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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/10/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3558 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
e , rappresentate e difese dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
TI IN
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dr.ssa Francesca Linares
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. Con ricorso depositato in data 3.11.2023 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno formulato le seguenti conclusioni:
1 Accertare e dichiarare che il diniego del Ministero della Giustizia alla domanda di mobilità per interscambio delle ricorrenti è ingiusto, illegittimo
e comunque violativo degli obblighi procedimentali sussistenti in capo alla pubblica amministrazione in sede di valutazione delle istanze dei propri dipendenti;
Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla mobilità per interscambio come richiesta;
Accertare l'inadempimento del all'obbligazione, Controparte_1 di natura contrattuale, di esame secondo correttezza e buona fede della domanda di mobilità per interscambio ovvero da perdita di “chance” e, per
l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno, in favore di entrambe le ricorrenti, da quantificarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio da porre a carico del . Controparte_1
3. è dipendente del , in servizio presso il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Latina, inquadrata nel profilo professionale “Funzionario Giudiziario”, Area III, categoria giuridica/economica “F1”del CCNL Funzioni centrali ed è residente a unitamente al CP_2 coniuge ed a due figli minori.
, è (era) dipendente del Comune di inquadrata nel profilo Parte_2 CP_2 professionale “Funzionario Polizia Locale”, Area III, categoria giuridica/economica D1 del
CCNL “Funzioni locali” e residente a [...] unitamente alle due figlie.
Entrambe le ricorrenti nel mese di maggio 2022 hanno presentato domanda di c.d. mobilità per interscambio ai sensi dell'art. 7 d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325 (all. 6 e 7 ricorso).
La domanda pur avendo accolto il parere favorevole del e del Presidente Controparte_2 del Tribunale di Latina, non è stata accolta dal per mancata Controparte_1 corrispondenza tra i trattamenti economici in godimento (all. 10 e all 16 fasc. ricorr.).
Il in particolare – e la medesima linea difensiva è stata espressa anche con la difesa CP_1 giudiziaria – ha sostenuto che la mobilità per compensazione tra le dipendenti in questione non potesse essere realizzata in quanto la percepisce dal Comune un trattamento Parte_2 retributivo maggiore rispetto a quello che il corrisponde alla e che, pertanto, CP_1 Pt_1
2 il passaggio della nei ruoli del non potesse essere Parte_2 Controparte_1 consentito per divieto di reformatio in peius del trattamento economico.
4. Con istanza del 29.4.2024 è stata presentata richiesta di anticipazione della prima udienza sul presupposto che alla data del 12.4.2024 la dott.ssa fosse passata alle dipendenze del Parte_2 con decorrenza definitiva dal 12.10.2024; nell'istanza si Controparte_3 specificava che l'interesse delle ricorrenti alla mobilità per interscambio sarebbe stato vanificato qualora la decisione del Tribunale fosse intervenuta successivamente al 12 ottobre
2024, poiché si sarebbe stabilizzato il rapporto della con il Comune di Parte_2 CP_3
e non sarebbe più stato possibile lo scambio dei dipendenti tra il
[...] Controparte_1
e il
[...] Controparte_2
L'istanza è stata rigettata in considerazione del carico di ruolo evidenziando la possibilità di azionare la tutela cautelare, prevista proprio al fine di garantire una anticipazione della decisione per quei procedimenti in cui l'attesa dei tempi del procedimento incida negativamente sul bene della vita di cui si chiede tutela.
La tutela cautelare non è stata esperita.
5. Deve evidenziarsi in primo luogo come, benchè il ricorso risulti ampiamente, diffusamente e sapientemente argomentato in diritto in relazione alla interpretazione delle disposizioni di legge applicabili alla fattispecie di cui è causa, nel petitum immediato del ricorso, oltre alla declaratoria di illegittimità del diniego alla mobilità per interscambio con accertamento del diritto alla mobilità, non risulta formulata una domanda di condanna all'adempimento in forma specifica (e quindi la condanna del a disporre lo scambio tra le dipendenti), bensì, CP_1 unicamente, una condanna al risarcimento del danno da perdita di chance da quantificarsi in via equitativa.
Ad ogni modo, poiché per stessa dichiarazione della difesa attorea, la ricorrente Parte_2 pochi mesi dopo l'introduzione del giudizio è passata alle dipendenze di altro ente (il
[...]
e le ricorrenti non hanno ritenuto di azionare la tutela cautelare, non CP_3 CP_3 permarrebbe un interesse attuale e concreto alla decisione se non sotto l'aspetto risarcitorio.
6. In punto di diritto le doglianze attoree risultano condivisibili.
3 Pacifico tra le parti che la normativa applicabile alla fattispecie de quo sia rinvenibile nell'art. 7
d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325 ai sensi del quale:
“È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta delle amministrazioni di provenienza e di quella di destinazione”
Le parti in causa concordano poi sulla circostanza che anche alla mobilità per interscambio sia applicabile il principio dell'invarianza finanziaria prescritto per la mobilità volontaria per la copertura di posti vacanti presso altre amministrazioni di cui all'art. 30 comma 2 quinquies d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in forza del quale “al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.
Rappresenta il Ministero che benché vi sia corrispondenza tra i rispettivi profili di inquadramento giuridico ed economico (D1 per la ed F1 per la la Parte_2 Pt_1 dipendente comunale percepisce un trattamento accessorio aggiuntivo che non potrebbe essere conservato e che tale circostanza osta alla possibilità di interscambio tra le dipendenti.
L'argomentazione, alla luce della documentazione in atti, non risulta condivisibile.
Ed infatti la già nella precedente fase amministrativa (cfr. all. 11 e 13), ha Parte_2 manifestato per mezzo del proprio legale la disponibilità a vedersi ridotto il proprio trattamento economico, prevalendo ragioni di natura personale ed, in particolare, il vantaggio di prestare l'attività lavorativa nel Comune di residenza. La dipendente pertanto, già nella fase amministrativa, ha rappresentato di essere consapevole della circostanza che, nel passaggio al
, il trattamento economico applicato sarebbe stato quello del comparto ministeriale, CP_1 prestando espressamente il proprio consenso alla riduzione della retribuzione.
In un'ottica di ragionevole interpretazione della normativa che disciplina la mobilità sia volontaria che per interscambio è evidente – attesa l'applicabilità del principio di invarianza finanziaria fissato dall'art. 30 comma 2 quinquies – che il dipendente che richieda volontariamente la mobilità sia conscio del fatto che il trattamento giuridico ed economico applicato in caso di trasferimento sia quello previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della amministrazione di destinazione.
4 Il principio del divieto di reformatio in peius della retribuzione richiamato dalla amministrazione è invece certamente applicabile nei casi di mobilità obbligatoria, in cui pertanto non è configurabile una scelta da parte del dipendente.
Nel caso di specie, tra l'alto, la aveva espressamente dichiarato di essere Parte_2 consapevole che con l'assegnazione al Tribunale di Latina non avrebbe più goduto del trattamento economico assicuratole presso il Comune di in quanto comprensivo di CP_2 indennità accessorie non previste per l'amministrazione giudiziaria, giustificando la propria rinuncia con il maggior vantaggio che avrebbe avuto in termini di tempo e qualità della vita avvicinandosi alla propria residenza.
Le ragioni del diniego espresse dal risultano pertanto irragionevoli e non conformi CP_1 alla ratio legis che è invece volta – fermo restando il principio di invarianza finanziaria ed il nulla osta delle amministrazioni di provenienza e destinazione – a consentire ai dipendenti, di comparti diversi ma con il medesimo profilo professionale, di trasferirsi per ragioni di opportunità valutate dai dipendenti istanti.
7. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità del diniego del Ministero di Giustizia alla domanda di mobilità per interscambio delle ricorrenti le quali, invece, al momento della presentazione della domanda, avrebbero avuto diritto alla mobilità.
8. Come sopra anticipato, non è stata proposta con il ricorso una domanda di condanna degli enti convenuti a consentire la mobilità richiesta (la domanda in ogni caso non sarebbe più attuabile atteso il passaggio della a diversa amministrazione). Parte_2
9. L'unica domanda di condanna proposta è quella risarcitoria.
Tuttavia, purtroppo, sul punto, non può che rilevarsi, la assoluta assenza di alcuna deduzione in relazione al danno conseguenza che sarebbe derivato dall'accertato inadempimento.
Il ricorso infatti pur essendo ampiamente e correttamente argomentato in diritto in relazione all'illegittimità del diniego ed al conseguente inadempimento contrattuale, non argomenta in alcun modo rispetto al danno evento ma, soprattutto, al danno conseguenza (che potrebbe essere di natura patrimoniale o non patrimoniale) di cui viene chiesto il risarcimento.
La richiesta di un “risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa” può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella
5 sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del “quantum”, e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata.
In assenza di alcuna indicazione e concreta allegazione su svantaggi patrimoniali o non patrimoniali derivanti dal mancato accoglimento della domanda di mobilità, il Tribunale non dispone, non solo, di alcuna prova del danno paventato ma, neanche, di alcun parametro su cui eventualmente effettuare una liquidazione.
10. In relazione alle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione nella misura della metà, la restante parte viene posta a carico del (che CP_1 con il suo diniego illegittimo ha dato causa al giudizio) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (causa lavoro – valore indeterminabile, complessità bassa) e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , (R.G. 3558/2023 ), ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità del diniego del Controparte_1
alla domanda di mobilità per interscambio presentata dalle ricorrenti;
[...]
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le ricorrenti ed il nella misura della Controparte_1 metà e condanna il alla refusione della restante parte che si liquida in € 3.689,00 oltre CP_1 iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite tra le ricorrenti ed il Controparte_2
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
6
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3558 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
e , rappresentate e difese dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
TI IN
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dr.ssa Francesca Linares
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. Con ricorso depositato in data 3.11.2023 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno formulato le seguenti conclusioni:
1 Accertare e dichiarare che il diniego del Ministero della Giustizia alla domanda di mobilità per interscambio delle ricorrenti è ingiusto, illegittimo
e comunque violativo degli obblighi procedimentali sussistenti in capo alla pubblica amministrazione in sede di valutazione delle istanze dei propri dipendenti;
Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti alla mobilità per interscambio come richiesta;
Accertare l'inadempimento del all'obbligazione, Controparte_1 di natura contrattuale, di esame secondo correttezza e buona fede della domanda di mobilità per interscambio ovvero da perdita di “chance” e, per
l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno, in favore di entrambe le ricorrenti, da quantificarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese competenze e onorari del giudizio da porre a carico del . Controparte_1
3. è dipendente del , in servizio presso il Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Latina, inquadrata nel profilo professionale “Funzionario Giudiziario”, Area III, categoria giuridica/economica “F1”del CCNL Funzioni centrali ed è residente a unitamente al CP_2 coniuge ed a due figli minori.
, è (era) dipendente del Comune di inquadrata nel profilo Parte_2 CP_2 professionale “Funzionario Polizia Locale”, Area III, categoria giuridica/economica D1 del
CCNL “Funzioni locali” e residente a [...] unitamente alle due figlie.
Entrambe le ricorrenti nel mese di maggio 2022 hanno presentato domanda di c.d. mobilità per interscambio ai sensi dell'art. 7 d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325 (all. 6 e 7 ricorso).
La domanda pur avendo accolto il parere favorevole del e del Presidente Controparte_2 del Tribunale di Latina, non è stata accolta dal per mancata Controparte_1 corrispondenza tra i trattamenti economici in godimento (all. 10 e all 16 fasc. ricorr.).
Il in particolare – e la medesima linea difensiva è stata espressa anche con la difesa CP_1 giudiziaria – ha sostenuto che la mobilità per compensazione tra le dipendenti in questione non potesse essere realizzata in quanto la percepisce dal Comune un trattamento Parte_2 retributivo maggiore rispetto a quello che il corrisponde alla e che, pertanto, CP_1 Pt_1
2 il passaggio della nei ruoli del non potesse essere Parte_2 Controparte_1 consentito per divieto di reformatio in peius del trattamento economico.
4. Con istanza del 29.4.2024 è stata presentata richiesta di anticipazione della prima udienza sul presupposto che alla data del 12.4.2024 la dott.ssa fosse passata alle dipendenze del Parte_2 con decorrenza definitiva dal 12.10.2024; nell'istanza si Controparte_3 specificava che l'interesse delle ricorrenti alla mobilità per interscambio sarebbe stato vanificato qualora la decisione del Tribunale fosse intervenuta successivamente al 12 ottobre
2024, poiché si sarebbe stabilizzato il rapporto della con il Comune di Parte_2 CP_3
e non sarebbe più stato possibile lo scambio dei dipendenti tra il
[...] Controparte_1
e il
[...] Controparte_2
L'istanza è stata rigettata in considerazione del carico di ruolo evidenziando la possibilità di azionare la tutela cautelare, prevista proprio al fine di garantire una anticipazione della decisione per quei procedimenti in cui l'attesa dei tempi del procedimento incida negativamente sul bene della vita di cui si chiede tutela.
La tutela cautelare non è stata esperita.
5. Deve evidenziarsi in primo luogo come, benchè il ricorso risulti ampiamente, diffusamente e sapientemente argomentato in diritto in relazione alla interpretazione delle disposizioni di legge applicabili alla fattispecie di cui è causa, nel petitum immediato del ricorso, oltre alla declaratoria di illegittimità del diniego alla mobilità per interscambio con accertamento del diritto alla mobilità, non risulta formulata una domanda di condanna all'adempimento in forma specifica (e quindi la condanna del a disporre lo scambio tra le dipendenti), bensì, CP_1 unicamente, una condanna al risarcimento del danno da perdita di chance da quantificarsi in via equitativa.
Ad ogni modo, poiché per stessa dichiarazione della difesa attorea, la ricorrente Parte_2 pochi mesi dopo l'introduzione del giudizio è passata alle dipendenze di altro ente (il
[...]
e le ricorrenti non hanno ritenuto di azionare la tutela cautelare, non CP_3 CP_3 permarrebbe un interesse attuale e concreto alla decisione se non sotto l'aspetto risarcitorio.
6. In punto di diritto le doglianze attoree risultano condivisibili.
3 Pacifico tra le parti che la normativa applicabile alla fattispecie de quo sia rinvenibile nell'art. 7
d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325 ai sensi del quale:
“È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta delle amministrazioni di provenienza e di quella di destinazione”
Le parti in causa concordano poi sulla circostanza che anche alla mobilità per interscambio sia applicabile il principio dell'invarianza finanziaria prescritto per la mobilità volontaria per la copertura di posti vacanti presso altre amministrazioni di cui all'art. 30 comma 2 quinquies d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in forza del quale “al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”.
Rappresenta il Ministero che benché vi sia corrispondenza tra i rispettivi profili di inquadramento giuridico ed economico (D1 per la ed F1 per la la Parte_2 Pt_1 dipendente comunale percepisce un trattamento accessorio aggiuntivo che non potrebbe essere conservato e che tale circostanza osta alla possibilità di interscambio tra le dipendenti.
L'argomentazione, alla luce della documentazione in atti, non risulta condivisibile.
Ed infatti la già nella precedente fase amministrativa (cfr. all. 11 e 13), ha Parte_2 manifestato per mezzo del proprio legale la disponibilità a vedersi ridotto il proprio trattamento economico, prevalendo ragioni di natura personale ed, in particolare, il vantaggio di prestare l'attività lavorativa nel Comune di residenza. La dipendente pertanto, già nella fase amministrativa, ha rappresentato di essere consapevole della circostanza che, nel passaggio al
, il trattamento economico applicato sarebbe stato quello del comparto ministeriale, CP_1 prestando espressamente il proprio consenso alla riduzione della retribuzione.
In un'ottica di ragionevole interpretazione della normativa che disciplina la mobilità sia volontaria che per interscambio è evidente – attesa l'applicabilità del principio di invarianza finanziaria fissato dall'art. 30 comma 2 quinquies – che il dipendente che richieda volontariamente la mobilità sia conscio del fatto che il trattamento giuridico ed economico applicato in caso di trasferimento sia quello previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della amministrazione di destinazione.
4 Il principio del divieto di reformatio in peius della retribuzione richiamato dalla amministrazione è invece certamente applicabile nei casi di mobilità obbligatoria, in cui pertanto non è configurabile una scelta da parte del dipendente.
Nel caso di specie, tra l'alto, la aveva espressamente dichiarato di essere Parte_2 consapevole che con l'assegnazione al Tribunale di Latina non avrebbe più goduto del trattamento economico assicuratole presso il Comune di in quanto comprensivo di CP_2 indennità accessorie non previste per l'amministrazione giudiziaria, giustificando la propria rinuncia con il maggior vantaggio che avrebbe avuto in termini di tempo e qualità della vita avvicinandosi alla propria residenza.
Le ragioni del diniego espresse dal risultano pertanto irragionevoli e non conformi CP_1 alla ratio legis che è invece volta – fermo restando il principio di invarianza finanziaria ed il nulla osta delle amministrazioni di provenienza e destinazione – a consentire ai dipendenti, di comparti diversi ma con il medesimo profilo professionale, di trasferirsi per ragioni di opportunità valutate dai dipendenti istanti.
7. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità del diniego del Ministero di Giustizia alla domanda di mobilità per interscambio delle ricorrenti le quali, invece, al momento della presentazione della domanda, avrebbero avuto diritto alla mobilità.
8. Come sopra anticipato, non è stata proposta con il ricorso una domanda di condanna degli enti convenuti a consentire la mobilità richiesta (la domanda in ogni caso non sarebbe più attuabile atteso il passaggio della a diversa amministrazione). Parte_2
9. L'unica domanda di condanna proposta è quella risarcitoria.
Tuttavia, purtroppo, sul punto, non può che rilevarsi, la assoluta assenza di alcuna deduzione in relazione al danno conseguenza che sarebbe derivato dall'accertato inadempimento.
Il ricorso infatti pur essendo ampiamente e correttamente argomentato in diritto in relazione all'illegittimità del diniego ed al conseguente inadempimento contrattuale, non argomenta in alcun modo rispetto al danno evento ma, soprattutto, al danno conseguenza (che potrebbe essere di natura patrimoniale o non patrimoniale) di cui viene chiesto il risarcimento.
La richiesta di un “risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa” può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella
5 sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del “quantum”, e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata.
In assenza di alcuna indicazione e concreta allegazione su svantaggi patrimoniali o non patrimoniali derivanti dal mancato accoglimento della domanda di mobilità, il Tribunale non dispone, non solo, di alcuna prova del danno paventato ma, neanche, di alcun parametro su cui eventualmente effettuare una liquidazione.
10. In relazione alle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione nella misura della metà, la restante parte viene posta a carico del (che CP_1 con il suo diniego illegittimo ha dato causa al giudizio) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa (causa lavoro – valore indeterminabile, complessità bassa) e della attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e , (R.G. 3558/2023 ), ogni contraria domanda,
[...] Controparte_2 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità del diniego del Controparte_1
alla domanda di mobilità per interscambio presentata dalle ricorrenti;
[...]
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le ricorrenti ed il nella misura della Controparte_1 metà e condanna il alla refusione della restante parte che si liquida in € 3.689,00 oltre CP_1 iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite tra le ricorrenti ed il Controparte_2
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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