Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 06/03/2026, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06867/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6867 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del Decreto di assegnazione ore di sostegno n. -OMISSIS- dell’8/10/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunna -OMISSIS- di n. 22 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026;
b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze della minore da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
in via cautelare ed urgente, per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS- “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che con decreto cautelare monocratico, n. -OMISSIS- del 9.12.2025, era accolta l’istanza ex art. 56 c.p.a., proposta dalla ricorrente, nei seguenti termini:
“Rilevato che la ricorrente insta per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, alla minore, pari all’intera frequenza settimanale (30 ore), anziché delle 22 ore, assegnate con i provvedimenti gravati;
Rilevato che la stessa insta, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno alla minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 30 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della l. 104/92), del suo stato d’invalidità con indennità di frequenza e della prescrizione del sostegno in deroga per gravità, in sede di diagnosi funzionale;
Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata;
Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame dei provvedimenti gravati, limitatamente all’interesse fatto valere dalla ricorrente in giudizio, ed in particolare a riformulare il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, alla minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche indicata in premessa e per l’effetto ordina il riesame dei provvedimenti impugnati, nei sensi e nel termine di cui in motivazione.
Fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio dell’8 gennaio 2026”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche in epigrafe, depositando documentazione, tra cui rapporto informativo, a firma del s.s. dell’Istituto resistente;
Rilevato che con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 4.02.2026, la Sezione ordinava incombenti istruttori, come segue:
“Premesso che la ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- dell’8/10/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” di Napoli ha comunicato l’attribuzione all’alunna -OMISSIS- di n. 22 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026, unitamente al P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026, chiedendo accertarsi il diritto della minore di ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali).
Con Decreto LA n. -OMISSIS-, questo Tribunale accoglieva la domanda di misura cautelare monocratica e per l’effetto ordinava il riesame del provvedimento di assegnazione ore di sostegno.
Con note depositate il 5/01/2025, la ricorrente ha rilevato che la Dirigente Scolastica ha provveduto a riesaminare il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno impugnato, richiedendo all’Ufficio Scolastico Regionale l’attribuzione delle ore aggiuntive in ottemperanza al Decreto LA (cfr. provvedimento n. -OMISSIS-).
Ritenuto necessario, alla luce della presente circostanza, che l’Istituto Scolastico dell’-OMISSIS- “-OMISSIS-” di Napoli fornisca chiarimenti circa l’esecuzione del decreto cautelare, specificando se, nelle more del giudizio, le ore aggiuntive siano state concretamente assegnate alla minore, nel termine perentorio di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza.
Ritenuto doversi fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 18 febbraio 2026”;
Rilevato che il riscontro a tale ordinanza istruttoria perveniva, da parte dell’A. S., in data 11 e 26 febbraio 2026, con conferma dell’esecuzione del decreto cautelare suddetto, sia pur subordinatamente all’esito del giudizio;
Rilevato che, in data 2.03.2026, parte ricorrente depositava memoria difensiva, del seguente tenore: “A seguito della notifica da parte della scrivente del decreto cautelare (10/02/2026), l’Amministrazione scolastica ha richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania l’assegnazione di un maggior numero di ore di sostegno in favore dell’alunna -OMISSIS-. Di guisa che, in data 23/02/2026, l’Istituto scolastico ha reclutato un nuovo docente per le ore aggiuntive, previa autorizzazione del M.I.M. Tale intervento, attuato dall’Amministrazione scolastica successivamente alla notifica del provvedimento cautelare ed all’instaurazione del presente giudizio, costituisce un significativo adeguamento dell’offerta educativa in funzione delle esigenze dell’alunna e si pone in linea con quanto richiesto nel ricorso introduttivo. È pertanto evidente che il decreto cautelare, unitamente alla predisposizione del ricorso, abbia prodotto un’efficacia causale diretta sulla successiva rideterminazione delle ore di sostegno, da assegnare alla minore (…) Tale circostanza risulta confermata dagli stessi atti predisposti dal M.I.M. (…) in cui si legge: “VISTO il decreto cautelare n. -OMISSIS- emesso dal Presidente del TAR Campania, Sez. IV, nel procedimento contrassegnato con R.G. -OMISSIS-, instaurato dal genitore dell’alunna -OMISSIS-., iscritta alla scuola primaria dell’I.C.S. “-OMISSIS-” di -OMISSIS- […] DECRETA […] L’assegnazione all’I.C.S. “-OMISSIS-” di -OMISSIS- - -OMISSIS-, limitatamente all’a.s. 2025/2026, di ulteriori n. 5 ore e 30 minuti di sostegno didattico in organico di fatto di sostegno didattico per un totale di 27 ore e 30 minuti, in esecuzione del provvedimento giurisdizionale suindicato” (…). Considerato, conseguentemente, che la proposizione del ricorso, notificato il 5 dicembre 2025 e depositato il 6 dicembre 2025, ha all’evidenza avuto efficacia causale sulla nuova manifestazione di volontà provvedimentale dell’Amministrazione, attuata mediante l’assegnazione alla minore per cui è causa, di un maggior numero di ore di sostegno, questa difesa si oppone alla compensazione delle spese e insiste per la condanna alle spese dell’Amministrazione, per soccombenza virtuale. In conclusione, con il presente atto si dichiara il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente e si chiede la condanna alle spese dell’Amministrazione in favore del procuratore antistatario”;
Rilevato che, dopo un ulteriore rinvio, si perveniva all’odierna udienza camerale, nel corso della quale si dava avviso, alle parti, della pronuncia di sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Ritenuto, infatti, che il ricorso possa essere definito con sentenza breve che lo dichiari improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, stante l’espressa dichiarazione in tal senso di parte ricorrente, e che le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vadano poste a carico delle Amministrazioni Scolastiche resistenti ed intimata, in solido tra loro, in base alla regola della soccombenza virtuale, con attribuzione al difensore della ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti ed intimata, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore della stessa ricorrente, antistataria, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.