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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LA AN PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 373/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Comune di Imperia - Viale Giacomo Matteotti 157 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2062 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1498 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2460 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1224 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2461 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2063 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1499 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1225 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 776/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata riguarda IMU richiesta dal Comune di Imperia a due fratelli usufruttuari in collegamento con la sorella che di fatto utilizza l'immobile ereditato dai loro genitori.
I due fratelli non hanno versato l'Imu, pur essendo usufruttuari,in quanto il tributo medesimo era stato interamente e regolarmente versato dalla loro sorella che abitava l'immobile e che era piena proprietaria di un terzo e nuda proprietaria dei due terzi. Il Giudice di primo grado ha osservato che, ai sensi dell'art.1, comma 743, della legge n.160/2019, i soggetti passivi dell'Imu sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi e superficie.
Il Giudice di primo grado ha ravvisato una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento, evidenziando pure che dal comportamento sopra descritto il Comune di Imperia non ha avuto pregiudizio alcuno,
Il Giudice di primo grado ha quindi accolto il ricorso di parte contribuente, compensando le spese. .
Appella il Comune di Imperia.
Resiste parte contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello che contrariamente a quanto asserito dal Giudice di primo grado, in materia di tributi locali, salvo che per i casi, diversi da quello di specie, in cui opera ex lege la solidarietà, non si determina mai la liberazione del soggetto passivo dal pagamento di quanto dovuto.
Quanto all'ipotizzata “…soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento…”, non si trova riscontro in alcuna disposizione normativa, tenuto conto che i soggetti passivi IMU così come la base imponibile e i presupposti dell'imposizione sono tassativamente determinati dalla legge.
Né, peraltro, vista la riserva di legge in materia di individuazione dei soggetti passivi di cui all'art.52, D.
Lgs 446/1997, è consentito dar vita a fattispecie di soggettività passive “alternative” non previste dalla legge. La Suprema Corte con ordinanza N° 30433 DEL 2024 avalla in maniera totale ed esaustiva le tesi sostenute dal Comune ed esposte in questa sede-
Infatti come più volte affermato dalla Corte, la compensazione, in materia tributaria, è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge, e tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n° 212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato.
Valore controversia euro 1168,00 ,00
Le spese possono essere compensate per assoluta buona fede di parte contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie l' appello. Spese compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LA AN PAOLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 373/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Comune di Imperia - Viale Giacomo Matteotti 157 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 175/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2062 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1498 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2460 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1224 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2461 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2063 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1499 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1225 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 776/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza impugnata riguarda IMU richiesta dal Comune di Imperia a due fratelli usufruttuari in collegamento con la sorella che di fatto utilizza l'immobile ereditato dai loro genitori.
I due fratelli non hanno versato l'Imu, pur essendo usufruttuari,in quanto il tributo medesimo era stato interamente e regolarmente versato dalla loro sorella che abitava l'immobile e che era piena proprietaria di un terzo e nuda proprietaria dei due terzi. Il Giudice di primo grado ha osservato che, ai sensi dell'art.1, comma 743, della legge n.160/2019, i soggetti passivi dell'Imu sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi e superficie.
Il Giudice di primo grado ha ravvisato una soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento, evidenziando pure che dal comportamento sopra descritto il Comune di Imperia non ha avuto pregiudizio alcuno,
Il Giudice di primo grado ha quindi accolto il ricorso di parte contribuente, compensando le spese. .
Appella il Comune di Imperia.
Resiste parte contribuente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva in merito agli atti in fase di appello che contrariamente a quanto asserito dal Giudice di primo grado, in materia di tributi locali, salvo che per i casi, diversi da quello di specie, in cui opera ex lege la solidarietà, non si determina mai la liberazione del soggetto passivo dal pagamento di quanto dovuto.
Quanto all'ipotizzata “…soggettività passiva alternativa tra il titolare del diritto di proprietà e quello del diritto reale di godimento…”, non si trova riscontro in alcuna disposizione normativa, tenuto conto che i soggetti passivi IMU così come la base imponibile e i presupposti dell'imposizione sono tassativamente determinati dalla legge.
Né, peraltro, vista la riserva di legge in materia di individuazione dei soggetti passivi di cui all'art.52, D.
Lgs 446/1997, è consentito dar vita a fattispecie di soggettività passive “alternative” non previste dalla legge. La Suprema Corte con ordinanza N° 30433 DEL 2024 avalla in maniera totale ed esaustiva le tesi sostenute dal Comune ed esposte in questa sede-
Infatti come più volte affermato dalla Corte, la compensazione, in materia tributaria, è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche e inderogabili norme di legge, e tale principio non può considerarsi superato per effetto dell'art. 8, comma primo, della legge 27 luglio 2000, n° 212 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi per i quali non era contemplato.
Valore controversia euro 1168,00 ,00
Le spese possono essere compensate per assoluta buona fede di parte contribuente.
P.Q.M.
La Corte accoglie l' appello. Spese compensate