Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della, presente legge, valutato in lire 1.250.000.000, si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della, presente legge, valutato in lire 1.250.000.000, si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.