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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3188 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1673/2024, promossa in grado d'appello da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Francesco Simone Papotto, presso il cui studio, in MI, Via Alberto Cavaliere n. 4, è elettivamente domiciliato;
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Matteo Pietro Moraschini, presso il cui studio, in MI, Viale Regina Margherita n. 43, è elettivamente domiciliato;
appellato
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - contrariis reiectis - riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 4429/2024 (R.g. n. 44116/2021), pubblicata in data 23/04/2024, dal Tribunale di MI, Sez. V Civ., in persona della Dott.ssa Alessandra Forlenza e notificata in data 01/05/2024 e, pertanto, così giudicare: In via Principale e nel Merito: alla stregua delle censure mosse nell'atto di appello, a cura del Sig. , accertata la manifesta erroneità e l'illegittimità del Parte_1 provvedimento impugnato, in grave violazione delle vigenti disposizioni normative meglio indicate nelle motivazioni di cui in atti, riformare l'illegittima e vessatoria sentenza n.4429/2024 (Rgn.44116/2021 – Rep. 3463/2024) del 23/04/2024 del Tribunale di MI e, per l'effetto, in riforma del capo I e III del succitato provvedimento dichiarare che il Sig. (c.f. ), Parte_1 C.F._1 nulla deve al Sig. (c.f. – P.I. Controparte_1 C.F._2
), nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale OD P.IVA_1
ACCESSORI FUORISTRADA di , per i titoli tutti, le Controparte_1 conclusioni e le ragioni di cui agli atti e relativa documentazione di causa e, in particolare, perché il contestato credito di €.31.607,91 iva inclusa, oltre ad essere stato recisamente contestato da parte dell'assunto debitore, è risultato totalmente sprovvisto dei più basilari requisiti probatori, in grave lesione del precetto di cui all'art.2697 c.c., così come interpretato dalla maggioritaria corrente giurisprudenziale e dottrinale, in forza delle indicazioni rese dalle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione richiamate in atti. In Ogni Caso: con il favore di spese, diritti, onorari ed accessori di causa, inclusi maggiorazione 15% (ovvero nella diversa misura di Legge), 4% CPA e 22% IVA, del doppio grado di giudizio → da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario.
PER Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di MI adita, contrariis reiectis, a. Nel merito ed in via principale, previa, se del caso, l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, respingere l'appello proposto da in Parte_1 quanto infondato e confermare la sentenza impugnata del Tribunale di MI, Sezione V° Civile, n. 4429/2024 pubblicata in data 23.4.2024 a definizione del giudizio RG 44116/2021; b. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. titolare dell'impresa individuale “Godzilla accessori Controparte_1 fuoristrada di ”, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
MI TE TA, titolare dell'impresa individuale “Liberty Off Road di TE TA”, esponendo:
- di aver stipulato, in data 3 marzo 2015, un contratto di franchising (di seguito, anche il “Contratto”), in qualità di affiliante, con il convenuto, in qualità di affiliato, in forza del quale quest'ultimo aveva assunto l'obbligo di corrispondere all'affiliante royalties annuali per l'uso del marchio e degli altri servizi previsti, nonché di acquistare dall'affiliante tutti i prodotti necessari all'esercizio della propria attività, con la previsione di una soglia minima;
- che l'affiliato, nell'anno 2018, non aveva saldato alcune fatture emesse a fronte della vendita di prodotti, per complessivi Euro 31.607,91 (IVA inclusa) e per il triennio 2019-2021 non aveva corrisposto le royalties, pari ad Euro 12.000,00, né aveva effettuato alcun acquisto di prodotti, nonostante l'obbligo previsto nel Contratto. L'attore chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto, in via principale, al pagamento delle suddette somme, a titolo di esatto adempimento e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno.
pag. 2/7 2. si costituiva in giudizio e chiedeva, in via principale, il rigetto delle Parte_1 domande attoree e, in subordine, in via riconvenzionale, la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento dell'affiliante all'obbligo di esclusiva.
3. Il Tribunale di MI, con sentenza pronunciata in data 22.4.2024 (sentenza n. 4429 pubblicata il 23.4.2024), condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Euro 31.607,91 (comprensivo di IVA), oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
rigettava le restanti domande attoree e condannava il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite (liquidate in complessivi Euro 4.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali e accessori di legge). Il Tribunale rigettava le domande di condanna al pagamento delle royalties e dei corrispettivi minimi di acquisto – riferite al triennio 2019-2021 – in considerazione dell'avvenuto scioglimento del Contratto per fatti concludenti all'inizio dell'anno 2018. In particolare, il giudice di primo grado rilevava che , nel mese di aprile Parte_1
2018, aveva ceduto l'azienda a e che tale circostanza era Controparte_2 nota all'attore, il quale aveva proseguito l'attività di affiliazione con la società cessionaria, con la quale aveva stipulato un nuovo contratto di franchising, di contenuto sostanzialmente identico a quello stipulato da . In seguito, Parte_1 quest'ultimo aveva effettuato la cancellazione della propria attività dal Registro delle Imprese, determinandone così la cessazione. Tali circostanze, secondo il giudice di primo grado, avevano determinato l'impossibilità materiale per l'affiliato di proseguire nell'esecuzione del Contratto, determinandone la risoluzione consensuale. Il Tribunale accoglieva invece la domanda di condanna al pagamento del prezzo della fornitura di prodotti per l'anno 2018, ritenendo che l'attore avesse dimostrato l'esistenza del diritto azionato mediante la produzione delle fatture pro-forma, dell'elenco completo degli ordini effettuati dal convenuto e delle fatture del corriere attestanti la consegna della merce. Di contro, non aveva eccepito alcun Parte_1 fatto modificativo, impeditivo o estintivo, né aveva contestato specificamente gli ordini di riferimento e le relative forniture, ma si era limitato a contestare la valenza delle fatture pro-forma e a dedurre l'assenza di prova della consegna dei beni. Infine, nel contratto di cessione d'azienda concluso dal convenuto era stabilito che i crediti e i debiti rimanessero di titolarità esclusiva del cedente.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , sulla base Parte_1 di due motivi di impugnazione:
I) illegittima condanna del convenuto in ragione di un asserito credito dell'attore afferente la somministrazione di merci di cui non è stata assolutamente provata l'effettiva consegna, in spregio ai dettami di cui all'art. 2697 c.c.;
pag. 3/7 II) illegittima e vessatoria condanna accessoria dell'odierno appellante alle spese legali liquidate in sentenza, nonostante l'intervenuto rigetto della domanda principale ex adverso azionata. L'appellante ha altresì formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
5. Con comparsa di risposta depositata in data 1.11.2024 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'inibitoria e dell'appello. Controparte_1
6. All'esito della discussione delle parti sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, nel corso della prima udienza di comparizione del 6.11.2024, il Collegio ha respinto l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione dinanzi al consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., per il 5.11.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. Al termine di tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato il capo di sentenza che lo ha condannato al pagamento della somma lorda di Euro 31.607,91, deducendo che:
- la consegna della merce non era mai avvenuta, non essendo stato prodotto alcun documento di trasporto, né alcun documento fiscale di riferimento;
- il giudice di primo grado aveva utilizzato come prova del credito delle mere note pro-forma (doc. 7), prive di data certa, in quanto mai contabilizzate e puntualmente contestate sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, peraltro contenenti un elenco di ordini privi di riferimenti idonei a consentire l'identificazione della merce e recanti i nominativi o gli IBAN di soggetti terzi, nonché le fatture emesse da un corriere nei confronti dell'impresa individuale dell'appellato (doc. 15), del tutto inconferenti, perché non attestanti l'effettiva presa in consegna, né il successivo recapito delle relative forniture.
L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando che, nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante non aveva contestato gli ordini, le modalità di spedizione e la consegna della merce. Ha rilevato, altresì, di avere depositato, nel giudizio di primo grado, oltre alla fattura pro forma, gli ordini della merce effettuate da TA, nonché le fatture emesse dal corriere nei confronti della propria impresa in relazione alla spedizione dei beni in questione e che tutte le spedizioni ivi riportate erano state richieste ed eseguite per conto di , il quale in taluni casi era il destinatario diretto, in altri casi, Parte_1 aveva indicato, quali beneficiari della spedizione, propri clienti.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, evidenziando che il rigetto delle altre domande formulate da pag. 4/7 non giustificava, alla luce della soccombenza reciproca, la condanna alla CP_1 rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del motivo, evidenziando come l'appellante non avesse esposto alcuna argomentazione volta a illustrare le ragioni dell'asserita erroneità della sentenza di primo grado.
3. L'esame del primo motivo d'appello impone una sintetica ricostruzione del programma negoziale delineato dalle parti in ordine al perfezionamento degli acquisti effettuati dall'impresa affiliata e alla conseguente insorgenza dell'obbligazione di pagamento del prezzo dei prodotti in favore dell'impresa affiliante. L'art. 5, comma 4, del Contratto pone a carico del franchisee l'obbligo di acquistare dal franchisor “tutta la merce necessaria all'esercizio dell'attività, per un importo minimo annuale di Euro 25.000,00, oltre IVA e spese di spedizione”. L'art. 7 stabilisce che ciascun ordine dovrà essere effettuato per iscritto e che i prodotti ordinati saranno pagati dal franchisee alla data di consegna della merce. La decisione del giudice di primo grado si fonda sulla documentazione prodotta da consistente in due riepilogativi di ordini indirizzati all'impresa individuale CP_1 dell'appellante (doc. 7 fasc. primo grado : il primo per complessivi Euro CP_1
10.286,41 e il secondo per complessivi Euro 21.321,50, che, sommati, formano l'importo oggetto della condanna. In calce al riepilogo contenuto nella nota pro-forma è riportato il dettaglio degli ordini dei prodotti, effettuati via e-mail, ove ciascuna e-mail reca in calce la firma di Pt_1
.
[...]
Inoltre, la Corte evidenzia come quest'ultimo non risulti aver disconosciuto, né contestato, tale documento – contenente il riepilogo degli ordini e il dettaglio degli stessi ordini - nel corso del giudizio di primo grado: l'appellante afferma del tutto genericamente tale circostanza, ma senza neppure menzionare l'atto in cui la contestazione sarebbe avvenuta. Pertanto, l'obbligo di effettuare gli ordini per iscritto, imposto dall'art. 7 del Contratto, deve ritenersi rispettato. Il perfezionamento del contratto di acquisto, invece, avveniva secondo lo schema previsto dall'art. 1327 c.c., quindi con l'inizio di esecuzione dato dalla spedizione dei prodotti. A fondamento di quest'ultima circostanza si pone il doc. 15 prodotto da CP_1 contenente le fatture emesse dalla società incaricata delle spedizioni e intestate all'impresa di CP_1
Da tale documento risulta, in particolare, che alcune spedizioni riportano come destinatario proprio l'impresa di “Liberty Off Road” (v. pagg. 4-6-8), Parte_1 mentre quelle indicate a pag. 2 recano effettivamente come destinatari soggetti terzi, ma clienti di e indicati direttamente da quest'ultimo negli ordini quali Pt_1 destinatari della spedizione.
pag. 5/7 Tale considerazione trova conferma nel doc. 7 prodotto da da cui risulta che CP_1
in alcune comunicazioni si è riconosciuto diretto destinatario della spedizione Pt_1 dei prodotti, mentre in altre ha indicato espressamente come destinatario un suo cliente, (v., ad esempio, pag. 24, dove si legge che un ordine “ferma a MI per mio cliente”). Secondo la Corte, queste circostanze consentono di ritenere dimostrata l'insorgenza dell'obbligazione di pagamento in capo all'impresa affiliata, considerato altresì che l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'omessa consegna dei prodotti, quale idoneo fatto impeditivo del diritto di credito fatto valere dall'appellato. Ne segue che il primo motivo d'appello è infondato e dev'essere dunque rigettato.
4. Passando all'esame del secondo motivo, la Corte, preliminarmente, ritiene che esso sia ammissibile. Dalla relativa rubrica, nonché dai sinteticissimi riferimenti contenuti alle pagine 8 e 12 dell'atto di citazione può infatti desumersi che con esso l'appellante abbia voluto censurare, in via subordinata, il capo della sentenza di primo grado recante la condanna alle spese nella parte in cui il giudice, alla luce del rigetto di tutte le altre domande formulate dall'attore, non ha tenuto conto della soccombenza reciproca e quindi non ha disposto una compensazione, quantomeno parziale, delle spese. Ciò posto, il motivo risulta comunque infondato nel merito, perché il giudice di primo grado – pur non avendolo specificato in motivazione – ha calcolato le spese di lite, non già sulla base del valore complessivo delle domande formulate, bensì sulla base del valore della domanda accolta (il decisum), come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo del D.M. n. 55 del 10.3.2014 (cfr. Cass. Civ., n. 9237 del 2022).
5. Le spese di lite per il giudizio d'appello seguono la soccombenza e devono quindi essere poste interamente a carico dell'appellante. Esse sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle ivi allegate, tenuto conto del valore della controversia (determinato all'interno dello scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa in concreto prestata. Infine, va dichiarata la sussistenza, in capo a , dei presupposti per il Parte_1 versamento di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di MI n. 4429/24, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
pag. 6/7 2) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 ulteriori spese del grado, che si liquidano in Euro 6.946,00 per compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre 15% per rimborso spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in MI nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
pag. 7/7
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1673/2024, promossa in grado d'appello da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Francesco Simone Papotto, presso il cui studio, in MI, Via Alberto Cavaliere n. 4, è elettivamente domiciliato;
appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Matteo Pietro Moraschini, presso il cui studio, in MI, Viale Regina Margherita n. 43, è elettivamente domiciliato;
appellato
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - contrariis reiectis - riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 4429/2024 (R.g. n. 44116/2021), pubblicata in data 23/04/2024, dal Tribunale di MI, Sez. V Civ., in persona della Dott.ssa Alessandra Forlenza e notificata in data 01/05/2024 e, pertanto, così giudicare: In via Principale e nel Merito: alla stregua delle censure mosse nell'atto di appello, a cura del Sig. , accertata la manifesta erroneità e l'illegittimità del Parte_1 provvedimento impugnato, in grave violazione delle vigenti disposizioni normative meglio indicate nelle motivazioni di cui in atti, riformare l'illegittima e vessatoria sentenza n.4429/2024 (Rgn.44116/2021 – Rep. 3463/2024) del 23/04/2024 del Tribunale di MI e, per l'effetto, in riforma del capo I e III del succitato provvedimento dichiarare che il Sig. (c.f. ), Parte_1 C.F._1 nulla deve al Sig. (c.f. – P.I. Controparte_1 C.F._2
), nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale OD P.IVA_1
ACCESSORI FUORISTRADA di , per i titoli tutti, le Controparte_1 conclusioni e le ragioni di cui agli atti e relativa documentazione di causa e, in particolare, perché il contestato credito di €.31.607,91 iva inclusa, oltre ad essere stato recisamente contestato da parte dell'assunto debitore, è risultato totalmente sprovvisto dei più basilari requisiti probatori, in grave lesione del precetto di cui all'art.2697 c.c., così come interpretato dalla maggioritaria corrente giurisprudenziale e dottrinale, in forza delle indicazioni rese dalle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione richiamate in atti. In Ogni Caso: con il favore di spese, diritti, onorari ed accessori di causa, inclusi maggiorazione 15% (ovvero nella diversa misura di Legge), 4% CPA e 22% IVA, del doppio grado di giudizio → da distrarsi a favore dello scrivente procuratore antistatario.
PER Controparte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di MI adita, contrariis reiectis, a. Nel merito ed in via principale, previa, se del caso, l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, respingere l'appello proposto da in Parte_1 quanto infondato e confermare la sentenza impugnata del Tribunale di MI, Sezione V° Civile, n. 4429/2024 pubblicata in data 23.4.2024 a definizione del giudizio RG 44116/2021; b. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. titolare dell'impresa individuale “Godzilla accessori Controparte_1 fuoristrada di ”, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
MI TE TA, titolare dell'impresa individuale “Liberty Off Road di TE TA”, esponendo:
- di aver stipulato, in data 3 marzo 2015, un contratto di franchising (di seguito, anche il “Contratto”), in qualità di affiliante, con il convenuto, in qualità di affiliato, in forza del quale quest'ultimo aveva assunto l'obbligo di corrispondere all'affiliante royalties annuali per l'uso del marchio e degli altri servizi previsti, nonché di acquistare dall'affiliante tutti i prodotti necessari all'esercizio della propria attività, con la previsione di una soglia minima;
- che l'affiliato, nell'anno 2018, non aveva saldato alcune fatture emesse a fronte della vendita di prodotti, per complessivi Euro 31.607,91 (IVA inclusa) e per il triennio 2019-2021 non aveva corrisposto le royalties, pari ad Euro 12.000,00, né aveva effettuato alcun acquisto di prodotti, nonostante l'obbligo previsto nel Contratto. L'attore chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto, in via principale, al pagamento delle suddette somme, a titolo di esatto adempimento e, in subordine, a titolo di risarcimento del danno.
pag. 2/7 2. si costituiva in giudizio e chiedeva, in via principale, il rigetto delle Parte_1 domande attoree e, in subordine, in via riconvenzionale, la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per inadempimento dell'affiliante all'obbligo di esclusiva.
3. Il Tribunale di MI, con sentenza pronunciata in data 22.4.2024 (sentenza n. 4429 pubblicata il 23.4.2024), condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di Euro 31.607,91 (comprensivo di IVA), oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
rigettava le restanti domande attoree e condannava il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite (liquidate in complessivi Euro 4.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali e accessori di legge). Il Tribunale rigettava le domande di condanna al pagamento delle royalties e dei corrispettivi minimi di acquisto – riferite al triennio 2019-2021 – in considerazione dell'avvenuto scioglimento del Contratto per fatti concludenti all'inizio dell'anno 2018. In particolare, il giudice di primo grado rilevava che , nel mese di aprile Parte_1
2018, aveva ceduto l'azienda a e che tale circostanza era Controparte_2 nota all'attore, il quale aveva proseguito l'attività di affiliazione con la società cessionaria, con la quale aveva stipulato un nuovo contratto di franchising, di contenuto sostanzialmente identico a quello stipulato da . In seguito, Parte_1 quest'ultimo aveva effettuato la cancellazione della propria attività dal Registro delle Imprese, determinandone così la cessazione. Tali circostanze, secondo il giudice di primo grado, avevano determinato l'impossibilità materiale per l'affiliato di proseguire nell'esecuzione del Contratto, determinandone la risoluzione consensuale. Il Tribunale accoglieva invece la domanda di condanna al pagamento del prezzo della fornitura di prodotti per l'anno 2018, ritenendo che l'attore avesse dimostrato l'esistenza del diritto azionato mediante la produzione delle fatture pro-forma, dell'elenco completo degli ordini effettuati dal convenuto e delle fatture del corriere attestanti la consegna della merce. Di contro, non aveva eccepito alcun Parte_1 fatto modificativo, impeditivo o estintivo, né aveva contestato specificamente gli ordini di riferimento e le relative forniture, ma si era limitato a contestare la valenza delle fatture pro-forma e a dedurre l'assenza di prova della consegna dei beni. Infine, nel contratto di cessione d'azienda concluso dal convenuto era stabilito che i crediti e i debiti rimanessero di titolarità esclusiva del cedente.
4. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello , sulla base Parte_1 di due motivi di impugnazione:
I) illegittima condanna del convenuto in ragione di un asserito credito dell'attore afferente la somministrazione di merci di cui non è stata assolutamente provata l'effettiva consegna, in spregio ai dettami di cui all'art. 2697 c.c.;
pag. 3/7 II) illegittima e vessatoria condanna accessoria dell'odierno appellante alle spese legali liquidate in sentenza, nonostante l'intervenuto rigetto della domanda principale ex adverso azionata. L'appellante ha altresì formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
5. Con comparsa di risposta depositata in data 1.11.2024 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'inibitoria e dell'appello. Controparte_1
6. All'esito della discussione delle parti sulla istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, nel corso della prima udienza di comparizione del 6.11.2024, il Collegio ha respinto l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione dinanzi al consigliere istruttore, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., per il 5.11.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. Al termine di tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato il capo di sentenza che lo ha condannato al pagamento della somma lorda di Euro 31.607,91, deducendo che:
- la consegna della merce non era mai avvenuta, non essendo stato prodotto alcun documento di trasporto, né alcun documento fiscale di riferimento;
- il giudice di primo grado aveva utilizzato come prova del credito delle mere note pro-forma (doc. 7), prive di data certa, in quanto mai contabilizzate e puntualmente contestate sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, peraltro contenenti un elenco di ordini privi di riferimenti idonei a consentire l'identificazione della merce e recanti i nominativi o gli IBAN di soggetti terzi, nonché le fatture emesse da un corriere nei confronti dell'impresa individuale dell'appellato (doc. 15), del tutto inconferenti, perché non attestanti l'effettiva presa in consegna, né il successivo recapito delle relative forniture.
L'appellato ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando che, nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante non aveva contestato gli ordini, le modalità di spedizione e la consegna della merce. Ha rilevato, altresì, di avere depositato, nel giudizio di primo grado, oltre alla fattura pro forma, gli ordini della merce effettuate da TA, nonché le fatture emesse dal corriere nei confronti della propria impresa in relazione alla spedizione dei beni in questione e che tutte le spedizioni ivi riportate erano state richieste ed eseguite per conto di , il quale in taluni casi era il destinatario diretto, in altri casi, Parte_1 aveva indicato, quali beneficiari della spedizione, propri clienti.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza relativo alle spese di lite, evidenziando che il rigetto delle altre domande formulate da pag. 4/7 non giustificava, alla luce della soccombenza reciproca, la condanna alla CP_1 rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del motivo, evidenziando come l'appellante non avesse esposto alcuna argomentazione volta a illustrare le ragioni dell'asserita erroneità della sentenza di primo grado.
3. L'esame del primo motivo d'appello impone una sintetica ricostruzione del programma negoziale delineato dalle parti in ordine al perfezionamento degli acquisti effettuati dall'impresa affiliata e alla conseguente insorgenza dell'obbligazione di pagamento del prezzo dei prodotti in favore dell'impresa affiliante. L'art. 5, comma 4, del Contratto pone a carico del franchisee l'obbligo di acquistare dal franchisor “tutta la merce necessaria all'esercizio dell'attività, per un importo minimo annuale di Euro 25.000,00, oltre IVA e spese di spedizione”. L'art. 7 stabilisce che ciascun ordine dovrà essere effettuato per iscritto e che i prodotti ordinati saranno pagati dal franchisee alla data di consegna della merce. La decisione del giudice di primo grado si fonda sulla documentazione prodotta da consistente in due riepilogativi di ordini indirizzati all'impresa individuale CP_1 dell'appellante (doc. 7 fasc. primo grado : il primo per complessivi Euro CP_1
10.286,41 e il secondo per complessivi Euro 21.321,50, che, sommati, formano l'importo oggetto della condanna. In calce al riepilogo contenuto nella nota pro-forma è riportato il dettaglio degli ordini dei prodotti, effettuati via e-mail, ove ciascuna e-mail reca in calce la firma di Pt_1
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Inoltre, la Corte evidenzia come quest'ultimo non risulti aver disconosciuto, né contestato, tale documento – contenente il riepilogo degli ordini e il dettaglio degli stessi ordini - nel corso del giudizio di primo grado: l'appellante afferma del tutto genericamente tale circostanza, ma senza neppure menzionare l'atto in cui la contestazione sarebbe avvenuta. Pertanto, l'obbligo di effettuare gli ordini per iscritto, imposto dall'art. 7 del Contratto, deve ritenersi rispettato. Il perfezionamento del contratto di acquisto, invece, avveniva secondo lo schema previsto dall'art. 1327 c.c., quindi con l'inizio di esecuzione dato dalla spedizione dei prodotti. A fondamento di quest'ultima circostanza si pone il doc. 15 prodotto da CP_1 contenente le fatture emesse dalla società incaricata delle spedizioni e intestate all'impresa di CP_1
Da tale documento risulta, in particolare, che alcune spedizioni riportano come destinatario proprio l'impresa di “Liberty Off Road” (v. pagg. 4-6-8), Parte_1 mentre quelle indicate a pag. 2 recano effettivamente come destinatari soggetti terzi, ma clienti di e indicati direttamente da quest'ultimo negli ordini quali Pt_1 destinatari della spedizione.
pag. 5/7 Tale considerazione trova conferma nel doc. 7 prodotto da da cui risulta che CP_1
in alcune comunicazioni si è riconosciuto diretto destinatario della spedizione Pt_1 dei prodotti, mentre in altre ha indicato espressamente come destinatario un suo cliente, (v., ad esempio, pag. 24, dove si legge che un ordine “ferma a MI per mio cliente”). Secondo la Corte, queste circostanze consentono di ritenere dimostrata l'insorgenza dell'obbligazione di pagamento in capo all'impresa affiliata, considerato altresì che l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'omessa consegna dei prodotti, quale idoneo fatto impeditivo del diritto di credito fatto valere dall'appellato. Ne segue che il primo motivo d'appello è infondato e dev'essere dunque rigettato.
4. Passando all'esame del secondo motivo, la Corte, preliminarmente, ritiene che esso sia ammissibile. Dalla relativa rubrica, nonché dai sinteticissimi riferimenti contenuti alle pagine 8 e 12 dell'atto di citazione può infatti desumersi che con esso l'appellante abbia voluto censurare, in via subordinata, il capo della sentenza di primo grado recante la condanna alle spese nella parte in cui il giudice, alla luce del rigetto di tutte le altre domande formulate dall'attore, non ha tenuto conto della soccombenza reciproca e quindi non ha disposto una compensazione, quantomeno parziale, delle spese. Ciò posto, il motivo risulta comunque infondato nel merito, perché il giudice di primo grado – pur non avendolo specificato in motivazione – ha calcolato le spese di lite, non già sulla base del valore complessivo delle domande formulate, bensì sulla base del valore della domanda accolta (il decisum), come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo del D.M. n. 55 del 10.3.2014 (cfr. Cass. Civ., n. 9237 del 2022).
5. Le spese di lite per il giudizio d'appello seguono la soccombenza e devono quindi essere poste interamente a carico dell'appellante. Esse sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle ivi allegate, tenuto conto del valore della controversia (determinato all'interno dello scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa in concreto prestata. Infine, va dichiarata la sussistenza, in capo a , dei presupposti per il Parte_1 versamento di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di MI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di MI n. 4429/24, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
pag. 6/7 2) condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 ulteriori spese del grado, che si liquidano in Euro 6.946,00 per compensi (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria), oltre 15% per rimborso spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte di , di un ulteriore importo, pari Parte_1 all'importo del contributo unificato già corrisposto.
Così deciso in MI nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
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