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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
COLLEGIALE DEFINITIVA
TRIBUNALE di PERUGIA Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale in persona di Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel. Dott. Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4216/2020 R.G. promossa da : (C.F. ), nato ad [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gemma Paola Bracco ed elettivamente domiciliato in Perugia, alla Via Baglioni n. 10 presso lo studio del difensore Ricorrente
Contro
C.F. ), nata a [...], in data [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Iuri Fucili ed elettivamente domiciliata in Orvieto (TR), al Corso Cavour n. 97, presso lo studio del difensore Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte Conclusioni del p.m.: “il P.M. conclude per la pronuncia di separazione dei coniugi;
quanto alle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento del minore, si riporta alle condizioni di cui all'ordinanza emessa in data 1.3.2021”.
Sintetica esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1 e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_2
Acri (CS) il 6.6.1995, dal quale sono nati i figli il 21.9.2000, il Per_1 Per_2
4.4.2002 e il 17.2.2009.La coppia ha stabilito, da ultimo, la residenza Per_3 familiare in immobile sito nel Comune di Magione, via Prati Fioriti nr. 11
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia - premesso di essere Parte_1 titolare di una piccola ditta di manutenzione, mentre la moglie non lavora - ha chiesto pronuncia di separazione. Ha esposto che la convivenza matrimoniale si è rivelata, sin dai primi tempi del matrimonio, estremamente difficoltosa a causa dei comportamenti di scarsa cura della moglie verso il marito e i figli, culminati nell'abbandono, nel mese di ottobre del 2019, della residenza familiare, con trasferimento di residenza nel Comune di S. Casciano dei Bagni ( SI) e dell'interruzione di rapporti regolari di pagina 1 di 10 frequentazione con il figlio minore e di contribuzione alle esigenze di Per_3 mantenimento di tutti i figli.
Ha sostenuto, inoltre, che sin dal 2016 la moglie avrebbe violato i doveri di fedeltà. Ha chiesto pronuncia di separazione con addebito, l'affidamento esclusivo del minore al padre, contribuzione al mantenimento dei figli a carico della madre da Per_3 determinarsi nella somma di euro 750,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_2 la versione dei fatti esposta dal ricorrente ed ha sostenuto, invece, che sono state le condotte del coniuge a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza Ha dedotto, in particolare, che il marito l'avrebbe ripetutamente tradita assumendo, inoltre, atteggiamenti violenti e minacciosi che l'hanno costretta, di fatto, a lasciare l'abitazione familiare nel mese di dicembre del 2019, trasferendosi a casa dell'anziana madre, ed a presentare alla Procura della Repubblica di Perugia denuncia, nel mese di gennaio del 2020, nei confronti del coniuge che, anche dopo l'allontanamento della moglie, ha perseverato in condotte “ persercutorie”. Ha esposto, ancora, di aver cercato, pur essendo priva di attività lavorativa, di contribuire al mantenimento dei figli, con l'aiuto della madre. Ha esposto, ancora, che : i coniugi erano titolari di quote sociali della società “ Fonte s.a.s” di ( 80% il marito, 20% lei) che Parte_1 esercitava attività di ristorazione a condizione familiare;
alla crisi matrimoniale ha fatto seguito anche quella della società, non più operativa e molto esposta dal punto di vista debitorio;
il marito ha ceduto, nel 2018 le sue quote sociali ad altra persona;
lei versa in una situazione di pressochè indigenza essendo priva di propri redditi da lavoro.
Ha concluso chiedendo che sia pronuncia separazione con addebito a carico del coniuge, assegnazione dell'abitazione familiare in favore del sig. ; affidamento Pt_1 condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre e Per_3 regolamentazione del diritto di visita e frequentazione con la madre. Ha chiesto che sia disposto a carico del solo padre l'onere di mantenimento dei tre figli, con previsione di contributo diretto in favore dei figli maggiorenni e , di euro 500,00 per Per_2 Per_1 ciascuno. Ha chiesto, inoltre, assegno di mantenimento in suo favore di euro 750,00 mensili.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi il Presidente, in via provvisoria, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_3 prevalente presso il padre e disciplinato il diritto di visita e frequentazione con la madre ( due weekend alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 21,00; - sette giorni durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno, durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà, alternativamente, Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro, mentre nelle vacanze estive il figlio trascorrerà in modo anche non continuativo 15 giorni con ciascun genitore, previamente concordati tra di loro entro il 30 giugno di ogni anno) ed ha posto a carico di Parte_1
assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili in favore della moglie,
[...] considerando le attuali difficoltà della stessa a contribuire al mantenimento dei figli con versamenti diretti di somme di danaro. Ha inoltre disposto l'assegnazione pagina 2 di 10 dell'abitazione familiare sita in Magione, condotta in locazione e costituente il luogo dove il nucleo familiare viveva sino alla separazione, in favore di . Parte_1
Il provvedimento è stato oggetto di reclamo alla Corte d'Appello di Perugia che con provvedimento del 26.4.2021 ( all. 17 memoria ex art. 183 co.VI di parte resistente) lo ha integralmente confermato.
Nella fase avanti al G.I. la causa è stata istruita a mezzo di acquisizioni documentali e di audizione dei testi , ( figlio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 maggiorenne della coppia), , e all'esito rimessa al Testimone_4 Tes_5
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va dichiarata la separazione personale tra i coniugi. I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e senza possibilità alcuna di riconciliazione.
3. Entrambe le parti hanno formulato reciproche domande di addebito per asserita violazione dei doveri inerenti il matrimonio e, quanto alla resistente, anche per condotte violente e minacciose poste in essere ai suoi danni dal coniuge.
In via generale si ricorda che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 13431/2008). Quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'inesistenza dell'infedeltà o l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis, cfr. Cass. n. 2059/12; Cass. n. 1874/2019). Infine, con riferimento alla portata del dovere di fedeltà la cui violazione può assumere rilievo ai fini dell'addebito, preme precisare che tale obbligo deve essere letto nella prospettiva della fiducia e della dedizione che caratterizzano fisiologicamente il rapporto di coniugio, ragion per cui assumono rilievo tutte le condotte che siano idonee a ledere ovvero a porre in discussione tali fondamentali caratteristiche e, dunque, anche rapporti intrattenuti con i terzi, che, anche ove privi di componenti di carattere sessuale, per le modalità assunte in concreto, siano suscettibili di pregiudicare la necessaria esclusività del rapporto matrimoniale (cfr. Cass. n. 8862/12, in motivazione: “L'obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi”; Cass. n.
pagina 3 di 10 15557/08: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”).
Principiando dalla domanda di addebito formulata dal ricorrente si osserva che lo stesso ha indicato, quali motivi di addebito : l'esistenza, a suo dire dal 2016, di relazioni extraconiugali della moglie con altri uomini, condotte di scarso accudimento verso il marito e i figli, l'abbandono della casa familiare nel mese di dicembre del 2019. Per quanto riguarda l'asserita violazione del dovere di fedeltà l'istruttoria svolta, tuttavia, non ha fatto emergere alcun elemento dal quale desumere le condotte addebitate alla signora I testi indicati da parte ricorrente sul punto, CP_2 Tes_1
e si sono limitati a sostenere di aver saputo della
[...] Testimone_6 presunta relazione extraconiugale della signora con ( indicato Per_4 Persona_5 quale cugino di ) direttamente dal sig. ovvero, quanto al teste Parte_1 Pt_1
, da “ voci” che circolavano , non meglio identificate. Hanno escluso di Testimone_7 aver personalmente visto la donna in atteggiamenti “ intimi” con il o di aver Per_5 visionato video o foto che li ritraessero. Per quanto riguarda le lamentate condotte di mancata cura ed assistenza nei confronti dei figli e delle esigenze del nucleo familiare analogamente dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi dai quali desumere che la resistente, nel periodo della convivenza matrimoniale, abbia tenuto atteggiamenti poco rispettosi verso il coniuge e di mancato adempimenti dei doveri di accudimento nei confronti dei figli. In corso di giudizio è stato sentito come teste il figlio della coppia, , che non ha formulato alcuna Per_1 doglianza relativa a condotte “ trascuranti” della madre nei confronti del figlio o del marito, pur avendo escluso ( come meglio si preciserà) che il abbia tenuto Pt_1 condotte aggressive e/o violente nei confronti della moglie. E' emersa, invece, una certa situazione di conflittualità tra le parti determinata anche dalla convinzione soggettiva del che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale con altri ( cfr. Pt_1 dichiarazioni testimoniali rese da , Testimone_8 Testimone_1 Tes_5
tanto da averla accusata anche in presenza di terzi che, tuttavia, di per sé sola è
[...] palesemente inidonea ad assurgere ad elemento di prova dimostrativo di violazioni dei doveri familiari. Per quanto riguarda, infine, l'abbandono dell'abitazione familiare da parte della resistente, non è stata tale condotta a determinare, causalmente, la fine della convivenza matrimoniale apparendo, invece, tale decisione determinata dalla conflittualità già insorta tra le parti accentuata dalle accuse mosse dal alla Pt_1 moglie, prive peraltro di riscontri e dall'ormai conclamata intollerabilità della convivenza.
La domanda di addebito, conclusivamente, deve essere rigettata.
La resistente ha indicato quali motivi di addebito della separazione reiterate condotte poste in essere dal coniuge nei suoi confronti di violenza, minacce ed atti persecutori per le quali ha anche presentato denuncia in sede penale. Il procedimento penale iscritto a carico di si è, tuttavia, concluso con provvedimento di Parte_1
pagina 4 di 10 archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Perugia ( cfr. relativo provvedimento allegato alle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. di parte ricorrente), nonostante l'opposizione della persona offesa, a fronte della genericità degli episodi riferiti e della diversa ricostruzione che ne hanno dato persone indicate dalla stessa denunciante come informate dei fatti ( tra cui il sig. sentito anche quale Tes_5 testimone nel presente procedimento). Ancorchè il provvedimento di archiviazione emesso in sede penale ( e gli atti sui quali si fonda) non vincolino il giudice civile nell'accertamento di fatti rilevanti ai fini della decisione, lo stesso costituisce, tuttavia, elemento indiziario liberamente valutabile unitamente agli altri elementi di prova acquisiti in giudizio. Le testimonianze assunte in corso di causa con i testi indicati da parte resistente nel figlio , nella teste e nel teste non hanno Per_1 Testimone_4 Tes_5 fornito elementi di riscontro alla tesi sostenuta dalla resistente e, in particolare, ad episodi ricorrenti di condotte aggressive, violente, prevaricatrici o ingiuriose nel corso della convivenza matrimoniale. Sono emersi certamente atteggiamenti non rispettosi della resistente tenuti dal ma causalmente connessi con la sua convinzione “ Pt_1 soggettiva” del tradimento della moglie e che vanno, pertanto, collocati nel contesto di una relazione ormai in crisi e connotata dal venire meno della comunanza di vita morale e materiale. Il figlio della coppia, , in particolare, ha escluso in modo Per_1 perentorio che nel corso del matrimonio, il marito abbia mai tenuto condotte di violenza fisica e verbale nei confronti della madre;
ancora il figlio ha Per_1 dichiarato che la madre gli ha riferito, mentre lui si trovava all'estero, di volersi allontanare dall'abitazione familiare perché “ non sopportava “ più il marito, confermando, in sostanza, che nella coppia vi era una situazione di crisi tale da rendere ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Anche la domanda di addebito formulata dalla resistente, conclusivamente, deve essere rigettata.
4. Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore ( di anni 16) Per_3 mentre la signora ha chiesto l'affidamento condiviso con collocamento CP_2 residenziale presso il padre. La domanda di affidamento esclusivo deve essere rigettata non essendo emersi in corso di causa elementi dai quali desumere profili di palese inidoneità della madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Va dunque confermato in via definitiva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento residenziale presso il padre. Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del minore con la madre si osserva che il ragazzo ha ormai raggiunto l'età di 16 anni ed appare, di per sé, in grado di autodeterminarsi nella relazione con la madre. Si ritiene comunque opportuno indicare, in assenza di diversa determinazione delle parti e dello stesso minore, mantenere in via sussidiaria l'assetto indicato nel provvedimento presidenziale e prevedere, dunque, che – salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze del minore – la madre possa vedere il minore almeno due weekend alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 21,00; sette giorni durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà, alternativamente, Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro, mentre nelle vacanze estive il figlio pagina 5 di 10 trascorrerà in modo anche non continuativo 15 giorni con ciascun genitore, previamente concordati tra di loro entro il 30 giugno di ogni anno .
5. Il ricorrente, successivamente all'introduzione del giudizio, ha chiesto l'assegnazione in suo favore di abitazione sita nel Comune di Corciano in via C. Bozza nr. 12, sostenendo, in sede presidenziale, che tale immobile sarebbe stata adibita a residenza familiare, pur dichiarando che, in realtà, al momento della separazione l'abitazione del nucleo familiare era quella di Magione condotta in locazione. La domanda va rigettata posto che costituisce dato pacifico che la coppia al momento della separazione abitava a Magione e non a Corciano sicchè l'unica assegnazione possibile riguarda il luogo di abituale dimora del nucleo familiare in funzione della conservazione del contesto ambientale dove i figli vivevano. L'eventuale contrasto esistente tra le parti circa la soluzione di controversie inerenti immobili in comproprietà è da ritenersi del tutto estranea al presente giudizio come valutato dalla Corte d'Appello di Perugia in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale ( cfr. ancora all. 17 memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. di parte resistente). Parrebbe peraltro, benchè su tale questione le parti nulla hanno documentato, che attualmente il ricorrente si sarebbe trasferito a vivere nell'immobile di Corciano la cui specifica titolarità non è stata chiarita in corso di giudizio.
6. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli si osserva che alcun provvedimento va assunto quanto al figlio , avendo lo stesso dichiarato, nel corso della sua Per_1 testimonianza, di svolgere attività lavorativa e di abitare da solo sicchè deve ritenersi che lo stesso abbia ormai raggiunto una situazione di autosufficienza economica. Negli scritti conclusionali il ricorrente ha invece sostenuto di convivere con tutti i tre i figli provvedendo al loro mantenimento ma si tratta però di dichiarazione che contrasta con quanto dichiarato dal figlio all'udienza in cui è stato sentito come teste e con quanto sostenuto, invece, dalla resistente. Con riguardo al figlio mentre la resistente ha sostenuto – senza però fornire Per_2 alcun riscontro a tale dichiarazione – che lo stesso sarebbe autosufficiente economicamente il ricorrente ha dichiarato che attualmente lo stesso avrebbe trovato un lavoro “ precario”. In assenza di qualsivoglia specifica allegazione deve ritenersi, in via presuntiva, che il ragazzo, convivente con il padre, non abbia raggiunto ancora una situazione di autosufficienza economica sicchè è necessario provvedere alla disciplina del suo mantenimento e del minore . Per_3
In via generale si ricorda che l'art. 337 ter c.c. prevede che “ “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 315-bis, c.1, c.c., inoltre, dispone che i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro pagina 6 di 10 capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, coerentemente, nel disciplinare i criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 337-ter, c. 4, nn. 1 e 2, c.c., pone quali parametri da tenere in considerazione le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori. Sul punto, nei rapporti interni tra genitori, vige l'art. 316-bis, c.1, c.c. che prevede il principio per il quale, anche se non sposati, questi adempiano ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il medesimo criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare: le risorse economiche di ciascuno, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Tali elementi di giudizio costituiscono gli aspetti ove si declina il principio di proporzionalità che la più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quale criterio fondamentale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, in base alle esigenze dello stesso e del tenore di vita tenuto durante la convivenza dei genitori, valutando, comparativamente, i redditi di entrambi.
Applicando tali criteri al caso di specie si osserva che la signora è priva CP_2 ufficialmente di regolare attività lavorativa e dunque di redditi da lavoro dipendente. Si ritiene, tuttavia, che la stessa sia in grado di svolgere tale attività anche tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della convivenza matrimoniale quando gestiva, insieme al coniuge, un'attività di ristorazione sicchè, considerando anche il tempo ormai trascorso dall'interruzione della convivenza matrimoniale, deve ritenersi che la stessa sia oggi in grado di contribuire al mantenimento dei figli conviventi con il padre in misura che si stima equo determinare – con efficacia dalla presente pronuncia - nella somma di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 40% delle spese straordinarie da concordarsi tra le parti, mentre il restante 60% può essere posto a carico del padre.
6. La signora ha chiesto disporsi in suo favore assegno di Controparte_2 mantenimento ponendo a fondamento della domanda l'assenza di titolarità di rapporti di lavoro e di qualsivoglia fonte di reddito proprio. Ha dichiarato che in corso di matrimonio era titolare di una quota del 20% di società condivisa con il coniuge dedita ad attività di ristorazione che, tuttavia, è entrata in crisi con acquisizione di posizioni debitorie rilevanti e che, inoltre, è stata ceduta, per la maggior quota, ad altra persona da parte del coniuge.
In via generale si osserva che è nota la differente funzione che caratterizza l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, rispetto all'assegno concesso in sede divorzile: il primo, posto il perdurare del vincolo “è volto mantenere il tenore di vita in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 6176 del 1.3.2023), mentre, in sede di divorzio ove vengono meno,
pagina 7 di 10 definitivamente, gli obblighi di cui all'art. 143 c.c., l'assegno è finalizzato agli scopi assistenziali o compensativo-perequativi individuati dall'interpretazione giurisprudenziale relativa all'art. 5, L. 898/1970. Ciò posto, ai fini della concessione dell'assegno, va rilevato come in entrambe le circostanze assume particolare rilievo la condizione patrimoniale personale dei coniugi, poiché anche su tale base viene valutata l'opportunità di concedere l'assegno periodico a favore della parte, economicamente, più debole. Sul punto, in sede di separazione giudiziale, è lo stesso art. 156 c.c. a prevedere quale presupposto alla concessione dell'assegno di mantenimento, oltre alla mancanza dell'addebito della separazione, l'insufficienza di redditi propri in capo al coniuge richiedente, al fine di continuare a mantenere il medesimo stile di vita goduto in costanza di matrimonio. I redditi di cui all'art. 156 c.c. devono essere considerati alla luce del complesso patrimoniale dei coniugi nella sua interezza, valutando immobili di proprietà, rendite, e giacenze possedute al momento della separazione, non essendo sufficiente, pertanto, il mero squilibrio ponderato sulla base dei soli introiti mensili derivanti dall'attività lavorativa quale fondamento del diritto all'assegno in questione: a mente della Giurisprudenza di legittimità, difatti, trovano specifico rilievo “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 32212 del 2.11.2022). Alla luce di tale accertamento, coerentemente, la Giurisprudenza ritiene che l'assegno di mantenimento debba riconoscersi al coniuge richiedente laddove non sussiste “la titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 1162 del 18.1.2017).
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che alcuna delle parti ha fornito specifiche allegazioni relative ai redditi di cui il nucleo familiare godeva in corso di convivenza matrimoniale, essendosi limitata la resistente a far riferimento alla società condivisa con il coniuge dedita ad attività di ristorazione a conduzione familiare e il sig.
a documentare i suoi redditi per il solo triennio 2018 – 2020 dichiarando in Pt_1 ricorso di essere titolare di una ditta di manutenzione. Tenendo conto delle scarne indicazioni fornite dalle parti può ritenersi, in via presuntiva, che il sig. , in Pt_1 qualità di titolare di ditta a tutt'oggi attiva, goda di maggiori redditi rispetto alla moglie che pur risultando titolare di diritti su beni immobili ( diritto di nuda proprietà su immobile di Bettona che il sig. ha dichiarato di aver acquistato e quota del Pt_1
20% su immobile sito nel Comune di Ellera di proprietà della società condivisa con il coniuge che ha ceduto le sue quote) non risulta avere la possibilità di trarre dagli stessi fonti di reddito.
Deve peraltro considerarsi che il , di fatto, dall'epoca della separazione ha Pt_1 provveduto in via pressochè esclusiva al mantenimento dei figli e a tutt'oggi continua ad occuparsi delle loro esigenze anche alla luce dell'assenza di regolari frequentazioni tra la madre e i figli ( compreso il minore ) e che la signora è Per_3 CP_2 comunque in grado di svolgere attività lavorativa risultando, in ogni caso, titolare della pagina 8 di 10 quota del 20% della società che in passato gestiva con il marito al quale è oggi subentrata altra persona.
Si ritiene congruo, alla luce di tali valutazioni, disporre pertanto a carico del Pt_1 assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 300,00 mensili, a far data dalla pronuncia del presente provvedimento, oltre a rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese di lite considerando la natura e l'esito della controversia con parziale reciproca soccombenza vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede :
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. e Sig.ra Parte_1 CP_2
i quali hanno contratto matrimonio in Acri (CS) il 6.6.1995, disponendo che la
[...]
Cancelleria provveda alla trasmissione, in copia autentica, del dispositivo della sentenza limitatamente al punto 1) per le annotazioni di legge;
2. Rigetta le reciproche domande di addebito
3. Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori Persona_6 con collocamento prevalente per il padre.
4. Dispone che la madre – tenuto conto della volontà del minore e salvo diverso accordo tra le parti – possa vederlo e incontrarlo almeno due fine – settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 21,00; sette giorni durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno;
per le vacanze pasquali il figlio trascorrerà, alternativamente, Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà in modo anche non continuativo 15 giorni con ciascun genitore, previamente concordati tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Dichiara inammissibile la domanda formulata da di assegnazione Parte_1 dell'abitazione sita in Corciano, via C. Bozza essendo stata indicata invece, quale residenza familiare – di cui si conferma l'assegnazione in suo favore - l'abitazione condotta in affitto in Magione, via Prati Fioriti nr. 11.
6. Dispone che contribuisca – con efficacia dalla presente pronuncia e Controparte_2 conferma per il passato di quanto disposto in sede presidenziale - al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_3 Per_2 autosufficiente, conviventi con il padre, con il versamento della somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, oltre a rivalutazione annuale ISTAT e al 40% delle spese straordinarie da concordarsi tra le parti.
pagina 9 di 10 7. Pone a carico di assegno di mantenimento – con efficacia dalla Parte_1 pronuncia – in favore di di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Controparte_2 annuale ISTAT.
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 13.2.2025 – 5.3.2025 Il Presidente
pagina 10 di 10
TRIBUNALE di PERUGIA Prima Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Perugia in composizione collegiale in persona di Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel. Dott. Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4216/2020 R.G. promossa da : (C.F. ), nato ad [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gemma Paola Bracco ed elettivamente domiciliato in Perugia, alla Via Baglioni n. 10 presso lo studio del difensore Ricorrente
Contro
C.F. ), nata a [...], in data [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Iuri Fucili ed elettivamente domiciliata in Orvieto (TR), al Corso Cavour n. 97, presso lo studio del difensore Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia. oggetto: separazione giudiziale. Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.11.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte Conclusioni del p.m.: “il P.M. conclude per la pronuncia di separazione dei coniugi;
quanto alle condizioni relative all'affidamento ed al mantenimento del minore, si riporta alle condizioni di cui all'ordinanza emessa in data 1.3.2021”.
Sintetica esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1 e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_2
Acri (CS) il 6.6.1995, dal quale sono nati i figli il 21.9.2000, il Per_1 Per_2
4.4.2002 e il 17.2.2009.La coppia ha stabilito, da ultimo, la residenza Per_3 familiare in immobile sito nel Comune di Magione, via Prati Fioriti nr. 11
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia - premesso di essere Parte_1 titolare di una piccola ditta di manutenzione, mentre la moglie non lavora - ha chiesto pronuncia di separazione. Ha esposto che la convivenza matrimoniale si è rivelata, sin dai primi tempi del matrimonio, estremamente difficoltosa a causa dei comportamenti di scarsa cura della moglie verso il marito e i figli, culminati nell'abbandono, nel mese di ottobre del 2019, della residenza familiare, con trasferimento di residenza nel Comune di S. Casciano dei Bagni ( SI) e dell'interruzione di rapporti regolari di pagina 1 di 10 frequentazione con il figlio minore e di contribuzione alle esigenze di Per_3 mantenimento di tutti i figli.
Ha sostenuto, inoltre, che sin dal 2016 la moglie avrebbe violato i doveri di fedeltà. Ha chiesto pronuncia di separazione con addebito, l'affidamento esclusivo del minore al padre, contribuzione al mantenimento dei figli a carico della madre da Per_3 determinarsi nella somma di euro 750,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_2 la versione dei fatti esposta dal ricorrente ed ha sostenuto, invece, che sono state le condotte del coniuge a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza Ha dedotto, in particolare, che il marito l'avrebbe ripetutamente tradita assumendo, inoltre, atteggiamenti violenti e minacciosi che l'hanno costretta, di fatto, a lasciare l'abitazione familiare nel mese di dicembre del 2019, trasferendosi a casa dell'anziana madre, ed a presentare alla Procura della Repubblica di Perugia denuncia, nel mese di gennaio del 2020, nei confronti del coniuge che, anche dopo l'allontanamento della moglie, ha perseverato in condotte “ persercutorie”. Ha esposto, ancora, di aver cercato, pur essendo priva di attività lavorativa, di contribuire al mantenimento dei figli, con l'aiuto della madre. Ha esposto, ancora, che : i coniugi erano titolari di quote sociali della società “ Fonte s.a.s” di ( 80% il marito, 20% lei) che Parte_1 esercitava attività di ristorazione a condizione familiare;
alla crisi matrimoniale ha fatto seguito anche quella della società, non più operativa e molto esposta dal punto di vista debitorio;
il marito ha ceduto, nel 2018 le sue quote sociali ad altra persona;
lei versa in una situazione di pressochè indigenza essendo priva di propri redditi da lavoro.
Ha concluso chiedendo che sia pronuncia separazione con addebito a carico del coniuge, assegnazione dell'abitazione familiare in favore del sig. ; affidamento Pt_1 condiviso del minore con collocamento prevalente presso il padre e Per_3 regolamentazione del diritto di visita e frequentazione con la madre. Ha chiesto che sia disposto a carico del solo padre l'onere di mantenimento dei tre figli, con previsione di contributo diretto in favore dei figli maggiorenni e , di euro 500,00 per Per_2 Per_1 ciascuno. Ha chiesto, inoltre, assegno di mantenimento in suo favore di euro 750,00 mensili.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi il Presidente, in via provvisoria, ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_3 prevalente presso il padre e disciplinato il diritto di visita e frequentazione con la madre ( due weekend alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 21,00; - sette giorni durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno, durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà, alternativamente, Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro, mentre nelle vacanze estive il figlio trascorrerà in modo anche non continuativo 15 giorni con ciascun genitore, previamente concordati tra di loro entro il 30 giugno di ogni anno) ed ha posto a carico di Parte_1
assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili in favore della moglie,
[...] considerando le attuali difficoltà della stessa a contribuire al mantenimento dei figli con versamenti diretti di somme di danaro. Ha inoltre disposto l'assegnazione pagina 2 di 10 dell'abitazione familiare sita in Magione, condotta in locazione e costituente il luogo dove il nucleo familiare viveva sino alla separazione, in favore di . Parte_1
Il provvedimento è stato oggetto di reclamo alla Corte d'Appello di Perugia che con provvedimento del 26.4.2021 ( all. 17 memoria ex art. 183 co.VI di parte resistente) lo ha integralmente confermato.
Nella fase avanti al G.I. la causa è stata istruita a mezzo di acquisizioni documentali e di audizione dei testi , ( figlio Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 maggiorenne della coppia), , e all'esito rimessa al Testimone_4 Tes_5
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Va dichiarata la separazione personale tra i coniugi. I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile e senza possibilità alcuna di riconciliazione.
3. Entrambe le parti hanno formulato reciproche domande di addebito per asserita violazione dei doveri inerenti il matrimonio e, quanto alla resistente, anche per condotte violente e minacciose poste in essere ai suoi danni dal coniuge.
In via generale si ricorda che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 13431/2008). Quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'inesistenza dell'infedeltà o l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis, cfr. Cass. n. 2059/12; Cass. n. 1874/2019). Infine, con riferimento alla portata del dovere di fedeltà la cui violazione può assumere rilievo ai fini dell'addebito, preme precisare che tale obbligo deve essere letto nella prospettiva della fiducia e della dedizione che caratterizzano fisiologicamente il rapporto di coniugio, ragion per cui assumono rilievo tutte le condotte che siano idonee a ledere ovvero a porre in discussione tali fondamentali caratteristiche e, dunque, anche rapporti intrattenuti con i terzi, che, anche ove privi di componenti di carattere sessuale, per le modalità assunte in concreto, siano suscettibili di pregiudicare la necessaria esclusività del rapporto matrimoniale (cfr. Cass. n. 8862/12, in motivazione: “L'obbligo di fedeltà è sicuramente impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale tra i coniugi, volto a garantire e consolidare l'armonia interna tra essi”; Cass. n.
pagina 3 di 10 15557/08: “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge”).
Principiando dalla domanda di addebito formulata dal ricorrente si osserva che lo stesso ha indicato, quali motivi di addebito : l'esistenza, a suo dire dal 2016, di relazioni extraconiugali della moglie con altri uomini, condotte di scarso accudimento verso il marito e i figli, l'abbandono della casa familiare nel mese di dicembre del 2019. Per quanto riguarda l'asserita violazione del dovere di fedeltà l'istruttoria svolta, tuttavia, non ha fatto emergere alcun elemento dal quale desumere le condotte addebitate alla signora I testi indicati da parte ricorrente sul punto, CP_2 Tes_1
e si sono limitati a sostenere di aver saputo della
[...] Testimone_6 presunta relazione extraconiugale della signora con ( indicato Per_4 Persona_5 quale cugino di ) direttamente dal sig. ovvero, quanto al teste Parte_1 Pt_1
, da “ voci” che circolavano , non meglio identificate. Hanno escluso di Testimone_7 aver personalmente visto la donna in atteggiamenti “ intimi” con il o di aver Per_5 visionato video o foto che li ritraessero. Per quanto riguarda le lamentate condotte di mancata cura ed assistenza nei confronti dei figli e delle esigenze del nucleo familiare analogamente dall'istruttoria svolta non sono emersi elementi dai quali desumere che la resistente, nel periodo della convivenza matrimoniale, abbia tenuto atteggiamenti poco rispettosi verso il coniuge e di mancato adempimenti dei doveri di accudimento nei confronti dei figli. In corso di giudizio è stato sentito come teste il figlio della coppia, , che non ha formulato alcuna Per_1 doglianza relativa a condotte “ trascuranti” della madre nei confronti del figlio o del marito, pur avendo escluso ( come meglio si preciserà) che il abbia tenuto Pt_1 condotte aggressive e/o violente nei confronti della moglie. E' emersa, invece, una certa situazione di conflittualità tra le parti determinata anche dalla convinzione soggettiva del che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale con altri ( cfr. Pt_1 dichiarazioni testimoniali rese da , Testimone_8 Testimone_1 Tes_5
tanto da averla accusata anche in presenza di terzi che, tuttavia, di per sé sola è
[...] palesemente inidonea ad assurgere ad elemento di prova dimostrativo di violazioni dei doveri familiari. Per quanto riguarda, infine, l'abbandono dell'abitazione familiare da parte della resistente, non è stata tale condotta a determinare, causalmente, la fine della convivenza matrimoniale apparendo, invece, tale decisione determinata dalla conflittualità già insorta tra le parti accentuata dalle accuse mosse dal alla Pt_1 moglie, prive peraltro di riscontri e dall'ormai conclamata intollerabilità della convivenza.
La domanda di addebito, conclusivamente, deve essere rigettata.
La resistente ha indicato quali motivi di addebito della separazione reiterate condotte poste in essere dal coniuge nei suoi confronti di violenza, minacce ed atti persecutori per le quali ha anche presentato denuncia in sede penale. Il procedimento penale iscritto a carico di si è, tuttavia, concluso con provvedimento di Parte_1
pagina 4 di 10 archiviazione emesso dal GIP presso il Tribunale di Perugia ( cfr. relativo provvedimento allegato alle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. di parte ricorrente), nonostante l'opposizione della persona offesa, a fronte della genericità degli episodi riferiti e della diversa ricostruzione che ne hanno dato persone indicate dalla stessa denunciante come informate dei fatti ( tra cui il sig. sentito anche quale Tes_5 testimone nel presente procedimento). Ancorchè il provvedimento di archiviazione emesso in sede penale ( e gli atti sui quali si fonda) non vincolino il giudice civile nell'accertamento di fatti rilevanti ai fini della decisione, lo stesso costituisce, tuttavia, elemento indiziario liberamente valutabile unitamente agli altri elementi di prova acquisiti in giudizio. Le testimonianze assunte in corso di causa con i testi indicati da parte resistente nel figlio , nella teste e nel teste non hanno Per_1 Testimone_4 Tes_5 fornito elementi di riscontro alla tesi sostenuta dalla resistente e, in particolare, ad episodi ricorrenti di condotte aggressive, violente, prevaricatrici o ingiuriose nel corso della convivenza matrimoniale. Sono emersi certamente atteggiamenti non rispettosi della resistente tenuti dal ma causalmente connessi con la sua convinzione “ Pt_1 soggettiva” del tradimento della moglie e che vanno, pertanto, collocati nel contesto di una relazione ormai in crisi e connotata dal venire meno della comunanza di vita morale e materiale. Il figlio della coppia, , in particolare, ha escluso in modo Per_1 perentorio che nel corso del matrimonio, il marito abbia mai tenuto condotte di violenza fisica e verbale nei confronti della madre;
ancora il figlio ha Per_1 dichiarato che la madre gli ha riferito, mentre lui si trovava all'estero, di volersi allontanare dall'abitazione familiare perché “ non sopportava “ più il marito, confermando, in sostanza, che nella coppia vi era una situazione di crisi tale da rendere ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Anche la domanda di addebito formulata dalla resistente, conclusivamente, deve essere rigettata.
4. Il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore ( di anni 16) Per_3 mentre la signora ha chiesto l'affidamento condiviso con collocamento CP_2 residenziale presso il padre. La domanda di affidamento esclusivo deve essere rigettata non essendo emersi in corso di causa elementi dai quali desumere profili di palese inidoneità della madre nell'esercizio della responsabilità genitoriale. Va dunque confermato in via definitiva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento residenziale presso il padre. Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del minore con la madre si osserva che il ragazzo ha ormai raggiunto l'età di 16 anni ed appare, di per sé, in grado di autodeterminarsi nella relazione con la madre. Si ritiene comunque opportuno indicare, in assenza di diversa determinazione delle parti e dello stesso minore, mantenere in via sussidiaria l'assetto indicato nel provvedimento presidenziale e prevedere, dunque, che – salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze del minore – la madre possa vedere il minore almeno due weekend alternati al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 21,00; sette giorni durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali il figlio trascorrerà, alternativamente, Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro, mentre nelle vacanze estive il figlio pagina 5 di 10 trascorrerà in modo anche non continuativo 15 giorni con ciascun genitore, previamente concordati tra di loro entro il 30 giugno di ogni anno .
5. Il ricorrente, successivamente all'introduzione del giudizio, ha chiesto l'assegnazione in suo favore di abitazione sita nel Comune di Corciano in via C. Bozza nr. 12, sostenendo, in sede presidenziale, che tale immobile sarebbe stata adibita a residenza familiare, pur dichiarando che, in realtà, al momento della separazione l'abitazione del nucleo familiare era quella di Magione condotta in locazione. La domanda va rigettata posto che costituisce dato pacifico che la coppia al momento della separazione abitava a Magione e non a Corciano sicchè l'unica assegnazione possibile riguarda il luogo di abituale dimora del nucleo familiare in funzione della conservazione del contesto ambientale dove i figli vivevano. L'eventuale contrasto esistente tra le parti circa la soluzione di controversie inerenti immobili in comproprietà è da ritenersi del tutto estranea al presente giudizio come valutato dalla Corte d'Appello di Perugia in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale ( cfr. ancora all. 17 memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. di parte resistente). Parrebbe peraltro, benchè su tale questione le parti nulla hanno documentato, che attualmente il ricorrente si sarebbe trasferito a vivere nell'immobile di Corciano la cui specifica titolarità non è stata chiarita in corso di giudizio.
6. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli si osserva che alcun provvedimento va assunto quanto al figlio , avendo lo stesso dichiarato, nel corso della sua Per_1 testimonianza, di svolgere attività lavorativa e di abitare da solo sicchè deve ritenersi che lo stesso abbia ormai raggiunto una situazione di autosufficienza economica. Negli scritti conclusionali il ricorrente ha invece sostenuto di convivere con tutti i tre i figli provvedendo al loro mantenimento ma si tratta però di dichiarazione che contrasta con quanto dichiarato dal figlio all'udienza in cui è stato sentito come teste e con quanto sostenuto, invece, dalla resistente. Con riguardo al figlio mentre la resistente ha sostenuto – senza però fornire Per_2 alcun riscontro a tale dichiarazione – che lo stesso sarebbe autosufficiente economicamente il ricorrente ha dichiarato che attualmente lo stesso avrebbe trovato un lavoro “ precario”. In assenza di qualsivoglia specifica allegazione deve ritenersi, in via presuntiva, che il ragazzo, convivente con il padre, non abbia raggiunto ancora una situazione di autosufficienza economica sicchè è necessario provvedere alla disciplina del suo mantenimento e del minore . Per_3
In via generale si ricorda che l'art. 337 ter c.c. prevede che “ “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 315-bis, c.1, c.c., inoltre, dispone che i figli hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro pagina 6 di 10 capacità delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, coerentemente, nel disciplinare i criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento, l'art. 337-ter, c. 4, nn. 1 e 2, c.c., pone quali parametri da tenere in considerazione le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori. Sul punto, nei rapporti interni tra genitori, vige l'art. 316-bis, c.1, c.c. che prevede il principio per il quale, anche se non sposati, questi adempiano ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Il medesimo criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare: le risorse economiche di ciascuno, i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Tali elementi di giudizio costituiscono gli aspetti ove si declina il principio di proporzionalità che la più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato quale criterio fondamentale nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, in base alle esigenze dello stesso e del tenore di vita tenuto durante la convivenza dei genitori, valutando, comparativamente, i redditi di entrambi.
Applicando tali criteri al caso di specie si osserva che la signora è priva CP_2 ufficialmente di regolare attività lavorativa e dunque di redditi da lavoro dipendente. Si ritiene, tuttavia, che la stessa sia in grado di svolgere tale attività anche tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso della convivenza matrimoniale quando gestiva, insieme al coniuge, un'attività di ristorazione sicchè, considerando anche il tempo ormai trascorso dall'interruzione della convivenza matrimoniale, deve ritenersi che la stessa sia oggi in grado di contribuire al mantenimento dei figli conviventi con il padre in misura che si stima equo determinare – con efficacia dalla presente pronuncia - nella somma di euro 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e al 40% delle spese straordinarie da concordarsi tra le parti, mentre il restante 60% può essere posto a carico del padre.
6. La signora ha chiesto disporsi in suo favore assegno di Controparte_2 mantenimento ponendo a fondamento della domanda l'assenza di titolarità di rapporti di lavoro e di qualsivoglia fonte di reddito proprio. Ha dichiarato che in corso di matrimonio era titolare di una quota del 20% di società condivisa con il coniuge dedita ad attività di ristorazione che, tuttavia, è entrata in crisi con acquisizione di posizioni debitorie rilevanti e che, inoltre, è stata ceduta, per la maggior quota, ad altra persona da parte del coniuge.
In via generale si osserva che è nota la differente funzione che caratterizza l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, rispetto all'assegno concesso in sede divorzile: il primo, posto il perdurare del vincolo “è volto mantenere il tenore di vita in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 6176 del 1.3.2023), mentre, in sede di divorzio ove vengono meno,
pagina 7 di 10 definitivamente, gli obblighi di cui all'art. 143 c.c., l'assegno è finalizzato agli scopi assistenziali o compensativo-perequativi individuati dall'interpretazione giurisprudenziale relativa all'art. 5, L. 898/1970. Ciò posto, ai fini della concessione dell'assegno, va rilevato come in entrambe le circostanze assume particolare rilievo la condizione patrimoniale personale dei coniugi, poiché anche su tale base viene valutata l'opportunità di concedere l'assegno periodico a favore della parte, economicamente, più debole. Sul punto, in sede di separazione giudiziale, è lo stesso art. 156 c.c. a prevedere quale presupposto alla concessione dell'assegno di mantenimento, oltre alla mancanza dell'addebito della separazione, l'insufficienza di redditi propri in capo al coniuge richiedente, al fine di continuare a mantenere il medesimo stile di vita goduto in costanza di matrimonio. I redditi di cui all'art. 156 c.c. devono essere considerati alla luce del complesso patrimoniale dei coniugi nella sua interezza, valutando immobili di proprietà, rendite, e giacenze possedute al momento della separazione, non essendo sufficiente, pertanto, il mero squilibrio ponderato sulla base dei soli introiti mensili derivanti dall'attività lavorativa quale fondamento del diritto all'assegno in questione: a mente della Giurisprudenza di legittimità, difatti, trovano specifico rilievo “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 32212 del 2.11.2022). Alla luce di tale accertamento, coerentemente, la Giurisprudenza ritiene che l'assegno di mantenimento debba riconoscersi al coniuge richiedente laddove non sussiste “la titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” (Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 1162 del 18.1.2017).
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che alcuna delle parti ha fornito specifiche allegazioni relative ai redditi di cui il nucleo familiare godeva in corso di convivenza matrimoniale, essendosi limitata la resistente a far riferimento alla società condivisa con il coniuge dedita ad attività di ristorazione a conduzione familiare e il sig.
a documentare i suoi redditi per il solo triennio 2018 – 2020 dichiarando in Pt_1 ricorso di essere titolare di una ditta di manutenzione. Tenendo conto delle scarne indicazioni fornite dalle parti può ritenersi, in via presuntiva, che il sig. , in Pt_1 qualità di titolare di ditta a tutt'oggi attiva, goda di maggiori redditi rispetto alla moglie che pur risultando titolare di diritti su beni immobili ( diritto di nuda proprietà su immobile di Bettona che il sig. ha dichiarato di aver acquistato e quota del Pt_1
20% su immobile sito nel Comune di Ellera di proprietà della società condivisa con il coniuge che ha ceduto le sue quote) non risulta avere la possibilità di trarre dagli stessi fonti di reddito.
Deve peraltro considerarsi che il , di fatto, dall'epoca della separazione ha Pt_1 provveduto in via pressochè esclusiva al mantenimento dei figli e a tutt'oggi continua ad occuparsi delle loro esigenze anche alla luce dell'assenza di regolari frequentazioni tra la madre e i figli ( compreso il minore ) e che la signora è Per_3 CP_2 comunque in grado di svolgere attività lavorativa risultando, in ogni caso, titolare della pagina 8 di 10 quota del 20% della società che in passato gestiva con il marito al quale è oggi subentrata altra persona.
Si ritiene congruo, alla luce di tali valutazioni, disporre pertanto a carico del Pt_1 assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 300,00 mensili, a far data dalla pronuncia del presente provvedimento, oltre a rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese di lite considerando la natura e l'esito della controversia con parziale reciproca soccombenza vanno dichiarate integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede :
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. e Sig.ra Parte_1 CP_2
i quali hanno contratto matrimonio in Acri (CS) il 6.6.1995, disponendo che la
[...]
Cancelleria provveda alla trasmissione, in copia autentica, del dispositivo della sentenza limitatamente al punto 1) per le annotazioni di legge;
2. Rigetta le reciproche domande di addebito
3. Dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori Persona_6 con collocamento prevalente per il padre.
4. Dispone che la madre – tenuto conto della volontà del minore e salvo diverso accordo tra le parti – possa vederlo e incontrarlo almeno due fine – settimana al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera alle 21,00; sette giorni durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno;
per le vacanze pasquali il figlio trascorrerà, alternativamente, Pasqua con un genitore e lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive il figlio trascorrerà in modo anche non continuativo 15 giorni con ciascun genitore, previamente concordati tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
5. Dichiara inammissibile la domanda formulata da di assegnazione Parte_1 dell'abitazione sita in Corciano, via C. Bozza essendo stata indicata invece, quale residenza familiare – di cui si conferma l'assegnazione in suo favore - l'abitazione condotta in affitto in Magione, via Prati Fioriti nr. 11.
6. Dispone che contribuisca – con efficacia dalla presente pronuncia e Controparte_2 conferma per il passato di quanto disposto in sede presidenziale - al mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_3 Per_2 autosufficiente, conviventi con il padre, con il versamento della somma mensile di euro 150,00 per ciascun figlio, oltre a rivalutazione annuale ISTAT e al 40% delle spese straordinarie da concordarsi tra le parti.
pagina 9 di 10 7. Pone a carico di assegno di mantenimento – con efficacia dalla Parte_1 pronuncia – in favore di di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Controparte_2 annuale ISTAT.
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 13.2.2025 – 5.3.2025 Il Presidente
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