Versione
11 gennaio 1991
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17 ottobre 1991
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Art. 27. (Facolta' di transito del personale del soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi
dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge che non intendono fare parte del Corpo di Polizia, penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale anche in soprannumero salvaguardando il maturato economico e l'anzianita' di servizio gia' posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, puo' essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria. ((1)) 2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 ottobre 1991, n. 321 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall' articolo 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e' prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi
dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge che non intendono fare parte del Corpo di Polizia, penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale anche in soprannumero salvaguardando il maturato economico e l'anzianita' di servizio gia' posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, puo' essere utilizzato nell'Amministrazione giudiziaria. ((1)) 2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i due anni successivi alla presentazione delle relative domande.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 16 ottobre 1991, n. 321 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Il termine per la presentazione delle domande per il transito del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione penitenziaria, previsto dall' articolo 27, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , e' prorogato fino a tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 09/12/2013, n. 10560Provvedimento: […] Espone di essere stata vittima, all'età di 17 anni, di un grave incidente con conseguenti gravi danni psicofisici comprovati da apposita documentazione medica, e di essere stata inquadrata in applicazione dell'articolo 27 della legge 395 del 1990, in posizione di sovrannumero, nel profilo professionale di coadiutore, quarta qualifica funzionale.Leggi di più...
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