TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/10/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 639/2025
Il Giudice GI MU, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MORRI DAVIDE/PISCAGLIA DEBORA
ricorrente contro
( ), rappresentato/a Controparte_1 P.IVA_1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti Controparte_2
Resistente
e docenti collocati nell'elenco mobilità per l'a.s. 2025/2026 del 23.05.2025 per la Provincia di Rimini, pubblicato con nota registro ufficiale n. 2936 del 23.05.2025
CONTROINTERESSATI
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- previo eventuale accertamento, dell'illegittimità
e/o nullità e/o inefficacia dei provv.ti resi dall'
[...]
registro n. Controparte_3
2583 del 15.04.2025 di rigetto domanda di mobilità e successivo provv.to di rigetto di reclamo prot. n. 2757 del 22.04.2025, disapplicati i predetti provvedimenti, accertato e riconosciuto il diritto soggettivo della docente
di ottenere il richiesto trasferimento, ordinare alla Pubblica Parte_1
Amministrazione resistente di inserire la ricorrente nell'elenco per la mobilità per la Provincia di Rimini pubblicato il 23.05.2025, reg.uff. 2936
e disporre di conseguenza sulla base del punteggio posseduto dalla stessa ricorrente, concedendo il meritato ricongiungimento.”.
Pag. 2 di 7 Per la parte resistente: “
1. Dichiarare l'incompetenza;
2. rigettare l'istanza cautelare stante l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
3. nel merito, rigettare il ricorso, in quanto infondata in fatto e in diritto;
4. condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c.e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. definita con ordinanza del 1.9.2025, rassegnando le esposte conclusioni con riguardo al merito della causa, rappresentando i seguenti fatti di causa.
La docente, in ruolo dall'a.s. 2023/2024 in servizio presso l'Istituto
Comprensivo Foresti F. in Conselice, in data 14.3.2025 ha presentato domanda di mobilità chiedendo il ricongiungimento nel Comune di Rimini
(genitore ultrasessantacinquenne), in forza dell'art. 2 comma 6 del CCNL integrativo che prevede una deroga alla permanenza triennale presso l'istituto di assegnazione per alcune categorie di docenti, tra cui vi sono i figli dei genitori ultrasessantacinquenni, categoria nella quale è ricompresa la ricorrente.
Nella domanda la ricorrente indicava 4 preferenze nelle scuole di Rimini
( – 6^ circolo, l'Istituto Ferrari – IC Centro storico, l'Istituto Per_1
NO NA e il Boschetti Alberti), la 5^ nella scuola Brandi di Riccione
e, quale 6^ preferenza, il Comune di Rimini.
In data 15.4.2025 l comunicava il rigetto della domanda Controparte_3
perché la ricorrente non aveva indicato quale prima preferenza il Comune
Pag. 3 di 7 di Rimini, in cui risiede il soggetto al quale ricongiungersi, specificando poi nella risposta al reclamo presentato dalla docente che il rigetto era motivato dall'avere quest'ultima indicato, prima del Comune di Rimini, scuole appartenenti a un comune diverso. Contr Si è costituito il , eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e contestando l'illegittimità del provvedimento.
Il ricorso è stato notificato ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. Contr tramite pubblicazione sul sito del , secondo quanto disposto con decreto del 1.9.2025, come attestato dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
Il ricorso è fondato.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall'amministrazione resistente, dal momento che il ricorso concerne un atto di micro organizzazione avente ad oggetto un diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Premesso che è pacifico che la ricorrente rientri in una delle ipotesi derogatorie alla regola generale per cui è possibile chiedere il trasferimento decorsi tre anni dall'assegnazione presso un istituto su base volontaria, la decisione della controversia passa per l'interpretazione, da svolgersi secondo i canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e s.s. c.c. (cfr. Sez. L -
, Sentenza n. 30141 del 13/10/2022 (Rv. 665759 - 01), dell'art. 2, comma
6, del contratto collettivo nazionale integrativo.
Esso dispone che “I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima
Pag. 4 di 7 preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi”.
Secondo l'amministrazione, la ricorrente, indicando tra le preferenze una scuola avente sede in un Comune diverso (Riccione) da quello ove è domiciliato il soggetto cui ricongiungersi non potrebbe beneficiare della deroga.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Il richiamato comma 6 si presta a due possibili interpretazioni:
a) il docente beneficia della deroga a condizione che, prima dell'indicazione del Comune ove è domiciliato il soggetto cui ricongiungersi, abbia indicato soltanto una o più istituzioni comprese nel
Comune (intepretazione sposata dall'amministrazione), con la conseguenza che l'indicazione, tra le preferenze espresse prima dell'indicazione del
Comune, anche soltanto di una scuola non ricompresa nel territorio comunale, porta a escludere il beneficio della deroga;
b) il docente beneficia della deroga a condizione che, prima dell'indicazione del comune, abbia indicato anche una o più istituzioni comprese nel comune (interpretazione sposata dalla ricorrente), con la conseguenza che l'indicazione, tra le preferenze espresse prima dell'indicazione del Comune, di una o più scuole non ricomprese nel territorio comunale non porta a escludere il beneficio della deroga
La seconda opzione interpretativa è preferibile in applicazione del principio per cui le previsioni contrattuali vanno interpretate secondo buona fede, e
Pag. 5 di 7 cioè secondo un canone di correttezza e in modo da tutelare l'affidamento delle parti (art. 1366 c.c.).
Ritiene il giudicante che, in applicazione di detto principio, deve essere tutelato l'affidamento della ricorrente nell'omessa espressa previsione dell'impossibilità di usufruire della deroga nel caso di indicazione, prima del Comune di domicilio del soggetto al quale ricongiungersi, di istituzioni ricomprese in altri territori comunali.
Affidamento che si rivela frustrato dall'interpretazione offerta dal Comune, che si palesa pertanto contraria al fondamentale canone della buona fede contrattuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (scaglione di valore indeterminabile, valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, relativamente alle tre fasi svolte in questo giudizio).
Relativamente alla fase cautelare, visto l'esito (cessazione della materia del contendere per intervenuto inserimento della ricorrente nell'elenco di mobilità), sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
a) In accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, disapplica i provvedimenti impugnati e accerta il diritto della ricorrente all'inserimento nell'elenco per la mobilità per la Provincia di Rimini pubblicato il
23.05.2025, reg.uff. 2936
b) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.689 oltre spese vive, 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
c) compensa le spese per la fase cautelare.
Pag. 6 di 7 Si comunichi.
21/10/2025
Il Giudice
GI MU
Pag. 7 di 7
Sezione Lavoro
N.R.G. 639/2025
Il Giudice GI MU, all'esito dell'udienza del 21/10/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da ( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti MORRI DAVIDE/PISCAGLIA DEBORA
ricorrente contro
( ), rappresentato/a Controparte_1 P.IVA_1
e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti Controparte_2
Resistente
e docenti collocati nell'elenco mobilità per l'a.s. 2025/2026 del 23.05.2025 per la Provincia di Rimini, pubblicato con nota registro ufficiale n. 2936 del 23.05.2025
CONTROINTERESSATI
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “- previo eventuale accertamento, dell'illegittimità
e/o nullità e/o inefficacia dei provv.ti resi dall'
[...]
registro n. Controparte_3
2583 del 15.04.2025 di rigetto domanda di mobilità e successivo provv.to di rigetto di reclamo prot. n. 2757 del 22.04.2025, disapplicati i predetti provvedimenti, accertato e riconosciuto il diritto soggettivo della docente
di ottenere il richiesto trasferimento, ordinare alla Pubblica Parte_1
Amministrazione resistente di inserire la ricorrente nell'elenco per la mobilità per la Provincia di Rimini pubblicato il 23.05.2025, reg.uff. 2936
e disporre di conseguenza sulla base del punteggio posseduto dalla stessa ricorrente, concedendo il meritato ricongiungimento.”.
Pag. 2 di 7 Per la parte resistente: “
1. Dichiarare l'incompetenza;
2. rigettare l'istanza cautelare stante l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;
3. nel merito, rigettare il ricorso, in quanto infondata in fatto e in diritto;
4. condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c.e contestuale istanza ex art. 700 c.p.c. definita con ordinanza del 1.9.2025, rassegnando le esposte conclusioni con riguardo al merito della causa, rappresentando i seguenti fatti di causa.
La docente, in ruolo dall'a.s. 2023/2024 in servizio presso l'Istituto
Comprensivo Foresti F. in Conselice, in data 14.3.2025 ha presentato domanda di mobilità chiedendo il ricongiungimento nel Comune di Rimini
(genitore ultrasessantacinquenne), in forza dell'art. 2 comma 6 del CCNL integrativo che prevede una deroga alla permanenza triennale presso l'istituto di assegnazione per alcune categorie di docenti, tra cui vi sono i figli dei genitori ultrasessantacinquenni, categoria nella quale è ricompresa la ricorrente.
Nella domanda la ricorrente indicava 4 preferenze nelle scuole di Rimini
( – 6^ circolo, l'Istituto Ferrari – IC Centro storico, l'Istituto Per_1
NO NA e il Boschetti Alberti), la 5^ nella scuola Brandi di Riccione
e, quale 6^ preferenza, il Comune di Rimini.
In data 15.4.2025 l comunicava il rigetto della domanda Controparte_3
perché la ricorrente non aveva indicato quale prima preferenza il Comune
Pag. 3 di 7 di Rimini, in cui risiede il soggetto al quale ricongiungersi, specificando poi nella risposta al reclamo presentato dalla docente che il rigetto era motivato dall'avere quest'ultima indicato, prima del Comune di Rimini, scuole appartenenti a un comune diverso. Contr Si è costituito il , eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e contestando l'illegittimità del provvedimento.
Il ricorso è stato notificato ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. Contr tramite pubblicazione sul sito del , secondo quanto disposto con decreto del 1.9.2025, come attestato dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
Il ricorso è fondato.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dall'amministrazione resistente, dal momento che il ricorso concerne un atto di micro organizzazione avente ad oggetto un diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario.
Premesso che è pacifico che la ricorrente rientri in una delle ipotesi derogatorie alla regola generale per cui è possibile chiedere il trasferimento decorsi tre anni dall'assegnazione presso un istituto su base volontaria, la decisione della controversia passa per l'interpretazione, da svolgersi secondo i canoni ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e s.s. c.c. (cfr. Sez. L -
, Sentenza n. 30141 del 13/10/2022 (Rv. 665759 - 01), dell'art. 2, comma
6, del contratto collettivo nazionale integrativo.
Esso dispone che “I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima
Pag. 4 di 7 preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi”.
Secondo l'amministrazione, la ricorrente, indicando tra le preferenze una scuola avente sede in un Comune diverso (Riccione) da quello ove è domiciliato il soggetto cui ricongiungersi non potrebbe beneficiare della deroga.
Tale interpretazione non può essere condivisa.
Il richiamato comma 6 si presta a due possibili interpretazioni:
a) il docente beneficia della deroga a condizione che, prima dell'indicazione del Comune ove è domiciliato il soggetto cui ricongiungersi, abbia indicato soltanto una o più istituzioni comprese nel
Comune (intepretazione sposata dall'amministrazione), con la conseguenza che l'indicazione, tra le preferenze espresse prima dell'indicazione del
Comune, anche soltanto di una scuola non ricompresa nel territorio comunale, porta a escludere il beneficio della deroga;
b) il docente beneficia della deroga a condizione che, prima dell'indicazione del comune, abbia indicato anche una o più istituzioni comprese nel comune (interpretazione sposata dalla ricorrente), con la conseguenza che l'indicazione, tra le preferenze espresse prima dell'indicazione del Comune, di una o più scuole non ricomprese nel territorio comunale non porta a escludere il beneficio della deroga
La seconda opzione interpretativa è preferibile in applicazione del principio per cui le previsioni contrattuali vanno interpretate secondo buona fede, e
Pag. 5 di 7 cioè secondo un canone di correttezza e in modo da tutelare l'affidamento delle parti (art. 1366 c.c.).
Ritiene il giudicante che, in applicazione di detto principio, deve essere tutelato l'affidamento della ricorrente nell'omessa espressa previsione dell'impossibilità di usufruire della deroga nel caso di indicazione, prima del Comune di domicilio del soggetto al quale ricongiungersi, di istituzioni ricomprese in altri territori comunali.
Affidamento che si rivela frustrato dall'interpretazione offerta dal Comune, che si palesa pertanto contraria al fondamentale canone della buona fede contrattuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (scaglione di valore indeterminabile, valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, relativamente alle tre fasi svolte in questo giudizio).
Relativamente alla fase cautelare, visto l'esito (cessazione della materia del contendere per intervenuto inserimento della ricorrente nell'elenco di mobilità), sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
a) In accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, disapplica i provvedimenti impugnati e accerta il diritto della ricorrente all'inserimento nell'elenco per la mobilità per la Provincia di Rimini pubblicato il
23.05.2025, reg.uff. 2936
b) condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.689 oltre spese vive, 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
c) compensa le spese per la fase cautelare.
Pag. 6 di 7 Si comunichi.
21/10/2025
Il Giudice
GI MU
Pag. 7 di 7