Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 2155/2022 R.G.L. promossa
D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
(avv.ti ARDIZZONE ALESSIO e CONTI CHRISTIAN)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 07/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.696,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
indetto dalla convenuta per la costituzione di una “graduatoria di idonei cui attingere per esigenze di produzioni nell'ambito delle stagioni 2020/2021/2022 per la realizzazione di uno o più spettacoli, di una o più produzioni, per eventuali assunzioni a termine secondo quanto previsto dalle leggi in vigore e dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del settore per il profilo professionale di truccatori e parrucchieri (inquadrati al 4° livello, area tecnico-amministrativa, del vigenti CCNL)”, nonché dell'intera procedura e chiedendo il risarcimento del “danno da perdita di chance per la mancata esecuzione delle prestazioni in occasione delle opere e degli avvenimenti intercorsi medio tempore tra la pubblicazione della graduatoria e la definizione del presente giudizio, condannare la a corrispondere alle stesse il corrispettivo previsto dal CCNL di Controparte_1
categoria applicato dalla per il profilo professionale di truccatori e parrucchieri CP_1
(inquadrati al 4° livello, area tecnico-amministrativa) assunti a tempo determinato, ovvero alla somma di € 25.800,00 (€ 5.160 a ricorrente) o, in subordine, alla maggior o minor somma il
Giudice adito dovesse ritenere equa”, col favore delle spese di lite;
premesso che la convenuta, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione CP_1
del Giudice Ordinario e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato che la controversia ha natura risarcitoria e che pertanto rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario;
rilevato inoltre che le ricorrenti domandano la condanna della convenuta al CP_1
risarcimento del danno da perdita di chance subito in quanto, “In altre occasioni, in assenza della procedura de qua, in ragione del proprio curriculum ed esperienza professionale le ricorrenti avrebbero avuto delle chances di partecipare a tali manifestazioni e di essere assunte all'uopo. Non
v'è dubbio pertanto che è stato lesa la loro chance e che pertanto a causa di tale lesione la debba corrispondere alle stesse a titolo risarcitorio quanto Controparte_1
corrisposto alle controinteressate nei mesi scorsi nonché quanto corrisponderà successivamente al deposito del presente ricorso fino alla concreta definizione del giudizio”.
Orbene, rammentato che “In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta” (Cass. n. 1750/2008); rilevato che le ricorrenti non hanno specificamente allegato e provato la ricorrenza delle superiori condizioni, ossia che, in assenza della procedura ritenuta illegittima, avrebbero partecipato alle opere e alle manifestazioni teatrali che svolte presso il Teatro Massimo, neanche dettagliatamente indicate dalle medesime;
ritenuto pertanto che il ricorso non possa trovare accoglimento, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 07/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno