TAR Milano, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 604
TAR
Decreto cautelare 28 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2025
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TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 70 e 110 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e eccesso di potere nella valutazione della congruità dell'offerta economica di IO S.r.l.

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione della congruità dell'offerta debba essere globale e che le valutazioni della stazione appaltante siano censurabili solo in caso di errori manifesti o illogicità. Ha esaminato nel dettaglio le contestazioni relative ai costi dei contratti di avvalimento, costo del lavoro (ritenendo corretto l'uso delle tabelle 2025 e la gestione dei costi del personale), ore non lavorabili (ritenendo che il costo sia stato calcolato considerando le ore lavorabili e che la sostituzione del personale non sia automatica), costi per investimenti (giustificati dall'uso di beni propri ammortizzati e locali gratuiti), costi dell'inflazione (rischio d'impresa e clausola di revisione costi), oneri finanziari (uso di risorse proprie) e retribuzione di figure specializzate (costi limitati o compresi in altre voci).

  • Rigettato
    Esclusione di IO S.r.l. per mancato rispetto dei requisiti minimi di prodotto

    Il Tribunale ha affermato che le caratteristiche qualitative dei prodotti sono determinate dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e che il controllo sul loro rispetto avviene in sede di esecuzione del contratto. Ha ritenuto che le diciture sui preventivi e fatture dei fornitori di IO S.r.l. abbiano carattere descrittivo e generico, non potendo costituire prova certa della non rispondenza ai requisiti minimi. Il controllo sulla qualità delle derrate alimentari è efficace solo in sede di esecuzione.

  • Rigettato
    Avvalimento da parte di imprese prive della certificazione UNI EN ISO 9001:2015

    Il Tribunale ha confermato la distinzione tra avvalimento tecnico-operativo e avvalimento di garanzia, ritenendo ammissibile quest'ultimo anche in vigenza del D.Lgs. 36/2023, in linea con la Direttiva 2014/24/UE. Ha qualificato l'avvalimento in questione come di garanzia, non richiedendo quindi alle imprese ausiliarie il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

  • Rigettato
    Attribuzione del punteggio tecnico per prodotti ittici non conformi ai requisiti di pesca sostenibile

    Il Tribunale ha interpretato la clausola di gara nel senso che la certificazione è riferita al prodotto ittico offerto e non all'impresa partecipante. Ha ritenuto che, secondo la guida SC, non sia necessaria la certificazione per le aziende che vendono prodotti certificati SC al consumatore finale senza reimballarli o rietichettarli. Nel caso di specie, IO S.r.l. si limita alla consegna di prodotti imballati e sigillati, rispettando la 'ratio' del punteggio premiale.

  • Rigettato
    Omessa previsione nel bando di gara del maggior punteggio per la parità di genere

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione abbia agito correttamente applicando i principi di buon andamento, conservazione degli atti e risultato. Ha evidenziato che IO S.r.l. possedeva la certificazione di parità di genere al momento dell'indizione della gara, ottenendo quindi il punteggio premiale automatico. Le imprese che avevano segnalato la violazione avevano un punteggio inferiore e non avrebbero comunque superato IO S.r.l. AE S.p.A. ha ottenuto la certificazione successivamente. Le procedure annullate in autotutela da altri provveditorati presentavano fattispecie differenti.

  • Altro
    Rinuncia al motivo n. 5

    La rinuncia a uno o più motivi di ricorso è una manifestazione della strategia difensiva dell'avvocato.

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Commentario1

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    Appalti pubblici: l'obbligo di iscrizione alla white list vale solo per l'impresa chiamata a svolgere una delle attività "sensibili" tassativamente elencate dall'art. 1, comma 53, l. 190/2012, anche nel caso di RTI o avvalimento tecnico-operativo TAR Campania, sezione I, 6 marzo 2026, n. 1608 Appalti pubblici: sebbene non contemplato dall'art. 104 d.lgs. 36/2023, l'avvalimento di garanzia deve ritenersi ammesso in forza della direttiva 2014/24/UE TAR Lombardia, sezione II, 6 febbraio 2026, n. 604 Appalti pubblici: negli affidamenti di servizi alla persona non è ammesso l'avvalimento TAR Emilia-Romagna, sezione II, 12 dicembre 2025, n. 1564 Appalti pubblici: il contratto di avvalimento …

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 604
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 604
Data del deposito : 6 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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