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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 1987/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1) , nato a [...] il [...], ed ivi Controparte_1
residente in [...], n. 197;
2) (minore rappresentata dai genitori Controparte_2 Controparte_1
ed ), nata a [...] il 4 agosto
[...] Persona_1
2008;
3) , nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_3
in Rua Gino Biondi, n. 337;
4) (minore rappresentato dai genitori e Controparte_4 CP_3 Controparte_3
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Persona_2
Rua Gino Biondi, n. 337;
5) , nata a [...] il [...], e residente Controparte_5
a MP (Brasile) in Av. n. 80; CP_6
6) nata a [...] il [...], e residente Controparte_7
a MB (Brasile) in Rodovia Alvaro Barbosa Lima Neto, n. 2891;
7) (minore rappresentata dai genitori Controparte_8 Controparte_7
1 e , nata a [...] il 26 maggio CP_7 Persona_3
2021, e residente a [...];
8) , nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_9
residente in [...], n. 40;
9) , nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1
residente in [...], n. 226;
10) (minore rappresentata dai genitori Controparte_10 Parte_1
e ), nata a [...] il 7 ottobre
[...] Persona_4
2013, ed ivi residente in [...], n. 226;
11) nata a [...] il [...], ed ivi Controparte_11
residente in [...], n. 455;
12) (minore rappresentato dai genitori e Controparte_12 Controparte_11
, nato a [...] il [...], ed ivi residente Controparte_13
in Rua Julio Perotti, n. 455;
13) (minore rappresentato dai genitori e Controparte_14 Controparte_11 [...]
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in Controparte_13
Rua Julio Perotti, n. 455;
14) , nato a [...] il [...], e residente Parte_2
a PO (Brasile) in Avenida DO Eucaliptos, n. 113;
15) , nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_3
in Rua Figueira, n. 197;
16) nato a [...] il [...], ed ivi Parte_4
residente in [...]. Cruz do Areao, n. 1635;
17) , nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_5
in Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, n. 1189;
18) (minore rappresentata dai genitori Controparte_15 Parte_5
e ), nata a [...]-AN PA (Brasile) il 18 ottobre
[...] Persona_5
2021, e residente a [...](Brasile) in Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, n. 1189
19) , nata a [...] SÉ DO MP (Brasile) il 4 marzo 1999, ed ivi Controparte_16
residente in [...]n. 80; CP_6
20) , nata a [...] il [...], ed ivi Parte_6
residente in [...], n. 226;
21) , nata a [...] SÉ DO MP (Brasile) il 27 agosto 1988, e Controparte_17
residente a [...](Brasile) in Rua Maracana, n. 121;
2 22) nato a [...] il [...], e residente a Parte_7
RE (Brasile) in Av. Contorno, n. 724
23) , nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]Parte_8
Municipal Joao Gadioli, n. 500;
24) (minore rappresentata dai genitori e Controparte_18 Parte_8 [...]
), nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]Persona_6
Municipal Joao Gadioli, n. 500;
25) (minore rappresentata dai genitori e Controparte_19 Parte_8 [...]
), nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]Persona_6
Municipal Joao Gadioli, n. 500;
26) , nata a [...] il [...], e Controparte_20
residente a [...](Brasile) in Rua SA Salvador, n. 220;
27) (minore rappresentata dai genitori Controparte_21 Controparte_20
e , nata a [...] il
[...] Persona_7
23 maggio 2017, e residente a [...](Brasile) in Rua SA Salvador, n. 220;
Rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Pinelli del foro di Roma.
Contro
Il , in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_22 CP_23
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi si rimetteva al Tribunale per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo ai richiedenti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 08.05.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_22
In data 07.06.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo.
In data 25.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 15.11.2024 disponendo che l'udienza si svolgesse mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 05.11.2024, il difensore di parte ricorrente depositava note scritte
In data 14.11.2024 il si costituiva. CP_22
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel proprio atto di costituzione, il si rimette al giudice per valutare la procedibilità CP_22
della domanda prospettando una possibile carenza procedimentale amministrativa. Segnatamente, osserva che, pur non potenDOi annoverare i richiedenti tra la popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123 e trovanDOi pertanto nella situazione di dover ricorrere alla rappresentanza consolare italiana in Brasile, essi avevano però la possibilità a norma dell'art 7 comma 3 del medesimo DPR 123/1989 di ottenere apposito permesso di soggiorno ai sensi del DPR del 31.08.1999 n. 394 il quale all'art1 nel regolare il permesso di soggiorno , prevede a titolo abilitante sia rilasciato (comma 1 lett. c)”per l'acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. Non essenDOi controparte avvalsa di tale facoltà, ritiene il che nessun procedimento per il riconoscimento della cittadinanza CP_22
italiana risulti instaurato in Italia e che, pertanto, non sia mai decorso il termine di rito di 730 giorni di cui all'art 3 DPR 362/1994 entro il quale l'amministrazione debba provvedere sulla domanda di cittadinanza.
Il Tribunale ritiene la domanda procedibile.
Innanzitutto, si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Il Tribunale ordinario, dunque, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio.
Va inoltre osservato che, ai fini del decorso del termine di rito di 730 giorni non occorre che il procedimento amministrativo venga avviato in Italia ex art 7 comma 3 del medesimo DPR
4 123/1989, essendo espressamente prevista la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all'estero la presentazione della domanda di cittadinanza presso il consolato d'Italia del paese ove risiedono ex art. 3 del D.P.R. del 30.05.19889, n. 123 che prevede le persone non residenti in Italia possano presentare istanza di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano alla
Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato, senza successo, di prenotare un appuntamento presso il sito prenotami.esteri.it del Consolato Generale D'Italia di AN PA in
Argentina come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalente ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. In ogni caso, come su anticipato non si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Nel proprio atto di costituzione il eccepisce: CP_22
- Con riguardo alla ricorrente :l'interruzione della linea di trasmissione ai sensi CP_11 dell'art 12 della l.91/92, con conseguente pregiudizio anche per la posizione dei figli
[...]
e per avere il padre della ricorrente prestato servizio CP_12 Controparte_14
in qualità di militare presso uno Stato estero;
- con riguardo all'avo nato a [...] il [...]: Controparte_24
l'inefficacia ai fini dell'attestazione della genitorialità materna della dichiarazione di genitorialità rilasciata dal solo padre anche a nome della madre in quanto, trattanDOi di figlio
5 nato fuori dal matrimonio, osta il disposto dell'art.258 c.c. commi 1 e 2 che statuisce che “Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto a riguardo ai parenti di esso”
- con riguardo al ricorrente nato a [...] il [...]: Persona_8
l'inefficacia ai fini dell'attestazione della genitorialità materna della dichiarazione di genitorialità rilasciata dal solo padre anche a nome della madre in quanto, trattanDOi di figlio nato fuori dal matrimonio, osta il disposto dell'art.258 c.c. commi 1 e 2 che statuisce che “Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto a riguardo ai parenti di esso” e con il disposto dell'art.250.c.c. per cui “il riconoscimento del figlio che non ha compiuto 14 anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.”
Con riguardo alla eccezione nei confronti della ricorrente , va osservato che la CP_11 perdita della cittadinanza correlata all'accettazione di un impiego dal governo estero è stata disciplinata dalle seguenti norme susseguitesi nel tempo.
- L'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 disponeva la perdita della cittadinanza di “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Risulta evidente come tale norma risentisse di una tradizione giuridica derivante dal codice napoleonico, tradizione ormai superata, come evidenziato nella sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24.08.2022 n. 25317 in cui si afferma: “La ratio era invero comune alla tradizione nazionale francese (essendo
'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804):una tradizione refrattaria che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso, lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Cosa d'altronde esplicitata nei lavori preparatori del testo del progetto del codice civile dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “ conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici. È di solare evidenza come il periodare della norma fosse indicativo della restrizione verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività/quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
si che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo italiano”.
- La successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al 1992, statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo
6 entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Ai sensi dell'art.6 del Regio decreto 2 agosto 1912 n. 949, "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato. "
- Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907)” e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato.
- Attualmente l'istituto della perdita della cittadinanza correlata all' accettazione di un impiego pubblico o alla prestazione di servizio militare svolto presso uno Stato estero è disciplinato dall'art. 12 della legge 91/1992 che così dispone: “1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
- La citata disposizione di cui all'art 12 della legge 91/1992, in applicazione dei principi costituzionali, recepisce il nuovo orientamento basato sul principio di effettività in virtù del quale i fenomeni di doppia cittadinanza sono da considerarsi “armonici con lo sviluppo del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata legge n. 91 del
1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto. (Cass. Sez.
U. del 24.08.2022, n. 25317)”.
- Giova sottolineare che, con l'ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109, la Corte Costituzionale auspicava “ che l'intera materia costituisce oggetto di un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente disciplina fu emanata, nonchè della evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento in paesi stranieri, rendendo cosi inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che l'avevano ispirata”.
7 Nel caso oggetto dell'odierno procedimento, l'avo è nato a [...] CP_25
il 01.01.1945 ed è divenuto maggiorenne nel 1975, quindi le norme applicabili sono quelle previste dell'art 8 della l.555/1912 e riformulato all'art.12 della legge 91/1992, in virtù delle quali la perdita della cittadinanza italiana non consegue automaticamente alla mera accettazione di un impiego governativo da parte di uno Stato Straniero o dall'aver prestato servizio presso le forze armate di uno
Stato estero, dovendovi essere invece una intimazione da parte dello stato italiano ad abbandonare l'impiego o il servizio a seguito di una mancata ottemperanza all'intimazione entro il termine previsto.
Il Tribunale rileva che il non ha fornito alcuna prova di intimazione da parte del CP_22
Governo italiano nei confronti di né una inottemperanza da parte di quest'ultimo, CP_25
nonostante trattasi di fattispecie interruttiva della cittadinanza italiana la cui prova grava sulla parte che l'eccepisce in giudizio ( Cass. Sez. U. del 24.08.2022 n. 25317).
Rileva altresì che la mera accettazione di un impiego governativo o la prestazione del servizio presso le forze armate estere non può di per sé essere considerata sufficiente per determinare la perdita della cittadinanza italiana in quanto ciò contrasterebbe con i principi di cui agli artt. 3, 4 e 22 della
Costituzione italiana, come affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza del
24.08.2022 n. 25317 che così recita: “ Il vero è che dagli att. 3, 4, 16 e seg. E 22 cost., dall'art.15 delle Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia”. D'altronde, nella medesima sentenza la Corte di Cassazione espressamente sostiene che “il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere –
a certe condizioni di legge- normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali (Cass. Sez. U. del 24.08.2022, n. 25317).
Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente non ha perso la cittadinanza CP_11 italiana per aver il di lei padre prestato servizio nelle forze armate brasiliane e pertanto, l'ha potuta trasmettere ai propri figli, odierni ricorrenti, e Controparte_12 Controparte_14
Con riferimento all'eccezione inerenti l'avo e Controparte_24 Persona_8
il Tribunale osserva quanto segue.
Nei casi di nascita avvenuta all'estero lo status filiationis è regolato dal diritto internazionale privato. Ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 3 della legge 218/95 in materia di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se
8 più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.”
e “ lo stato di figlio acquisito in base alla legge di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge;
se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana
L'art 35 della medesima legge statuisce che “le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale de soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene;
se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.”
Nel caso in esame i soggetti interessati sono entrambi nati in Brasile da genitori cittadini brasiliani per nascita, pertanto, ad essi si ritiene applicabile la legge brasiliana.
Con riferimento alla eccezione riguardante nato a [...] Controparte_24
(Brasile) il 10.05.1963, il Giudice osserva quanto segue.
Gli artt. 1603 al 1605 del codice civile brasiliano, vigenti al momenti della sua nascita, statuiscono che la filiazione è provata dal certificato di nascita registrato nell'anagrafe civile e che nessuno può rivendicare uno stato contrario a quello che risulta dalla registrazione dell'atto nascita, a meno che la registrazione non risulti errata o falsificata. In assenza o difetto dell'atto di nascita si può provare la filiazione con ogni mezzo consentito dalla legge nei seguenti casi:
• quando vi è un inizio di prove scritte, provenienti dai genitori, congiuntamente o separatamente;
• quando sussistono veementi presunzioni derivanti da fatti già certi.
• Mediante manifestazione diretta ed espressa davanti al giudice.
Alla luce dei citati articoli, il Tribunale ritiene che vi sia prova sufficiente che Controparte_24
ia figlio di poiché egli è sempre stato considerato figlio di sia nelle
[...] Persona_9 Persona_9
relazioni sociali che in quelle familiari. A riprova di ciò, si evidenzia che anche nei successivi certificati di nascita e matrimonio dei suoi figli , e sono indicati Persona_9 Persona_10
come suoi legittimi genitori.
Tale conclusione è conforme ai più recenti arresti giurisprudenziale. Difatti, con sentenza n.14194 del 22 maggio 2024, , la Corte di Cassazione, ha rammentato che il codice civile prevede un sistema probatorio a più livelli, pertanto, nel caso in cui il certificato di nascita non è considerato conforme o sia andato distrutto, lo status filiationis può essere provato con ogni mezzo, tra i quali il possesso continuo dello stato di figlio ai sensi dell'art. 236 e 237 c.c.
Con riferimento alla eccezione riguardante di nato il [...] a [...] Persona_8
(Brasile), si osserva che nella dichiarazione di maternità effettuata dal padre del ricorrente in assenza della madre, viene riportato anche il numero della carta d'identità della ricorrente ( “in conformità alla dichiarazione di nato vivo n. 30683408277, è nato un bambino di sesso maschile che ha ricevuto
9 il nome di , nato a [...] -SP, figlio del dichiarante Persona_8 Persona_2
e di , titolare del CPF , carta d'identità R.G. n. Controparte_3 C.F._1
-8, cittadina brasiliana, sono entrambi i genitori domiciliati e residenti in [...]
, 337. A Tubatè (Brasile)”.
Il Tribunale ritiene che da tale circostanza possa desumersi il consenso di quest'ultima. Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che in giudizio è stata depositata procura alle liti firmata da entrambi i genitori, nella quale si dà mandato al difensore di rappresentare la ricorrente e il figlio minore per conto di entrambi i genitori in ogni sede e grado del giudizio. Tale interpretazione è del tutto conforme al prevalente principio dell'unicità dei figli in virtù del quale figli legittimi e figli naturali sono uguali davanti alla legge.
Il Giudice evidenzia che non sussistono violazioni di ordine pubblico, peraltro non espressamente indicate dal . Si rammenta che per limite di ordine pubblico deve intendersi, CP_22
l'ordine pubblico internazionale, che costituisce un limite all'applicazione del diritto straniero, così come indicato anche dalla Corte di Cassazione che così afferma: Il giudice italiano deve dunque esaminare la contrarietà all'ordine pubblico internazionale dell'atto estero, con riferimento ai principi della nostra Costituzione, ma pure tra l'altro alla Dichiarazione Onu dei Diritti Dell'Uomo, alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ai Trattati Fondativi e alla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea e, con particolare riferimento alla posizione del minore e al suo interesse, alla Dichiarazione Onu dei diritti del Fanciullo, alla Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti processuali del minore (Cass. civ. Sez.Ⅰ, 15 giugno 2017, n. 14878).
Al contrario, si osserva che entrambi gli ordinamente (italiano e brasiliano) si basano sul principio di unicità dello stato di figlio (legittimo e naturale), finalizzati entrambi a tutelare il superiore interesse del minore, inteso in questo caso nel suo diritto di poter crescere presso la famiglia che lo ha legittimamente riconosciuto ai sensi anche dell'art.30, Cost. (La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Alle luce delle superiori considerazioni, tutte e tre le eccezioni sollevate dal vanno CP_22
rigettate.
I ricorrenti hanno dato prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis, Per_11
cittadino italiano, nato a [...] il giorno 07 aprile 1874, figlio di
[...] Per_12
e , emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al
[...] CP_26
ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, cittadino italiano,
. Persona_11
10 I ricorrenti hanno altresì fornito prova che l'avo non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo. Né egli si è mai naturalizzato brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti,
è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano, veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potenDOi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Risulta infine provata la linea di discendenza, essendo stata prodotta la documentazione atta a comprovarla (certificati di nascita e certificati di matrimonio), appositamente tradotta e apostillata.
Preliminarmente si evidenzia che la discordanza delle generalità dei cittadini che costituiscono la linea di discendenza non mette in dubbio la riferibilità della relativa documentazione ai discendenti in quanto dalla documentazione prodotta è comunque desumibile il rapporto di parentela diretto che consente la trasmissione dello status civitatis.
11 La documentazione prodotta in atti dimostra che:
Dal matrimonio tra e , cittadina italiana, celebrato in Brasile in Persona_11 Persona_13
data 29/07/1893, nasceva in Brasile il 09.01.1901 ; CP_1
- Dal matrimonio tra e nascevano in CP_1 Controparte_27
Brasile nove figli;
➢ , nato a [...] in data [...] (doc. 8) che contraeva Parte_9 matrimonio con il 21.09.1967 e dall'unione nasceva a BA Persona_14
(Brasile) l'odierno ricorrente:
• in data 23.06.1970 (come riportato nel ric. Parte_1
intro.) in data 23.07.1970 (come da certificato di nascita)che contraeva matrimonio con celebrata il 02.09.2002 e dall'unione Persona_4
nascevano a BA (Brasile) le odierne ricorrenti:
✓ in data 13.12.2004; Parte_6
✓ in data 07.10.2013; Controparte_10
➢ , nato a [...] in data [...] (doc. 13) che contraeva CP_28 matrimonio con il 27.12.1972 e dall'unione nasceva a Controparte_29
BA (Brasile) l'odierna ricorrente:
• in data 26.07.1965 che contraeva matrimonio con CP_9 CP_9 [...]
, il 26.11.1962 e dall'unione nasceva a BA (Brasile) l'odierno Persona_15
ricorrente:
▪ in data 23.08.1996; Parte_2
➢ , nata a [...] in data [...] (doc. 6); che dall'unione con Persona_9
nasceva a BA (Brasile) un figlio: Persona_10
• in data 10.05.1963 che unitosi con Controparte_24 Controparte_30
nascevano a BA (Brasile) gli odierni ricorrenti:
[...]
▪ in data 05.11.1986 che contraeva Controparte_20 Parte_4
matrimonio con il 22.01.2015 e Persona_7 dall'unione nasceva a BA (Brasile) l'odierna ricorrente:
✓ in data 23.05.2017; Controparte_21
▪ in data 26.01.1991 che contraeva matrimonio Parte_10 con il 26.07.2018 e dall'unione nasceva la ricorrente: Persona_3
✓ in data 26.05.2021; Controparte_8
▪ in data 26.01.1991; Parte_7
▪ in data 15.04.2000; Parte_4
12 ➢ nato a [...] in data [...] (doc. 11) che contraeva Parte_11 matrimonio con il 02.11.1976 e dall'unione nascevano a BA Persona_16
(Brasile) gli odierni ricorrenti:
• in data 11.02.1979; dalla cui unione con Controparte_3 [...]
nasceva a BA (Brasile) l'odierno ricorrente: Persona_2
▪ in data 24.06.2016; Persona_8
• in data 29.03.1980 che contraeva matrimonio con Parte_8 [...]
, il 10.07.2006 e dall'unione nascevano le odierne ricorrenti: Persona_6
in data 06.05.2008; Parte_12
▪ in data 04.02.2014; Controparte_19
➢ nata a [...] in data [...] (doc. 12) che contraeva Parte_13 matrimonio con il 15.02.1977 e dall'unione nasceva a BA, l'odierna Persona_17
ricorrente:
• in data 03.09.1979, che contraeva matrimonio con Parte_5 [...]
, il 10.09.2004 e dall'unione nasceva a Ibirapuera (AN PA Persona_5
– Brasile ( come riportato nel ric.intro.) a AN PA – SP – Brasile (come riportato nel certificato di nascita) l'odierna ricorrente:
▪ in data 18.10.2021; Controparte_15
➢ , nato a [...] in data [...] (doc. 7)che contraeva CP_25
matrimonio con la quale in virtù del matrimonio ha assunto il nome di Per_18 [...] il 09.05.1970 e dall'unione nasceva a MO AS ZE (Brasile)l'odierna Pt_14
ricorrente:
• in data 26.05.1980 che contraeva matrimonio con CP_11 CP_13
il 20.11.2002 e dall'unione nascevano a MO AS ZE (Brasile), gli
[...]
odierni ricorrenti:
▪ in data 03.03.2016; Controparte_12
▪ in data 23.03.2020; Controparte_14
➢ , nata a BA (Brasile) in [...] 23. 0 9 . 1946 (doc. 9), che Persona_19 contraeva matrimonio con , il 28.01.1971 e dall'unione nasceva a Persona_20
BA (Brasile), l'odierna ricorrente:
• in data 13.08.1971 che contraeva matrimonio con Controparte_5 [...]
il 02.02.1988 e dall'unione nascevano a AN SÉ DO MP Parte_15
(Brasile) le odierne ricorrenti:
▪ in data 27.08.1988; Controparte_17
13 ▪ in data 04.03.1999; CP_10 Controparte_5
➢ nata a BA (Brasile) in [...] 0 4 . 0 4 . 1949 (doc. 10); Controparte_31 che contraeva matrimonio con il 16.09.2017 e dall'unione Persona_21 nasceva a BA (Brasile) l'odierno ricorrente:
• in data 01.02.1977, che contraeva matrimonio CP_1 Controparte_1 con il 28.09.2002 e dall'unione nascevano a Persona_22
BA (Brasile) le odierne ricorrenti:
▪ in data 22.06.2003; Parte_3
▪ in data 04.08.2008 Controparte_2
Dall'esame della linea di discendenza si osserva che alcune trasmissioni in linea materna e alcune celebrazioni di matrimoni sono avvenute durante la vigenza della l.555/1912 la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze, , , pur Persona_9 Persona_19 unenDOi in matrimonio con cittadini stranieri, hanno mantenuto la cittadinanza italiana e l'hanno trasmessa ai propri discendenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
Per quanto concerne le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge della cittadinanza delle persone indicate da effettuarsi nei registri dello stato civile, nel proprio atto di costituzione del
09.09.2024, il rappresenta, in via preliminare, l'impossibilità per il Controparte_22 CP_22
14 convenuto, anche tramite il Sindaco del luogo di origine dell'avo, di dar corso in via amministrativa alla procedura di riconoscimento oggi proposta in sede giudiziale in quanto tra le condizioni preliminari per il riconoscimento della cittadinanza italiana, tale status può essere certificato dal
Sindaco del Comune italiano di residenza ma il relativo procedimento potrà essere avviato, su istanza degli interessati, solo ove costoro risultino iscritti nell'anagrafe della popolazione residente di un
Comune italiano, come previsto nella Circolare n. K.28.1 datata 8 aprile 1991 recante
“Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Nel caso di specie, il ritiene che i richiedenti non possano annoverarsi tra la CP_22 popolazione residente secondo la nozione di cui all'art. 3 del D.P.R. 30 maggio 1989, n.123, “per cui la procedura di riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano dovrà essere espletata, su apposita istanza, dalla Rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana”.
Il sostiene inoltre l'inammissibilità della domanda subordinata con cui il ricorrente CP_22
chiede che, in caso di sentenza di accertamento dello status di cittadino italiano, venga ordinato al resistente di provvedere alle attività necessarie per l'annotazione della sentenza di CP_22
accertamento del diritto di cittadinanza nei registri dello Stato Civile, e ne chiede il rigetto.
A tal fine rappresenta che il risulta legittimato passivo solo in relazione alla domanda CP_22 di cittadinanza mentre l' attività materiale di annotazione e trascrizione rientra nella competenza esclusiva del Sindaco in qualità di ufficiale di Stato Civile.
Il Ministero sostiene che:
- trattanDOi di condanna ad un facere, trova applicazione il divieto di cui all'art. 4 della l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, integrante un limite interno delle attribuzioni giurisdizionali del giudice nei confronti delle attività pubblicistiche dell'amministrazione;
- l'art 9 del D.P.R. n. 396/2000 conferisce al Ministro dell'Interno il potere di indirizzo ed al prefetto il potere di vigilanza sugli uffici. Tale potere trova specificazione nel medesimo regolamento ove si indicano gli atti ai quali si deve dare comunicazione al Prefetto prevedendo, all'art 104 le verifiche che egli deve compiere presso gli uffici di stato civile che si concludono con la redazione di un verbale e non con la modifica delle risultanze dei registri di stato civile o con l'adozione di provvedimenti destinati al tal fine. La normativa di riferimento non prevede un potere di intervento diretto dell'Amministrazione centrale sugli atti dello stato civile;
- dall'insieme delle disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, 11, comma 3, 102, comma 1 del DPR n. 396/2000 si evince che il sistema dello stato civile prevede puntuali possibilità di intervento sui registri dello stato civile, tra cui non è compresa quella richiesta da parte
15 ricorrente;
- l'interesse di controparte è comunque tutelato in quanto l'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000 prevede che, nell'ipotetico caso di mancato adempimento dell'ufficiale di Stato civile, tanto l'istante quanto il Procuratore della Repubblica possono proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta, o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento;
- il fatto che la legittimazione attiva non sia ravvisata anche in capo al dimostra CP_22
la correttezza della tesi sostenuta;
- il ha solo compiti di indirizzo mentre è il Sindaco competente a sovrintendere CP_22
alla tenuta dei registri dello stato civile in qualità di ufficiale di Governo.
Alla luce delle superiori considerazioni, il sostiene che l'eventuale provvedimento CP_22
favorevole al richiedente godrà, ove emesso, di tutte le caratteristiche di esecutività e dovrà essere registrato dall'ufficiale di Stato civile, all'esito della trasmissione da parte del Cancelliere, senza alcuna necessità di ulteriori intermediazioni od attività da parte del . CP_22
Il Giudice ritiene che la domanda subordinata dell'istante vada accolta.
In primo luogo, si evidenzia che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con la quale si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare al convenuto
[...]
e, in sua vece, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere “alle iscrizioni, CP_22
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_22 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In merito alla valenza della Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 datata 8 aprile 1991
16 richiamata dal , il Giudice osserva, innanzitutto, che le circolari emanate dalla Controparte_22
Pubblica Amministrazione costituiscono un mero atto espressivo del potere di autorganizzazione dell'Ente Pubblico e si collocano nel rapporto tra uffici di grado diverso appartenenti alla medesima
Amministrazione ovvero a diverse Amministrazioni. Nel caso di specie quindi, la Circolare del
Ministero dell'Interno K.28.1 del 08.04.1991, non rappresenta un atto normativo e, pertanto, ad essa non può essere riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna (cfr. Cass.Civ.SS.UU., 02.11.2007, n.
23031, ibidem Cass.Civ., 09.01.2009 n.237). TrattanDOi di atto endogeno alla Pubblica
Amministrazione, l'incidenza nei confronti di rapporti esterni ad essa è, dunque, solo indiretta e successiva.
Ad abundantiam, il Giudice rileva che, nel descrivere la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana, la Circolare si limita a individuare le diverse autorità a cui va indirizzata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, ovverosia il sindaco del Comune italiano di residenza, laddove l'istante straniero risieda in un comune italiano, o il Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero originario italiano. Nel caso odierno, la cittadinanza italiana viene riconosciuta giudizialmente e, pertanto, non rientra in nessuna delle procedure identificate nella circolare citata dal . Controparte_22
Per quanto concerne le ulteriori norme citate nell'atto di costituzione del e, CP_22
segnatamente, l'art 14 del DPR 30 maggio 1989 n.123 e l'art. 102 comma 1 del DPR n. 396/2000, il
Giudice osserva quanto segue. Il citato obbligo di trasmissione della sentenza a cura del cancelliere affinché l'autorità competente provveda agli adempimenti esecutivi è attività estranea alle annotazioni nel registro degli stati civili, e non attività propedeutica come definita dal , CP_22
trattanDOi di mera comunicazione di atti d'ufficio rientrante negli ordinari adempimenti della cancelleria relativi alle comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne la competenza dell'Ufficiale di Stato civile ad effettuare le relative annotazioni, non si può che ribadire che trattasi di autorità funzionalmente inserita nel quale organo Controparte_22
periferico della Amministrazione statale. Né in senso contrario rileva la circostanza che il CP_22
abbia compiti di indirizzo.
Il fatto che tanto il ricorrente quanto il Procuratore abbiano la possibilità di proporre ricorso avverso l'eventuale diniego dell'ufficiale di Stato civile di procedere all'iscrizione mentre tale facoltà non è attribuita al , non solo non costituisce conferma della tesi sostenuta dal ma, CP_22 CP_22
al contrario, trova la sua logica nel fatto che il sia controparte interessata. Controparte_22
Il dovrà pertanto provvedere, a mezzo dell'Ufficiale di Stato competente, Controparte_22
ai necessari adempimenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego
17 proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_22
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste 26.02.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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