Art. 24. (Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo
e diffusione del prospetto da pubblicare per
l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa
valori per quanto riguarda l'obbligo
di pubblicazione del prospetto). 1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce con propri regolamenti o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua e le modalita' di pubblicazione, nonche' di aggiornamento, delle informazioni e dei dati che devono essere messi a disposizione del pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove essa conceda le dispense dalla pubblicazione del prospetto per l'ammissione a quotazione in borsa.
Nota all' art. 24:
- La direttiva 94/18/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 136 del 31 maggio 1994.
e diffusione del prospetto da pubblicare per
l'ammissione di valori mobiliari alla
quotazione ufficiale di una borsa
valori per quanto riguarda l'obbligo
di pubblicazione del prospetto). 1. Ai fini del recepimento della direttiva 94/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la CONSOB stabilisce con propri regolamenti o disposizioni a carattere generale i termini, la lingua e le modalita' di pubblicazione, nonche' di aggiornamento, delle informazioni e dei dati che devono essere messi a disposizione del pubblico e tutte le ulteriori condizioni ritenute necessarie, ove essa conceda le dispense dalla pubblicazione del prospetto per l'ammissione a quotazione in borsa.
Nota all' art. 24:
- La direttiva 94/18/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 136 del 31 maggio 1994.