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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 424/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
3.02.1970, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), nata in Persona_1 C.F._2
Argentina il 13.08.2015;
(C.F. , nata in [...] il Parte_2 C.F._3
7.08.1974;
(C.F. ), nato in [...] il Parte_3 C.F._4
5.02.1984, in proprio ed in qualità esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. ), nata in [...] il Persona_2 C.F._5
15.11.2022, (C.F. ), nato in [...] il Parte_4 C.F._6
1^.03.2018 e (C.F. ), nata in [...] il Persona_1 C.F._7
14.06.2012;
(C.F. ), nato in [...] il Parte_5 C.F._8
23.08.1996;
(C.F. ), nato in [...] il Parte_6 C.F._9
23.04.1998;
(C.F. ), nata in [...] il Parte_7 C.F._10
16.02.2004; (C.F. ), nata in [...] il Parte_8 C.F._11
12.12.2004, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8;
Ricorrenti contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato a [...] Persona_3
Bisaccia (CB) il 15.09.1884, successivamente emigrato in Argentina, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il , ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_1
Con provvedimento del 3.10.2024 (comunicato l'8.10.2024) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
- il ricorrente ha proposto la domanda in proprio e in qualità Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore;
in Persona_1 punto di rappresentanza del minore, la procura alle liti è stata rilasciata unicamente dal predetto ricorrente, non anche dalla madre;
- il ricorrente ha proposto la domanda in proprio e in Parte_3 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori , Persona_2
e;
in punto di rappresentanza del minore, la procura Parte_4 Persona_1 alle liti è stata rilasciata unicamente dal predetto ricorrente, non anche dalla madre;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che e Parte_1 Parte_3
esercitino in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli minori;
[...]
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore dei minori ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto, assegna termine perentorio di 75 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 28 gennaio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è in parte improcedibile e in parte fondata.
1) Sulla posizione di , , Persona_1 Persona_2 Parte_4
e . Persona_1
Richiamati i rilievi sopra esposti, si osserva che, all'udienza fissata per la verifica dell'integrazione della procura, la parte ricorrente ha chiarito che i predetti minori
“non partecipano al presente giudizio”, chiedendone, pertanto, lo stralcio ed evidenziando, altresì, che il documento allegato e denominato “procura” è dato da una certificazione notarile avente ad oggetto gli screenshot relativi ai tentativi di accesso al portale consolare cosiddetto “Prenotami”, senza però formalizzare alcuna rinuncia al ricorso. La domanda dei ricorrenti minori in questione, allora, deve essere dichiarata improcedibile in ragione tanto della mancata integrazione della procura nel termine perentorio allo scopo assegnato, quanto delle specifiche deduzioni della stessa parte ricorrente.
2) Sulla posizione di , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
e . Parte_7 Parte_8
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
I ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione argentina del sig. Per_3
unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei discendenti,
[...] sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al a Parte_9
Cordoba (Argentina) - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare. I ricorrenti hanno allegato anche un atto pubblico, redatto da un Notaio, attestante tali tentativi di prenotazione.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che non vi sono stati casi di interruzione della trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del
[...]
a Cordoba (Argentina) - territorialmente competente per la Parte_9 rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto,
l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara improcedibile la domanda di , Persona_1 Per_2
, e;
[...] Parte_4 Persona_1
- dichiara che i ricorrenti , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_5 Parte_6
e sono cittadini italiani;
Parte_7 Parte_8
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 424/2024 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
3.02.1970, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (C.F. ), nata in Persona_1 C.F._2
Argentina il 13.08.2015;
(C.F. , nata in [...] il Parte_2 C.F._3
7.08.1974;
(C.F. ), nato in [...] il Parte_3 C.F._4
5.02.1984, in proprio ed in qualità esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. ), nata in [...] il Persona_2 C.F._5
15.11.2022, (C.F. ), nato in [...] il Parte_4 C.F._6
1^.03.2018 e (C.F. ), nata in [...] il Persona_1 C.F._7
14.06.2012;
(C.F. ), nato in [...] il Parte_5 C.F._8
23.08.1996;
(C.F. ), nato in [...] il Parte_6 C.F._9
23.04.1998;
(C.F. ), nata in [...] il Parte_7 C.F._10
16.02.2004; (C.F. ), nata in [...] il Parte_8 C.F._11
12.12.2004, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Riccardo De Simone e Valeria Saitta, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, sito in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 8;
Ricorrenti contro
Controparte_1
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da , cittadino italiano nato a [...] Persona_3
Bisaccia (CB) il 15.09.1884, successivamente emigrato in Argentina, il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, con vittoria di spese.
Il , ritualmente convenuto, come da notifiche in atti, non si è costituito. CP_1
Con provvedimento del 3.10.2024 (comunicato l'8.10.2024) sono stati sollevati i seguenti, letterali, rilievi:
- il ricorrente ha proposto la domanda in proprio e in qualità Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore;
in Persona_1 punto di rappresentanza del minore, la procura alle liti è stata rilasciata unicamente dal predetto ricorrente, non anche dalla madre;
- il ricorrente ha proposto la domanda in proprio e in Parte_3 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori , Persona_2
e;
in punto di rappresentanza del minore, la procura Parte_4 Persona_1 alle liti è stata rilasciata unicamente dal predetto ricorrente, non anche dalla madre;
ritenuto sussistente un difetto di procura con riferimento alla rappresentanza dei figli minori, posto che la procura alle liti risulta essere stata rilasciata al difensore da uno solo dei genitori, in assenza di prova documentale di tenore contrario;
in altri termini, non risulta dagli atti che e Parte_1 Parte_3
esercitino in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui figli minori;
[...]
richiamato l'art. 320 c.c., secondo cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili;
ritenuto necessario che la procura alle liti sia rilasciata anche dall'altro genitore dei minori ovvero che sia fornita adeguata prova contraria dell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario che le parti provvedano a sanare il rilevato vizio della procura alle liti sopra descritto, assegna termine perentorio di 75 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito della procura alle liti nei termini di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, in mancanza, la relativa domanda dovrà essere dichiarata improcedibile”.
È stato, pertanto, assegnato, alle parti termine perentorio per il deposito della procura alle liti, da integrarsi sulla scorta dei predetti rilievi.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 28 gennaio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è in parte improcedibile e in parte fondata.
1) Sulla posizione di , , Persona_1 Persona_2 Parte_4
e . Persona_1
Richiamati i rilievi sopra esposti, si osserva che, all'udienza fissata per la verifica dell'integrazione della procura, la parte ricorrente ha chiarito che i predetti minori
“non partecipano al presente giudizio”, chiedendone, pertanto, lo stralcio ed evidenziando, altresì, che il documento allegato e denominato “procura” è dato da una certificazione notarile avente ad oggetto gli screenshot relativi ai tentativi di accesso al portale consolare cosiddetto “Prenotami”, senza però formalizzare alcuna rinuncia al ricorso. La domanda dei ricorrenti minori in questione, allora, deve essere dichiarata improcedibile in ragione tanto della mancata integrazione della procura nel termine perentorio allo scopo assegnato, quanto delle specifiche deduzioni della stessa parte ricorrente.
2) Sulla posizione di , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_5 Parte_6 [...]
e . Parte_7 Parte_8
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
I ricorrenti hanno adempiuto all'onere probatorio allegando, rispettivamente,
l'atto di nascita e il certificato di non naturalizzazione argentina del sig. Per_3
unitamente agli ulteriori atti di nascita e di matrimonio dei discendenti,
[...] sino agli odierni ricorrenti.
I ricorrenti hanno, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al a Parte_9
Cordoba (Argentina) - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per le parti ricorrenti, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare. I ricorrenti hanno allegato anche un atto pubblico, redatto da un Notaio, attestante tali tentativi di prenotazione.
Dall'esame della documentazione prodotta emerge che non vi sono stati casi di interruzione della trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché i ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del
[...]
a Cordoba (Argentina) - territorialmente competente per la Parte_9 rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto,
l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, in ragione della sostanziale mancanza di contestazione da parte dell'amministrazione convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara improcedibile la domanda di , Persona_1 Per_2
, e;
[...] Parte_4 Persona_1
- dichiara che i ricorrenti , , Parte_1 Parte_2
, , , Parte_3 Parte_5 Parte_6
e sono cittadini italiani;
Parte_7 Parte_8
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi