Articolo 3 quinquies della Legge 9 gennaio 2004, n. 4
Articolo 3 quaterArticolo 4
Versione
26 settembre 2018
Art. 3-quinquies. (( (Procedura di attuazione). )) (( 1. La dichiarazione di accessibilita' e' verificata dall'Agenzia per l'Italia digitale con riferimento alla conformita' al modello di cui all'articolo 3-quater, comma 3, e ai casi di inaccessibilita'.
2. In caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilita' ovvero in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e a-bis), il difensore civico digitale di cui all' articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005 , decide in merito alla corretta attuazione della presente legge e dispone eventuali misure correttive.
3. Il difensore civico digitale decide, altresi', nei casi di cui all'articolo 3-quater, comma 2, lettera c), su segnalazione dell'utente, disponendo eventuali misure correttive e informando l'Agenzia per l'Italia digitale. ))
Entrata in vigore il 26 settembre 2018