Articolo 77 del Codice del processo tributario
Articolo 68Articolo 67 bis
Versione
15 gennaio 1993
>
Versione
27 marzo 1993
>
Versione
25 febbraio 2023
>
Versione
1 gennaio 2026
>
Versione
20 febbraio 2026
Art. 77. Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze 1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite ((alla data di insediamento)) delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorche' abrogate ai sensi dell'art. 71.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente