Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 11/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2173/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2173/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIA SCENNA, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANTONINO Controparte_1 C.F._2
CERELLA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO e dell' Avv. Greta COLANTONIO,
CURATORE SPECIALE del minore Persona_1
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4
Con ricorso presentato in data 12.7.2024 ha agito nei confronti di al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La resistente si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
26.11.2024 nella quale ha concluso chiedendo di disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso di sé, proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno presentato scrittura privata contenente le condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale e, dopo ampia discussione che ha portato ad una modifica dei punti 2-3-5 e alla eliminazione del punto 9, hanno sottoscritto detta scrittura ed hanno chiesto il recepimento delle seguenti condizioni:
“1. Affido del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso con collocamento del minore presso la madre e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione dei nonni materni ubicata a Scerni (CH) alla C. da Reliscia n. 59. Per
l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori come da
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara. Sarà comunque onere di questi ultimi tenersi reciprocamente informati in merito alle questioni al figlio minore;
Persona_1
2. Il padre trascorrerà con il figlio minore , a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alle Per_1
ore 16:00 presso l'abitazione materna per il primo anno sino alle ore 20:00 della domenica successiva nel periodo scolastico e fino alle 21:30 dal 1 luglio al 31 agosto, riconducendolo alla madre. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali del figlio. Durante la permanenza del figlio minore presso ciascun genitore l'altro avrà diritto di effettuare una telefonata e/o videochiamata al giorno, previo avviso tramite messaggio, al fine di interloquire direttamente col minore anche in presenza dei nonni e degli zii.
3. Per quanto concerne le festività natalizie il Sig. terrà con sé il figlio , ad Parte_1 Per_1
anni alterni con la madre dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre oppore dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio. Nel periodo delle vacanze pasquali il figlio minore trascorrerà con il padre dalle ore 16:00 del Giovedì Santo alle ore 20:00 della Per_1
Domenica di Pasqua e con la madre dal Lunedì dell'Angelo fino al rientro a scuola e viceversa. In ordine alle vacanze estive il SI. trascorrerà con il figlio 15 giorni per il Parte_1 Per_1
pagina 2 di 4 primo anno, non consecutivi, nel periodo ricompreso tra luglio agosto e settembre di ogni anno solare.
Detto periodo dovrà essere individuato previo accordo tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo conto delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località vacanza dove eventualmente porteranno il figlio minore nonché le date di partenza e di ritorno;
qualora il padre sia impossibilitato per motivi lavorativi a prendere e/o a riportare il figlio, lo stesso potrà delegare i nonni paterni;
4. La festa della mamma e la festa del papà nonché i rispettivi compleanni dei genitori saranno trascorsi dal minore con il genitore festeggiato indipendentemente da ogni altra previsione;
il compleanno del minore sarà festeggiato, ad anni alterni, nella seguente modalità: dalle ore 10:00 alle ore 16:00 il minore resterà col padre, dalle ore 16:00 in poi con la madre, salvo diversi ed ulteriori accordi tra le parti;
5. Il Sig. si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 del figlio minore, l'importo di € 275,00 fino all'estinzione del finanziamento, dopo l'estinzione del finanziamento l'importo del mantenimento sarà di € 300,00, oltre alla metà dell'assegno unico, da rivalutarsi, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT. Il detto importo sarà corrisposto a mezzo bonifico bancario e/o postale intestato alla SI.ra entro e non oltre il giorno 25 di Controparte_1 ogni mese. A tale somma si aggiungerà la metà dell'importo dell'assegno unico percepito dal padre attualmente pari ad € 100,00, al quale lo stesso rinuncia in favore della madre, per un totale complessivo di € 375,00 mensili;
6. Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra , il 50% delle spese straordinarie dalla Parte_1 CP_1
stessa sostenute per il figlio minore dietro presentazione del documento fiscale comprovante Per_1
la relativa spesa. Per tali spese si rimanda al Protocollo di Famiglia del Tribunale di Pescara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
7. Ciascun genitore parteciperà alle chat scolastiche e dei corsi extracurriculari ed avrà accesso al registro elettronico scolastico al fine di essere partecipe alla quotidianità del minore ed essere edotto di ogni circostanza;
8. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
9. Le spese di lite saranno integralmente compensate fra le parti.”.
pagina 3 di 4 Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore conformemente Persona_1 all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 11 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4