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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1344/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1344 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1964 e residente a [...]in strada comunale Magazzinazzi/ Monte Renna n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe LANZA, giusta procura in atti;
E
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04.06.1960 ed ivi residente in c/da NA sn, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
LANZA, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato 24.07.2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale lo scioglimento del loro
[...] matrimonio celebrato con rito civile in SA iscritto nei registri dello stato Civile del
Comune di SA nell'anno 1987, al n. 19, parte I alle condizioni meglio specificate in ricorso;
hanno dedotto di aver scelto come regime patrimoniale della famiglia la comunione dei beni;
hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati i figli di cui il Persona_1
16.1.1988 e il 4.7.1990, oramai maggiorenni ed economicamente Parte_2 indipendenti;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di SA ha omologato la loro separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 26.01.2006; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
SA il 26.01.2006 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra se non il rispetto delle seguenti condizioni:
- le parti ed i loro figli sono economicamente autonomi;
pertanto, nessun contributo di mantenimento verrà previsto
- la sig.ra si obbliga a cedere, nel termine di 60 giorni dal deposito Controparte_1 della sentenza di divorzio, la sua quota di proprietà indivisa della casa coniugale sita in
SA c/da NA (in catasto fabbricati SA al foglio 333 n. 3 sub 1, zona cens 1, sez. urbana A, ctg A4, RC 194,19) al sig. al prezzo di €. 40.000,00, che Parte_1 verrà corrisposto, quanto d €. 30.000,00, al momento della stipula dell'atto di trasferimento e, quanto ad €. 10.000,00, nel termine di tre anni dalla predetta stipula;
- i coniugi dichiarano di avere così regolato e definito qualsiasi rapporto di natura patrimoniale tra loro esistente e nulla hanno gli stessi reciprocamente a pretendere tra di loro.
Il Tribunale prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile in SA iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SA nell'anno 1987, al n. 19, Parte
I;
-prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al mantenimento reciproco, siccome concordati dalle parti;
3 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di SA, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di SA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in SA, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1344 del Ruolo Generale degli affari della
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
28.11.1964 e residente a [...]in strada comunale Magazzinazzi/ Monte Renna n. 28, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe LANZA, giusta procura in atti;
E
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04.06.1960 ed ivi residente in c/da NA sn, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
LANZA, giusta procura in atti,
- ricorrenti - con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27.11.2025;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato 24.07.2025, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale lo scioglimento del loro
[...] matrimonio celebrato con rito civile in SA iscritto nei registri dello stato Civile del
Comune di SA nell'anno 1987, al n. 19, parte I alle condizioni meglio specificate in ricorso;
hanno dedotto di aver scelto come regime patrimoniale della famiglia la comunione dei beni;
hanno rappresentato che dalla loro unione sono nati i figli di cui il Persona_1
16.1.1988 e il 4.7.1990, oramai maggiorenni ed economicamente Parte_2 indipendenti;
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di SA ha omologato la loro separazione consensuale, giusto decreto di omologa del 26.01.2006; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 473-bis 51 comma 2 c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede, cui sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
*********
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
SA il 26.01.2006 e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015,
n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra se non il rispetto delle seguenti condizioni:
- le parti ed i loro figli sono economicamente autonomi;
pertanto, nessun contributo di mantenimento verrà previsto
- la sig.ra si obbliga a cedere, nel termine di 60 giorni dal deposito Controparte_1 della sentenza di divorzio, la sua quota di proprietà indivisa della casa coniugale sita in
SA c/da NA (in catasto fabbricati SA al foglio 333 n. 3 sub 1, zona cens 1, sez. urbana A, ctg A4, RC 194,19) al sig. al prezzo di €. 40.000,00, che Parte_1 verrà corrisposto, quanto d €. 30.000,00, al momento della stipula dell'atto di trasferimento e, quanto ad €. 10.000,00, nel termine di tre anni dalla predetta stipula;
- i coniugi dichiarano di avere così regolato e definito qualsiasi rapporto di natura patrimoniale tra loro esistente e nulla hanno gli stessi reciprocamente a pretendere tra di loro.
Il Tribunale prende atto degli accordi intercorsi tra le parti ed alla rinuncia al reciproco mantenimento.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di SA, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con rito civile in SA iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SA nell'anno 1987, al n. 19, Parte
I;
-prende atto degli accordi intercorsi tra le parti e della rinuncia al mantenimento reciproco, siccome concordati dalle parti;
3 - manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di SA, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69
D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di SA di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in SA, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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