TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/07/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 6227/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria
Antonia Maiolino, nella causa civile n. 6227/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1
- attore -
E
), con l'avv. ZEROLI ANDREA, con domicilio in Controparte_1 P.IVA_1
CORSO MONFORTE 13, MILANO
- convenuta -
Conclusioni
Per : Parte_1
“L'Avv. Andrea Ruocco, nell'interesse del ricorrente, si riporta al ricorso e chiede che la causa venga decisa”.
Per Compass Banca S.p.a.:
“In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è rivolto al Tribunale di Padova chiedendo, previo accertamento della Parte_1 nullità della clausola di determinazione degli interessi nel contratto di finanziamento stipulato con (da ora in avanti, per brevità, solo ), l'accertamento del Controparte_1 CP_1 proprio diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117/VII ovvero al tasso legale ex art. 1284 c.c.
2. Il ricorrente ha dedotto in particolare di aver stipulato con in data 28.1.2008 un CP_1 contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di uno scooter, con cui gli è stata altresì concessa una linea di credito con carta revolving, di cui ha censurato la nullità: vi è indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi, che prevede solo un limite massimo del tasso senza indicare la misura precisa pattuita né quale parte abbia avuto il potere di procedere alla relativa quantificazione. La nullità della clausola di determinazione degli interessi in violazione degli artt. 117 TUB, 1284 c.c., 1321 c.c., 1346 c.c. e 33 comma 2 lett n) cod. cons., determina il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme mutuate al tasso sostitutivo in luogo di quello concordato.
3. In via subordinata ha sollevato ulteriori contestazioni sul rapporto Parte_1 contrattuale:
- jus variandi illegittimo, dal momento che il tasso di interesse applicato nell'esecuzione del contratto, come riscontrabile nell'estratto conto storico (all. 2), è superiore a quello contrattuale e non ha mai comunicato le modifiche delle condizioni contrattuali né ha fornito CP_1 alcuna giustificazione in merito, violando l'art. 118 TUB;
- nullità ex art. 1418 c.c. per violazione della disciplina pubblicistica di settore (d.lgs. n.
374/1999), che è norma imperativa, vista la collocazione del contratto di apertura di credito tramite carta ad opera di un venditore appartenete alla grande distribuzione: consegue il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate al tasso legale ex art. 1284 comma 3 c.c. e non a quello convenzionale;
- nullità per carenza di forma scritta ad substantiam del contratto di finanziamento con carta revolving in violazione degli artt. 117 e 125 bis TUB, in quanto nella sottoscrizione del prestito finalizzato il consumatore ha acquistato anche un secondo prodotto finanziario;
tale pratica commerciale è illegittima ed è stata sanzionata dall'AGCOM (all. 10, 11, 12,13).
4. Si è costituita in giudizio evidenziando l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1 svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, nonché l'infondatezza del ricorso: le condizioni del rapporto erano state rese note al signor dall'inizio, poiché dopo Parte_1
l'accettazione della richiesta del cliente di apertura della linea di credito revolving, ha CP_1 mensilmente trasmesso gli estratti conto da cui emergono le condizioni economiche pattuite e il ricorrente non ha mai contestato le contabili trasmesse, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 1832 c.c.
5. ha contestato la censura di vessatorietà del ricorrente, generica e indimostrata, nonché CP_1 le domande proposte in via subordinata: lo ius variandi, genericamente e contraddittoriamente eccepito, visto che il ricorrente ha lamentato l'indeterminatezza del tasso pattuito, non è stato provato;
non vi è nullità per violazione di norme imperative, poiché alla stipula del contratto
(2008) non erano vigenti gli artt. 128 quater e quinquies TUB, dunque l'esercizio dell'attività di
2 intermediazione non era sottoposto alla riserva introdotta solo con il d. lgs 141/2010; i provvedimenti AGCOM citati dal ricorrente sono inconferenti al caso di specie;
non vi è nullità per carenza di forma scritta ad substantiam, visto che le condizioni di utilizzo della carta erano presenti nel contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente.
6. Esperita negativamente la procedura di mediazione obbligatoria, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 3.6.2025 ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. sulle conclusioni previamente precisate dalle parti (come in epigrafe riportate) a mezzo note scritte in telematico ex art. 127 ter c.p.c. e sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
***
7. Va preliminarmente evidenziato come sia stata rispettata la condizione di procedibilità dell'azione promossa dall'attore: il verbale che dà atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione è stato depositato in data 28/04/2025.
8. Quanto al merito della lite ritiene il Tribunale che la stessa vada decisa sulla base della c.d. ragione più liquida: un principio di elaborazione giurisprudenziale in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (Cass. SSUU n. 26242/2014).
9. Applicando il principio della ragione più liquida, dunque, si ottiene una contrazione della durata del processo e, di conseguenza, un risparmio di risorse giudiziarie e di energie processuali. Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza di legittimità riconosce il fondamento della c.d. ragione più liquida nel principio di economia processuale e, in particolare, nel principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 comma 2
Cost. (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., n. 24093/2019).
10. Quanto all'esito della lite, può anticiparsi sin d'ora che va dichiarata la nullità del contratto
28.1.2008 con cui ha accordato ad l'utilizzo di una carta di credito CP_1 Parte_1 revolving. Che tra le parti fosse stato concluso detto contratto non è contestato in causa, nonostante non sia stato prodotto un documento contrattuale relativo allo specifico finanziamento (da qui peraltro la doglianza attorea di nullità del contratto per difetto di forma scritta): anzi, la convenuta sin dalla sua costituzione in giudizio ha confermato la conclusione del contratto sulla base della previsione inserita nel contestuale contratto di finanziamento
28/01/2008 (doc. n. 1 attoreo e n. 2 convenuta), per cui “il richiedente prende inoltre atto e concorda che a suo insindacabile giudizio, potrà concedergli l'apertura di una CP_1 linea di credito utilizzabile mediante una carta di credito”, denominata “carta Compass”. La movimentazione relativa all'utilizzo della carta è stata poi documentata dal signor Parte_1
3 col deposito del relativo estratto conto (doc. n. 2 attoreo).
11. La disamina delle contestazioni attoree richiede l'inquadramento normativo della vicenda.
12. In particolare, l'art. 3 del d. lgs n. 374/1999, applicabile ratione temporis, stabilisce che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato a coloro che Con siano iscritti in un elenco istituito presso l' ; il successivo regolamento attuativo adottato con d.m. n. 485 del 13/12/2001 stabilisce all'art. 3 che “ai fini del decreto legislativo (n. 374 del
1999) e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali”.
13. La medesima norma stabilisce altresì alcune deroghe chiarendo che “ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Proprio in considerazione della seconda deroga esposta il signor nulla contesta in ordine al contratto di finanziamento relativo Parte_1 all'acquisto dello scooter in data 28/01/2008 (citato doc. n. 1): si tratta infatti del contratto di credito al consumo funzionale all'acquisto del bene venduto dalla società che ha contestualmente collocato il finanziamento, con conseguente applicazione dell'ipotesi di deroga sub b).
14. In questo panorama normativo si collocano le contrapposte difese delle parti. L'attore sostiene che la concessione del credito con carta revolving vada ricondotta all'attività di agente in Con attività finanziaria e, non essendo il fornitore di beni e servizi iscritto nell'elenco presso l' , la violazione della previsione normativa integrerebbe motivo di nullità del relativo contratto;
al contrario, la convenuta riconduce l'assegnazione della carta revolving alla deroga relativa alla
“distribuzione di carte di pagamento” ed in ogni caso esclude che dalla violazione della norma, che impone l'iscrizione nell'elenco UIC degli agenti in attività finanziaria, possa discendere un'ipotesi di invalidità del contratto di credito concluso.
15. Per brevità di esposizione vale richiamare la recente decisione Cass. n. 12838/2025 del
14.3.2025, con cui la Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis cpc ha affermato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m.
13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è
4 consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. CP_2
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, CP_2 primo comma, cod. proc. civ” (rectius: cod. civ.).
16. La Suprema Corte ha tratto le sue conclusioni facendosi carico di entrambe le obiezioni sviluppate da CP_1
17. In primo luogo, è stato escluso che la carta di credito revolving possa assimilarsi ad una carta di pagamento. In effetti va considerato come quest'ultima sia propriamente la carta con cui viene effettuato un pagamento, senza che sia in alcun modo coinvolta la dimensione del finanziamento: in sostanza la carta bancomat, con cui il titolare effettua un pagamento utilizzando direttamente il denaro depositato sul proprio conto. La carta revolving invece non solo è una carta di credito, con cui il titolare utilizza denaro che non ha in quel momento, ma è pure una carta che consente l'utilizzo del credito con peculiari modalità di rimborso: infatti, la somma utilizzata non viene restituita in un'unica soluzione, tendenzialmente il mese successivo all'utilizzo, ma ratealmente sulla base degli accordi contrattuali, con l'addebito quindi di un interesse passivo connesso proprio alla tempistica della restituzione.
18. In ragione di tale ricostruzione ed in considerazione della funzione di finanziamento dello strumento la Cassazione ha quindi escluso che la carta di credito revolving possa ricondursi alle carte di pagamento (paragrafo 21 della motivazione), tanto più che, trattandosi di interpretare una norma derogatoria rispetto alla previsione generale e quindi di natura eccezionale (la citata deroga sub a), è doverosa una interpretazione restrittiva ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.
19. Chiarito quindi che nel caso di specie vi sarebbe stata la violazione dell'art. 3 del d.lgs n.
374/1999, atteso che sarebbe stata esercitata attività finanziaria al di fuori delle deroghe consentite da parte di un soggetto non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC (ovvero da parte del venditore dello scooter), va verificato quali siano le conseguenze giuridiche della violazione ed in particolare se ne discenda la nullità del contratto di concessione di credito tramite carta revolving, come preteso dall'attore.
20. Il Tribunale condivide la soluzione delineata al riguardo dalla Suprema Corte nella citata
5 recente sentenza.
21. Il Giudice di legittimità ha infatti chiarito che, per quanto il citato d.lgs n 374/1999 non abbia come interesse primario la tutela del consumatore (interesse comunque sotteso alla norma, per quanto in via indiretta), va comunque sottolineato come “la normativa in esame si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria ed è espressamente e specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite” (paragrafo 31 della motivazione). “Siffatti interessi attengono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori”: da queste osservazioni la Suprema Corte trae la conclusione della natura imperativa della norma violata, da cui consegue ai sensi dell'art. 1418/I c.c. la nullità del contratto concluso in sua violazione (paragrafo 33 motivazione), risultando violata la norma che introduce “specifici requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nel rilascio di carte di credito” (paragrafo 39 motivazione).
Conclusioni
22. Deve pertanto concludersi nel senso della nullità del contratto concluso il 28.1.2008 tra
[...]
e avente ad oggetto l'utilizzo della carta di credito revolving: ne Parte_1 Controparte_1 consegue l'obbligo per l'attore di restituire le somme ricevute negli anni ma corrispondendo a titolo di interesse debitorio (non il tasso contrattualmente pattuito ma) esclusivamente il saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.: è lo stesso attore che domanda l'accertamento del suo obbligo restitutorio in detti termini, che peraltro corrispondono al dovuto ai sensi dell'art. 2033 c.c.
23. Risulta poi infondata la richiesta formulata da parte convenuta di anonimizzazione dei dati
(5.3.2025): a parte la difficoltà di configurare nel caso di specie una materia sensibile o di particolare delicatezza (Cass. n. 1697/2025), tale da giustificare l'eccezione alla regola generale della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali (Cass. n. 7558/2025), va ricordato a monte che
“in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'"interessato" da individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs. cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica” (Cass. n. 4167/2022): non è quindi legittimata la persona giuridica, come nel caso dell'odierna convenuta.
6 24. Dalla soccombenza della convenuta discende la sua condanna alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo sulla base degli scaglioni previsti dal DM 55/2014 per le cause appartenenti alla cognizione del Tribunale di valore indeterminato di complessità media;
vanno compensate le quattro fasi di attività, di cui la terza e la quarta liquidate al minimo, attesa l'assenza di attività istruttoria e la speditezza della fase decisoria, che non ha visto il deposito di memorie conclusionali.
25. Va altresì disposto il pagamento in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
26. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 6227/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la nullità del contratto concluso il 28.1.2008 tra e Parte_1 [...] avente ad oggetto l'utilizzo della carta di credito revolving;
CP_1
- Accerta che ha l'obbligo di restituire alla società convenuta le somme a Parte_1 credito utilizzate negli anni corrispondendo a titolo di interesse debitorio il saggio legale ai sensi dell'art. 1284/I c.c.;
- Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite, liquidate in € 7.000 per compenso ed
€ 545 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva e cpa come per legge: somma da versarsi al procuratore anticipatario, avv. Ruocco.
Padova, 03/07/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona della Giudice Maria
Antonia Maiolino, nella causa civile n. 6227/2024 RG ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), con l'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1 C.F._1
- attore -
E
), con l'avv. ZEROLI ANDREA, con domicilio in Controparte_1 P.IVA_1
CORSO MONFORTE 13, MILANO
- convenuta -
Conclusioni
Per : Parte_1
“L'Avv. Andrea Ruocco, nell'interesse del ricorrente, si riporta al ricorso e chiede che la causa venga decisa”.
Per Compass Banca S.p.a.:
“In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si è rivolto al Tribunale di Padova chiedendo, previo accertamento della Parte_1 nullità della clausola di determinazione degli interessi nel contratto di finanziamento stipulato con (da ora in avanti, per brevità, solo ), l'accertamento del Controparte_1 CP_1 proprio diritto alla restituzione delle somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117/VII ovvero al tasso legale ex art. 1284 c.c.
2. Il ricorrente ha dedotto in particolare di aver stipulato con in data 28.1.2008 un CP_1 contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di uno scooter, con cui gli è stata altresì concessa una linea di credito con carta revolving, di cui ha censurato la nullità: vi è indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi, che prevede solo un limite massimo del tasso senza indicare la misura precisa pattuita né quale parte abbia avuto il potere di procedere alla relativa quantificazione. La nullità della clausola di determinazione degli interessi in violazione degli artt. 117 TUB, 1284 c.c., 1321 c.c., 1346 c.c. e 33 comma 2 lett n) cod. cons., determina il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme mutuate al tasso sostitutivo in luogo di quello concordato.
3. In via subordinata ha sollevato ulteriori contestazioni sul rapporto Parte_1 contrattuale:
- jus variandi illegittimo, dal momento che il tasso di interesse applicato nell'esecuzione del contratto, come riscontrabile nell'estratto conto storico (all. 2), è superiore a quello contrattuale e non ha mai comunicato le modifiche delle condizioni contrattuali né ha fornito CP_1 alcuna giustificazione in merito, violando l'art. 118 TUB;
- nullità ex art. 1418 c.c. per violazione della disciplina pubblicistica di settore (d.lgs. n.
374/1999), che è norma imperativa, vista la collocazione del contratto di apertura di credito tramite carta ad opera di un venditore appartenete alla grande distribuzione: consegue il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuate al tasso legale ex art. 1284 comma 3 c.c. e non a quello convenzionale;
- nullità per carenza di forma scritta ad substantiam del contratto di finanziamento con carta revolving in violazione degli artt. 117 e 125 bis TUB, in quanto nella sottoscrizione del prestito finalizzato il consumatore ha acquistato anche un secondo prodotto finanziario;
tale pratica commerciale è illegittima ed è stata sanzionata dall'AGCOM (all. 10, 11, 12,13).
4. Si è costituita in giudizio evidenziando l'improcedibilità della domanda per mancato CP_1 svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria, nonché l'infondatezza del ricorso: le condizioni del rapporto erano state rese note al signor dall'inizio, poiché dopo Parte_1
l'accettazione della richiesta del cliente di apertura della linea di credito revolving, ha CP_1 mensilmente trasmesso gli estratti conto da cui emergono le condizioni economiche pattuite e il ricorrente non ha mai contestato le contabili trasmesse, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 1832 c.c.
5. ha contestato la censura di vessatorietà del ricorrente, generica e indimostrata, nonché CP_1 le domande proposte in via subordinata: lo ius variandi, genericamente e contraddittoriamente eccepito, visto che il ricorrente ha lamentato l'indeterminatezza del tasso pattuito, non è stato provato;
non vi è nullità per violazione di norme imperative, poiché alla stipula del contratto
(2008) non erano vigenti gli artt. 128 quater e quinquies TUB, dunque l'esercizio dell'attività di
2 intermediazione non era sottoposto alla riserva introdotta solo con il d. lgs 141/2010; i provvedimenti AGCOM citati dal ricorrente sono inconferenti al caso di specie;
non vi è nullità per carenza di forma scritta ad substantiam, visto che le condizioni di utilizzo della carta erano presenti nel contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente.
6. Esperita negativamente la procedura di mediazione obbligatoria, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 3.6.2025 ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. sulle conclusioni previamente precisate dalle parti (come in epigrafe riportate) a mezzo note scritte in telematico ex art. 127 ter c.p.c. e sulla base di un corredo istruttorio meramente documentale.
***
7. Va preliminarmente evidenziato come sia stata rispettata la condizione di procedibilità dell'azione promossa dall'attore: il verbale che dà atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione è stato depositato in data 28/04/2025.
8. Quanto al merito della lite ritiene il Tribunale che la stessa vada decisa sulla base della c.d. ragione più liquida: un principio di elaborazione giurisprudenziale in forza del quale il giudice ha il potere di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia di evidente e agevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia, al punto da rendere completamente inutile l'analisi di tutte le altre questioni (Cass. SSUU n. 26242/2014).
9. Applicando il principio della ragione più liquida, dunque, si ottiene una contrazione della durata del processo e, di conseguenza, un risparmio di risorse giudiziarie e di energie processuali. Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza di legittimità riconosce il fondamento della c.d. ragione più liquida nel principio di economia processuale e, in particolare, nel principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 comma 2
Cost. (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., n. 24093/2019).
10. Quanto all'esito della lite, può anticiparsi sin d'ora che va dichiarata la nullità del contratto
28.1.2008 con cui ha accordato ad l'utilizzo di una carta di credito CP_1 Parte_1 revolving. Che tra le parti fosse stato concluso detto contratto non è contestato in causa, nonostante non sia stato prodotto un documento contrattuale relativo allo specifico finanziamento (da qui peraltro la doglianza attorea di nullità del contratto per difetto di forma scritta): anzi, la convenuta sin dalla sua costituzione in giudizio ha confermato la conclusione del contratto sulla base della previsione inserita nel contestuale contratto di finanziamento
28/01/2008 (doc. n. 1 attoreo e n. 2 convenuta), per cui “il richiedente prende inoltre atto e concorda che a suo insindacabile giudizio, potrà concedergli l'apertura di una CP_1 linea di credito utilizzabile mediante una carta di credito”, denominata “carta Compass”. La movimentazione relativa all'utilizzo della carta è stata poi documentata dal signor Parte_1
3 col deposito del relativo estratto conto (doc. n. 2 attoreo).
11. La disamina delle contestazioni attoree richiede l'inquadramento normativo della vicenda.
12. In particolare, l'art. 3 del d. lgs n. 374/1999, applicabile ratione temporis, stabilisce che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato a coloro che Con siano iscritti in un elenco istituito presso l' ; il successivo regolamento attuativo adottato con d.m. n. 485 del 13/12/2001 stabilisce all'art. 3 che “ai fini del decreto legislativo (n. 374 del
1999) e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali”.
13. La medesima norma stabilisce altresì alcune deroghe chiarendo che “ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. Proprio in considerazione della seconda deroga esposta il signor nulla contesta in ordine al contratto di finanziamento relativo Parte_1 all'acquisto dello scooter in data 28/01/2008 (citato doc. n. 1): si tratta infatti del contratto di credito al consumo funzionale all'acquisto del bene venduto dalla società che ha contestualmente collocato il finanziamento, con conseguente applicazione dell'ipotesi di deroga sub b).
14. In questo panorama normativo si collocano le contrapposte difese delle parti. L'attore sostiene che la concessione del credito con carta revolving vada ricondotta all'attività di agente in Con attività finanziaria e, non essendo il fornitore di beni e servizi iscritto nell'elenco presso l' , la violazione della previsione normativa integrerebbe motivo di nullità del relativo contratto;
al contrario, la convenuta riconduce l'assegnazione della carta revolving alla deroga relativa alla
“distribuzione di carte di pagamento” ed in ogni caso esclude che dalla violazione della norma, che impone l'iscrizione nell'elenco UIC degli agenti in attività finanziaria, possa discendere un'ipotesi di invalidità del contratto di credito concluso.
15. Per brevità di esposizione vale richiamare la recente decisione Cass. n. 12838/2025 del
14.3.2025, con cui la Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis cpc ha affermato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m.
13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è
4 consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. CP_2
374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs.
n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, CP_2 primo comma, cod. proc. civ” (rectius: cod. civ.).
16. La Suprema Corte ha tratto le sue conclusioni facendosi carico di entrambe le obiezioni sviluppate da CP_1
17. In primo luogo, è stato escluso che la carta di credito revolving possa assimilarsi ad una carta di pagamento. In effetti va considerato come quest'ultima sia propriamente la carta con cui viene effettuato un pagamento, senza che sia in alcun modo coinvolta la dimensione del finanziamento: in sostanza la carta bancomat, con cui il titolare effettua un pagamento utilizzando direttamente il denaro depositato sul proprio conto. La carta revolving invece non solo è una carta di credito, con cui il titolare utilizza denaro che non ha in quel momento, ma è pure una carta che consente l'utilizzo del credito con peculiari modalità di rimborso: infatti, la somma utilizzata non viene restituita in un'unica soluzione, tendenzialmente il mese successivo all'utilizzo, ma ratealmente sulla base degli accordi contrattuali, con l'addebito quindi di un interesse passivo connesso proprio alla tempistica della restituzione.
18. In ragione di tale ricostruzione ed in considerazione della funzione di finanziamento dello strumento la Cassazione ha quindi escluso che la carta di credito revolving possa ricondursi alle carte di pagamento (paragrafo 21 della motivazione), tanto più che, trattandosi di interpretare una norma derogatoria rispetto alla previsione generale e quindi di natura eccezionale (la citata deroga sub a), è doverosa una interpretazione restrittiva ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.
19. Chiarito quindi che nel caso di specie vi sarebbe stata la violazione dell'art. 3 del d.lgs n.
374/1999, atteso che sarebbe stata esercitata attività finanziaria al di fuori delle deroghe consentite da parte di un soggetto non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC (ovvero da parte del venditore dello scooter), va verificato quali siano le conseguenze giuridiche della violazione ed in particolare se ne discenda la nullità del contratto di concessione di credito tramite carta revolving, come preteso dall'attore.
20. Il Tribunale condivide la soluzione delineata al riguardo dalla Suprema Corte nella citata
5 recente sentenza.
21. Il Giudice di legittimità ha infatti chiarito che, per quanto il citato d.lgs n 374/1999 non abbia come interesse primario la tutela del consumatore (interesse comunque sotteso alla norma, per quanto in via indiretta), va comunque sottolineato come “la normativa in esame si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria ed è espressamente e specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite” (paragrafo 31 della motivazione). “Siffatti interessi attengono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori”: da queste osservazioni la Suprema Corte trae la conclusione della natura imperativa della norma violata, da cui consegue ai sensi dell'art. 1418/I c.c. la nullità del contratto concluso in sua violazione (paragrafo 33 motivazione), risultando violata la norma che introduce “specifici requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nel rilascio di carte di credito” (paragrafo 39 motivazione).
Conclusioni
22. Deve pertanto concludersi nel senso della nullità del contratto concluso il 28.1.2008 tra
[...]
e avente ad oggetto l'utilizzo della carta di credito revolving: ne Parte_1 Controparte_1 consegue l'obbligo per l'attore di restituire le somme ricevute negli anni ma corrispondendo a titolo di interesse debitorio (non il tasso contrattualmente pattuito ma) esclusivamente il saggio legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.: è lo stesso attore che domanda l'accertamento del suo obbligo restitutorio in detti termini, che peraltro corrispondono al dovuto ai sensi dell'art. 2033 c.c.
23. Risulta poi infondata la richiesta formulata da parte convenuta di anonimizzazione dei dati
(5.3.2025): a parte la difficoltà di configurare nel caso di specie una materia sensibile o di particolare delicatezza (Cass. n. 1697/2025), tale da giustificare l'eccezione alla regola generale della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali (Cass. n. 7558/2025), va ricordato a monte che
“in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'"interessato" da individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs. cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica” (Cass. n. 4167/2022): non è quindi legittimata la persona giuridica, come nel caso dell'odierna convenuta.
6 24. Dalla soccombenza della convenuta discende la sua condanna alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo sulla base degli scaglioni previsti dal DM 55/2014 per le cause appartenenti alla cognizione del Tribunale di valore indeterminato di complessità media;
vanno compensate le quattro fasi di attività, di cui la terza e la quarta liquidate al minimo, attesa l'assenza di attività istruttoria e la speditezza della fase decisoria, che non ha visto il deposito di memorie conclusionali.
25. Va altresì disposto il pagamento in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
26. Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.
PQM
Il Tribunale di Padova, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. 6227/2024), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la nullità del contratto concluso il 28.1.2008 tra e Parte_1 [...] avente ad oggetto l'utilizzo della carta di credito revolving;
CP_1
- Accerta che ha l'obbligo di restituire alla società convenuta le somme a Parte_1 credito utilizzate negli anni corrispondendo a titolo di interesse debitorio il saggio legale ai sensi dell'art. 1284/I c.c.;
- Condanna la convenuta a rifondere le spese di lite, liquidate in € 7.000 per compenso ed
€ 545 per anticipazioni, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva e cpa come per legge: somma da versarsi al procuratore anticipatario, avv. Ruocco.
Padova, 03/07/2025
La Giudice
Maria Antonia Maiolino
7