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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1013/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4797/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 ICI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 TASSE AUTOMOB. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 TASSE AUTOMOB. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'A.E. insiste in atti
Resistente/Appellato: il difensore di AD si riporta alle proprie controdeduzioni, aderisce all'appello dell'A.E. e rileva la tardività della costituzione in giudizio della società appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, in data 27.04.2023, alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catania, la società Resistente_1 srl proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate e Comune di Santa Venerina e nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229018778612000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale concessionario per la riscossione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate, notificata in data 12.12.2022, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 45.932,78 di cui € 30910,73, per il mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
- CP. N. 2932009004492793 000, di € 25.622,76 presumibilmente notificata il 27.01.2010 ed emessa per il mancato pagamento dell'IVA dovuta all'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Catania, per l'anno
2003;
- CP. N. 29320110038060347 000 di € 2.854,16, presumibilmente notificata il 16.06.2011 ed emessa per il mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2004.
- CP. N. 293201600185524792 000 di € 2.433,81, presumibilmente notificata il 26.12.2016 ed emessa per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni 2010 e 2011;
chiedeva l'annullamento di tali atti.
Eccepiva che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione non erano mai state notificate alla società ricorrente;
la carenza di motivazione anche per mancata allegazione dell'atto presupposto, quale deve intendersi la cartella di pagamento;
la illegittimità delle sanzioni comminate e degli interessi applicati;
la prescrizione, anche successiva alle eventuali notifiche delle cartelle;
la decadenza;
l'omessa notifica di un avviso bonario in violazione dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente.
L'AD e l'Agenzia delle Entrate si costituivano in giudizio, depositando le relate di notifica delle cartelle in oggetto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune di Santa Venerina si manteneva contumace.
All'udienza del 5.10.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione.
La causa veniva decisa all'udienza del 25.01.2024. Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Sono state prodotte in atti dalla ricorrente le relate di notifica: per la cartella 2793 la notifica avvenuta in data
27.01.2010;
per la cartella 0347 la notifica avvenuta in data 16.06.2011;
per la cartella 4792 la notifica avvenuta in data 26.12.2016.
si è comunque verificata la scadenza del termine di prescrizione successivamente a tali notifiche: per la cartella 2793 (IVA anno 2003) la prescrizione decennale;
per la cartella 0347 (ICI anno 2004) la prescrizione quinquennale;
per la cartella 4792 (tassa auto anni 2010 e 2011) la prescrizione triennale.
La scadenza di tali termini di prescrizione si è verificata, anche considerando la sospensione dei termini nella misura stabilita dalla legislazione emanata in occasione della pandemia di Covid.
Infatti la notifica della intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 12.12.2022, quando tali termini prescrizionali erano decorsi.
Quanto alla cartella 2793 il rilievo sollevato dall'Agenzia delle Entrate in merito alle sentenze emesse dalla
CTR è ininfluente, atteso che tali sentenze hanno ad oggetto una diversa imposta, cioè l'Irpef;mentre l'imposta oggetto del presente giudizio è l'IVA.
Quanto alla cartella 4792 è egualmente infondato il rilievo sollevato dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui sarebbe stata richiesta una rateazione: in atti infatti non vi è prova di una tale istanza di rateazione.
L'accoglimento di uno dei motivi di opposizione rende superfluo l'esame dei rimanenti motivi prospettati in ricorso.
Le spese vanno compensate fra le parti, tenuto conto della difficoltà di valutare il decorso dei termini di prescrizione, in relazione alla sopravvenuta legislazione in tema di sospensione dei termini per la pandemia
Covid.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 7 Ottobre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Errata valutazione del presupposto a base della decisione della Corte di Giustizia Tributaria;
Mancato esame della presenza di istanza di definizione agevolata del ruolo con rateazione delle somme. Il Giudice di primo grado ha errato, a parere dell'Appellante, nell'accogliere il ricorso, come richiesto dalla ricorrente per intervenuta prescrizione della pretesa erariale;
omettendo di considerare l'istanza di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella quale risulta ricompresa anche la cartella di pagamento n. 29320090044927930 per un importo complessivo di euro
25.622,76. In questa sede, giova ribadire che, ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. n. 197/2022, l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti;
e che, sempre ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. n. 197/2022, nelle more del pagamento dilazionato i detti giudizi sono sospesi dal Giudice. La presentazione di detta istanza, stante il comportamento chiaro del contribuente di riconoscere la “debenza” delle somme iscritte a ruolo;
non può giustificare, a parere dell'Appellante, l'accoglimento del ricorso, ove, il medesimo Legislatore ha previsto che l'eventuale mancanza di pagamento delle rate determina la “revoca della sospensione” su istanza di parte. Pertanto, il Giudice di primo grado, avrebbe dovuto prendere atto dell'adesione alla definizione agevolata del ruolo e dichiarare la sospensione del giudizio sino all'avvenuto pagamento integrale del ruolo in forma agevolata. L'Ufficio produce, come documentazione a chiarimento della situazione debitoria della società, la stampa dei dati dell'istanza di rateazione prot. n. W-2023062007446133 del 20-06-2023 e la stampa dei dati della rateazione del debito erariale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 9 e depositata il 09
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello Resistente_1 S.r.l. che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Privo di pregio giuridico è l'appello avversario laddove ritiene che la sentenza impugnata non avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione della cartella di pagamento n. 2932009004492793 000, di € 25.622,76 a seguito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata – rottamazione quater – del 20.06.2023 avvenuta dopo la proposizione del ricorso di primo grado e ciò proprio in forza di quanto affermato dalla stessa ADE la quale, richiamando l'art. 1 comma 236 della L. n. 197/2022 conferma che l'estinzione dei giudizi aventi per oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione quater è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti.
Pertanto, anche in questa sede si reitera l'eccezione di prescrizione credito ingiunto e prescrizione successiva cartella di pagamento. Difatti, il credito intimato dovrebbe riferirsi al presunto mancato, carente o ritardato pagamento dell'IVA 2003, per la parte oggetto di impugnazione. Appare evidente, pertanto, che si è verificata già da tempo la prescrizione di legge per tali crediti, stante che, la stessa non è mai stata interrotta nei modi e nelle forme di legge e comunque è maturata in data antecedente la presentazione di qualunque istanza di definizione agevolata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate, quale ente creditore che ha emesso i ruoli oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado dalla Resistente_1 srl, impugna la sentenza emessa dalla Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Catania chiedendone la riforma in vista dell'erroe in cui è incorsa la Corte di Giustizia di primo grado. Infatti, la Corte si è limitata ad effettuare i calcoli sull'intervenuta prescrizione dei crediti senza minimamente considerare l'evento interruttivo dei termini nonché idoneo a valere quale causa di sospensione del giudizio rappresentato dalla istanza di adesione alla definizione agevolata con rateizzazione del debito proposta dalla Resistente_1 srl. La normativa vigente prevede che in caso di adesione alla definizione restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Invero, nel caso di specie difronte alla comprovata adesione agevolata, la Corte avrebbe dovuto dare atto della definizione agevolata e sospendere il giudizio fino ad adempimento integrale del debito da parte della istante Resistente_1 srl. Per scrupolo difensivo si rileva anche in questo giudizio, la corretta attività di riscossione svolta da AD. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ritualmente esercitato la propria attività di riscossione, provvedendo puntualmente alla esatta notifica delle cartelle sottese e della relativa intimazione entro i termini di legge. Nel dettaglio: l'intimazione di pagamento, nr. 293 2022 90187786
12 000, è stata notificata in data 12.12.2022 tramite pec;
La cartella di pagamento n. 29320090044927930000
è stata notificata in data 27.01.2010, quando il ruolo è stato emesso nell'anno 2009; La cartella n.
29320110038060347000 è stata notificata in data 16.06.2011, quando il ruolo è stato emesso nell'anno
2011. Anche qui non è maturato alcun termine di prescrizione. La cartella n. 29320160018524792000 è stata notificata in data 26.12.2016, ed il ruolo è stato emesso nello stesso anno. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
All'udienza del 16 Gennaio la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appello investe, in modo specifico: la valutazione sulla prescrizione dei crediti tributari operata dalla Corte di primo grado;
l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure: della documentata adesione di Resistente_1 S. r. l. alla rottamazione-quater; dell'obbligo, ex art.1, comma 236, L.197/2022, di sospendere i giudizi aventi ad oggetto carichi inclusi nella definizione, sino al perfezionamento della stessa. Restano, pertanto, devoluti alla cognizione di questo Collegio: la correttezza giuridica della declaratoria di prescrizione;
la rilevanza, sul piano sostanziale e processuale, dell'adesione alla definizione agevolata.
Dalla documentazione versata in atti, non contestata in modo specifico, risulta che: l'intimazione di pagamento n.29320229018778612, è stata notificata ad Resistente_1 S. r. l. in data 12.12.2022; le cartelle sottese sono state notificate nelle seguenti date: n. 2932009004492793000, notificata in data 27.01.2010 relativa a IVA 2003;
n. 29320110038060347000, notificata in data 16.06.2011 relativa a ICI 2004; n. 293201600185524792000, notificata in data 26.12.2016 relativa a Tassa auto 2010–2011.
Tali dati: confermano il corretto esercizio dell'attività di riscossione da parte di AD;
escludono vizi di decadenza “a monte” circa l'emissione/notifica delle cartelle. In primo grado, la Corte ha ritenuto maturati: il termine decennale per l'IVA; il termine quinquennale per l'ICI; il termine triennale per il bollo auto, valutazione che presuppone una mancata considerazione di successivi fatti interruttivi e, soprattutto, degli effetti della rottamazione-quater, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado.
Sull'adesione alla rottamazione-quater e sugli effetti ex art.1, comma 236, L.197/2022, l'art.1, comma 236,
L.29 dicembre 2022, n.197, stabilisce che: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e da AD (in particolare stampa dei dati dell'istanza di definizione agevolata e della relativa rateazione), risulta che: Resistente_1 S. r. l. ha presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione-quater) in data 20.06.2023; nella predetta istanza risultano ricompresi i carichi relativi, tra gli altri, alla cartella IVA 2003 oggetto di causa, per un importo complessivo di circa
€ 25.622,76; la contribuente, con la presentazione della dichiarazione di adesione: ha riconosciuto la debenza delle somme iscritte a ruolo;
ha assunto l'impegno a rinunciare al giudizio in corso. Pertanto: a far data dalla presentazione della dichiarazione, e comunque dalla sua rituale produzione in giudizio, il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso ex lege;
il giudice di primo grado non poteva pronunciarsi nel merito della prescrizione come se la rottamazione non esistesse, ma doveva prendere atto: del riconoscimento del debito;
e della sopravvenuta procedura deflattiva speciale. Sotto il profilo interpretativo, la sospensione ex comma
236: ha portata imperativa, non dipendendo da una valutazione discrezionale del giudice;
è funzionale a consentire il perfezionamento della definizione, evitando decisioni che possano sovrapporsi o confliggere con l'esito della procedura agevolata.
L'adesione alla rottamazione-quater, come già evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2/E del 2017 (per la precedente rottamazione) e dalla circolare n.2/E del 27.01.2023 (per la rottamazione-quater), costituisce: un comportamento concludente di riconoscimento della debenza dei carichi iscritti a ruolo;
un fatto idoneo, sul piano civilistico, a integrare gli estremi dell'art.2944 c. c. (riconoscimento del diritto), con conseguente interruzione della prescrizione e decorrenza di un nuovo termine. In altri termini: una volta che il debitore dichiara di voler definire agevolmente i carichi, impegnandosi al pagamento delle somme dovute, egli non può più validamente contestare l'esistenza del debito né eccepirne la prescrizione, salvo ipotesi di radicale inesistenza del titolo;
la prescrizione, quand'anche ancora in corso, viene interrotta e ricomincia a decorrere. Nella fattispecie: quand'anche si volesse ritenere prossimo alla scadenza il termine di prescrizione dei singoli crediti, la dichiarazione di adesione del 20.06.2023: interrompe la prescrizione;
rende giuridicamente non più proponibile – almeno per il periodo successivo – una eccezione di prescrizione fondata su un mero decorso del tempo, a fronte del comportamento di riconoscimento. La sentenza di primo grado, nel dichiarare la prescrizione: non ha minimamente valutato l'effetto ricognitivo e interruttivo della dichiarazione di rottamazione;
ha, di fatto, deciso in spregio alla sopravvenienza normativa e fattuale, che imponeva quantomeno la sospensione del giudizio.
Alla luce: della ritualità delle notifiche delle cartelle;
dell'assenza di atti di sgravio o annullamento in autotutela;
della sopravvenuta adesione alla rottamazione-quater, deve ritenersi che:
1. Non è maturata prescrizione in relazione ai crediti: IVA 2003 (termine decennale comunque interrotto dall'atto di riconoscimento – rottamazione); ICI 2004 e tasse auto 2010–2011 (termini rispettivi interrotti dal complesso degli atti notificati e, da ultimo, dall'intimazione e dalla rottamazione).
2. In ogni caso, la pronuncia di prescrizione adottata in primo grado: non può coesistere con l'accertato riconoscimento del debito da parte della contribuente;
si pone in contrasto con la ratio e con il dettato dell'art.1, comma 236, L.197/2022, che presuppone l'esistenza e la definibilità del credito. Ne consegue che la motivazione della Corte di primo grado, limitata al solo calcolo dei termini, trascura elementi decisivi sopravvenuti in corso di causa, con evidente vizio logico-giuridico.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro
1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'avviso di intimazione opposto. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4797/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
9 e pubblicata il 09/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 ICI 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 TASSE AUTOMOB. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 TASSE AUTOMOB. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229018778612 IVA-ALTRO 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la rappresentante dell'A.E. insiste in atti
Resistente/Appellato: il difensore di AD si riporta alle proprie controdeduzioni, aderisce all'appello dell'A.E. e rileva la tardività della costituzione in giudizio della società appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente, in data 27.04.2023, alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Catania, la società Resistente_1 srl proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate e Comune di Santa Venerina e nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29320229018778612000, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale concessionario per la riscossione dei crediti dell'Agenzia delle Entrate, notificata in data 12.12.2022, con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di € 45.932,78 di cui € 30910,73, per il mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento:
- CP. N. 2932009004492793 000, di € 25.622,76 presumibilmente notificata il 27.01.2010 ed emessa per il mancato pagamento dell'IVA dovuta all'Agenzia delle Entrate, direzione Provinciale di Catania, per l'anno
2003;
- CP. N. 29320110038060347 000 di € 2.854,16, presumibilmente notificata il 16.06.2011 ed emessa per il mancato pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2004.
- CP. N. 293201600185524792 000 di € 2.433,81, presumibilmente notificata il 26.12.2016 ed emessa per il mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni 2010 e 2011;
chiedeva l'annullamento di tali atti.
Eccepiva che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione non erano mai state notificate alla società ricorrente;
la carenza di motivazione anche per mancata allegazione dell'atto presupposto, quale deve intendersi la cartella di pagamento;
la illegittimità delle sanzioni comminate e degli interessi applicati;
la prescrizione, anche successiva alle eventuali notifiche delle cartelle;
la decadenza;
l'omessa notifica di un avviso bonario in violazione dell'art. 6 dello Statuto del Contribuente.
L'AD e l'Agenzia delle Entrate si costituivano in giudizio, depositando le relate di notifica delle cartelle in oggetto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune di Santa Venerina si manteneva contumace.
All'udienza del 5.10.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione.
La causa veniva decisa all'udienza del 25.01.2024. Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Sono state prodotte in atti dalla ricorrente le relate di notifica: per la cartella 2793 la notifica avvenuta in data
27.01.2010;
per la cartella 0347 la notifica avvenuta in data 16.06.2011;
per la cartella 4792 la notifica avvenuta in data 26.12.2016.
si è comunque verificata la scadenza del termine di prescrizione successivamente a tali notifiche: per la cartella 2793 (IVA anno 2003) la prescrizione decennale;
per la cartella 0347 (ICI anno 2004) la prescrizione quinquennale;
per la cartella 4792 (tassa auto anni 2010 e 2011) la prescrizione triennale.
La scadenza di tali termini di prescrizione si è verificata, anche considerando la sospensione dei termini nella misura stabilita dalla legislazione emanata in occasione della pandemia di Covid.
Infatti la notifica della intimazione di pagamento impugnata è avvenuta in data 12.12.2022, quando tali termini prescrizionali erano decorsi.
Quanto alla cartella 2793 il rilievo sollevato dall'Agenzia delle Entrate in merito alle sentenze emesse dalla
CTR è ininfluente, atteso che tali sentenze hanno ad oggetto una diversa imposta, cioè l'Irpef;mentre l'imposta oggetto del presente giudizio è l'IVA.
Quanto alla cartella 4792 è egualmente infondato il rilievo sollevato dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui sarebbe stata richiesta una rateazione: in atti infatti non vi è prova di una tale istanza di rateazione.
L'accoglimento di uno dei motivi di opposizione rende superfluo l'esame dei rimanenti motivi prospettati in ricorso.
Le spese vanno compensate fra le parti, tenuto conto della difficoltà di valutare il decorso dei termini di prescrizione, in relazione alla sopravvenuta legislazione in tema di sospensione dei termini per la pandemia
Covid.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania con atto del 7 Ottobre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Errata valutazione del presupposto a base della decisione della Corte di Giustizia Tributaria;
Mancato esame della presenza di istanza di definizione agevolata del ruolo con rateazione delle somme. Il Giudice di primo grado ha errato, a parere dell'Appellante, nell'accogliere il ricorso, come richiesto dalla ricorrente per intervenuta prescrizione della pretesa erariale;
omettendo di considerare l'istanza di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella quale risulta ricompresa anche la cartella di pagamento n. 29320090044927930 per un importo complessivo di euro
25.622,76. In questa sede, giova ribadire che, ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. n. 197/2022, l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti;
e che, sempre ai sensi dell'art. 1 comma 236 della L. n. 197/2022, nelle more del pagamento dilazionato i detti giudizi sono sospesi dal Giudice. La presentazione di detta istanza, stante il comportamento chiaro del contribuente di riconoscere la “debenza” delle somme iscritte a ruolo;
non può giustificare, a parere dell'Appellante, l'accoglimento del ricorso, ove, il medesimo Legislatore ha previsto che l'eventuale mancanza di pagamento delle rate determina la “revoca della sospensione” su istanza di parte. Pertanto, il Giudice di primo grado, avrebbe dovuto prendere atto dell'adesione alla definizione agevolata del ruolo e dichiarare la sospensione del giudizio sino all'avvenuto pagamento integrale del ruolo in forma agevolata. L'Ufficio produce, come documentazione a chiarimento della situazione debitoria della società, la stampa dei dati dell'istanza di rateazione prot. n. W-2023062007446133 del 20-06-2023 e la stampa dei dati della rateazione del debito erariale.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1144/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 9 e depositata il 09
Febbraio 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello Resistente_1 S.r.l. che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Privo di pregio giuridico è l'appello avversario laddove ritiene che la sentenza impugnata non avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione della cartella di pagamento n. 2932009004492793 000, di € 25.622,76 a seguito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata – rottamazione quater – del 20.06.2023 avvenuta dopo la proposizione del ricorso di primo grado e ciò proprio in forza di quanto affermato dalla stessa ADE la quale, richiamando l'art. 1 comma 236 della L. n. 197/2022 conferma che l'estinzione dei giudizi aventi per oggetto i carichi ricompresi nella dichiarazione di adesione alla rottamazione quater è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti.
Pertanto, anche in questa sede si reitera l'eccezione di prescrizione credito ingiunto e prescrizione successiva cartella di pagamento. Difatti, il credito intimato dovrebbe riferirsi al presunto mancato, carente o ritardato pagamento dell'IVA 2003, per la parte oggetto di impugnazione. Appare evidente, pertanto, che si è verificata già da tempo la prescrizione di legge per tali crediti, stante che, la stessa non è mai stata interrotta nei modi e nelle forme di legge e comunque è maturata in data antecedente la presentazione di qualunque istanza di definizione agevolata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'Agenzia delle Entrate, quale ente creditore che ha emesso i ruoli oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado dalla Resistente_1 srl, impugna la sentenza emessa dalla Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Catania chiedendone la riforma in vista dell'erroe in cui è incorsa la Corte di Giustizia di primo grado. Infatti, la Corte si è limitata ad effettuare i calcoli sull'intervenuta prescrizione dei crediti senza minimamente considerare l'evento interruttivo dei termini nonché idoneo a valere quale causa di sospensione del giudizio rappresentato dalla istanza di adesione alla definizione agevolata con rateizzazione del debito proposta dalla Resistente_1 srl. La normativa vigente prevede che in caso di adesione alla definizione restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Invero, nel caso di specie difronte alla comprovata adesione agevolata, la Corte avrebbe dovuto dare atto della definizione agevolata e sospendere il giudizio fino ad adempimento integrale del debito da parte della istante Resistente_1 srl. Per scrupolo difensivo si rileva anche in questo giudizio, la corretta attività di riscossione svolta da AD. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha ritualmente esercitato la propria attività di riscossione, provvedendo puntualmente alla esatta notifica delle cartelle sottese e della relativa intimazione entro i termini di legge. Nel dettaglio: l'intimazione di pagamento, nr. 293 2022 90187786
12 000, è stata notificata in data 12.12.2022 tramite pec;
La cartella di pagamento n. 29320090044927930000
è stata notificata in data 27.01.2010, quando il ruolo è stato emesso nell'anno 2009; La cartella n.
29320110038060347000 è stata notificata in data 16.06.2011, quando il ruolo è stato emesso nell'anno
2011. Anche qui non è maturato alcun termine di prescrizione. La cartella n. 29320160018524792000 è stata notificata in data 26.12.2016, ed il ruolo è stato emesso nello stesso anno. Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania e la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
All'udienza del 16 Gennaio la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.
L'appello investe, in modo specifico: la valutazione sulla prescrizione dei crediti tributari operata dalla Corte di primo grado;
l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure: della documentata adesione di Resistente_1 S. r. l. alla rottamazione-quater; dell'obbligo, ex art.1, comma 236, L.197/2022, di sospendere i giudizi aventi ad oggetto carichi inclusi nella definizione, sino al perfezionamento della stessa. Restano, pertanto, devoluti alla cognizione di questo Collegio: la correttezza giuridica della declaratoria di prescrizione;
la rilevanza, sul piano sostanziale e processuale, dell'adesione alla definizione agevolata.
Dalla documentazione versata in atti, non contestata in modo specifico, risulta che: l'intimazione di pagamento n.29320229018778612, è stata notificata ad Resistente_1 S. r. l. in data 12.12.2022; le cartelle sottese sono state notificate nelle seguenti date: n. 2932009004492793000, notificata in data 27.01.2010 relativa a IVA 2003;
n. 29320110038060347000, notificata in data 16.06.2011 relativa a ICI 2004; n. 293201600185524792000, notificata in data 26.12.2016 relativa a Tassa auto 2010–2011.
Tali dati: confermano il corretto esercizio dell'attività di riscossione da parte di AD;
escludono vizi di decadenza “a monte” circa l'emissione/notifica delle cartelle. In primo grado, la Corte ha ritenuto maturati: il termine decennale per l'IVA; il termine quinquennale per l'ICI; il termine triennale per il bollo auto, valutazione che presuppone una mancata considerazione di successivi fatti interruttivi e, soprattutto, degli effetti della rottamazione-quater, sopravvenuta nel corso del giudizio di primo grado.
Sull'adesione alla rottamazione-quater e sugli effetti ex art.1, comma 236, L.197/2022, l'art.1, comma 236,
L.29 dicembre 2022, n.197, stabilisce che: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate e da AD (in particolare stampa dei dati dell'istanza di definizione agevolata e della relativa rateazione), risulta che: Resistente_1 S. r. l. ha presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione-quater) in data 20.06.2023; nella predetta istanza risultano ricompresi i carichi relativi, tra gli altri, alla cartella IVA 2003 oggetto di causa, per un importo complessivo di circa
€ 25.622,76; la contribuente, con la presentazione della dichiarazione di adesione: ha riconosciuto la debenza delle somme iscritte a ruolo;
ha assunto l'impegno a rinunciare al giudizio in corso. Pertanto: a far data dalla presentazione della dichiarazione, e comunque dalla sua rituale produzione in giudizio, il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso ex lege;
il giudice di primo grado non poteva pronunciarsi nel merito della prescrizione come se la rottamazione non esistesse, ma doveva prendere atto: del riconoscimento del debito;
e della sopravvenuta procedura deflattiva speciale. Sotto il profilo interpretativo, la sospensione ex comma
236: ha portata imperativa, non dipendendo da una valutazione discrezionale del giudice;
è funzionale a consentire il perfezionamento della definizione, evitando decisioni che possano sovrapporsi o confliggere con l'esito della procedura agevolata.
L'adesione alla rottamazione-quater, come già evidenziato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2/E del 2017 (per la precedente rottamazione) e dalla circolare n.2/E del 27.01.2023 (per la rottamazione-quater), costituisce: un comportamento concludente di riconoscimento della debenza dei carichi iscritti a ruolo;
un fatto idoneo, sul piano civilistico, a integrare gli estremi dell'art.2944 c. c. (riconoscimento del diritto), con conseguente interruzione della prescrizione e decorrenza di un nuovo termine. In altri termini: una volta che il debitore dichiara di voler definire agevolmente i carichi, impegnandosi al pagamento delle somme dovute, egli non può più validamente contestare l'esistenza del debito né eccepirne la prescrizione, salvo ipotesi di radicale inesistenza del titolo;
la prescrizione, quand'anche ancora in corso, viene interrotta e ricomincia a decorrere. Nella fattispecie: quand'anche si volesse ritenere prossimo alla scadenza il termine di prescrizione dei singoli crediti, la dichiarazione di adesione del 20.06.2023: interrompe la prescrizione;
rende giuridicamente non più proponibile – almeno per il periodo successivo – una eccezione di prescrizione fondata su un mero decorso del tempo, a fronte del comportamento di riconoscimento. La sentenza di primo grado, nel dichiarare la prescrizione: non ha minimamente valutato l'effetto ricognitivo e interruttivo della dichiarazione di rottamazione;
ha, di fatto, deciso in spregio alla sopravvenienza normativa e fattuale, che imponeva quantomeno la sospensione del giudizio.
Alla luce: della ritualità delle notifiche delle cartelle;
dell'assenza di atti di sgravio o annullamento in autotutela;
della sopravvenuta adesione alla rottamazione-quater, deve ritenersi che:
1. Non è maturata prescrizione in relazione ai crediti: IVA 2003 (termine decennale comunque interrotto dall'atto di riconoscimento – rottamazione); ICI 2004 e tasse auto 2010–2011 (termini rispettivi interrotti dal complesso degli atti notificati e, da ultimo, dall'intimazione e dalla rottamazione).
2. In ogni caso, la pronuncia di prescrizione adottata in primo grado: non può coesistere con l'accertato riconoscimento del debito da parte della contribuente;
si pone in contrasto con la ratio e con il dettato dell'art.1, comma 236, L.197/2022, che presuppone l'esistenza e la definibilità del credito. Ne consegue che la motivazione della Corte di primo grado, limitata al solo calcolo dei termini, trascura elementi decisivi sopravvenuti in corso di causa, con evidente vizio logico-giuridico.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va rigettato.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio che liquida in euro
1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ed in euro 1.000,00 (mille/00) per il primo grado ed euro 1.200,00 (milleduecento/00) per il secondo grado in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata e conferma l'avviso di intimazione opposto. Condanna parte appellata alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il Presidente