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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 30.6.2025, nella causa civile iscritta al n.4514/24 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Carlino, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
- ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
-resistente contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso ex art.281 decies c.p.c. notificato dal ricorrente
1 ), sia i verbali di causa e le note conclusionali del solo ricorrente. Del resto, Parte_1 trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 13.1.2025, il resistente non si costituiva Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
Pertanto, trattandosi di causa di natura documentale, il difensore chiedeva un rinvio per la discussione ex art.281 sexies c.p.c..
Il giudice, quindi, rinviava la causa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
30.6.2025 con termine a parte ricorrente per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alla parte costituita.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Si rileva che quanto sostenuto dal ricorrente nei suoi scritti, ha trovato preciso e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dallo stesso.
Emerge dagli atti che il padre del ricorrente con atto del 5.9.1992, a rogito del Notaio Dott.
[...]
abbia donato ai figli , , e , in parti Per_1 Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 uguali, la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Ugento (Le) alla via Fratelli Antonazzo
n. 54, composto da cinque vani ed accessori al piano terra, garage con spazio scoperto retrostante, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, riservando per sé, vita natural durante, il diritto di usufrutto sul fabbricato sopra citato, e dopo di sé il medesimo diritto in favore della moglie , nata a [...] il [...]. Dopo il decesso del donante e della CP_4 moglie, i germani divenivano proprietari, per la rispettiva quota indivisa di ¼, dell'intera Pt_1 proprietà dell'immobile oggetto di causa.
Con scrittura privata del 17.10.2016, depositata in atti, acquistava dal Parte_1 fratello la quota indivisa di 1/4 , per l'importo di € 23.000,00, e tale scrittura privata CP_1
2 veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano il giorno 9.1.2017, al numero 33 serie
3, con contestuale versamento delle relative spese di registrazione.
Pertanto, è indubbio che tra le parti sia intercorso atto di compravendita relativamente alla quota indivisa di ¼ dell'immobile sito nel Comune di Ugento alla via Fratelli Antonazzo n. 54, e ciò in virtù della scrittura privata del 17.10.2016, nella quale viene manifestata dalle parti la piena volontà di trasferire la quota indivisa di ¼ del suddetto immobile, da all'odierno Controparte_1 ricorrente per la somma € 23.000,00. Parte_1
Relativamente all'individuazione certa della data della vendita, anche ai fini dell'opponibilità della vendita nei confronti di terzi, la data della scrittura privata, benché non costituisca un requisito essenziale della stessa, diventa condizione indispensabile per individuare il momento a decorrere dal quale gli effetti giuridici voluti con la redazione del documento si producono nell'ordinamento giuridico, anche nei confronti di terzi. Nel caso di specie, considerato che la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata depositata in atti, per mezzo della quale è stata venduta la quota dell'unità immobiliare sopra individuata, da a non è Controparte_1 Parte_1 autenticata, interviene l'art. 2704 del codice civile, il quale individua gli ulteriori casi attraverso i quali è possibile stabilire con certezza il momento di redazione e sottoscrizione della scrittura privata, con conseguente opponibilità nei confronti di terzi. In effetti il citato articolo prevede che
“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per
l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”. Di talchè, poichè tra le tante opzioni dell'articolo 2704 c.c. vi è quella riguardante la registrazione della scrittura medesima, cosa che è avvenuta nel caso di specie, si può affermare che la vendita per cui vi è causa sia avvenuta alla data della registrazione, ossia il giorno
9.1.2017, e ciò anche ai fini dell'opponibilità della stessa rispetto ai terzi.
Alla luce di tali considerazioni il giudice accerta e dichiara che in data Parte_1
9.1.2017, ha acquistato da la quota di proprietà indivisa, pari a 1/4 dell'intera Controparte_1 proprietà, dell'immobile sito in Ugento (Le) alla via Fratelli Antonazzo n. 54, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, per il prezzo di € 23.000,00.
3 Per l'effetto, dispone il trasferimento della predetta quota di un quarto dell'immobile sito in Ugento
(Le) alla via Fratelli Antonazzo n. 54, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, in favore di nato a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], Codice Fiscale . CodiceFiscale_1
Ordina la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da nei confronti del contumace Parte_1 CP_1
disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
[...]
1. Accoglie il ricorso e dichiara che in data 9.1.2017, ha acquistato Parte_1 da la quota di proprietà indivisa, pari a 1/4 dell'intera proprietà, Controparte_1 dell'immobile sito in Ugento (Le) alla via Fratelli Antonazzo n. 54, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, per il prezzo di € 23.000,00.
2. Per l'effetto, dispone il trasferimento della predetta quota di un quarto dell'immobile sito in
Ugento (Le) alla via Fratelli Antonazzo n. 54, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, in favore di nato a [...] Parte_1
(Le) il 01.01.1952, residente in [...], Codice Fiscale
[...]
. C.F._1
3. Ordina la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
4. Condanna il resistente contumace al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di che si liquidano in €.3.000,00, oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA come per legge.
Lecce, 30.6.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 30.6.2025, nella causa civile iscritta al n.4514/24 R.G.
Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giovanni Carlino, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, procuratore domiciliatario
- ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
-resistente contumace-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (ricorso ex art.281 decies c.p.c. notificato dal ricorrente
1 ), sia i verbali di causa e le note conclusionali del solo ricorrente. Del resto, Parte_1 trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note conclusionali, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
All'udienza di prima comparizione del 13.1.2025, il resistente non si costituiva Controparte_1 nonostante la regolarità della notifica ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
Pertanto, trattandosi di causa di natura documentale, il difensore chiedeva un rinvio per la discussione ex art.281 sexies c.p.c..
Il giudice, quindi, rinviava la causa per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
30.6.2025 con termine a parte ricorrente per note conclusive.
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alla parte costituita.
DECISIONE
Ritiene questo giudice che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento nei limiti di cui appresso.
Si rileva che quanto sostenuto dal ricorrente nei suoi scritti, ha trovato preciso e puntuale riscontro nella documentazione versata in atti dallo stesso.
Emerge dagli atti che il padre del ricorrente con atto del 5.9.1992, a rogito del Notaio Dott.
[...]
abbia donato ai figli , , e , in parti Per_1 Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 uguali, la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Ugento (Le) alla via Fratelli Antonazzo
n. 54, composto da cinque vani ed accessori al piano terra, garage con spazio scoperto retrostante, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, riservando per sé, vita natural durante, il diritto di usufrutto sul fabbricato sopra citato, e dopo di sé il medesimo diritto in favore della moglie , nata a [...] il [...]. Dopo il decesso del donante e della CP_4 moglie, i germani divenivano proprietari, per la rispettiva quota indivisa di ¼, dell'intera Pt_1 proprietà dell'immobile oggetto di causa.
Con scrittura privata del 17.10.2016, depositata in atti, acquistava dal Parte_1 fratello la quota indivisa di 1/4 , per l'importo di € 23.000,00, e tale scrittura privata CP_1
2 veniva registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Casarano il giorno 9.1.2017, al numero 33 serie
3, con contestuale versamento delle relative spese di registrazione.
Pertanto, è indubbio che tra le parti sia intercorso atto di compravendita relativamente alla quota indivisa di ¼ dell'immobile sito nel Comune di Ugento alla via Fratelli Antonazzo n. 54, e ciò in virtù della scrittura privata del 17.10.2016, nella quale viene manifestata dalle parti la piena volontà di trasferire la quota indivisa di ¼ del suddetto immobile, da all'odierno Controparte_1 ricorrente per la somma € 23.000,00. Parte_1
Relativamente all'individuazione certa della data della vendita, anche ai fini dell'opponibilità della vendita nei confronti di terzi, la data della scrittura privata, benché non costituisca un requisito essenziale della stessa, diventa condizione indispensabile per individuare il momento a decorrere dal quale gli effetti giuridici voluti con la redazione del documento si producono nell'ordinamento giuridico, anche nei confronti di terzi. Nel caso di specie, considerato che la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata depositata in atti, per mezzo della quale è stata venduta la quota dell'unità immobiliare sopra individuata, da a non è Controparte_1 Parte_1 autenticata, interviene l'art. 2704 del codice civile, il quale individua gli ulteriori casi attraverso i quali è possibile stabilire con certezza il momento di redazione e sottoscrizione della scrittura privata, con conseguente opponibilità nei confronti di terzi. In effetti il citato articolo prevede che
“La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova. Per
l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova”. Di talchè, poichè tra le tante opzioni dell'articolo 2704 c.c. vi è quella riguardante la registrazione della scrittura medesima, cosa che è avvenuta nel caso di specie, si può affermare che la vendita per cui vi è causa sia avvenuta alla data della registrazione, ossia il giorno
9.1.2017, e ciò anche ai fini dell'opponibilità della stessa rispetto ai terzi.
Alla luce di tali considerazioni il giudice accerta e dichiara che in data Parte_1
9.1.2017, ha acquistato da la quota di proprietà indivisa, pari a 1/4 dell'intera Controparte_1 proprietà, dell'immobile sito in Ugento (Le) alla via Fratelli Antonazzo n. 54, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, per il prezzo di € 23.000,00.
3 Per l'effetto, dispone il trasferimento della predetta quota di un quarto dell'immobile sito in Ugento
(Le) alla via Fratelli Antonazzo n. 54, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, in favore di nato a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], Codice Fiscale . CodiceFiscale_1
Ordina la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da nei confronti del contumace Parte_1 CP_1
disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide:
[...]
1. Accoglie il ricorso e dichiara che in data 9.1.2017, ha acquistato Parte_1 da la quota di proprietà indivisa, pari a 1/4 dell'intera proprietà, Controparte_1 dell'immobile sito in Ugento (Le) alla via Fratelli Antonazzo n. 54, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, per il prezzo di € 23.000,00.
2. Per l'effetto, dispone il trasferimento della predetta quota di un quarto dell'immobile sito in
Ugento (Le) alla via Fratelli Antonazzo n. 54, in catasto attualmente distinto al foglio 39, particella 928, subalterni 1, 4 e 5, in favore di nato a [...] Parte_1
(Le) il 01.01.1952, residente in [...], Codice Fiscale
[...]
. C.F._1
3. Ordina la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
4. Condanna il resistente contumace al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di che si liquidano in €.3.000,00, oltre spese generali, Parte_1
IVA e CPA come per legge.
Lecce, 30.6.2025 ore 17.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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