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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 13/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2286/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Messina, via G. La Farina n. 62 presso lo studio dell'Avv. Ilenia Imbesi che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 ottobre 2024 Parte_1 proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n.
29520249012654633 in relazione alla cartella di pagamento n.
29520180010168114 in essa richiamata.
Eccepiva l'omessa notifica della cartella di pagamento e la prescrizione della pretesa.
non si costituiva in giudizio ed Controparte_1 all'udienza del 12 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione. Parte ricorrente chiede in primo luogo che venga dichiarata l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta.
Tale rilievo è infondato.
In ordine a tale censura si osserva che la Corte d'Appello di Messina
(sentenza n. 842/2022 e più di recente sentenza n. 262/2025) ha statuito che “riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo né tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'“omessa notifica” non potrebbe mai determinare la “nullità” dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n.
26395/2013 v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N.
11722/2010)”.
A tal proposito va aggiunto che di recente la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito che “in caso di mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, il debitore che intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo oltre il termine previsto dal D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, può recuperare l'azione che investe il merito della pretesa contributiva nei confronti dell (per tutte Pt_2
v., ancora di recente, Cass. SS.UU. n. 7514 del 2022). Pertanto, eventuali vizi attinenti alla notificazione dell'avviso di addebito non sono sufficienti a far venire meno la pretesa contributiva ma sono soltanto idonei, ove ritenuti sussistenti, a superare la decadenza e a far recuperare la tempestività dell'opposizione, nell'ambito della quale chi si oppone propone l'accertamento negativo del credito” (Cass. 9 febbraio 2023, n. 4086).
Ne discende che l'omessa notifica della cartella di pagamento non determina di per sé l'invalidità dell'atto, ma può al massimo rilevare o per consentire all'interessato di far valere vizi di merito non sollevati in precedenza o ai fini dell'eventuale accertamento dell'insussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione.
L'eccezione è infondata.
Con un recente arresto le Sezioni Unite hanno chiarito che “in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del solo concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito Cass. 19 giugno 2019, n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” (Cass. Sez. un., n. 7514/2022).
Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che il difetto di legittimatio ad causam è rilevabile anche d'ufficio.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato, dal momento che il ricorrente ha agito esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione e non invece nei confronti dell'ente impositore. Nulla sulle spese alla luce alla luce della contumacia di
[...]
. Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta l'opposizione; nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino