CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 20/01/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 839/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13865/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006260203000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21821/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella esattoriale notificatagli in data 8-5-2025 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019. Nei motivi di ricorso il ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento, errori nel calcolo del quantum debeatur, la nullità dei ruoli e l'intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva l'agenzia per la riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento. Non si costituiva la Regione, ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso merita accoglimento in quanto, in mancanza di costituzione in giudizio dell'ente creditore, sia pure a fronte di una regolare notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non è stata fornita la prova dell'avvenuta regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento per cui deve accogliersi il ricorso dovendosi ritenere verificata la decadenza dal potere esattivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RUBOLINO EUGENIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13865/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250006260203000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21821/2025 depositato il
10/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella esattoriale notificatagli in data 8-5-2025 relativa a tassa automobilistica per l'anno 2019. Nei motivi di ricorso il ricorrente eccepiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento, errori nel calcolo del quantum debeatur, la nullità dei ruoli e l'intervenuta prescrizione del credito. Si costituiva l'agenzia per la riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento. Non si costituiva la Regione, ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso merita accoglimento in quanto, in mancanza di costituzione in giudizio dell'ente creditore, sia pure a fronte di una regolare notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non è stata fornita la prova dell'avvenuta regolare e tempestiva notifica dell'avviso di accertamento per cui deve accogliersi il ricorso dovendosi ritenere verificata la decadenza dal potere esattivo.
P.Q.M.
ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE