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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2024, n. 5008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 5008 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4467/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott. Sergio Cassano ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4467 dell'anno 2019, TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Novielli Michele, giusta Parte_1 procura in atti;
– attore – E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano CP_1
Caputo, giusta procura in atti;
– convenuta– NONCHE'
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Franco Controparte_2 CP_3
Mercutello, giusta procura in atti;
- terzo chiamato -
Conclusioni come da verbale odierno.
FATTO e DIRITTO CP_ Con atto di citazione notificato il 22.3.2019 conveniva in giudizio la Parte_1 per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per essere stato vittima di un sinistro
[...] verificatosi il giorno 14.2.2016. L'attore esponeva che alle ore 9.00 di tale giorno, alla guida della propria bicicletta, percorreva in agro di Bitonto-Palombaio la strada provinciale 69, con direzione Palo del Colle, allorquando, all'altezza del civico 77, la carreggiata veniva invasa dal lato destro da un branco di cani randagi di taglia medio- grande, di cui due si avventavano contro l'esponente e ne provocavano la caduta al suolo. Asseriva dunque di avere subito lesioni e concludeva domandando il risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di euro 28.669,71.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.6.2019, si costituiva in giudizio l' CP_1 sostenendo l'infondatezza sia in fatto che in diritto dell'avversa domanda, eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al fenomeno del randagismo e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del quale unico titolare della eventuale obbligazione Controparte_2 risarcitoria in favore dell'attore.
A seguito di ammissione della richiesta formulata dalla difesa dell'ente sanitario, si costituiva il
, con comparsa di costituzione depositata in udienza il 22.1.2020, eccependo a sua Controparte_2 Cont volta la propria carenza di legittimazione passiva, rimettendo alla convenuta ogni responsabilità dell'evento lesivo quale ente titolato dell'obbligazione dedotta in giudizio,
pagina 1 di 3 contestando, peraltro, gli assunti di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande così come formulate perché carenti di prova nonché infondate in fatto e in diritto. Estesa, da parte dell'attore, con la prima memoria ex art. 183 cpc la domanda di responsabilità anche nei confronti del convenuto, istruita la causa a mezzo di prove orali e CTU medico-legale, CP_2 all'udienza dell'11.12.2024 è stata decisa nelle forme ex art. 281 sexies cpc.
*********
In punto di fatto l'attore, sig. , ha dato prova che il giorno 14.2.2016 alle ore Parte_1
9.00 mentre alla guida della propria bicicletta percorreva in agro di Bitonto-Palombaio la strada provinciale 69, con direzione Palo del Colle, giunto all'altezza del civico 77 la carreggiata veniva invasa dal lato destro da un branco di cani randagi di taglia medio-grande, di cui due si avventavano contro il ciclista e ne provocavano la caduta al suolo con conseguenti lesioni e danneggiamento della bicicletta. Tanto è stato confermato dalla prova testimoniale assunta, sulla cui veridicità non vi sono concrete ragioni di dubitare, e della documentazione versata in atti (documentazione medica;
fotografie). Il ragazzo, che all'epoca aveva nove anni, nell'occasione riportò “escoriazioni e FLC a livello di avambraccio dx e sx;
ferita escoriativa lineare a livello toracico” e gli vennero applicati 20 punti di sutura, la sera stessa poi rimossi.
In diritto giova ricordare che nella fattispecie, inoltre, trovando applicazione l'art. 2043 c.c., grava sempre su chi agisce in giudizio, l'onere di provare i requisiti oggettivi e soggettivi, oltre il nesso causale, richiesti da questa norma per la configurazione della responsabilità del convenuto, tra cui, oltre al danno e al nesso causale, appunto, è da annoverarsi anche il profilo di colpa addebitabile all'Amministrazione. Tanto premesso, la problematica dunque sottesa alla presente controversia, relativa all'individuazione del soggetto passivamente obbligato in caso di danni derivanti dal c.d. fenomeno del randagismo, impone l'esame della normativa settoriale. La materia è disciplinata dalla Legge Quadro n. 281/1991 che, fissati alcuni principi generali (art. 1) e determinate le competenze delle regioni (art. 3), prevede all'art. 4 l'obbligo dei Comuni (singoli o associati) del risanamento dei canili esistenti e della costruzione di rifugi per cani. Su questa legge si è innestata la L.R. n. 12/1995 che attribuisce in via esclusiva ai Servizi CP_4 Cont veterinari delle il recupero dei cani randagi nonché la vigilanza ed il controllo dei loro rifugi, assegnando ai Comuni soltanto compiti di natura logistico-organizzativa con obbligo di costruzione, risanamento e gestione dei canili e quindi di assicurare la custodia e il mantenimento degli animali ivi ricondotti. La successiva L.R. n. 26/2006 ha introdotto talune modifiche alla previgente legislazione, non incidendo sulla ripartizione dei suddetti compiti e funzioni amministrative. Cont La volontà del legislatore regionale pare essere quella di attribuire ai Servizi veterinari delle territorialmente competenti le attività di prevenzione, controllo e repressione del fenomeno del randagismo, non ponendo invece a carico dei Comuni alcuno specifico obbligo in relazione alle predette attività. All'accoglienza dei cani, successiva alla loro cattura, si legano quindi gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile del Non vi è, invece, un dovere a carico dei Comuni di CP_2 recupero e cattura dei cani randagi quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile. Anche la Cassazione con la sentenza n. 17060 del 2018, dopo attenta disamina della suddetta legislazione statale e regionale pugliese, ha statuito in modo del tutto condivisibile che nella CP_5
“Non vi è … un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi quale
[...] obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile” ragione per cui “Va … confermato l'indirizzo in termini di difetto di legittimazione passiva del in siffatte CP_2 ipotesi di illecito, indirizzo risalente a un precedente del 2005.
pagina 2 di 3 Cont Il fatto che tali obblighi gravino pertanto solo sulle però, così come chiarito nella medesima decisione, se rileva ai fini dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale (antigiuridicità dell'omissione) non altrettanto rileva automaticamente sul piano della colpa, pena il ricadere in una ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051, 2052 e 2053 cc che non ricorre evidentemente nel caso di specie. Chiarisce quindi la Cassazione che “L'omissione –della deve quindi essere espressione di un CP_1 comportamento colposo dell'ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale nel territorio di competenza dell'ente preposto (…)”. Orbene, nel caso de quo non è stata dedotta né provata l'esistenza di specifiche segnalazioni, antecedenti e prossime alla data del sinistro, indicanti la presenza abituale di cani randagi nella zona in Cont cui è avvenuto l'incidente né di altre situazioni che potessero in ogni caso allertare la perché desse avvio alle operazioni di ricerca e recupero degli animali che ad essa sono imposte per legge. Anzi è stata data prova documentale in atti che alcuna segnalazione all'epoca vi era stata (v. rel. servizio
Polizia Locale doc. n. 2 fasc. ). Controparte_2
Alla luce delle suddette considerazioni risulta quindi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del (il quale ha peraltro dimostrato di essersi dotato del canile dandolo in gestione ad CP_2 Cont una cooperativa doc.ti 4 e 5 fasc. ) mentre la domanda proposta contro la va Controparte_2 disattesa per difetto di responsabilità attesa l'assenza di colpa a lei addebitabile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55 del 2014 e ss.mm.ii. facendo applicazione degli onorari minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese e delle modalità di decisione della causa.
Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado promossa da contro la con Parte_1 CP_1 chiamata in causa del , ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione Controparte_2 disattese, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del e rigetta la domanda proposta contro la CP_2 Cont
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti della che liquida in € CP_1
2.540,00 (fase di studio € 460,00, introdutt. € 389,00, istruttoria € 840,00 e decisionale €
851,00) oltre 15% rfs, iva e cap, per compenso di avvocato;
- condanna, altresì, l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti del € Controparte_2
2.540,00 (fase di studio € 460,00, introdutt. € 389,00, istruttoria € 840,00 e decisionale €
851,00) oltre 15% rfs, iva e cap, per compenso di avvocato;
- pone definitivamente le spese di ctu, nella misura liquidata in corso di causa, a carico dell'attore.
Così deciso in Bari l'11 dicembre 2024
Il Giudice dott. Sergio Cassano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico dott. Sergio Cassano ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4467 dell'anno 2019, TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Novielli Michele, giusta Parte_1 procura in atti;
– attore – E
, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Gaetano CP_1
Caputo, giusta procura in atti;
– convenuta– NONCHE'
, in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Franco Controparte_2 CP_3
Mercutello, giusta procura in atti;
- terzo chiamato -
Conclusioni come da verbale odierno.
FATTO e DIRITTO CP_ Con atto di citazione notificato il 22.3.2019 conveniva in giudizio la Parte_1 per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti per essere stato vittima di un sinistro
[...] verificatosi il giorno 14.2.2016. L'attore esponeva che alle ore 9.00 di tale giorno, alla guida della propria bicicletta, percorreva in agro di Bitonto-Palombaio la strada provinciale 69, con direzione Palo del Colle, allorquando, all'altezza del civico 77, la carreggiata veniva invasa dal lato destro da un branco di cani randagi di taglia medio- grande, di cui due si avventavano contro l'esponente e ne provocavano la caduta al suolo. Asseriva dunque di avere subito lesioni e concludeva domandando il risarcimento dei danni patrimoniali per un totale di euro 28.669,71.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.6.2019, si costituiva in giudizio l' CP_1 sostenendo l'infondatezza sia in fatto che in diritto dell'avversa domanda, eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva in merito al fenomeno del randagismo e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del quale unico titolare della eventuale obbligazione Controparte_2 risarcitoria in favore dell'attore.
A seguito di ammissione della richiesta formulata dalla difesa dell'ente sanitario, si costituiva il
, con comparsa di costituzione depositata in udienza il 22.1.2020, eccependo a sua Controparte_2 Cont volta la propria carenza di legittimazione passiva, rimettendo alla convenuta ogni responsabilità dell'evento lesivo quale ente titolato dell'obbligazione dedotta in giudizio,
pagina 1 di 3 contestando, peraltro, gli assunti di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande così come formulate perché carenti di prova nonché infondate in fatto e in diritto. Estesa, da parte dell'attore, con la prima memoria ex art. 183 cpc la domanda di responsabilità anche nei confronti del convenuto, istruita la causa a mezzo di prove orali e CTU medico-legale, CP_2 all'udienza dell'11.12.2024 è stata decisa nelle forme ex art. 281 sexies cpc.
*********
In punto di fatto l'attore, sig. , ha dato prova che il giorno 14.2.2016 alle ore Parte_1
9.00 mentre alla guida della propria bicicletta percorreva in agro di Bitonto-Palombaio la strada provinciale 69, con direzione Palo del Colle, giunto all'altezza del civico 77 la carreggiata veniva invasa dal lato destro da un branco di cani randagi di taglia medio-grande, di cui due si avventavano contro il ciclista e ne provocavano la caduta al suolo con conseguenti lesioni e danneggiamento della bicicletta. Tanto è stato confermato dalla prova testimoniale assunta, sulla cui veridicità non vi sono concrete ragioni di dubitare, e della documentazione versata in atti (documentazione medica;
fotografie). Il ragazzo, che all'epoca aveva nove anni, nell'occasione riportò “escoriazioni e FLC a livello di avambraccio dx e sx;
ferita escoriativa lineare a livello toracico” e gli vennero applicati 20 punti di sutura, la sera stessa poi rimossi.
In diritto giova ricordare che nella fattispecie, inoltre, trovando applicazione l'art. 2043 c.c., grava sempre su chi agisce in giudizio, l'onere di provare i requisiti oggettivi e soggettivi, oltre il nesso causale, richiesti da questa norma per la configurazione della responsabilità del convenuto, tra cui, oltre al danno e al nesso causale, appunto, è da annoverarsi anche il profilo di colpa addebitabile all'Amministrazione. Tanto premesso, la problematica dunque sottesa alla presente controversia, relativa all'individuazione del soggetto passivamente obbligato in caso di danni derivanti dal c.d. fenomeno del randagismo, impone l'esame della normativa settoriale. La materia è disciplinata dalla Legge Quadro n. 281/1991 che, fissati alcuni principi generali (art. 1) e determinate le competenze delle regioni (art. 3), prevede all'art. 4 l'obbligo dei Comuni (singoli o associati) del risanamento dei canili esistenti e della costruzione di rifugi per cani. Su questa legge si è innestata la L.R. n. 12/1995 che attribuisce in via esclusiva ai Servizi CP_4 Cont veterinari delle il recupero dei cani randagi nonché la vigilanza ed il controllo dei loro rifugi, assegnando ai Comuni soltanto compiti di natura logistico-organizzativa con obbligo di costruzione, risanamento e gestione dei canili e quindi di assicurare la custodia e il mantenimento degli animali ivi ricondotti. La successiva L.R. n. 26/2006 ha introdotto talune modifiche alla previgente legislazione, non incidendo sulla ripartizione dei suddetti compiti e funzioni amministrative. Cont La volontà del legislatore regionale pare essere quella di attribuire ai Servizi veterinari delle territorialmente competenti le attività di prevenzione, controllo e repressione del fenomeno del randagismo, non ponendo invece a carico dei Comuni alcuno specifico obbligo in relazione alle predette attività. All'accoglienza dei cani, successiva alla loro cattura, si legano quindi gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile del Non vi è, invece, un dovere a carico dei Comuni di CP_2 recupero e cattura dei cani randagi quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile. Anche la Cassazione con la sentenza n. 17060 del 2018, dopo attenta disamina della suddetta legislazione statale e regionale pugliese, ha statuito in modo del tutto condivisibile che nella CP_5
“Non vi è … un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi quale
[...] obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile” ragione per cui “Va … confermato l'indirizzo in termini di difetto di legittimazione passiva del in siffatte CP_2 ipotesi di illecito, indirizzo risalente a un precedente del 2005.
pagina 2 di 3 Cont Il fatto che tali obblighi gravino pertanto solo sulle però, così come chiarito nella medesima decisione, se rileva ai fini dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale (antigiuridicità dell'omissione) non altrettanto rileva automaticamente sul piano della colpa, pena il ricadere in una ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051, 2052 e 2053 cc che non ricorre evidentemente nel caso di specie. Chiarisce quindi la Cassazione che “L'omissione –della deve quindi essere espressione di un CP_1 comportamento colposo dell'ente preposto, quale il non essersi adeguatamente attivato per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale nel territorio di competenza dell'ente preposto (…)”. Orbene, nel caso de quo non è stata dedotta né provata l'esistenza di specifiche segnalazioni, antecedenti e prossime alla data del sinistro, indicanti la presenza abituale di cani randagi nella zona in Cont cui è avvenuto l'incidente né di altre situazioni che potessero in ogni caso allertare la perché desse avvio alle operazioni di ricerca e recupero degli animali che ad essa sono imposte per legge. Anzi è stata data prova documentale in atti che alcuna segnalazione all'epoca vi era stata (v. rel. servizio
Polizia Locale doc. n. 2 fasc. ). Controparte_2
Alla luce delle suddette considerazioni risulta quindi fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del (il quale ha peraltro dimostrato di essersi dotato del canile dandolo in gestione ad CP_2 Cont una cooperativa doc.ti 4 e 5 fasc. ) mentre la domanda proposta contro la va Controparte_2 disattesa per difetto di responsabilità attesa l'assenza di colpa a lei addebitabile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55 del 2014 e ss.mm.ii. facendo applicazione degli onorari minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche sottese e delle modalità di decisione della causa.
Le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, per come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado promossa da contro la con Parte_1 CP_1 chiamata in causa del , ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione Controparte_2 disattese, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del e rigetta la domanda proposta contro la CP_2 Cont
- condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti della che liquida in € CP_1
2.540,00 (fase di studio € 460,00, introdutt. € 389,00, istruttoria € 840,00 e decisionale €
851,00) oltre 15% rfs, iva e cap, per compenso di avvocato;
- condanna, altresì, l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti del € Controparte_2
2.540,00 (fase di studio € 460,00, introdutt. € 389,00, istruttoria € 840,00 e decisionale €
851,00) oltre 15% rfs, iva e cap, per compenso di avvocato;
- pone definitivamente le spese di ctu, nella misura liquidata in corso di causa, a carico dell'attore.
Così deciso in Bari l'11 dicembre 2024
Il Giudice dott. Sergio Cassano
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