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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/10/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti, in persona del dott. Perfetti
ha emesso SENTENZA sulla citazione di
(C.F. ) sito in Asti (AT), C.so Parte_1 P.IVA_1
Alessandria n. 280, in persona dell'amministratore di condominio geom. Parte_2
(C.F. ), con Studio in Asti (AT), via N. Macchiavelli nr. 7, ed
[...] C.F._1 i condomini/proprietari sig.re , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_3 in C.so Alessandria n. 280, c.f. e , nata in [...] C.F._2 Parte_4 (EE) il 29/08/1994 e residente in Asti (AT) C.so Alessandria n. 280, c.f. tutti elettivamente domiciliati in Asti, Via San Martino n. 27, presso C.F._3 lo studio dell' Avvocato Luca Mazzapicchio (C.F. ) che li rappresenta C.F._4 e difende per procura del 02/03/2023
[...] (Cod. Fisc. e P. IVA : ), in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_2 sig. , con sede in Vercelli, via Trino n. 119 ed elettivamente domiciliato in Parte_5
Asti, C.so Savona n. 116, presso lo studio dell'avv. Massimo Nebiolo ( Cod. Fisc. : ; indirizzo PEC : ; telefax : C.F._5 Email_1 0141/33060 ), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in data 29.12.2023 depositata nel fascicolo telematico
Con la chiamata in causa dei terzi (C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante, signor CP_2 P.IVA_3
, con sede in Asti, Corso alla Vittoria n. 40, elettivamente domiciliata in Asti, Parte_6
Piazza Astesano n. 20, presso lo studio dell'avvocato Piero Gallo (C.F.: ; posta elettronica certificata: ) del C.F._6 Email_2
Foro di Asti, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale 8/05/2024
e cod. fisc. , con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_3 P.IVA_4
(TV), Via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti Dott. Controparte_4
e Dott. , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza Controparte_5 di procura alle liti Notaio Dott. di Treviso, in data 18.12.2014, Persona_1
Rep. 186905, Racc. 30367, e di procura alle liti autenticata con atto Notaio Dott. Persona_2 di Milano, Rep. 27274, caricate telematicamente in copia informatica conforme agli originali analogici, dall'Avv. Massimo Fossati, cod. fisc. , e dall'Avv. Daniel CodiceFiscale_7
S.G. Fossati, cod. fisc. , dello CodiceFiscale_8 Controparte_6 Parte_7
di Avvocati del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
[...] in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71; OSSERVATO
Nel proprio atto di citazione, il condominio attoreo (e i singoli condomini ivi indicati) deducevano: la sussistenza, fino all'anno 2014, di un fabbricato, di proprietà della compagine CP_2 posto in aderenza all'edificio “ ” - qualificato al foglio Parte_1
n. 82 del Comune di Asti, particella n. 198; che, nel periodo tra il 23/10/2015 ed il 29/12/2015, l'immobile già veniva demolito, al CP_2 fine di realizzare un piazzale antistante il nuovo centro commerciale ivi insistente;
e la proprietà (particelle nn. 1090 e 1096) veniva trasferita, a titolo gratuito, in favore del Comune di Asti, con atto del 29/12/2015, repertorio n. 146691, per Notaio di Asti Persona_3
(doc. 1); che, nello stesso periodo, successivamente alla demolizione ed ai lavori/opere eseguiti sulla facciata del , veniva installata sulla medesima una imponente cartellonistica Parte_1 pubblicitaria “EURONICS DIMO” (facente riferimento alla vicina unità locale di vendita all'insegna “Euronics”) in modo permanente, pur non essendo essa oggetto di alcuna autorizzazione / permesso / contratto di locazione da parte del nei confronti di Parte_1 terzi.
Lamentava dunque la violazione del proprio diritto reale, con richiesta di rimessione in pristino, e condanna al risarcimento dei danni per tale via cagionati.
La domanda è infondata.
Non vi è infatti prova che la proprietà, su cui si trova la lamentata cartellonistica, rientri nel diritto dominicale esclusivo della parte attrice – ciò che, se vero, importerebbe lesione della sfera patrimoniale attorea, mediante indebito utilizzo di porzione di fabbricato appartenente al condominio in via esclusiva ed integrale. Parte resistente ha replicato, nella propria comparsa di risposta, adducendo una realtà giuridica differente.
Ed in particolare, facendo riferimento a “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 12.11.2015 (indirizzata al Comune di Asti), con cui il legale rappresentante della CP_2 Con sig. , ha dichiarato, tra l'altro, “che la società BI. è proprietaria Parte_6 CP_2
…….del muro del fabbricato posto a confine con la proprietà adiacente sul lato est del lotto..” (doc. 2)…”; sosteneva, la difesa resistente, che “la società convenuta ha correttamente richiesto ed ottenuto alla/dalla il consenso all'installazione del cartellone pubblicitario sul CP_2 muro in questione ed ha quindi conseguito le necessarie autorizzazioni del Comune di Asti (n. 525 del 13.11.2015 e n. 438 del 04.11.2019), che qui si producono (docc. 3 e 4)…”
A sua volta, la attrice ha dedotto, nella propria memoria ex comma 1 art. 171-ter cpc, che:
“…Nel richiamare le argomentazioni già svolte, sorrette anche da dettagliato atto peritale, questa difesa resta basita davanti a simili affermazioni nonché sulla legittimità dei documenti riversati in giudizio 1
1 Giova sottolineare come il Comune, unicamente per materia legata ai c.d. processi di snellimento burocratico, relega le “autorizzazioni” di apposizione/affissione pubblicitaria, mediante il semplice inoltro di “dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio” purtroppo non oggetto di alcun controllo di merito, ove, di fatto (fermo restando le responsabilità di legge) chiunque, in via teorica, può attestare tranquillamente situazioni non veritiere o parzialmente veritiere (sic!). .
Anzitutto si osserva come Gi.Bi SR poteva tutto al più risultare proprietaria del muro del fabbricato (ante abbattimento del medesimo) posto in adiacenza a quello del condominio entro e non oltre il limite del confine della sua proprietà (in questo senso si richiama l'atto peritale - cfr. doc. p. , 6, 7) essendo il medesimo fabbricato considerevolmente “più basso” rispetto all'unità immobiliare costituita dal condominio.
Come già evidenziato, nel momento della “demolizione” del fabbricato ovvero del muro in aderenza a quello condominiale, come da giurisprudenza citata, la nel perdere la CP_2 sua proprietà dava corso ai dettami di cui all'art. 883 c.c. provvedendo (e quindi rinunziando alla comunione) ad eseguire le idonee riparazioni e tutte le opere sul muro che permaneva in favore “esclusivo” del Condomino (situazione questa che non avrebbe neanche più reso giuridicamente possibile il ricorso all'ipotetica azione di cui all'art. 874 c.c.).
Ed ancora, ci si ripete: In via puramente tuzioristica, anche qualora si volesse ritenere (infondatamente) la “sussistenza” del diritto di proprietà (estinto!), questo risulterebbe comunque operante solo fino al punto più alto dell'edificio abbattuto: mentre invece, risulta evidente dall'atto peritale, come l'illecita cartellonistica sia stata apposta sulla superiore superficie, in ogni caso, di esclusiva proprietà del . Parte_1 In ogni caso: ogni vano e ardito tentativo di fare ricondurre in capo alla un CP_2 diritto di proprietà, viene inequivocabilmente a cessare in conseguenza del trasferimento di proprietà delle due particelle n. 1090 e 1096, operato dalla medesima società in favore del Comune di Asti in data 29/12/2015 (cfr. doc. 1) laddove, quest'ultimo, non poteva e non può che risultare proprietario dei terreni acquisiti privi di immobili e non anche della facciata condominiale della odierna attrice! (la quale non ha mai concesso alcun tipo di autorizzazione)…”
Le argomentazioni attoree non paiono condivisibili.
Per come articolata la azione, parrebbe il cartellone insistere, verticalmente, nel luogo ove, in precedenza, si trovava il muro di proprietà della terza demolito, con contestuale trasferimento della proprietà CP_2 della particella al Comune di Asti.
Trattavasi di muro posto in aderenza alla facciata condominiale, nella cui posizione veniva collocata la cartellonistica qui contestata – come da documentazione fotografica, anche della parte attrice, vedi sul punto doc. 20.
Orbene, dalla stessa narrativa attorea deve dedursi che, senza potersi peraltro invocare limiti di sviluppo in altezza (cfr. art. 840 cc) spetterebbe al Comune la facoltà di sopraelevare in adiacenza/aderenza al muro perimetrale del condominio – art. 877 cc – ovvero di invocare la comunione del muro sito a confine, o ancora svolgere innesto ai sensi dell'art. 876 cc.
In ogni caso, sarebbe stata violata, semmai, la proprietà comunale, non già quella della parte attrice: essendo al più l'Ente pubblico il destinatario del lamentato illecito, siccome proprietario della linea di edificazione, posta in aderenza alla proprietà attorea – illecito che va comunque escluso, essendo documentata in atti la concessione di specifica Autorizzazione ad hoc, proprio dal Comune di Asti.
Dato, quest'ultimo, che assume particolare rilevanza, alla luce della prospettazione attorea, proprio perché lo spazio verticale, posto in adiacenza/aderenza al fabbricato condominiale, per le ragioni appena esplicitate, è spazio di proprietà del Comune, non già del
, e dal Comune goduto, legittimamente, dandone facoltà di utilizzo, a scopo Parte_1 pubblicitario, a . CP_1
Non sussiste, dunque, alcuna violazione del diritto dominicale attoreo, nei termini di cui alla citazione.
La azione attorea va quindi respinta.
Spese secondo la soccombenza – ed in adesione al principio di causalità processuale, le spese dei terzi dovranno esser allocate in danno della parte ricorrente.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite delle altre parti costituite, che, per ciascuna di esse, liquida in € 6.700 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Asti, 7.10.2025
Il gi dott. Perfetti
Il Tribunale di Asti, in persona del dott. Perfetti
ha emesso SENTENZA sulla citazione di
(C.F. ) sito in Asti (AT), C.so Parte_1 P.IVA_1
Alessandria n. 280, in persona dell'amministratore di condominio geom. Parte_2
(C.F. ), con Studio in Asti (AT), via N. Macchiavelli nr. 7, ed
[...] C.F._1 i condomini/proprietari sig.re , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_3 in C.so Alessandria n. 280, c.f. e , nata in [...] C.F._2 Parte_4 (EE) il 29/08/1994 e residente in Asti (AT) C.so Alessandria n. 280, c.f. tutti elettivamente domiciliati in Asti, Via San Martino n. 27, presso C.F._3 lo studio dell' Avvocato Luca Mazzapicchio (C.F. ) che li rappresenta C.F._4 e difende per procura del 02/03/2023
[...] (Cod. Fisc. e P. IVA : ), in persona del legale rappresentante, CP_1 P.IVA_2 sig. , con sede in Vercelli, via Trino n. 119 ed elettivamente domiciliato in Parte_5
Asti, C.so Savona n. 116, presso lo studio dell'avv. Massimo Nebiolo ( Cod. Fisc. : ; indirizzo PEC : ; telefax : C.F._5 Email_1 0141/33060 ), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in data 29.12.2023 depositata nel fascicolo telematico
Con la chiamata in causa dei terzi (C.F. e P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante, signor CP_2 P.IVA_3
, con sede in Asti, Corso alla Vittoria n. 40, elettivamente domiciliata in Asti, Parte_6
Piazza Astesano n. 20, presso lo studio dell'avvocato Piero Gallo (C.F.: ; posta elettronica certificata: ) del C.F._6 Email_2
Foro di Asti, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale 8/05/2024
e cod. fisc. , con sede legale in Mogliano Veneto Controparte_3 P.IVA_4
(TV), Via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti Dott. Controparte_4
e Dott. , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, in forza Controparte_5 di procura alle liti Notaio Dott. di Treviso, in data 18.12.2014, Persona_1
Rep. 186905, Racc. 30367, e di procura alle liti autenticata con atto Notaio Dott. Persona_2 di Milano, Rep. 27274, caricate telematicamente in copia informatica conforme agli originali analogici, dall'Avv. Massimo Fossati, cod. fisc. , e dall'Avv. Daniel CodiceFiscale_7
S.G. Fossati, cod. fisc. , dello CodiceFiscale_8 Controparte_6 Parte_7
di Avvocati del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
[...] in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71; OSSERVATO
Nel proprio atto di citazione, il condominio attoreo (e i singoli condomini ivi indicati) deducevano: la sussistenza, fino all'anno 2014, di un fabbricato, di proprietà della compagine CP_2 posto in aderenza all'edificio “ ” - qualificato al foglio Parte_1
n. 82 del Comune di Asti, particella n. 198; che, nel periodo tra il 23/10/2015 ed il 29/12/2015, l'immobile già veniva demolito, al CP_2 fine di realizzare un piazzale antistante il nuovo centro commerciale ivi insistente;
e la proprietà (particelle nn. 1090 e 1096) veniva trasferita, a titolo gratuito, in favore del Comune di Asti, con atto del 29/12/2015, repertorio n. 146691, per Notaio di Asti Persona_3
(doc. 1); che, nello stesso periodo, successivamente alla demolizione ed ai lavori/opere eseguiti sulla facciata del , veniva installata sulla medesima una imponente cartellonistica Parte_1 pubblicitaria “EURONICS DIMO” (facente riferimento alla vicina unità locale di vendita all'insegna “Euronics”) in modo permanente, pur non essendo essa oggetto di alcuna autorizzazione / permesso / contratto di locazione da parte del nei confronti di Parte_1 terzi.
Lamentava dunque la violazione del proprio diritto reale, con richiesta di rimessione in pristino, e condanna al risarcimento dei danni per tale via cagionati.
La domanda è infondata.
Non vi è infatti prova che la proprietà, su cui si trova la lamentata cartellonistica, rientri nel diritto dominicale esclusivo della parte attrice – ciò che, se vero, importerebbe lesione della sfera patrimoniale attorea, mediante indebito utilizzo di porzione di fabbricato appartenente al condominio in via esclusiva ed integrale. Parte resistente ha replicato, nella propria comparsa di risposta, adducendo una realtà giuridica differente.
Ed in particolare, facendo riferimento a “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 12.11.2015 (indirizzata al Comune di Asti), con cui il legale rappresentante della CP_2 Con sig. , ha dichiarato, tra l'altro, “che la società BI. è proprietaria Parte_6 CP_2
…….del muro del fabbricato posto a confine con la proprietà adiacente sul lato est del lotto..” (doc. 2)…”; sosteneva, la difesa resistente, che “la società convenuta ha correttamente richiesto ed ottenuto alla/dalla il consenso all'installazione del cartellone pubblicitario sul CP_2 muro in questione ed ha quindi conseguito le necessarie autorizzazioni del Comune di Asti (n. 525 del 13.11.2015 e n. 438 del 04.11.2019), che qui si producono (docc. 3 e 4)…”
A sua volta, la attrice ha dedotto, nella propria memoria ex comma 1 art. 171-ter cpc, che:
“…Nel richiamare le argomentazioni già svolte, sorrette anche da dettagliato atto peritale, questa difesa resta basita davanti a simili affermazioni nonché sulla legittimità dei documenti riversati in giudizio 1
1 Giova sottolineare come il Comune, unicamente per materia legata ai c.d. processi di snellimento burocratico, relega le “autorizzazioni” di apposizione/affissione pubblicitaria, mediante il semplice inoltro di “dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio” purtroppo non oggetto di alcun controllo di merito, ove, di fatto (fermo restando le responsabilità di legge) chiunque, in via teorica, può attestare tranquillamente situazioni non veritiere o parzialmente veritiere (sic!). .
Anzitutto si osserva come Gi.Bi SR poteva tutto al più risultare proprietaria del muro del fabbricato (ante abbattimento del medesimo) posto in adiacenza a quello del condominio entro e non oltre il limite del confine della sua proprietà (in questo senso si richiama l'atto peritale - cfr. doc. p. , 6, 7) essendo il medesimo fabbricato considerevolmente “più basso” rispetto all'unità immobiliare costituita dal condominio.
Come già evidenziato, nel momento della “demolizione” del fabbricato ovvero del muro in aderenza a quello condominiale, come da giurisprudenza citata, la nel perdere la CP_2 sua proprietà dava corso ai dettami di cui all'art. 883 c.c. provvedendo (e quindi rinunziando alla comunione) ad eseguire le idonee riparazioni e tutte le opere sul muro che permaneva in favore “esclusivo” del Condomino (situazione questa che non avrebbe neanche più reso giuridicamente possibile il ricorso all'ipotetica azione di cui all'art. 874 c.c.).
Ed ancora, ci si ripete: In via puramente tuzioristica, anche qualora si volesse ritenere (infondatamente) la “sussistenza” del diritto di proprietà (estinto!), questo risulterebbe comunque operante solo fino al punto più alto dell'edificio abbattuto: mentre invece, risulta evidente dall'atto peritale, come l'illecita cartellonistica sia stata apposta sulla superiore superficie, in ogni caso, di esclusiva proprietà del . Parte_1 In ogni caso: ogni vano e ardito tentativo di fare ricondurre in capo alla un CP_2 diritto di proprietà, viene inequivocabilmente a cessare in conseguenza del trasferimento di proprietà delle due particelle n. 1090 e 1096, operato dalla medesima società in favore del Comune di Asti in data 29/12/2015 (cfr. doc. 1) laddove, quest'ultimo, non poteva e non può che risultare proprietario dei terreni acquisiti privi di immobili e non anche della facciata condominiale della odierna attrice! (la quale non ha mai concesso alcun tipo di autorizzazione)…”
Le argomentazioni attoree non paiono condivisibili.
Per come articolata la azione, parrebbe il cartellone insistere, verticalmente, nel luogo ove, in precedenza, si trovava il muro di proprietà della terza demolito, con contestuale trasferimento della proprietà CP_2 della particella al Comune di Asti.
Trattavasi di muro posto in aderenza alla facciata condominiale, nella cui posizione veniva collocata la cartellonistica qui contestata – come da documentazione fotografica, anche della parte attrice, vedi sul punto doc. 20.
Orbene, dalla stessa narrativa attorea deve dedursi che, senza potersi peraltro invocare limiti di sviluppo in altezza (cfr. art. 840 cc) spetterebbe al Comune la facoltà di sopraelevare in adiacenza/aderenza al muro perimetrale del condominio – art. 877 cc – ovvero di invocare la comunione del muro sito a confine, o ancora svolgere innesto ai sensi dell'art. 876 cc.
In ogni caso, sarebbe stata violata, semmai, la proprietà comunale, non già quella della parte attrice: essendo al più l'Ente pubblico il destinatario del lamentato illecito, siccome proprietario della linea di edificazione, posta in aderenza alla proprietà attorea – illecito che va comunque escluso, essendo documentata in atti la concessione di specifica Autorizzazione ad hoc, proprio dal Comune di Asti.
Dato, quest'ultimo, che assume particolare rilevanza, alla luce della prospettazione attorea, proprio perché lo spazio verticale, posto in adiacenza/aderenza al fabbricato condominiale, per le ragioni appena esplicitate, è spazio di proprietà del Comune, non già del
, e dal Comune goduto, legittimamente, dandone facoltà di utilizzo, a scopo Parte_1 pubblicitario, a . CP_1
Non sussiste, dunque, alcuna violazione del diritto dominicale attoreo, nei termini di cui alla citazione.
La azione attorea va quindi respinta.
Spese secondo la soccombenza – ed in adesione al principio di causalità processuale, le spese dei terzi dovranno esser allocate in danno della parte ricorrente.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite delle altre parti costituite, che, per ciascuna di esse, liquida in € 6.700 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Asti, 7.10.2025
Il gi dott. Perfetti