattro settimane anche non consecutive, da dividersi in due periodi di due settimane ciascuno e dunque per 15 giorni a luglio e
15 giorni ad agosto. -il giorno del compleanno del papà e quello della festa del papà il figlio starà col sig. Il figlio trascorrerà i suoi compleanni insieme ai genitori, in caso di Parte_1 Per_1
disaccordo tra gli stessi si organizzeranno per trascorrere del tempo con il figlioper tale festività. 5.
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di euro
742,00= come ad oggi rivalutato(da corrispondersi entro il cinque di ogni mese e da intendersi rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso l'Intestato Tribunale.
6. Il signor percepirà per intero l'assegno Pt_1
unico per il figlio e su punto la signora manifesta il proprio consenso;
7. il signor CP_1 Pt_1
continuerà a corrispondere in forma integrale le spese del condominio per l'immobile costituente casa familiare (potendo in tal senso contare sull'aiuto della propriagenitrice);
8. le parti rinunciano ad ogni ulteriore domanda.
9. Le spese di lite si intendono compensate con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 16.6.2007 in Latina, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Latina, al n. 99, Parte 2, Serie A, dell'anno 2007.
Dall'unione è nata un figlio, (n. 7.7.2012). Per_1
I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa n. cronol. 2882/2022 del 16.9.2022 del
Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La signora si è costituita in CP_1
giudizio svolgendo le proprie domande.
All'udienza del 7.4.2025 le parti hanno chiesto un rinvio dando atto di trattative in corso;
alla successiva udienza in c.d. trattazione scritta del 26.5.2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo. Il Giudice relatore ha ordinato il deposito dell'accordo sottoscritto riservandosi di riferire al
Collegio all'esito.
A seguito del deposito dell'accordo sottoscritto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma, anzi, risultando adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Parimenti si osserva con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico, ritenuti idonei a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e conformi all'interesse delle parti, come concordemente valutati.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , i cui Parte_1 CP_1
estremi sono riportati in parte motiva;
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni trascritte in epigrafe;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL RU RD ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RD ER presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3880/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CASCHERA Parte_1 C.F._1
AR
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CIOTTI CP_1 C.F._2
MARIA TERESA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26.5.2025 e da verbale d'udienza:
“chiedono che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui alla separazione omologata, con la precisazione per il punto 4) che il padre il venerdì sera prenda il figlio dalle ore 14.00, come da condizioni che qui si riportano e trascrivono:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare che è di proprietà esclusiva del sig.
3. la casa coniugale, escluso il garage, Parte_1
sarà assegnata alla signora in ragione della convivenza della stessa con il figlio CP_1
minore;
4. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con la più ampia libertá e comunque, in caso di disaccordo tra i genitori, secondo il seguente calendario: due giorni alla settimana dal venerdì alle ore 14.00 fino alla domenica sera ore 22.00 a settimane alternate. Il padre continuerà ad accompagnarlo a scuola tutte le mattine e tutte le settimane lo terrà a cena con sé due sere dalle ore
18.30 alle ore 21.30. -nelle vacanze natalizie: alternando con la madre di anno in anno il 24 e il 25 dicembre e il 31 dicembre e il 1 gennaio;
-durante le vacanze pasquali: per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua con il periodo dal Lunedi dell'Angelo al mercoledì con cadenza annuale. -durante le vacanze estive: per quattro settimane anche non consecutive, da dividersi in due periodi di due settimane ciascuno e dunque per 15 giorni a luglio e
15 giorni ad agosto. -il giorno del compleanno del papà e quello della festa del papà il figlio starà col sig. Il figlio trascorrerà i suoi compleanni insieme ai genitori, in caso di Parte_1 Per_1
disaccordo tra gli stessi si organizzeranno per trascorrere del tempo con il figlioper tale festività. 5.
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento di un assegno mensile di euro
742,00= come ad oggi rivalutato(da corrispondersi entro il cinque di ogni mese e da intendersi rivalutabile secondo gli indici ISTAT come per legge) oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso l'Intestato Tribunale.
6. Il signor percepirà per intero l'assegno Pt_1
unico per il figlio e su punto la signora manifesta il proprio consenso;
7. il signor CP_1 Pt_1
continuerà a corrispondere in forma integrale le spese del condominio per l'immobile costituente casa familiare (potendo in tal senso contare sull'aiuto della propriagenitrice);
8. le parti rinunciano ad ogni ulteriore domanda.
9. Le spese di lite si intendono compensate con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei rispettivi legali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 16.6.2007 in Latina, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Latina, al n. 99, Parte 2, Serie A, dell'anno 2007.
Dall'unione è nata un figlio, (n. 7.7.2012). Per_1
I ricorrenti sono separati come da verbale di omologa n. cronol. 2882/2022 del 16.9.2022 del
Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La signora si è costituita in CP_1
giudizio svolgendo le proprie domande.
All'udienza del 7.4.2025 le parti hanno chiesto un rinvio dando atto di trattative in corso;
alla successiva udienza in c.d. trattazione scritta del 26.5.2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo. Il Giudice relatore ha ordinato il deposito dell'accordo sottoscritto riservandosi di riferire al
Collegio all'esito.
A seguito del deposito dell'accordo sottoscritto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma, anzi, risultando adeguati a garantire al minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Parimenti si osserva con riguardo ai provvedimenti di contenuto economico, ritenuti idonei a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e conformi all'interesse delle parti, come concordemente valutati.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale dei minori.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , i cui Parte_1 CP_1
estremi sono riportati in parte motiva;
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni trascritte in epigrafe;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Latina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 04/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL RU RD ER