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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5008 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del G.O.P., dott. Gennaro Pagano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 1632/2023, avente ad oggetto: azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. a seguito di sinistro stradale
TRA
, (P. Iva austriaca = ATU Parte_1 C.F._1 soggetto straniero privo di codice fiscale italiano) con sede a Vienna,
Landskrongasse, 1-3, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore i procuratori generali i signori dr. ed il dr. rappresentata e Per_1 Per_2 difesa, giusta ampia procura generale alle liti n. 1379/2014 dd. 17.02.2014 del pubblico notaio austriaco Dr. dall'avv.to Ivo Marian (c.f Persona_3
) e con domicilio presso lo studio dell'avv. Alfonso C.F._2
Mancuso in Salerno (c.f. ), via De Luca, 6; C.F._3
ATTORE
E
, titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
(c.f. e P. Iva Controparte_2 C.F._4
) con sede in ON (Sa), alla via Sofilciano P.IVA_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 14.10.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, ,
[...] Controparte_1 titolare della ditta individuale Autocarrozzeria Controparte_2
ed esponeva: a) nella tarda mattinata del 22.07.2021 l'auto Audi A6
[...]
Avant tg. W31731K di proprietà della società austriaca con sede CP_3
a Vienna (Austria), Wohllebengasse, 12-14 e condotta dal Dr.
[...] si trovava a circolare in ON (Sa), con a bordo la moglie Persona_4 ed i due figli;
b) a causa di un difetto al funzionamento Controparte_4 del cambio, l'auto di cui sopra non poteva più marciare e, in seguito a ciò, il Dr. contattava il servizio di soccorso allo scopo di condurre il Persona_4 veicolo per la riparazione del cambio presso una locale officina;
sul luogo interveniva, dopo oltre quattro ore, verso le ore 15.00, il carroattrezzi dell'autocarrozzeria di;
c) l'autista del CP_2 Controparte_1 carroattrezzi della ditta convenuta provvedeva a porre in essere l'operazione di carico del veicolo Audi A6 Avant tg. W31731K sul pianale del medesimo carroattrezzi per il suo trasporto presso il riparatore ma, mentre effettuava tali operazioni, agganciava una fune all'asse anteriore del veicolo e danneggiava il braccetto della ruota anteriore sinistra del medesimo;
d) tali accadimenti emergevano anche dall'ordine di lavoro d'officina della concessionaria i CP_5
Salerno presso la quale veniva condotta l'auto Audi A6 Avant tg. W31731K per accertare la natura del difetto al cambio;
e) successivamente l'auto Audi A6
Avant tg. W31731K veniva condotta in Austria, presso l'officina CP_6
con sede a Ybbs an der Donau (Austria), per la riparazione del danno
[...] relativo al braccetto della ruota anteriore sinistra;
f) l'officina citata eseguiva la riparazione del danno relativo al braccetto della ruota anteriore sinistra ed il servizio richiedeva un costo complessivo di € 9.294,90, come da fattura n.
210314078 dd. 30.11.2021 allegata in atti;
g) la compagnia attrice, nell'interesse della propria assicurata , corrispondeva mediante CP_3 bonifico in data 09.12.2021 direttamente all'officina Controparte_6 la somma di € 8.794,90, al netto dell'importo di € 500,00 rimasto a carico della stessa a titolo di franchigia in forza delle pattuizioni contrattuali, CP_3
a fronte della spesa sostenuta per l'effettuazione dei lavori di riparazione del
2 veicolo, come da fattura di cui sopra;
inoltre, all'importo di cui sopra di
€ 8.794,90, doveva essere aggiunto quello di € 406,80 quale compenso della incaricata dalla compagnia attrice per la Controparte_7 trattazione stragiudiziale in Italia della vertenza e così la somma dovuta alla compagnia attorea ammontava a complessivi € 9.201,70; h) la compagnia attrice, tramite la invitava la ditta convenuta al Controparte_7 risarcimento del danno, ma ciò inutilmente;
i) la , Parte_1 con raccomandata dd. 06.12.2022 inviata via pec in pari data alla ditta convenuta attraverso l'avv. Ivo Marian, trasmetteva la proposta di stipula di negoziazione assistita prevista dagli articoli 2, 3 e 4 del D.L. 132/2014 convertito con legge 10.11.2014, n. 162; l) la ditta convenuta nulla rispondeva entro il termine di legge e tutto ciò determinava il conseguente avverarsi della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 del D.L. 132/ 2014; m) per quanto sopra esposto, la compagnia attrice citava a comparire dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Salerno, all'udienza del 20.06.2023 e chiedeva: 1) nel merito, condannare il convenuto a corrispondere alla compagnia attrice la somma pari ad € 9.201,70, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal
22.07.2021 al saldo effettivo o quella diversa somma, maggiore o minore, riconosciuta di giustizia, vinte le competenze e spese di lite.
Dichiarata la contumacia del convenuto, assegnati i termini di cui all'articolo
183, comma 6, c.p.c., ammessi i mezzi istruttori come articolati, espletata la
CTU, il Giudice, all'udienza del 14.10.2025 rinviava la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per discussione orale e decisione all'udienza del 25.11.2025.
La domanda presentata dall'odierna attrice ha ad oggetto un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. per richiedere l'importo corrisposto alla società propria assicurata a fronte del danno dalla stessa patito a causa del comportamento della ditta convenuta;
in particolare, quest'ultima prestava servizio di soccorso al fine di condurre il veicolo Audi A6 Avant tg. W31731K, di proprietà della società assicurata, per la riparazione del cambio presso una locale officina in località
ON (Sa) e nell'attuare le operazioni di carico dell'autovettura sull'apposito carroattrezzi, l'autista del medesimo danneggiava il braccetto della ruota anteriore sinistra dell'auto.
Prima di soffermarsi sul merito della questione, è opportuno fare una breve premessa sull'azione surrogatoria disciplinata dall'art. 1916 c.c. che stabilisce:
3 “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”.
Ciò detto, va ulteriormente precisato che con il contratto di assicurazione viene spostato il rischio del sinistro dall'assicurato all'assicuratore e la surrogazione ha proprio la funzione di permettere l'attuazione del principio indennitario, infatti, nel momento in cui vi è un terzo responsabile del danno, l'assicurato che riceve il risarcimento dell'assicuratore non può richiederlo anche al terzo il quale non può essere liberato dalla sua responsabilità, quindi, nei limiti del risarcimento effettuato, i diritti dell'assicurato verso il terzo passano all'assicuratore.
Soffermandosi ora sul caso di specie, come si evince dalla difesa di parte attrice e dalla documentazione prodotta, l'intervento del carroattrezzi della ditta convenuta-contumace è provato dal documento versato in atti oltre che dal rapporto di intervento redatto dalla medesima su propria carta intestata;
in particolare, da tale documentazione si evince in modo chiaro che in data
22.07.2021 veniva prestato soccorso all'auto intorno alle ore 15.00. Parte attrice, inoltre, ha prodotto anche documentazione fotografica che dimostra il danno subito dall'autovettura analogamente a quanto annotato all'interno dell'ordine di lavoro dell'officina i Salerno, presso la quale il veicolo era CP_5 stato condotto in cui è testualmente scritto: “Pervenuta con carroattrezzi. Danno braccetto ruota anteriore sinistra provocato dal soccorso”.
Ad avvalorare la pretesa attorea, nel corso del giudizio veniva disposta apposita
CTU, da parte del perito industriale , all'interno della quale Persona_5 sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “I danni riportati dal veicolo
AUDI A6 Avant 55 TFSI e – S-LINE targato W-31731K sono unicamente quelli rilevati dallo scrivente dall'esame della documentazione fotografica
4 prodotta, esaminati, documentati e si ritengono causalmente coerenti e riconducibili all'episodio narrato.
La stima effettuata da questo C.T.U. per le riparazioni a regola d'arte del veicolo sopra citato corrisponde ad € 7.550,26 iva esclusa ed euro 9.211,31 iva inclusa, come somma delle seguenti voci di spesa: ricambi € 3.825,23; manodopera € 3.405,03; materiali di consumo + smaltimento € 320,00; totale ripristino € 7.550,26 + iva 22% € 850,96; totale iva compreso € 9.211,31.
La fattura presente in atti è congrua e le riparazioni sono risultate rientranti nel valore commerciale tenuto dal veicolo attoreo all'epoca dei fatti risultato essere pari ad € 46.000,00”.
In conclusione, dunque, è possibile sostenere che, sulla base della documentazione versata in atti e dell'attività istruttoria svolta la pretesa di parte attrice sia meritevole di accoglimento, per le motivazioni esposte in precedenza.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate contestualmente con separato decreto, seguono la soccombenza come da dispositivo, in ragione delle tariffe vigenti, del quantum di accoglimento della domanda, delle attività espletate, dei valori medi (dai quali non vi è ragione di discostarsi), fatta eccezione per la sola fase decisoria per la quale, stante la contumacia della controparte, si stima equo il valore minimo, con distrazione in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dott. Gennaro Pagano, definitivamente pronunciando sulla domanda, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e conseguentemente condanna
, convenuto-contumace, al pagamento della somma pari ad Controparte_1
€ 9.201,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come richiesti, in favore della;
Parte_1
2) Pone le spese di C.T.U. così come liquidate contestualmente con separato decreto, definitivamente a carico di , convenuto contumace;
Controparte_1
3) Condanna , convenuto-contumace, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite da liquidarsi in € 4.227,00 per competenze avvocato,
5 dichiaratosi antistatario, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 09.12.2025
Il G.O.P.
Dott. Gennaro Pagano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del G.O.P., dott. Gennaro Pagano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 1632/2023, avente ad oggetto: azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. a seguito di sinistro stradale
TRA
, (P. Iva austriaca = ATU Parte_1 C.F._1 soggetto straniero privo di codice fiscale italiano) con sede a Vienna,
Landskrongasse, 1-3, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore i procuratori generali i signori dr. ed il dr. rappresentata e Per_1 Per_2 difesa, giusta ampia procura generale alle liti n. 1379/2014 dd. 17.02.2014 del pubblico notaio austriaco Dr. dall'avv.to Ivo Marian (c.f Persona_3
) e con domicilio presso lo studio dell'avv. Alfonso C.F._2
Mancuso in Salerno (c.f. ), via De Luca, 6; C.F._3
ATTORE
E
, titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
(c.f. e P. Iva Controparte_2 C.F._4
) con sede in ON (Sa), alla via Sofilciano P.IVA_1
CONVENUTO-CONTUMACE
Conclusioni: all'udienza del 14.10.2025 le parti concludevano come da verbale in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, ,
[...] Controparte_1 titolare della ditta individuale Autocarrozzeria Controparte_2
ed esponeva: a) nella tarda mattinata del 22.07.2021 l'auto Audi A6
[...]
Avant tg. W31731K di proprietà della società austriaca con sede CP_3
a Vienna (Austria), Wohllebengasse, 12-14 e condotta dal Dr.
[...] si trovava a circolare in ON (Sa), con a bordo la moglie Persona_4 ed i due figli;
b) a causa di un difetto al funzionamento Controparte_4 del cambio, l'auto di cui sopra non poteva più marciare e, in seguito a ciò, il Dr. contattava il servizio di soccorso allo scopo di condurre il Persona_4 veicolo per la riparazione del cambio presso una locale officina;
sul luogo interveniva, dopo oltre quattro ore, verso le ore 15.00, il carroattrezzi dell'autocarrozzeria di;
c) l'autista del CP_2 Controparte_1 carroattrezzi della ditta convenuta provvedeva a porre in essere l'operazione di carico del veicolo Audi A6 Avant tg. W31731K sul pianale del medesimo carroattrezzi per il suo trasporto presso il riparatore ma, mentre effettuava tali operazioni, agganciava una fune all'asse anteriore del veicolo e danneggiava il braccetto della ruota anteriore sinistra del medesimo;
d) tali accadimenti emergevano anche dall'ordine di lavoro d'officina della concessionaria i CP_5
Salerno presso la quale veniva condotta l'auto Audi A6 Avant tg. W31731K per accertare la natura del difetto al cambio;
e) successivamente l'auto Audi A6
Avant tg. W31731K veniva condotta in Austria, presso l'officina CP_6
con sede a Ybbs an der Donau (Austria), per la riparazione del danno
[...] relativo al braccetto della ruota anteriore sinistra;
f) l'officina citata eseguiva la riparazione del danno relativo al braccetto della ruota anteriore sinistra ed il servizio richiedeva un costo complessivo di € 9.294,90, come da fattura n.
210314078 dd. 30.11.2021 allegata in atti;
g) la compagnia attrice, nell'interesse della propria assicurata , corrispondeva mediante CP_3 bonifico in data 09.12.2021 direttamente all'officina Controparte_6 la somma di € 8.794,90, al netto dell'importo di € 500,00 rimasto a carico della stessa a titolo di franchigia in forza delle pattuizioni contrattuali, CP_3
a fronte della spesa sostenuta per l'effettuazione dei lavori di riparazione del
2 veicolo, come da fattura di cui sopra;
inoltre, all'importo di cui sopra di
€ 8.794,90, doveva essere aggiunto quello di € 406,80 quale compenso della incaricata dalla compagnia attrice per la Controparte_7 trattazione stragiudiziale in Italia della vertenza e così la somma dovuta alla compagnia attorea ammontava a complessivi € 9.201,70; h) la compagnia attrice, tramite la invitava la ditta convenuta al Controparte_7 risarcimento del danno, ma ciò inutilmente;
i) la , Parte_1 con raccomandata dd. 06.12.2022 inviata via pec in pari data alla ditta convenuta attraverso l'avv. Ivo Marian, trasmetteva la proposta di stipula di negoziazione assistita prevista dagli articoli 2, 3 e 4 del D.L. 132/2014 convertito con legge 10.11.2014, n. 162; l) la ditta convenuta nulla rispondeva entro il termine di legge e tutto ciò determinava il conseguente avverarsi della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 del D.L. 132/ 2014; m) per quanto sopra esposto, la compagnia attrice citava a comparire dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Salerno, all'udienza del 20.06.2023 e chiedeva: 1) nel merito, condannare il convenuto a corrispondere alla compagnia attrice la somma pari ad € 9.201,70, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal
22.07.2021 al saldo effettivo o quella diversa somma, maggiore o minore, riconosciuta di giustizia, vinte le competenze e spese di lite.
Dichiarata la contumacia del convenuto, assegnati i termini di cui all'articolo
183, comma 6, c.p.c., ammessi i mezzi istruttori come articolati, espletata la
CTU, il Giudice, all'udienza del 14.10.2025 rinviava la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per discussione orale e decisione all'udienza del 25.11.2025.
La domanda presentata dall'odierna attrice ha ad oggetto un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. per richiedere l'importo corrisposto alla società propria assicurata a fronte del danno dalla stessa patito a causa del comportamento della ditta convenuta;
in particolare, quest'ultima prestava servizio di soccorso al fine di condurre il veicolo Audi A6 Avant tg. W31731K, di proprietà della società assicurata, per la riparazione del cambio presso una locale officina in località
ON (Sa) e nell'attuare le operazioni di carico dell'autovettura sull'apposito carroattrezzi, l'autista del medesimo danneggiava il braccetto della ruota anteriore sinistra dell'auto.
Prima di soffermarsi sul merito della questione, è opportuno fare una breve premessa sull'azione surrogatoria disciplinata dall'art. 1916 c.c. che stabilisce:
3 “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”.
Ciò detto, va ulteriormente precisato che con il contratto di assicurazione viene spostato il rischio del sinistro dall'assicurato all'assicuratore e la surrogazione ha proprio la funzione di permettere l'attuazione del principio indennitario, infatti, nel momento in cui vi è un terzo responsabile del danno, l'assicurato che riceve il risarcimento dell'assicuratore non può richiederlo anche al terzo il quale non può essere liberato dalla sua responsabilità, quindi, nei limiti del risarcimento effettuato, i diritti dell'assicurato verso il terzo passano all'assicuratore.
Soffermandosi ora sul caso di specie, come si evince dalla difesa di parte attrice e dalla documentazione prodotta, l'intervento del carroattrezzi della ditta convenuta-contumace è provato dal documento versato in atti oltre che dal rapporto di intervento redatto dalla medesima su propria carta intestata;
in particolare, da tale documentazione si evince in modo chiaro che in data
22.07.2021 veniva prestato soccorso all'auto intorno alle ore 15.00. Parte attrice, inoltre, ha prodotto anche documentazione fotografica che dimostra il danno subito dall'autovettura analogamente a quanto annotato all'interno dell'ordine di lavoro dell'officina i Salerno, presso la quale il veicolo era CP_5 stato condotto in cui è testualmente scritto: “Pervenuta con carroattrezzi. Danno braccetto ruota anteriore sinistra provocato dal soccorso”.
Ad avvalorare la pretesa attorea, nel corso del giudizio veniva disposta apposita
CTU, da parte del perito industriale , all'interno della quale Persona_5 sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “I danni riportati dal veicolo
AUDI A6 Avant 55 TFSI e – S-LINE targato W-31731K sono unicamente quelli rilevati dallo scrivente dall'esame della documentazione fotografica
4 prodotta, esaminati, documentati e si ritengono causalmente coerenti e riconducibili all'episodio narrato.
La stima effettuata da questo C.T.U. per le riparazioni a regola d'arte del veicolo sopra citato corrisponde ad € 7.550,26 iva esclusa ed euro 9.211,31 iva inclusa, come somma delle seguenti voci di spesa: ricambi € 3.825,23; manodopera € 3.405,03; materiali di consumo + smaltimento € 320,00; totale ripristino € 7.550,26 + iva 22% € 850,96; totale iva compreso € 9.211,31.
La fattura presente in atti è congrua e le riparazioni sono risultate rientranti nel valore commerciale tenuto dal veicolo attoreo all'epoca dei fatti risultato essere pari ad € 46.000,00”.
In conclusione, dunque, è possibile sostenere che, sulla base della documentazione versata in atti e dell'attività istruttoria svolta la pretesa di parte attrice sia meritevole di accoglimento, per le motivazioni esposte in precedenza.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU liquidate contestualmente con separato decreto, seguono la soccombenza come da dispositivo, in ragione delle tariffe vigenti, del quantum di accoglimento della domanda, delle attività espletate, dei valori medi (dai quali non vi è ragione di discostarsi), fatta eccezione per la sola fase decisoria per la quale, stante la contumacia della controparte, si stima equo il valore minimo, con distrazione in favore del difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dott. Gennaro Pagano, definitivamente pronunciando sulla domanda, così dispone:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e conseguentemente condanna
, convenuto-contumace, al pagamento della somma pari ad Controparte_1
€ 9.201,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come richiesti, in favore della;
Parte_1
2) Pone le spese di C.T.U. così come liquidate contestualmente con separato decreto, definitivamente a carico di , convenuto contumace;
Controparte_1
3) Condanna , convenuto-contumace, al pagamento delle Controparte_1 spese di lite da liquidarsi in € 4.227,00 per competenze avvocato,
5 dichiaratosi antistatario, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno il 09.12.2025
Il G.O.P.
Dott. Gennaro Pagano
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