Decreto cautelare 23 luglio 2025
Ordinanza cautelare 6 agosto 2025
Sentenza 20 marzo 2026
Decreto cautelare 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/03/2026, n. 5291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5291 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08017/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8017 del 2025, proposto da
VI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Danielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Polibio 15;
Dipartimento Servizio Veterinario U.O.C. Area A-C, non costituito in giudizio;
GI LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Fioretti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia 9;
nei confronti
Comune di Formello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 20 del 30.05.2025, nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o ad essa connessi, emessa dal Servizio Veterinario UOC AREA A-C della Asl Roma 4, notificata in data 3 Giugno 2025 alla sig.ra VI AN.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 4 e di Comune di Formello e di GI LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa IA ST IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La signora VI AN impugna l’ordinanza n. 20 del 30.05.2025 del Servizio Veterinario UOC AREA A-C della Asl Roma 4 con la quale veniva ingiunto l’abbattimento (cd. stamping out) di dodici capi bovini che costituiscono l’intero parco bestiame del suo allevamento sito in Formello, Via Grotte Franca n. 5.
Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1 - “ ASSENZA DELL’INDICAZIONE CHIARA E SPECIFICA DEI MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DI “STAMPING OUT” (abbattimento dei capi bovini) IN VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 241/1990 .”, in quanto:
- manca qualsiasi riferimento agli elementi di cui all’Appendice dell’Ordinanza Ministeriale del 2 maggio 2024 (in G.U. n. 151 del 29.06.2024) che giustifichi l’abbattimento totale in caso di focolaio;
- l’iter logico giuridico risulta palesemente contraddetto dal comunicato della stessa Asl Roma 4 risalente al 13 maggio 2025 di cui all’allegato n. 3;
2 - “ violazione del diritto di difesa ”, in quanto:
- costituisce violazione del diritto di difesa ex art. 24 Costituzione il termine di soli 15 giorni concesso per l’abbattimento, antecedente rispetto al termine per poter depositare ricorso e tanto ristretto da impedire anche la disponibilità della documentazione a seguito di accesso agli atti dell’ente, da evadere nel termine di 30 gg;
3 - “ mancata valutazione delle relazioni veterinarie storiche ed inefficacia dell’abbattimento ”, in quanto:
- non risulta che l’ASL abbia consultato i verbali, relazioni e osservazioni dei medici veterinari che da oltre due decenni hanno seguito e monitorato il territorio interessato;
- i veterinari che hanno operato nella zona hanno sempre ritenuto inefficace l’abbattimento totale n quanto la diffusione del patogeno è ambientale e interspecifica, e la condizione allo stato brado non consente misure di biosicurezza tradizionali;
- in aree dove la fauna selvatica è serbatoio del patogeno, lo stamping out sugli animali domestici non garantisce l’eradicazione considerato che il micobatterio (es. M. bovis) può sopravvivere nell’ambiente per mesi nel terreno, nelle acque, nei rifugi degli animali;
4 - “ inesistenza dei presupposti emergenziali posti a fondamento del provvedimento ”, in quanto:
- l’abbattimento dei capi bovini causerebbe un irrimediabile nocumento in capo alla ricorrente che si vedrebbe privata di tutto il proprio parco bovini senza che il provvedimento abbia una sufficiente e valida motivazione e senza rispetto alcuno per il principio di proporzionalità e di adeguatezza della misura.
In via istruttoria, è richiesta l’acquisizione della seguente documentazione:
- Parere dell’Osservatorio Epidemiologico (OERV) dell’ZS nota prot.4168 del 19.05.2025. - Parere favorevole della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Uff. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot. 550272 del 22.05.2025.
- Ogni comunicazione formale intercorsa tra la ASL Roma 4 ed il Comune di Formello, avente ad oggetto il contenimento dell’infezione epidemiologica in questione, dal mese di gennaio 2020.
L’ASL Roma 4 si è costituita in giudizio in data 11.7.2025 e ha depositato memoria difensiva in data 31.7.2025.
Si è, altresì, costituito in giudizio il dott. GI LI in data 18.7.2025 e ha depositato memoria difensiva in data 31.7.2025, con la quale, in via preliminare, ha dedotto il difetto di legittimazione in quanto evocato nel presente giudizio in qualità di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda ASL Roma 4.
Si è, infine, costituito in giudizio anche il Comune di Formello in data 30.7.2025, depositando memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto la reiezione.
Con l’ordinanza cautelare n. 4321/2025 del 6.8.2025 è stata accolta l’istanza cautelare e fissata l’udienza pubblica del 27.1.2026.
In vista della predetta udienza hanno depositato ulteriori memorie difensive l’ASL Roma 4, il dott. GI LI e il Comune di Formello.
La ricorrente ha chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo di documentazione integrativa in data 23.1.2026.
Alla pubblica udienza del 27.1.2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2 - Nel merito il ricorso è respinto.
Sono anzitutto infondati i motivi con cui si deduce la non valutazione da parte dell’Amministrazione della condizione socio-economica dell’allevatore, posto che questa valutazione risulta essere stata fatta dal legislatore laddove ha ritenuto, con il d.lgs. n. 136/2022 e la normativa di attuazione, la previsione di un indennizzo e quindi un risarcimento volto a ristorare le perdite subite.
Parimenti infondato è il motivo con cui si deduce la mancata motivazione in ordine ai motivi che giustifichino l’abbattimento totale in caso di focolaio.
Il provvedimento impugnato è motivato per relationem sui pareri favorevoli dell’Osservatorio Epidemiologico dell’ZS e della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Ufficio Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
In particolare, in questo ultimo si legge che “ gli stabilimenti 038RM052 (numero focolaio SI 2024/342) e 038RM042 (numero focolaio SI 2024/402) sono riconducibili unica unità epidemiologica in quanto gli animali sono tenuti in promiscuità.
Per lo stabilimento con codice aziendale 038RM042, inoltre, è stata rilevata una reiterazione di questa situazione, in quanto è stata sede di focolaio di TBC anche negli anni 2010, 2015, 2021, 2024 …
Poiché sussiste il rischio di diffusione della malattia all'interno delle aziende oppure ad altre aziende, soprattutto in relazione alla tipologia di allevamento (aperto o estensivo, semi-brado, al pascolo), come già indicato dalla ASL Roma 4, sarà fondamentale anche l'interdizione dei pascoli utilizzati dalle suddette aziende, per un periodo non inferiore a 2 anni.
Inoltre, dall'esame anatomopatologico condotto presso I'ZS nel 2025 (Nreg ZS 25035622) è emersa la presenza di cisti riferibili a idatidosi (CO) in cinque capi appartenenti allo stabilimento 038RM042, e confermata su due capi mediante PCR. Di queste positività, si segnala l'assenza della notifica su SI …
STABILIMENTO 038RM042
Focolaio notificato nel 2024. Nei primi mesi del 2025, in numerosi capi sono state riscontrate al macello lesioni riferibili a TBC, a diverso stadio evolutivo e dunque presuntivi di una pregressa ed inveterata circolazione della malattia all'interno dell'allevamento. Inoltre, in cinque capi è stata riscontrata all'esame anatomo-patologico la contemporanea presenza di cisti di idatidosi (echinocco). Ad esempio nel polmone di due capi, il referto anatomo-patologico riporta: "si osservano inoltre formazioni cistiche multiple sparse nel parenchima, riferibili a cisti da OC", in questi è stata rilevata la presenza di OC granulosus tramite PCR. Si sottolinea l'importanza di mettere a conoscenza di questa rilevazione le autorità competenti locali e il sindaco relativamente al rischio zoonosico delle due malattie, la cui diffusione e trasmissione all'uomo può avvenire per contaminazione dell'ambiente, ad esempio con l'accesso ai pascoli da parte di escursionisti o frequentatori a scopo ricreativo.
Dei 19 capi, per i quali risultano analizzati campioni presso I'ZS (Nreg ZS 25022214; 25035622), relativamente alla TBC si riporta:
Sedi delle lesioni: OD (diversa topografia, tra cui ln. epatici, mediastinici, tracheobronchiali, sottomandibolari, retrofaringei) e organi quali polmoni e fegato.
Le lesioni anatomo-patologiche sono caratterizzate dalla presenza di numerosi noduli caseosi, caseocalcifici, con centro necrotico, noduli anche di 1-2 cm di diametro; focolai granulomatosi, caratterizzati da centro necrotico e/o necrotico-calcifico e da abbondanti cellule giganti di Langhans alla periferia.
Le lesioni istopatologiche sono caratterizzate dalla presenza di numerosi focolai granulomatosi, caratterizzati da centro necrotico-calcifico e da abbondanti cellule giganti di Langhans alla periferia. Quadro microscopico riferibile a tubercolosi.
Gli esami diretti quali la PCR e l'esame colturale, hanno confermato la presenza in più capi di ISOLATO DI UM spp. UM TB COMPLEX e UM BO (da OD della testa e del torace; OD mesenterici) (Nreg ZS 25022214)
In cinque soggetti, nel 2025 (Nreg ZS 25035622) è stata inoltre rilevata la presenza concomitante di lesioni anatomo-patologiche riferibili a TBC ed CO (da OC granulosus come identificato mediante PCR da cisti nel polmone di due capi), con localizzazione polmonare e/o epatica. Quadro anatomo-istopatologico rilevato nel fegato: presenza istopatologica di cisti da OC (parzialmente calcificate), come da sospetto all'esame anatomo-patologico.
Si segnala che non risulta la notifica su SI del focolaio di idatidosi (CO) (al 15/05/2025) ”.
Da quanto sopra discende come il provvedimento sia ampiamento motivato, proprio in quanto ha preso in esame specificatamente le evidenze relative allo stabilimento della ricorrente.
L’Amministrazione, quindi, applicando quanto sancito dal d.m. 2 maggio 2024, verificando la presenza dei criteri di cui alle lettere da A a G del paragrafo “appendice” dell’allegato 2 che prevede la possibilità di adottare come metodo di risanamento l’abbattimento totale dei capi presenti in allevamenti oggetto di focolaio MTBC “ ai fini della salvaguardia dello status di indenne della provincia interessata, della prevenzione della diffusione della malattia ad altri stabilimenti e della tutela della salute degli operatori e dei consumatori ”.
In particolare, come precisato dalla memoria dell’ASL, “- è stato isolato l’agente patogeno sia sugli animali regolarmente macellati e provenienti dall’Azienda AN VI macellati che sugli animali dell’azienda 5 contigua e sottoposti ad abbattimento dell’azienda di CC NI come evidenziato dai referti dell’istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (doc. 5); - l’allevamento in questione possiede carattere BRADO, condizione che secondo il punto C del sopracitato paragrafo aumenta il rischio di diffusione ad altri stabilimenti in quanto gli animali sono liberi di muoversi senza barriere e venire a contatto con altre aziende confinanti con il territorio della Valle del Sorbo; - considerato il punto D tutti i capi bovini dell’allevamento della ricorrente Sig.ra VI AN e del Sig. NI CC (038RM042 e 038RM052) pascolano in totale promiscuità nella Valle del Sorbo e sono stati pertanto considerati un'unica unità epidemiologica che attualmente evidenzia una percentuale di positività alla IDTs superiore al 20% (24% al 12.05.2025), rappresentando un cluster di infezione; inoltre tale unità epidemiologica è stata oggetto di focolai di Tubercolosi bovina a carattere recidivante rispettivamente nel 2011, 2012, 2015,2017,2021,2024; - considerato quanto previsto dal punto G, persiste un elevato rischio di propagazione dell'infezione in quanto gli stabilimenti in oggetto sono sprovvisti di strutture per il confinamento dei capi e l'adozione di essenziali misure di biosicurezza. ”.
Con riferimento all’impossibilità di eseguire l’ordine di abbattimento perché gli animali vivono allo stato brado basta rilevare che il raduno degli animali è stato già effettuato per le verifiche dell’ASL.
Sembrerebbe poi improbabile che l’allevatore non abbia la possibilità di radunare il proprio bestiame.
Per quanto riguarda poi il termine di 15 giorni, questo è un termine di legge.
Infine, in relazione alla mancata valutazione delle relazioni veterinarie storiche ed inefficacia dell’abbattimento, è da rilevare che la difesa della ricorrente si limita all’enunciazione del motivo, dichiarando che “ nel caso in questione hanno sempre ritenuto l’intervento di Stamping out e di efficacia limitata negli allevamenti allo stato brado in contesti di pascolo libero, nei quali la cattura e l’abbattimento risultano tecnicamente complessi o addirittura inattuabili ”, senza fornire prova alcuna di quanto affermato.
A fronte di queste affermazioni, l’ASL ha richiamato la nota prot. n. 60862/2018 del 21.12.2018 avente come oggetto “ trasmissione resoconto riunione per la gestione focolaio di Tubercolosi bovina in Valle del Sorbo 11.12.2018 – Comune di Formello ” a firma dei dott.ri Avetta, Cameo e Consalvo con la quale è stata ritenuta “ Essenziale la compartimentazione totale dell’area ed in caso di mancata divisione degli animali, sarà inevitabilmente necessario procedere con l’abbattimento totale di tutti gli animali appartenenti alle aziende interessate ”.
Proprio per questo motivi è stato poi chiesto al Comune un’ordinanza di interdizione al pascolo della Valle del Sorbo delle specie bovina, ovina, caprina e suina per un periodo non inferiore a due anni al fine di bonificare l’area.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara l’estromissione dal giudizio del dott. LI per difetto di legittimazione passiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA ST IG, Presidente, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA ST IG |
IL SEGRETARIO