Art. 4.
E' data facolta' a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera b) dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 , di presentare ricorso, tramite le competenti autorita' militari, al Ministero della difesa, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Entro detto termine di tempo il Ministro per la difesa nominera', a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovra' ultimare i suoi lavori nel periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
E' data facolta' a coloro che si trovino nelle condizioni di esclusione di cui alla presente legge, per effetto della lettera b) dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 , di presentare ricorso, tramite le competenti autorita' militari, al Ministero della difesa, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Entro detto termine di tempo il Ministro per la difesa nominera', a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovra' ultimare i suoi lavori nel periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.