Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1597
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23 febbraio 1957
Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della, presente legge, valutato in lire 1.250.000.000, si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-50.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 23 febbraio 1957