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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 12/09/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1743 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Serenella Monaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritto al N R.G. 1743/2023 promossa, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 255/2023, da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Dario
[...] C.F._2
Visconti e Deborah Visconti, PEC Email_1
- opponenti-
contro
:
(P.I.: ) in persona del legale rapp.te pro tempore, , Parte_3 P.IVA_1 procuratrice di (P.I. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Alessandro Barbaro - pec - e Email_2
Andrea Aloi- pec ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Email_3
Stefano Massacesi, pec. Email_4
- opposta-
OGGETTO: credito oggetto di cartolarizzazione – contratti bancari.
Conclusioni come da rispettivi scritti difensivi.
I FATTI DI CAUSA E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_4 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 255/2023, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 16.06.2023, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 31.005,14 in solido tra loro, a e , la somma di € 27.588,52 a e Parte_1 Parte_5 Parte_2 la somma di € 3.416,62 a oltre interessi come da domanda e spese Parte_6
legali, in favore di quale cessionaria del credito originariamente vantato da Pt_3
nei confronti di cessata il 31.12.2019. CP_2 Parte_7
L'opposizione si fonda sostanzialmente su contestazioni relative all'effettiva titolarità del credito da parte dell'opposta, alla prova dell'avvenuta cessione del credito, alla legittimazione attiva della società . Inoltre, gli opponenti hanno eccepito Pt_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento della condizione dell'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 del . Lgs.
28/2010.
La società opposta ha resistito, producendo l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, con rinvio al sito della banca cedente, l'estratto del contratto di cessione con identificazione del credito per Loan ID, la dichiarazione di cessione specifica relativa alla posizione in oggetto, e la documentazione probatoria del credito (estratti conto, comunicazioni, certificazioni).
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, nelle more del procedimento la società opposta avviava il procedimento di mediazione.
La causa veniva quindi assunta a decisione sulla scorta della produzione documentale versata dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni sollevate dagli opponenti, di irregolarità della procedura di mediazione obbligatoria avviata dalla società opposta, sono di carattere preliminare e pertanto assorbenti.
Orbene, non può essere accolta l'eccezione relativa alla irregolarità della notifica della istanza di mediazione inviata dalla società opposta ad una delle parti presso il suo procuratore, poiché proprio la norma, quando al comma 1 dell'art. 8 D. Lgs.
28/2010, stabilisce che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante" consente di presumere che la notifica inviata, nelle more di un giudizio, al procuratore della parte, domiciliatario di tutte le notifiche e comunicazioni degli atti processuali, sia valida ed efficace.
Trova, invece, accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo presso il quale è stata avviata la mediazione.
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia La giurisprudenza di merito e di legittimità (Trib. Grosseto 458/2025;
Cass. 17480/2015) ha chiarito che l'avvio della mediazione presso organismo incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità.
Nel caso di specie, la mediazione è stata avviata presso l'organismo CP_3
con sede in Via Fiorentina 214/C, Pisa (PI), estranea al circondario del Tribunale di
L'Aquila.
Non risultano elementi che possano sanare tale irregolarità, né è stata avviata una nuova mediazione conforme. Pertanto, la domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione della attività effettivamente svolta, secondo i parametri ministeriali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2. Dichiara improcedibile la domanda monitoria per irregolarità della mediazione obbligatoria;
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 255/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 16 giugno 2023;
4. Condanna la società opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro
4.700,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, e alla rifusione delle spese per l'introduzione del giudizio di opposizione. Così deciso in L'Aquila, l'11 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Serenella Monaco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica e nella persona della Dott.ssa Serenella Monaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritto al N R.G. 1743/2023 promossa, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 255/2023, da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Dario
[...] C.F._2
Visconti e Deborah Visconti, PEC Email_1
- opponenti-
contro
:
(P.I.: ) in persona del legale rapp.te pro tempore, , Parte_3 P.IVA_1 procuratrice di (P.I. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli Avv.ti Alessandro Barbaro - pec - e Email_2
Andrea Aloi- pec ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Email_3
Stefano Massacesi, pec. Email_4
- opposta-
OGGETTO: credito oggetto di cartolarizzazione – contratti bancari.
Conclusioni come da rispettivi scritti difensivi.
I FATTI DI CAUSA E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto opposizione avverso il Parte_4 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 255/2023, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 16.06.2023, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 31.005,14 in solido tra loro, a e , la somma di € 27.588,52 a e Parte_1 Parte_5 Parte_2 la somma di € 3.416,62 a oltre interessi come da domanda e spese Parte_6
legali, in favore di quale cessionaria del credito originariamente vantato da Pt_3
nei confronti di cessata il 31.12.2019. CP_2 Parte_7
L'opposizione si fonda sostanzialmente su contestazioni relative all'effettiva titolarità del credito da parte dell'opposta, alla prova dell'avvenuta cessione del credito, alla legittimazione attiva della società . Inoltre, gli opponenti hanno eccepito Pt_3
l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento della condizione dell'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 del . Lgs.
28/2010.
La società opposta ha resistito, producendo l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, con rinvio al sito della banca cedente, l'estratto del contratto di cessione con identificazione del credito per Loan ID, la dichiarazione di cessione specifica relativa alla posizione in oggetto, e la documentazione probatoria del credito (estratti conto, comunicazioni, certificazioni).
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, nelle more del procedimento la società opposta avviava il procedimento di mediazione.
La causa veniva quindi assunta a decisione sulla scorta della produzione documentale versata dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni sollevate dagli opponenti, di irregolarità della procedura di mediazione obbligatoria avviata dalla società opposta, sono di carattere preliminare e pertanto assorbenti.
Orbene, non può essere accolta l'eccezione relativa alla irregolarità della notifica della istanza di mediazione inviata dalla società opposta ad una delle parti presso il suo procuratore, poiché proprio la norma, quando al comma 1 dell'art. 8 D. Lgs.
28/2010, stabilisce che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all' altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante" consente di presumere che la notifica inviata, nelle more di un giudizio, al procuratore della parte, domiciliatario di tutte le notifiche e comunicazioni degli atti processuali, sia valida ed efficace.
Trova, invece, accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo presso il quale è stata avviata la mediazione.
Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia La giurisprudenza di merito e di legittimità (Trib. Grosseto 458/2025;
Cass. 17480/2015) ha chiarito che l'avvio della mediazione presso organismo incompetente non soddisfa la condizione di procedibilità.
Nel caso di specie, la mediazione è stata avviata presso l'organismo CP_3
con sede in Via Fiorentina 214/C, Pisa (PI), estranea al circondario del Tribunale di
L'Aquila.
Non risultano elementi che possano sanare tale irregolarità, né è stata avviata una nuova mediazione conforme. Pertanto, la domanda monitoria deve essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione della attività effettivamente svolta, secondo i parametri ministeriali vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2. Dichiara improcedibile la domanda monitoria per irregolarità della mediazione obbligatoria;
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 255/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 16 giugno 2023;
4. Condanna la società opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro
4.700,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, e alla rifusione delle spese per l'introduzione del giudizio di opposizione. Così deciso in L'Aquila, l'11 settembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Serenella Monaco