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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/05/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 873/2016 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Rombiolo, via E. Curiel n. 21 presso lo Parte_1 ccia (PEC: , che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti RICORRENTE e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
. via Dante Alighieri, con con l'avv. Rosa CP_1
Sabrina Caglioti (PEC: ocatura interna, che la rappresenta e Email_2 difende, giusta procura
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria, in data 07/04/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I) di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell' dal 13.03.1989 con la qualifica di “agente Controparte_1 tec liario specializzato di ruolo”; dal 18.05.1995 quale “commesso di ruolo”; dal 07.04.1999 al 28.02.2003, “commesso”, Cat. “A”; e per ultimo, dal 01.03.2003, come “coadiutore amministrativo” Cat. “B”; II) di avere, di fatto, svolto le mansioni proprie della qualifica di “coadiutore amministrativo” Cat. “B” da febbraio 1993 al 28.02.2003, dedicandosi in particolare alle preparazioni di contabili, attività di segreteria, rapporti con il pubblico e le ditte fornitrici di protesi ed ausili;
III) di essere stata, di fatto, adibita, da agosto 2008, alle ulteriori mansioni superiori proprie della qualifica di “assistente amministrativo” Cat. “C”;
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ A) Accertare e dichiarare che la Sig.ra dal mese di febbraio 1993 fino al 28.02.2003, pur essendo inquadrata Parte_1 come “c olto le mansioni proprie della qualifica di “ coadiutore amministrativo” e, pertanto, condannare l alla corresponsione, in favore Controparte_1 della stessa, delle differe olte, pari ad € 8.571,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) Accertare e dichiarare che la Sig.ra dal Parte_1 mese di agosto 2008, sebbene inquadrata con la qualifica di “ coadiutore a a di fatto adibita allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla propria qualifica, rientranti in quella superiore di “ assistente amministrativo” e, pertanto, condannare l
[...] alla corresponsione, in favore della stessa, delle d Controparte_1 ri ad € 20.282,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Giud
[...]
e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Con sentenza emessa in data 23.02.2022 da questo Tribunale, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione parziale del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in favore del Giudice amministrativo, limitatamente alla domanda riguardante le rivendicazioni patrimoniali avanzate dalla dipendente pubblica per il periodo di lavoro antecedente al 30.06.1998. La causa, istruita con le dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi e con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere deciso nei limiti che seguono.
2. Per ciò che attiene alle differenze retributive eventualmente spettanti alla ricorrente è necessario far riferimento all'inquadramento della ricorrente stessa, come noto in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528).
3. La ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di cat. “B”da febbraio 1993 a febbraio 2003 per aver di fatto svolto le mansioni proprie della qualifica di “coadiutore amministrativo”, sebbene inquadrata al tempo, nella Cat. “A” come “commesso”. Preliminarmente occorre osservare, come la suddetta domanda, vada ricondotta all'arco temporale compreso tra l'1.7.1998 e il 28.2.2003, coerentemente alla pronuncia parziale emessa da questo Ufficio ufficio il 23.2.2022, con la quale è stato dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Giudice amministrativo, in ordine alla domanda concernente le rivendicazioni patrimoniali avanzate dalla dipendente pubblica per il periodo di lavoro antecedente al 30 giugno 1998.
2 La ricorrente chiede altresì l'accertamento del suo diritto alle differenze retributive per il periodo tra il 16.8.2008 e il 29.2.2016, poiché “sebbene inquadrata con la qualifica di
“coadiutore amministrativo” [CAT. B], è stata di fatto adibita allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla propria qualifica, rientranti in quella superiore di
“assistente amministrativo” [CAT. C].
4. Tanto premesso, occorre dunque seguire l'iter logico della Cassazione sopra richiamato. La declaratoria della categoria “B” - di attuale appartenenza del ricorrente (dall'1.3.2003) ed evocata anche per il periodo antecedente, ovvero quello ricompreso tra l'1.7.1998 e il 28.2.2003- contenuta nell'All. 1 del CCNL di comparto del 7.4.99, prevede che: lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.>>. Quanto al profilo di inquadramento di “coadiutore amministrativo” dedotto dalla ricorrente per il medesimo periodo, il contratto collettivo al citato allegato chiarisce che: <<svolge nell operativa di assegnazione attivit amministrative quali>ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video- scrittura o dattilografia, l'attività di sportello.>> La declaratoria contrattuale di appartenenza (cat. “A”) prevedeva invece che il lavoratore commesso, come nella specie la ricorrente in quell'arco temporale, svolgesse: assegnazione quali, ad esempio, la apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché' l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature>> Dalle risultanze documentali in atti è emerso che: I) con nota del 10.2.1998 il responsabile ad interim del Servizio sanitario di assegnazione di ha chiesto Parte_1 alla direzione dell'Azienza convenuta <l'inquadramento [della ricorrente] nella posizione di coadiutore amministrativo>> (fino al 18.5.2000, data dalla quale Parte_1 era in assegnazione all'Ufficio Programmazione Economico-Finanzi presupposto che la dipendente trattava: << le pratiche amministrative del servizio numero 6 nel settore delle istruzioni contabili, attività di segreteria, rapporti con il pubblico, con le farmacie e le ditte fornitrici di protesi ed ausili>> (fasc. ric. – doc. 9); II) con nota del 9.2.2001, il responsabile dell'U.O. di ragioneria e contabilità, comunicava alla Dirigenza sanitaria, a seguito di richiesta verbale, che la ricorrente: <<…presta[va] servizio in Ragioneria con la qualifica di Commessa, ininterrottamente dal mese di luglio 2000. La stessa è impegnata, all'interno dell'U.O., nel settore pagamenti. Si occupa in modo particolare del controllo degli estratti conto, dell'archiviazione delle cessioni di credito, della comunicazione ai fornitori dei pagamenti effettuati e della compilazione dei vaglia postali per i rimborsi effettuati a favore degli assistiti. È anche impegnata nel rapporto con i rappresentanti che vengono in Ragioneria per chiedere notizie sulla situazione contabile della propria ditta>>.
3 Circostanze tutte confermate dai testi e escussi rispettivamente Tes_1 Tes_2 all'udienza istruttoria del 10.6.2021 e d 0 olare, la teste Tes_2 ha ulteriormente precisato che la ricorrente “dal 1993 fino a quando non h ufficio” – il 18.5.2000 - all'Asp, degli inserimenti degli utenti nel Sert così come nella psichiatria, nella Casa di Carità adibita per i diversamente abili e scriveva le delibere che venivano controllate dai superiori, gestiva l'archivio, aveva il contatto con le varie Farmacie>>.
5. Per quanto concerne poi l'invocato inquadramento superiore di livello “C” per l'espletamento di fatto delle mansioni di “assistente amministrativo” dal 16.8.2008 e il 29.2.2016, il citato CCNL di comparto, definisce i lavoratori appartenenti a questa categoria come coloro i quali: teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.>>, e in particolare l'assistente amministrativo come colui che:<svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.>>. La ricorrente al riguardo ha provato documentalmente: a) l'incarico di collaborazione ricevuto con ordine di servizio del 16.8.2008 dal Direttore dell'U.O. di assegnazione (Gestione Economica-finanziaria), per il quale <l'aspetto gestionale ed organizzativo riguardante l'attività dei mandati di liquidazione a favore dei fornitori che fatturano fino a 10.000 €, la cessione dei crediti per prestiti, fornitori locali, i versamenti delle quote sindacali, le transazioni per importi minimi, i fitti, rimborsi alla siti vari i rimborsi agli economy nonché l'evasione della posta, sarà curato provvisoriamente fino alla soluzione del problema delle carenze di risorse umane direttamente dallo scrivente con la collaborazione delle dipendenti … e (fasc. ric. doc. 12); b) le Parte_1 mansioni svolte dal 9.4.2009 <m attività di transazione, sostituzione automatica dei colleghi assenti per impedimento anche se di qualifica immediatamente superiore laddove è ritenuto utile, gestione crediti comunicazione>>; dal 22.3.2013 assistiti realizzati, per i rimborsi spese previsti dalla legge regionale numero 8 per i rimborsi a titolo di indennizzo per abbattimento animali predisposizione di emissioni mandati relativi a transazioni e decreti ingiuntivi, verifiche Equitalia, riscontri con fornitori vari e controlli estratti conto>>; dal 20.11.2013 emissione mandati di pagamento in applicazione di atti deliberativi, cura dei rapporti con i fornitori mediante informativa ai medesimi di, gestione del contenzioso>>; dal 2.7.2014
<< in aggiunta alle attività già espletate si occupi del rimborso degli economi e delle partite di giro degli stipendi>> e dal 24.2.2015 << emissione degli ordinativi di pagamento, con relativo versamento dell'Enpam, per i medici di medicina generale, ricompresi nell'ambito dei tre distretti;
Emissione dei mandati di pagamento per i pediatri di libera scelta di compresi nell'ambito dei tre distretti, pignoramenti EO accantonamenti operati sugli stipendi dei dipendenti.>> (fasc. ric. – ordini di servizio - doc. 13, 14,15, 16 e 17); Dall'espletata istruttoria è emerso come anche le suddette circostanze siano tutte state confermate per il periodo di interesse dai testi e escussi Tes_1 Tes_3 Tes_2 alle udienze del 22.10.2020 e del 10.6.2021.
4 6. Giova, tuttavia, rammentare come la ricorrente avesse già chiesto con ricorso depositato al Tribunale adito il 19.4.2013 (ed iscritto al n. 623/2013 R.g.) il riconoscimento delle differenze retributive per cui è causa - sebbene subordinatamente alla domanda principale di inquadramento nel superiore livello - rigettato con sentenza – passata in giudicato - n. 1439/2014 depositata il 24.9.2014. Ne discende, per il principio del ne bis in idem, l'inammissibilità della domanda odierna per le differenze retributive maturate fino alla data del deposito del precedente ricorso ovvero fino al 19.4.2013 e, conseguentemente, il parziale accoglimento di quella diretta al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori di cat. “C” di fatto espletate dalla ricorrente dal 20.4.2013 (ovvero dal giorno seguente l'introduzione del precedente ricorso) al 29.2.2016. Ne consegue l'accoglimento nei soli limiti delle differenze retributive, entro il suddetto limite, della connessa domanda al pagamento delle differenze retributive.
7. L'azienda sanitaria ha tempestivamente, in sede di costituzione in giudizio, eccepito la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c. Giova a proposito osservate, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023 hanno stabilito che nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato o in quelli a tempo indeterminato la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto e non al termine al termine dello stesso. Nella specie l'eccezione proposta, considerato il periodo ristretto valutato non può trovare pertanto accoglimento. La prescrizione - nella specie quinquennale - delle differenze retributive per il periodo interessato dal 20.4.2013 al 29.2.2016, non può dirsi maturata in ragione dell'introduzione del presente giudizio il 7.4.2016. Con la conseguenza che la relativa eccezione non può trovare accoglimento.
8. Le spese di lite, per la reciproca soccombenza, sono compensate in misura integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente la domanda;
- per l'effetto accerta lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori di cat. “C” dal 20.4.2013 al 29.2.2016 e dichiara il diritto di alle conseguenti Parte_1 differenze retributive, di cui al CCNL del comparto sani , dal 20.4.2013 al 29.2.2016;
- condanna l' , in persona del Controparte_2 rappresentante delle Parte_1 differenze retributive, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempo 13 al 29.2.2016, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo;
- dichiara nel resto inammissibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Vibo Valentia, 14/5/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Rombiolo, via E. Curiel n. 21 presso lo Parte_1 ccia (PEC: , che la rappresenta Email_1
e difende, giusta procura in atti RICORRENTE e
in persona del legale rappresentante Controparte_1
. via Dante Alighieri, con con l'avv. Rosa CP_1
Sabrina Caglioti (PEC: ocatura interna, che la rappresenta e Email_2 difende, giusta procura
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria, in data 07/04/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo: I) di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze dell' dal 13.03.1989 con la qualifica di “agente Controparte_1 tec liario specializzato di ruolo”; dal 18.05.1995 quale “commesso di ruolo”; dal 07.04.1999 al 28.02.2003, “commesso”, Cat. “A”; e per ultimo, dal 01.03.2003, come “coadiutore amministrativo” Cat. “B”; II) di avere, di fatto, svolto le mansioni proprie della qualifica di “coadiutore amministrativo” Cat. “B” da febbraio 1993 al 28.02.2003, dedicandosi in particolare alle preparazioni di contabili, attività di segreteria, rapporti con il pubblico e le ditte fornitrici di protesi ed ausili;
III) di essere stata, di fatto, adibita, da agosto 2008, alle ulteriori mansioni superiori proprie della qualifica di “assistente amministrativo” Cat. “C”;
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ A) Accertare e dichiarare che la Sig.ra dal mese di febbraio 1993 fino al 28.02.2003, pur essendo inquadrata Parte_1 come “c olto le mansioni proprie della qualifica di “ coadiutore amministrativo” e, pertanto, condannare l alla corresponsione, in favore Controparte_1 della stessa, delle differe olte, pari ad € 8.571,26, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) Accertare e dichiarare che la Sig.ra dal Parte_1 mese di agosto 2008, sebbene inquadrata con la qualifica di “ coadiutore a a di fatto adibita allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla propria qualifica, rientranti in quella superiore di “ assistente amministrativo” e, pertanto, condannare l
[...] alla corresponsione, in favore della stessa, delle d Controparte_1 ri ad € 20.282,29 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, la quale eccepiva il difetto di giurisdizione del Giud
[...]
e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. Con sentenza emessa in data 23.02.2022 da questo Tribunale, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione parziale del Tribunale ordinario di Vibo Valentia, in favore del Giudice amministrativo, limitatamente alla domanda riguardante le rivendicazioni patrimoniali avanzate dalla dipendente pubblica per il periodo di lavoro antecedente al 30.06.1998. La causa, istruita con le dichiarazioni rilasciate dai testimoni escussi e con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere deciso nei limiti che seguono.
2. Per ciò che attiene alle differenze retributive eventualmente spettanti alla ricorrente è necessario far riferimento all'inquadramento della ricorrente stessa, come noto in materia di lavoro, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore ha diritto ad essere inquadrato, anche al fine dell'eventuale riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: individuare le qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria;
accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte (Cass. civ., sez. lav., 14.12.2009, n. 26153; Id., 28 novembre 2001, n. 15043; Id., 26 luglio 2000, n. 9822; Id., 10 aprile 1999, n. 3528).
3. La ricorrente chiede il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori di cat. “B”da febbraio 1993 a febbraio 2003 per aver di fatto svolto le mansioni proprie della qualifica di “coadiutore amministrativo”, sebbene inquadrata al tempo, nella Cat. “A” come “commesso”. Preliminarmente occorre osservare, come la suddetta domanda, vada ricondotta all'arco temporale compreso tra l'1.7.1998 e il 28.2.2003, coerentemente alla pronuncia parziale emessa da questo Ufficio ufficio il 23.2.2022, con la quale è stato dichiarato il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Giudice amministrativo, in ordine alla domanda concernente le rivendicazioni patrimoniali avanzate dalla dipendente pubblica per il periodo di lavoro antecedente al 30 giugno 1998.
2 La ricorrente chiede altresì l'accertamento del suo diritto alle differenze retributive per il periodo tra il 16.8.2008 e il 29.2.2016, poiché “sebbene inquadrata con la qualifica di
“coadiutore amministrativo” [CAT. B], è stata di fatto adibita allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla propria qualifica, rientranti in quella superiore di
“assistente amministrativo” [CAT. C].
4. Tanto premesso, occorre dunque seguire l'iter logico della Cassazione sopra richiamato. La declaratoria della categoria “B” - di attuale appartenenza del ricorrente (dall'1.3.2003) ed evocata anche per il periodo antecedente, ovvero quello ricompreso tra l'1.7.1998 e il 28.2.2003- contenuta nell'All. 1 del CCNL di comparto del 7.4.99, prevede che: lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima.>>. Quanto al profilo di inquadramento di “coadiutore amministrativo” dedotto dalla ricorrente per il medesimo periodo, il contratto collettivo al citato allegato chiarisce che: <<svolge nell operativa di assegnazione attivit amministrative quali>ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video- scrittura o dattilografia, l'attività di sportello.>> La declaratoria contrattuale di appartenenza (cat. “A”) prevedeva invece che il lavoratore commesso, come nella specie la ricorrente in quell'arco temporale, svolgesse: assegnazione quali, ad esempio, la apertura e la chiusura degli uffici secondo gli orari stabiliti, il servizio telefonico e di anticamera, nonché' l'accesso del pubblico negli uffici, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, la riproduzione e il trasporto di fascicoli, documenti, materiale e oggetti vari di ufficio, il mantenimento dell'ordine dei locali e delle suppellettili di ufficio, disimpegnando mansioni elementari di manovra di macchine ed apparecchiature>> Dalle risultanze documentali in atti è emerso che: I) con nota del 10.2.1998 il responsabile ad interim del Servizio sanitario di assegnazione di ha chiesto Parte_1 alla direzione dell'Azienza convenuta <l'inquadramento [della ricorrente] nella posizione di coadiutore amministrativo>> (fino al 18.5.2000, data dalla quale Parte_1 era in assegnazione all'Ufficio Programmazione Economico-Finanzi presupposto che la dipendente trattava: << le pratiche amministrative del servizio numero 6 nel settore delle istruzioni contabili, attività di segreteria, rapporti con il pubblico, con le farmacie e le ditte fornitrici di protesi ed ausili>> (fasc. ric. – doc. 9); II) con nota del 9.2.2001, il responsabile dell'U.O. di ragioneria e contabilità, comunicava alla Dirigenza sanitaria, a seguito di richiesta verbale, che la ricorrente: <<…presta[va] servizio in Ragioneria con la qualifica di Commessa, ininterrottamente dal mese di luglio 2000. La stessa è impegnata, all'interno dell'U.O., nel settore pagamenti. Si occupa in modo particolare del controllo degli estratti conto, dell'archiviazione delle cessioni di credito, della comunicazione ai fornitori dei pagamenti effettuati e della compilazione dei vaglia postali per i rimborsi effettuati a favore degli assistiti. È anche impegnata nel rapporto con i rappresentanti che vengono in Ragioneria per chiedere notizie sulla situazione contabile della propria ditta>>.
3 Circostanze tutte confermate dai testi e escussi rispettivamente Tes_1 Tes_2 all'udienza istruttoria del 10.6.2021 e d 0 olare, la teste Tes_2 ha ulteriormente precisato che la ricorrente “dal 1993 fino a quando non h ufficio” – il 18.5.2000 - all'Asp, degli inserimenti degli utenti nel Sert così come nella psichiatria, nella Casa di Carità adibita per i diversamente abili e scriveva le delibere che venivano controllate dai superiori, gestiva l'archivio, aveva il contatto con le varie Farmacie>>.
5. Per quanto concerne poi l'invocato inquadramento superiore di livello “C” per l'espletamento di fatto delle mansioni di “assistente amministrativo” dal 16.8.2008 e il 29.2.2016, il citato CCNL di comparto, definisce i lavoratori appartenenti a questa categoria come coloro i quali: teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.>>, e in particolare l'assistente amministrativo come colui che:<svolge mansioni amministrativo- contabili complesse - anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario, quali - ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.>>. La ricorrente al riguardo ha provato documentalmente: a) l'incarico di collaborazione ricevuto con ordine di servizio del 16.8.2008 dal Direttore dell'U.O. di assegnazione (Gestione Economica-finanziaria), per il quale <l'aspetto gestionale ed organizzativo riguardante l'attività dei mandati di liquidazione a favore dei fornitori che fatturano fino a 10.000 €, la cessione dei crediti per prestiti, fornitori locali, i versamenti delle quote sindacali, le transazioni per importi minimi, i fitti, rimborsi alla siti vari i rimborsi agli economy nonché l'evasione della posta, sarà curato provvisoriamente fino alla soluzione del problema delle carenze di risorse umane direttamente dallo scrivente con la collaborazione delle dipendenti … e (fasc. ric. doc. 12); b) le Parte_1 mansioni svolte dal 9.4.2009 <m attività di transazione, sostituzione automatica dei colleghi assenti per impedimento anche se di qualifica immediatamente superiore laddove è ritenuto utile, gestione crediti comunicazione>>; dal 22.3.2013 assistiti realizzati, per i rimborsi spese previsti dalla legge regionale numero 8 per i rimborsi a titolo di indennizzo per abbattimento animali predisposizione di emissioni mandati relativi a transazioni e decreti ingiuntivi, verifiche Equitalia, riscontri con fornitori vari e controlli estratti conto>>; dal 20.11.2013 emissione mandati di pagamento in applicazione di atti deliberativi, cura dei rapporti con i fornitori mediante informativa ai medesimi di, gestione del contenzioso>>; dal 2.7.2014
<< in aggiunta alle attività già espletate si occupi del rimborso degli economi e delle partite di giro degli stipendi>> e dal 24.2.2015 << emissione degli ordinativi di pagamento, con relativo versamento dell'Enpam, per i medici di medicina generale, ricompresi nell'ambito dei tre distretti;
Emissione dei mandati di pagamento per i pediatri di libera scelta di compresi nell'ambito dei tre distretti, pignoramenti EO accantonamenti operati sugli stipendi dei dipendenti.>> (fasc. ric. – ordini di servizio - doc. 13, 14,15, 16 e 17); Dall'espletata istruttoria è emerso come anche le suddette circostanze siano tutte state confermate per il periodo di interesse dai testi e escussi Tes_1 Tes_3 Tes_2 alle udienze del 22.10.2020 e del 10.6.2021.
4 6. Giova, tuttavia, rammentare come la ricorrente avesse già chiesto con ricorso depositato al Tribunale adito il 19.4.2013 (ed iscritto al n. 623/2013 R.g.) il riconoscimento delle differenze retributive per cui è causa - sebbene subordinatamente alla domanda principale di inquadramento nel superiore livello - rigettato con sentenza – passata in giudicato - n. 1439/2014 depositata il 24.9.2014. Ne discende, per il principio del ne bis in idem, l'inammissibilità della domanda odierna per le differenze retributive maturate fino alla data del deposito del precedente ricorso ovvero fino al 19.4.2013 e, conseguentemente, il parziale accoglimento di quella diretta al riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni superiori di cat. “C” di fatto espletate dalla ricorrente dal 20.4.2013 (ovvero dal giorno seguente l'introduzione del precedente ricorso) al 29.2.2016. Ne consegue l'accoglimento nei soli limiti delle differenze retributive, entro il suddetto limite, della connessa domanda al pagamento delle differenze retributive.
7. L'azienda sanitaria ha tempestivamente, in sede di costituzione in giudizio, eccepito la prescrizione quinquennale ex art 2948 c.c. Giova a proposito osservate, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 36197 del 28 dicembre 2023 hanno stabilito che nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato o in quelli a tempo indeterminato la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto e non al termine al termine dello stesso. Nella specie l'eccezione proposta, considerato il periodo ristretto valutato non può trovare pertanto accoglimento. La prescrizione - nella specie quinquennale - delle differenze retributive per il periodo interessato dal 20.4.2013 al 29.2.2016, non può dirsi maturata in ragione dell'introduzione del presente giudizio il 7.4.2016. Con la conseguenza che la relativa eccezione non può trovare accoglimento.
8. Le spese di lite, per la reciproca soccombenza, sono compensate in misura integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie parzialmente la domanda;
- per l'effetto accerta lo svolgimento da parte della ricorrente di mansioni superiori di cat. “C” dal 20.4.2013 al 29.2.2016 e dichiara il diritto di alle conseguenti Parte_1 differenze retributive, di cui al CCNL del comparto sani , dal 20.4.2013 al 29.2.2016;
- condanna l' , in persona del Controparte_2 rappresentante delle Parte_1 differenze retributive, di cui al CCNL del comparto sanità pro tempo 13 al 29.2.2016, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti fino al momento dell'effettivo soddisfo;
- dichiara nel resto inammissibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali.
Vibo Valentia, 14/5/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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