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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2024, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5250/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr.ssa Silvia MIGLIORI Presidente dr.ssa Sonia PORRECA Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento in epigrafe indicato, pendente tra (CF nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
San Pietro Terme (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina CAMODECA presso lo studio della quale, sito in Bologna, Viale Masini n. 20, è elettivamente domiciliata e (CF ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado CANAFOGLIA presso lo studio del quale, sito in Senigallia (AN), Lungomare Marconi n. 32, è elettivamente domiciliato RICORRENTI con l'intervento del PM esaminati gli atti e i documenti di causa;
ha emesso la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente in data
26 aprile 2024, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nata, il 13 maggio 2012, , riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Ad oggi si è interrotto il legame affettivo che legava i ricorrenti, nonché la loro convivenza. I genitori hanno peraltro raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della figlia.
pagina 1 di 5 Con decreto del 7 maggio 2024, la Giudice ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Le parti hanno depositato entro il termine assegnato dichiarazione sottoscritta, confermando le condizioni del ricorso. Il P.M è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria importanza e a quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno con sé la figlia e in maniera congiunta in tutti gli altri casi.
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che -salvi diversi accordi tra le parti e salva diversa volontà e/o impegni della minore- il padre tenga con sé , secondo il seguente calendario: Per_1
- il lunedì e il giovedì pomeriggio, dopo scuola e dopo le di lei attività sportive, dalle ore 19:00 alle ore 21:00.;
- nei week-end, alternando di settimana in settimana, il sabato con la domenica,
starà con il padre dalle ore 12:00 alle ore 16:00; Per_1
Nessun pernottamento è allo stato previsto per la figlia a casa del padre. Qualora, previo accordo tra i genitori, padre e figlia organizzassero di trascorrere un week-end in Senigallia presso l'abitazione della di lui madre, il padre dovrà dare tempestiva comunicazione alla signora ell'orario di partenza, ma soprattutto di ritorno che Pt_1 dovrà essere comunicato almeno entro le ore 13 del giorno di ritorno a Bologna.
-vacanze estive: 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi in Senigallia (AN), presso l'abitazione della nonna paterna, unitamente al padre o senza di lui (ferma la possibilità per la madre di trascorrere con la figlia 15 giorni di vacanze anche non consecutive;
in tal caso, la signora dovrà riferire al signor il Pt_1 Pt_2 periodo e l'esatta località di vacanze entro e non oltre il 31 maggio);
pagina 2 di 5 -vacanze natalizie e pasquali: i genitori concordano di alternare le festività, sempre compatibilmente con le esigenze della figlia;
4) dispone che il signor orrisponda alla signora entro il giorno Pt_2 Pt_1
10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 300,00 che sarà automaticamente rivalutabile all'inizio di ogni anno sulla base degli indici ISTAT;
5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie. I ricorrenti specificano che per accordo tra le parti anche la mensa scolastica nonché pre e post orario sarà a carico dei genitori in misura pari al 50% cadauno. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 3 di 5 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Pt_3
e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) dà atto che le parti acconsentono a far sì che, qualora dovesse rappresentare Per_1 detta sua necessità, ella potrà riprendere il percorso psicologico già intrapreso, impegnandosi sin d'ora ad accollarsi l'intera spesa in misura pari al 50% cadauno.
Qualora il signor ovesse versare in difficoltà economica, la signora Pt_2 Pt_1 si dichiara disponibile ad accollarsi l'intera spesa dello psicologo nell'interesse della figlia;
le parti dichiarano che le parti hanno sottoscritto l'autorizzazione al percorso psicologico concordato in favore della figlia e che, qualora volesse riprendere il Per_1 suddetto percorso psicologico, parteciperanno insieme alla figlia al primo incontro con lo psicologo;
9) prende atto che il signor i è impegnato a rinunciare all'assegno unico Pt_2
a favore della signora che percepirà l'assegno al 100%. Tale contributo verrà Pt_1 liberamente impiegato seppur nell'interesse della figlia;
le parti s'impegnano a dare le dovute comunicazioni ed a gestire ogni attività necessaria sino all'avvenuta corresponsione dell'assegno unico;
10) prende atto che le parti stabiliscono che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludico sportive e/o d'istruzione relative alla prole vanno a beneficio della figlia e utilizzati nel suo interesse. I suddetti benefici e bonus, a prescindere da quale genitore verranno percepiti ed in che quota, saranno interamente utilizzati per la copertura della spesa per cui il sostegno sarà stato erogato. Il genitore richiedente il bonus decurterà l'importo ricevuto dal suo 50%, pagando solo l'eventuale residuo. Qualora, invece, il bonus dovesse superare la quota del 50% del genitore richiedente, allora la somma eccedente andrà decurtata dall'importo totale, lasciando il residuo a carico esclusivo del genitore non richiedente. I ricorrenti s'impegnano a darsi tempestiva comunicazione dei bonus richiesti e percepiti;
11) prende atto che le parti hanno pattuito che la detrazione fiscale spettante per la figlia a carico sia attribuita a ciascuno di loro in misura pari al 50%;
12) prende atto che i genitori si sono prestati reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio della figlia;
13) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 7 Giugno 2024.
La Presidente
pagina 4 di 5 dr.ssa Silvia Migliori
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Prima Sezione
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr.ssa Silvia MIGLIORI Presidente dr.ssa Sonia PORRECA Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento in epigrafe indicato, pendente tra (CF nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
San Pietro Terme (BO), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina CAMODECA presso lo studio della quale, sito in Bologna, Viale Masini n. 20, è elettivamente domiciliata e (CF ) nato il [...] a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado CANAFOGLIA presso lo studio del quale, sito in Senigallia (AN), Lungomare Marconi n. 32, è elettivamente domiciliato RICORRENTI con l'intervento del PM esaminati gli atti e i documenti di causa;
ha emesso la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente in data
26 aprile 2024, e hanno chiesto la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio. Dall'unione è nata, il 13 maggio 2012, , riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Ad oggi si è interrotto il legame affettivo che legava i ricorrenti, nonché la loro convivenza. I genitori hanno peraltro raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della figlia.
pagina 1 di 5 Con decreto del 7 maggio 2024, la Giudice ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Le parti hanno depositato entro il termine assegnato dichiarazione sottoscritta, confermando le condizioni del ricorso. Il P.M è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente Per_1 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria importanza e a quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno con sé la figlia e in maniera congiunta in tutti gli altri casi.
2) colloca la minore presso la madre;
3) dispone che -salvi diversi accordi tra le parti e salva diversa volontà e/o impegni della minore- il padre tenga con sé , secondo il seguente calendario: Per_1
- il lunedì e il giovedì pomeriggio, dopo scuola e dopo le di lei attività sportive, dalle ore 19:00 alle ore 21:00.;
- nei week-end, alternando di settimana in settimana, il sabato con la domenica,
starà con il padre dalle ore 12:00 alle ore 16:00; Per_1
Nessun pernottamento è allo stato previsto per la figlia a casa del padre. Qualora, previo accordo tra i genitori, padre e figlia organizzassero di trascorrere un week-end in Senigallia presso l'abitazione della di lui madre, il padre dovrà dare tempestiva comunicazione alla signora ell'orario di partenza, ma soprattutto di ritorno che Pt_1 dovrà essere comunicato almeno entro le ore 13 del giorno di ritorno a Bologna.
-vacanze estive: 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi in Senigallia (AN), presso l'abitazione della nonna paterna, unitamente al padre o senza di lui (ferma la possibilità per la madre di trascorrere con la figlia 15 giorni di vacanze anche non consecutive;
in tal caso, la signora dovrà riferire al signor il Pt_1 Pt_2 periodo e l'esatta località di vacanze entro e non oltre il 31 maggio);
pagina 2 di 5 -vacanze natalizie e pasquali: i genitori concordano di alternare le festività, sempre compatibilmente con le esigenze della figlia;
4) dispone che il signor orrisponda alla signora entro il giorno Pt_2 Pt_1
10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di € 300,00 che sarà automaticamente rivalutabile all'inizio di ogni anno sulla base degli indici ISTAT;
5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie. I ricorrenti specificano che per accordo tra le parti anche la mensa scolastica nonché pre e post orario sarà a carico dei genitori in misura pari al 50% cadauno. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare:
spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 3 di 5 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Pt_3
e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) dà atto che le parti acconsentono a far sì che, qualora dovesse rappresentare Per_1 detta sua necessità, ella potrà riprendere il percorso psicologico già intrapreso, impegnandosi sin d'ora ad accollarsi l'intera spesa in misura pari al 50% cadauno.
Qualora il signor ovesse versare in difficoltà economica, la signora Pt_2 Pt_1 si dichiara disponibile ad accollarsi l'intera spesa dello psicologo nell'interesse della figlia;
le parti dichiarano che le parti hanno sottoscritto l'autorizzazione al percorso psicologico concordato in favore della figlia e che, qualora volesse riprendere il Per_1 suddetto percorso psicologico, parteciperanno insieme alla figlia al primo incontro con lo psicologo;
9) prende atto che il signor i è impegnato a rinunciare all'assegno unico Pt_2
a favore della signora che percepirà l'assegno al 100%. Tale contributo verrà Pt_1 liberamente impiegato seppur nell'interesse della figlia;
le parti s'impegnano a dare le dovute comunicazioni ed a gestire ogni attività necessaria sino all'avvenuta corresponsione dell'assegno unico;
10) prende atto che le parti stabiliscono che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludico sportive e/o d'istruzione relative alla prole vanno a beneficio della figlia e utilizzati nel suo interesse. I suddetti benefici e bonus, a prescindere da quale genitore verranno percepiti ed in che quota, saranno interamente utilizzati per la copertura della spesa per cui il sostegno sarà stato erogato. Il genitore richiedente il bonus decurterà l'importo ricevuto dal suo 50%, pagando solo l'eventuale residuo. Qualora, invece, il bonus dovesse superare la quota del 50% del genitore richiedente, allora la somma eccedente andrà decurtata dall'importo totale, lasciando il residuo a carico esclusivo del genitore non richiedente. I ricorrenti s'impegnano a darsi tempestiva comunicazione dei bonus richiesti e percepiti;
11) prende atto che le parti hanno pattuito che la detrazione fiscale spettante per la figlia a carico sia attribuita a ciascuno di loro in misura pari al 50%;
12) prende atto che i genitori si sono prestati reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio della figlia;
13) compensa integralmente le spese tra le parti. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 7 Giugno 2024.
La Presidente
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