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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12141 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il GIUDICE, all'esito dell'odierna udienza del 26/11/2025, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio n. r.g. 21855/2024, pendente tra
(Avv. Claudio Albanese) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) CP_1
Parte opposta OGGETTO: impugnativa di avviso di accertamento CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto Rilevato che con ricorso depositato il 5/6/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , chiedendo: “ CP_1
Nel merito: 2) accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 per omessa notifica dell'atto prodromico CP_1 dell Entrate, Codice NON IDENTIFICATO CP_2
NELL'ACCERTAMENTO IMPUGNATO, mai notificato, 3) accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 in seguito ad accertamento dell'Agenzia dell'Entrate CP_1 non definitivo. 4) accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 emessa dall' di Roma Longoni in data CP_1 CP_1
30.05.2024 per tardività della notifica e decadenza, in violazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e della Circolare n. 108 del 9 agosto 2010;
pagina 1 di 3 5) accertare e dichiarare l'illegittima e nullità dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 per indeterminatezza e carenza di motivazione della CP_1 stessa in violazione della Legge 112/2000; 6) accertare e dichiarare l'illegittima e nullità della sanzione amministrativa inflitta al sig. a mezzo dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 in Pt_1 CP_1 violazione dell'art. 116, comma 8, lettera b), Legge 388/2000” (cfr., in termini, pagg. 8/9 del ricorso); rilevato che le preliminari eccezioni di parte ricorrente inerente la mancata notifica dell'atto prodromico di Agenzia delle Entrate, nonché la non definitività dello stesso, non appaiono cogliere nel segno atteso che nel caso di specie trattasi di comunicazione di debito, atto che -come correttamente evidenziato dalla difesa - non necessità di CP_1 alcun accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, stante il mancato versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Separata, coì come calcolata dal medesimo ricorrente che in data 25.10.2019 ha presentato la dichiarazione dei redditi anno 2018 (all.3 fascicolo ), compilando (sia il quadro RE23, in cui viene riportato il reddito CP_1 derivante da attività professionale pari ad €.32.319,00 sia) il quadro RR5, in cui viene dichiarata la contribuzione dovuta all previdenziale odierno resistente;
CP_3 rilevato che l'ulteriore censura svolta da parte opponente in riferimento a “tardività della notifica e decadenza, in violazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” non appare cogliere nel segno atteso che la suddetta disposizione fa riferimento ai termini di iscrizione a ruolo, non avendo alcuna refluenza sulla notifica, i cui tempi sono gli ordinari termini prescrizionali;
rilevato che il ricorrente, inoltre, con l'atto introduttivo del giudizio ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. .7009.09.05.2024.0258172 notificato in data CP_1
30.5.2024 deducendo, previa affermazione dell'interesse ad agire, la nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e art. 3, comma 9 e 10, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995”; rilevato che parte convenuta si è costituita in giudizio in data 12/02/2025 eccependo l'infondatezza del ricorso e specificamente contestando l'eccepita prescrizione sollevata dal ricorrente anche in riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al Decreto Legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2;
ritenuto che
i crediti oggetto del presente giudizio sono relativi a contributi dovuti alla Gestione Separata la cui scadenza coincide con il pagamento del saldo d'imposta dell'anno precedente (16 Giugno 2019 prorogato al 02 Luglio 2019) e tenuto conto che Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova della notificazione della Comunicazione del procedimento di liquidazione ex art. 36 bis Dpr n. 600/73 della dichiarazione dei redditi, del 18.12.2019, deve ritenersi che il dies a quo della prescrizione decorra dalla predetta data del 2 Luglio 2019; rilevato che all'ordinario termine di prescrizione quinquennale (che al momento della notifica dell'avviso impugnato, avvenuta il 30.5.2024, non era ancora decorso) deve pagina 2 di 3 comunque aggiungersi la sospensione di legge previste dalla normativa covid di cui al Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm.; ritenuto inoltre che in ogni caso l'art. 37, comma 2 della suddetta normativa, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
ritenuto, per tutto quanto sopra precede, che nella fattispecie in esame la prescrizione del credito contributivo opposto maturava in data 9 maggio 2025; rilevato pertanto che, al momento della notificazione dell'avviso di accertamento impugnato (30.05.2024) la prescrizione dei crediti relativi a contributi dovuti alla Gestione Separata oggetto del presente giudizio non era ancora maturata, tenuto conto dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale (che sarebbe maturato il 2 luglio 2024) sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica per complessivi 311 giorni (129 giorni + 182 giorni); rilevato, per quanto concerne l'ultima richiesta inerente la sanzione amministrativa, che la stessa appare del tutto destituita di fondamentò atteso che non risulta richiesto alcunché, nell'atto impugnato, a titolo di sanzione amministrativa (cfr. allegato del fascicolo di parte ricorrente); rilevato conclusivamente che il presente ricorso va integralmente rigettato per i motivi dianzi esposti;
rilevato che le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo pari a euro 3727,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge. Roma, 26/11/2025 Il giudice Paola Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il GIUDICE, all'esito dell'odierna udienza del 26/11/2025, ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio n. r.g. 21855/2024, pendente tra
(Avv. Claudio Albanese) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari) CP_1
Parte opposta OGGETTO: impugnativa di avviso di accertamento CONCLUSIONI: come da scritti in atti Fatto e diritto Rilevato che con ricorso depositato il 5/6/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , chiedendo: “ CP_1
Nel merito: 2) accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 per omessa notifica dell'atto prodromico CP_1 dell Entrate, Codice NON IDENTIFICATO CP_2
NELL'ACCERTAMENTO IMPUGNATO, mai notificato, 3) accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 in seguito ad accertamento dell'Agenzia dell'Entrate CP_1 non definitivo. 4) accertare e dichiarare la nullità dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 emessa dall' di Roma Longoni in data CP_1 CP_1
30.05.2024 per tardività della notifica e decadenza, in violazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e della Circolare n. 108 del 9 agosto 2010;
pagina 1 di 3 5) accertare e dichiarare l'illegittima e nullità dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 per indeterminatezza e carenza di motivazione della CP_1 stessa in violazione della Legge 112/2000; 6) accertare e dichiarare l'illegittima e nullità della sanzione amministrativa inflitta al sig. a mezzo dell'accertamento d'ufficio n. 7009.09.05.2024.0258172 in Pt_1 CP_1 violazione dell'art. 116, comma 8, lettera b), Legge 388/2000” (cfr., in termini, pagg. 8/9 del ricorso); rilevato che le preliminari eccezioni di parte ricorrente inerente la mancata notifica dell'atto prodromico di Agenzia delle Entrate, nonché la non definitività dello stesso, non appaiono cogliere nel segno atteso che nel caso di specie trattasi di comunicazione di debito, atto che -come correttamente evidenziato dalla difesa - non necessità di CP_1 alcun accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, stante il mancato versamento della contribuzione dovuta alla Gestione Separata, coì come calcolata dal medesimo ricorrente che in data 25.10.2019 ha presentato la dichiarazione dei redditi anno 2018 (all.3 fascicolo ), compilando (sia il quadro RE23, in cui viene riportato il reddito CP_1 derivante da attività professionale pari ad €.32.319,00 sia) il quadro RR5, in cui viene dichiarata la contribuzione dovuta all previdenziale odierno resistente;
CP_3 rilevato che l'ulteriore censura svolta da parte opponente in riferimento a “tardività della notifica e decadenza, in violazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46” non appare cogliere nel segno atteso che la suddetta disposizione fa riferimento ai termini di iscrizione a ruolo, non avendo alcuna refluenza sulla notifica, i cui tempi sono gli ordinari termini prescrizionali;
rilevato che il ricorrente, inoltre, con l'atto introduttivo del giudizio ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. .7009.09.05.2024.0258172 notificato in data CP_1
30.5.2024 deducendo, previa affermazione dell'interesse ad agire, la nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e art. 3, comma 9 e 10, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995”; rilevato che parte convenuta si è costituita in giudizio in data 12/02/2025 eccependo l'infondatezza del ricorso e specificamente contestando l'eccepita prescrizione sollevata dal ricorrente anche in riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al Decreto Legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2;
ritenuto che
i crediti oggetto del presente giudizio sono relativi a contributi dovuti alla Gestione Separata la cui scadenza coincide con il pagamento del saldo d'imposta dell'anno precedente (16 Giugno 2019 prorogato al 02 Luglio 2019) e tenuto conto che Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova della notificazione della Comunicazione del procedimento di liquidazione ex art. 36 bis Dpr n. 600/73 della dichiarazione dei redditi, del 18.12.2019, deve ritenersi che il dies a quo della prescrizione decorra dalla predetta data del 2 Luglio 2019; rilevato che all'ordinario termine di prescrizione quinquennale (che al momento della notifica dell'avviso impugnato, avvenuta il 30.5.2024, non era ancora decorso) deve pagina 2 di 3 comunque aggiungersi la sospensione di legge previste dalla normativa covid di cui al Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 e ss.mm.; ritenuto inoltre che in ogni caso l'art. 37, comma 2 della suddetta normativa, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) e che a tale periodo si aggiunge, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'ulteriore periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dalla data di entrata in vigore del decreto (31 dicembre 2020) fino al 30 giugno 2021 (182 giorni), e che tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione;
ritenuto, per tutto quanto sopra precede, che nella fattispecie in esame la prescrizione del credito contributivo opposto maturava in data 9 maggio 2025; rilevato pertanto che, al momento della notificazione dell'avviso di accertamento impugnato (30.05.2024) la prescrizione dei crediti relativi a contributi dovuti alla Gestione Separata oggetto del presente giudizio non era ancora maturata, tenuto conto dell'ordinario termine di prescrizione quinquennale (che sarebbe maturato il 2 luglio 2024) sospeso ex lege per l'emergenza epidemiologica per complessivi 311 giorni (129 giorni + 182 giorni); rilevato, per quanto concerne l'ultima richiesta inerente la sanzione amministrativa, che la stessa appare del tutto destituita di fondamentò atteso che non risulta richiesto alcunché, nell'atto impugnato, a titolo di sanzione amministrativa (cfr. allegato del fascicolo di parte ricorrente); rilevato conclusivamente che il presente ricorso va integralmente rigettato per i motivi dianzi esposti;
rilevato che le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c.;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo pari a euro 3727,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge. Roma, 26/11/2025 Il giudice Paola Farina
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