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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
AZ EP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 660/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0947620224010340 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 23.1.2023, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria descritta in epigrafe emessa da Agenzia
Entrate Riscossione relativa a tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 27.222,76.
Il ricorrente eccepiva la illegittimità del provvedimento, svolgendo articolate argomentazioni in fatto e in diritto.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, controdeducendo dettagliatamente in ordine a tutti i motivi proposti.
All'udienza del 11.12.2023 la Corte disponeva la sospensione del procedimento per avere il ricorrente aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 allegando comunicazione di ammissione emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione e ricevuta attestante il pagamento della prima rata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, con la documentazione prodotta, parte ricorrente ha dimostrato di avere corrisposto la prima rata riguardante il pagamento conseguente all'ammissione alla procedura di definizione agevolata prevista dall' art 1, commi 235 e ss., della legge n. 197/2022.
Pertanto il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dei commi 236 e ss. dell'art. 1 L. N. 197 del 2022, come autenticamente interpretati dalla disposizione di cui all'art. 12 bis del DL n. 84/2025.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
PETROLO PAOLO, Presidente
AZ EP, Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 660/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 0947620224010340 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in data 23.1.2023, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria descritta in epigrafe emessa da Agenzia
Entrate Riscossione relativa a tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 27.222,76.
Il ricorrente eccepiva la illegittimità del provvedimento, svolgendo articolate argomentazioni in fatto e in diritto.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato, controdeducendo dettagliatamente in ordine a tutti i motivi proposti.
All'udienza del 11.12.2023 la Corte disponeva la sospensione del procedimento per avere il ricorrente aderito alla definizione agevolata di cui alla legge n. 197 del 2022 allegando comunicazione di ammissione emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione e ricevuta attestante il pagamento della prima rata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, con la documentazione prodotta, parte ricorrente ha dimostrato di avere corrisposto la prima rata riguardante il pagamento conseguente all'ammissione alla procedura di definizione agevolata prevista dall' art 1, commi 235 e ss., della legge n. 197/2022.
Pertanto il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dei commi 236 e ss. dell'art. 1 L. N. 197 del 2022, come autenticamente interpretati dalla disposizione di cui all'art. 12 bis del DL n. 84/2025.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara estinto il giudizio per essere cessata la materia del contendere. Spese compensate.