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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12147 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2851/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2851/2025 promossa da:
ià (C.F./ P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona dell'A.D. e legale rapp.te p.t. Ing. (C.F. Controparte_3
), con sede legale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale C.F._1
per Gioia snc, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Domenica Feola (C.F.:
, elett.te dom.ta in Piedimonte Matese (CE), alla Via C.F._2
Annunziata n. 90
OPPONENTE
contro pagina 1 di 18 in persona dell'Amministratore p.t., sig.ra Controparte_4 CP_5
con sede in Napoli, al Centro Direzionale Is. F 12, P.IVA: ,
[...] P.IVA_2
elett.te dom.ta in Napoli, al Vico S.M. a Cappella Vecchia n. 11, presso lo studio dell'avv. Giulio di Gioia (C.F.: ) che, unitamente all'avv. Milena C.F._3
CA De NI (C.F.: ), la rappresenta e difende C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22-12-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con atto notificato il 7-2-2025 la (già Controparte_1 CP_2 Controparte_2
) ha impugnato il decreto ingiuntivo n.6734/2024, notificato il 30-12-2024,
[...]
con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 11.135,00, oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse dalla (d'ora innanzi Controparte_4
per brevità) per forniture di merci eseguite da quest'ultima in favore della CP_4
prima.
In particolare, la ricorrente, operante nell'ambito della distribuzione di ricambi per veicoli industriali, deduceva di avere effettuato fornitura di merce alla , già CP_1
, con sede legale in S. Potito Sannitico (CE), alla Via Controparte_2
Provinciale per Gioia snc, per un importo di € 13.584,47, giusta fatture nn. 1119 del
21.04.2023, 10074 del 31.05.2023, 12306 del 30.06.2023 in atti;
che la società debitrice pagina 2 di 18 provvedeva ad un parziale pagamento di € 2449,47, rimanendo, allo stato, ancora debitrice dell'importo di € 11.135,00; che la veniva diffidata al pagamento CP_1
dell'importo ancora dovuto con numerosi solleciti (note pec del 11.10.2024, 22.10.2024,
30.10.2024, 15.11.2024 a firma della e da ultimo, nota pec Controparte_4
del 21.11.2024 a firma dell'avv. Giulio di Gioia, tutte rimaste prive di riscontro), ma inutilmente.
Sulla base di tali premesse la chiedeva ed otteneva il provvedimento CP_4
monitorio de quo avverso il quale proponeva opposizione la CP_1
Quest'ultima eccepiva, innanzitutto, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Napoli, per essere competente per territorio il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere. Nel merito, contestava la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti,
negando il valore probatorio delle fatture commerciali. Infine, eccepiva un
contro
-
credito di essa per forniture di maniglie effettuate in favore della CP_1
rinveniente la sua fonte in due fatture (fatture n. 2023600855 del 7/4/2023 e n. CP_4
2023601189 del 19/5/2023), per un totale di euro 242,53.
Concludeva, dunque, chiedendo dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli, essendo territorialmente competente, ex artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
denegare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accogliere l'eccezione di illiquidità del credito rivendicato dalla e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare il credito di nei CP_4 CP_1
confronti di per euro 242.53; in subordine, nella ipotesi in cui la domanda di CP_4
pagina 3 di 18 pagamento proposta dalla fosse giudicata fondata in tutto o in parte, revocare il CP_4
decreto ingiuntivo e ridurre l'importo dovuto alla somma che sarà provata in corso di causa dall'opposta, compensando, altresì, l'importo di euro 242.53. Con vittoria delle spese di lite.
2)Con comparsa depositata in data 14-10-2025 si costituiva in giudizio la CP_4
impugnando i motivi di opposizione e chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo n.6734/24, previa concessione della provvisoria esecuzione. In particolare, la stessa assumeva di avere depositato adeguata documentazione comprovante il credito fatto valere in giudizio, allegando, altresì, che con e-mail del 4-12-2024 la CP_1
aveva formulato una proposta di piano di rientro (mai osservata), riconoscendo, così, il proprio debito. Chiedeva, infine, condannarsi la controparte al pagamento di una somma di danaro, per lite temeraria, ex art.96 comma 3 cpc, stante la malafede processuale della stessa. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione agli avvocati anticipatari.
3)Con ordinanza in data 2-12-2025 il G.I. fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127
ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
5)Si premette che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente - per essere competente per territorio il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere -, non appare compiutamente formulata. pagina 4 di 18 Si rileva che “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.” (Cassazione civile, Sez. VI,
sentenza n. 21769 del 27 ottobre 2016).
Come più volte già chiarito dalla S.C., la completezza è requisito di ammissibilità
dell'eccezione e, quindi, l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (conf. Cass.
22510/2016; 26094/14; 5725/13; Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 21941 del
10/09/2018).
Si rileva che nella fattispecie in esame, l'eccezione non risulta proposta in modo completo in relazione al “forum contractus”, in quanto dall'esame dell'atto di opposizione (primo scritto difensivo entro il quale l'opponente doveva compiutamente formulare l'eccezione) emerge che l'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli prospettando la competenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con riferimento al foro generale del luogo della propria sede legale, in San Potito Sannitico, nonché con riferimento al forum pagina 5 di 18 destinatae solutionis, ma nulla viene prospettato, né contestato in ordine al criterio di collegamento territoriale del luogo in cui è sorta l'obbligazione di cui all'art.20 cpc
(forum contractus).
L'eccezione di incompetenza territoriale va, pertanto, dichiarata inammissibile, in quanto non compiutamente formulata.
6)Parte opponente nell'atto di opposizione ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e ha contestato il valore probatorio delle fatture commerciali nella presente sede oppositiva.
L'intimata ha evidenziato che le fatture poste a base del ricorso monitorio, pur emesse nell'anno 2023, sono indirizzate a , Via Controparte_2
Provinciale per Gioia San Potito Sannitico, laddove oggi Controparte_2
ha spostato la propria sede legale in San Potito Sannitico (Ce), Via CP_1
Provinciale per Gioia s.n.c., solo in data 5.8.2024 e, quindi, oltre un anno dopo la data riportata sulle fatture.
L'opponente ha, altresì, dedotto che il DDT n. 01/2023/10410 del 14.03.2023,
allegato nella fase monitoria, indica quale luogo di destinazione: Piazzale Belle Arti, 2
00196 Roma e che l'ingiunta non ha alcuna sede a Roma, posto che le sedi operative della società sono a Flumeri e Bologna;
ha, inoltre, aggiunto che i DDT CP_1
n.01/2023/26618 del 30.06.2023 e n. 01/2023/19620 del 18.05.2023, versati in atti,
hanno quale luogo di destinazione: deposito ANM Cavallegeri D'Aosta, via
Circonvallazione n. 39, Napoli, laddove tale indirizzo è totalmente estraneo alla pagina 6 di 18 opponente.
L'opponente ha, infine, eccepito in compensazione un proprio
contro
-credito vantato nei confronti dell'opposta, per un totale di euro 242,53, basato sulle fatture n.
2023600855 del 7/4/2023 e n. 2023601189 del 19/5/2023, perché a suo dire, avrebbe fornito alla ricorrente dei pezzi di ricambio (maniglie).
L'opposta ha replicato, quanto ai luoghi indicati sui DDT, che i DDT recherebbero i luoghi di consegna indicati dalla società debitrice, che, peraltro, non avrebbe mai contestato, prima della presente opposizione, nulla in proposito, tant'è che, con nota mail del 04.12.2024, riconosceva il credito per cui si procede, chiedendo una dilazione nel pagamento mai eseguita.
L'opponente ha dedotto, in ordine alla nota mail del 4-12-2024, che “la stessa non
richiama alcuna fattura, ne è riconducibile a quelle azionate da con il ricorso CP_4
per D.I. in questa sede opposto. Inoltre, non ha nemmeno dimostrato di aver CP_4
accettato il paventato piano di rateizzo.” (v.pag.2 della memoria integrativa depositata in data 3.11.2025).
Ebbene, osserva il Tribunale che la contestazione della resistente della detta mail del
4-12-2024, contenente proposta di piano di rientro, appare del tutto generica.
L'ingiunta ha dedotto che la email in questione non sarebbe riconducibile alle fatture poste a base del presente ricorso monitorio, senza, però, minimamente fare accenno ad una diversa causale del debito ivi indicato.
pagina 7 di 18 La contestazione si appalesa del tutto generica, non avendo l'intimata contrapposto ai fatti addotti dalla controparte altri fatti diversi o logicamente incompatibili e comunque senza allegare a corredo dell'eccezione riferimenti puntuali.
La stessa non ha disconosciuto, nella prima difesa utile (memoria integrativa depositata il 3.11.2025), né la paternità, né il contenuto della nota email del 4-12-
2024, solo limitandosi ad affermare che la stessa non richiamerebbe alcuna fattura,
né sarebbe riconducibile alle fatture poste a base del ricorso monitorio,
E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo per il quale il debito quantificato nella mail del 4-12-2024 nella misura di euro 11.135,00, esattamente corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo de quo, lascia presumere che si trattasse proprio del debito oggetto del presente procedimento. La somma oggetto della proposta di ripianamento del debito è esattamente corrispondente a quella sottesa all'ingiunzione di pagamento in questa sede opposta.
Nella detta e mail del 4.12.2024 la infatti, espressamente afferma CP_1
“Buongiorno Gent.mo, come da accordi intercorsi telefonicamente, siamo con la
presente a proporre un Piano di rientro per lo scaduto di 11.135,00 euro. La
proposta prevede il pagamento in due rate come di seguito specificato:
-1 rata da 5567,50 euro entro il 15.12.2024 ;
-2 rata da 5567,50 euro il 15-1-2025.
La ringraziamo anticipatamente per la disponibilità e la collaborazione e restiamo
pagina 8 di 18 in attesa del Suo cortese riscontro, sperando che la nostra proposta possa essere
accolta”.
E' significativo, peraltro che, a seguito delle richieste e diffide di pagamento avanzate dalla opposta, nessuna contestazione o rimostranza sia stata formulata nell'immediato dalla controparte.
Nessun dubbio sembra sussistere circa la valenza probatoria privilegiata da riconoscersi all'email in questione, ulteriormente corroborata dal tenore delle altre risultanze acquisite in atti, dovendosi la stessa intendere quale riconoscimento di debito in favore del creditore. L'email del 4-12-2024, seppure priva di firma, deve intendersi rientrante tra le riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c., ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, nella norma predetta, e dunque essa forma piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime, sia in riferimento alla provenienza, che al testuale contenuto.
Ne consegue che grava su colui contro il quale il documento informatico non sottoscritto
è prodotto l'onere del disconoscimento relativo alla non conformità tra il contenuto della e-mail e la realtà fattuale, cosa non avvenuta nel caso di specie.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento di esse deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi esso concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta, nonchè tempestivo, nella prima udienza o nella prima pagina 9 di 18 risposta utile successiva alla produzione, e quindi alla conoscibilità, del suddetto atto
(cfr. Corte di Cassazione, Sezione 2, ordinanza n. 5755 del 24.02.2023). Ne consegue che deve intendersi realizzata la condizione di cui all'art. 2712 c.c., per cui la richiesta del piano di rientro del debito in questione, dello stesso ammontare di quello ingiunto,
concretamente avanzata dalla nei confronti della nell'email del 4-12- CP_1 CP_4
2024, deve ritenersi, in questa sede, pienamente provata.
Nessun rilievo ha, poi, il fatto che la non abbia dimostrato di avere CP_4
accettato il piano di rateizzo, giacchè ciò che rileva ai fini della prova del credito
è il dato del riconoscimento del debito, emergente dalla proposta del piano di rientro, a prescindere, dunque, dall'accettazione o meno della stessa da parte del creditore.
E ravvisandosi nell'atto in parola una ricognizione di debito, sarebbe stato onere del debitore (opponente) provare l'inesistenza o l' invalidità o l'estinzione del rapporto sottostante.
La scrittura, contenente riconoscimento di debito indicato nel suo ammontare, è idonea,
per sua natura, a dimostrare il credito e il quantum dello stesso.
In base a quanto stabilisce l'art. 1988 c.c., infatti, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui a favore del quale sono state fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale. In tema di ricognizione di debito, il destinatario della stessa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, essendo sufficiente la sola dichiarazione di riconoscimento del debito. Spetta, invece, all'autore pagina 10 di 18 della ricognizione dimostrare che il rapporto sottostante non è mai sorto, è invalido o è
estinto, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (in argomento Cass. civ., Sez. III, ord., 10/12/2024, n.
31818).
Pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è
invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (così, Cass. Sez. I, 13.10.2016, n. 20689), fermo restando che la prova di tali circostanze è a carico dell'autore della ricognizione (Cass. Sez. I,
13.6.2014, n. 13506).
Nel caso oggetto dell'odierno esame, il debitore (parte opponente) ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata e si è dunque realizzato l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova.
Una volta determinatosi l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988
c.c., sarebbe quindi spettato alla debitrice odierna opponente (quale autore della ricognizione di debito) dimostrare l'inesistenza del debito già presuntivamente provato,
in quanto la ricognizione di debito (per come risulta formulata, anche con riferimento all'entità monetaria del debito) esonera la creditrice dalla prova del rapporto fondamentale. Tale onere non è stato assolto dall'opponente.
Quest'ultima, infatti, non ha fornito prova che il rapporto sottostante non è mai sorto,
è invalido o è estinto. pagina 11 di 18 7) Si osserva, inoltre, che sulla base degli atti, non risulta che l'opponente abbia mosso obiezione alcuna alle pretese economiche della controparte in epoca antecedente alla instaurazione del presente procedimento, neppure in seguito alle messe in mora trasmesse a mezzo pec in data 21.11.2024 (v.pec del 21.11.2024 con ricevute di accettazione e di consegna allegate nella fase monitoria, trasmessa dal legale dell'opposta all'opponente) ed in data 11.10.2024; 22.10.2024; 30-10-2024; 15-
11-2024 (v.pec trasmesse dalla opposta alla opponente, depositate nella fase monitoria e non specificamente disconosciute dall'opponente).
Orbene, la mancata contestazione della fattura (in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo) costituisce un comportamento della parte, da cui possono desumersi argomenti di prova nel senso della fondatezza della domanda di parte ricorrente.
Parte opponente solo con l'atto di opposizione ha preso posizione sulle pretese economiche della controparte, contestando la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
In altri termini, una mancata tempestiva contestazione delle fatture ricevute ovvero del sollecito di pagamento permette, pur trattandosi di un sollecito e di documentazione fiscale proveniente da chi poi pretende di servirsene in giudizio a sostegno delle proprie ragioni, di individuare nella condotta omissiva del debitore, destinatario della richiesta di pagamento, un comportamento tacito concludente;
infatti, il ritenersi non obbligati deve, in base ad una valutazione ispirata ai canoni di condotta dell'uomo medio e del pagina 12 di 18 comportamento di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., portare ad una pronta attivazione e contestazione dell'altrui (ritenuta infondata) pretesa, per cui dalla mancata contestazione ben potrebbero trarsi argomenti di prova in ordine all'accettazione della prestazione e come implicito riconoscimento della debenza dell'importo richiesto: il limite dell'apprezzabile sacrificio imposto alle parti, inteso come esonero dall'obbligo di cooperazione in favore dell'altra parte, non sarebbe certo raggiunto con l'invio di una comunicazione, in cui il preteso debitore contesti la richiesta altrui, negando l'esistenza in radice dell'obbligazione oppure p.es. eccependone la già avvenuta estinzione. (Trib. di
Rimini n.297/2018).
Va, dunque, attribuito rilievo al contegno stragiudiziale della parte debitrice che a fronte della ricezione, quanto meno, della lettera di messa in mora inviata dal legale della opposta in data 21.11.2024, nessuna contestazione ha mosso, tenendo dunque un comportamento incompatibile con l'effettiva assenza di rapporti commerciali tra le parti o con la mancata consegna della merce di cui si chiedeva il pagamento.
8)Si osserva, poi, che appare del tutto generico il disconoscimento operato dall'opponente soltanto con le note scritte depositate il 28-11-2025, in quanto non avente per oggetto atti specificamente individuati. Ed infatti, l'ingiunta si è limitata ad affermare, genericamente: “Si disconosce anche il contenuto e la ricezione delle
richiamate note per, quali semplici copie fotostatiche e prive di prova attestante
l'accettazione e la consegna di esse.”, senza indicare espressamente i singoli atti che intendeva disconoscere;
il detto disconoscimento appare, inoltre, immotivato, non pagina 13 di 18 avendo l'opponente indicato al Giudice gli elementi che consentano di contestare la conformità delle copie prodotte agli originali.
L'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
(Cassazione civile, sez. II, 30/12/2009, n. 28096).
In altri termini, in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non semplice negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cassazione civile, sez. trib., 19/08/2004, n. 16232;
v. anche Tribunale Nola, sez. I, 02/11/2010 - Redazione Giuffrè 2010, secondo cui "In
tema di disconoscimento di un documento lo stesso deve essere specifico, analitico,
motivato, ciò non solo nel senso che la parte deve specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento, ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, e cioè
pagina 14 di 18 indicare al giudice gli elementi che consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in possesso della parte esibente o dì terzi").
Ebbene, nella fattispecie in esame parte opponente ha operato un disconoscimento generico e non motivato, in quanto non ha indicato i singoli documenti che intendeva disconoscere e i profili che intendeva contestare con riferimento a ciascuno di essi, né
le ragioni del disconoscimento stesso.
Inoltre, non può non evidenziarsi che il detto disconoscimento risulta effettuato dalla ingiunta solo con le note scritte depositate il 28-11-2025, mentre ben avrebbe potuto e dovuto proporre un'iniziativa in tal senso, in maniera tempestiva, in seno al proprio atto di citazione in opposizione, essendo stati i relativi documenti allegati già in sede di ricorso monitorio, in quanto posti a fondamento dello stesso decreto ingiuntivo impugnato.
8)Si rileva, inoltre, che non può essere sottaciuta la contraddizione emergente dagli scritti difensivi dell'ingiunta, posto che la stessa, nell'atto di opposizione, ha affermato che “il DDT n. 01/2023/10410 del 14.03.2023 indica quale luogo di destinazione: Piazzale Belle Arti, 2 00196 Roma. In merito a detto indirizzo si precisa che la società non ha alcuna sede a Roma e che come si evince dalla visura depositata da parte opposta, le sedi operative della società sono a Flumeri e Bologna.”, CP_1
mentre nelle note scritte depositate in data 28-11-2025 la intimata ha affermato che
“Come esposto e provato, oggi ha spostato la propria sede legale in data CP_6 CP_1
5 agosto 2024 in San Potito Sannitico (Ce) Via Provinciale per Gioia s.n.c. cap 81016 pagina 15 di 18 (cfr visura storica allegata nel monitorio da pag. 2,3,76 e 77). Pertanto, nell'anno CP_4
2023 (data di emissione delle fatture) la sede legale era a Roma, Piazzale delle Belle Arti
n.2, ed oltretutto, non era prevedibile un cambio di sede legale.”. E' evidente, dunque,
che la opponente, dapprima, ha dedotto, nell'atto di opposizione, che la società
resistente non aveva alcuna sede a Roma (all'epoca dell'emissione del DDT del 14-
3-2023); di poi, nelle note scritte depositate il 28-11-2025 ha affermato che la
(oggi , nell'anno 2023, aveva la sede legale Controparte_2 CP_1
a Roma, Piazzale delle Belle Arti, n.2.
9)Per quanto attiene, poi, al
contro
-credito eccepito in compensazione dalla si osserva che la non ha preso in alcun modo posizione sui fatti CP_1 CP_4
allegati a riguardo dalla parte avversa, di talchè deve ritenersi che la stessa non ha contestato il credito rivendicato dalla ingiunta per un totale di euro 242,53.
A sostegno dell'asserito credito l'intimata ha depositato le fatture n.2023600855 del
7/4/2023 per euro 60,63 e n. 2023601189 del 19/5/2023 per euro 181,90, che non sono state contestate dall'opposta, ragion per cui deve ritenersi acclarato un
contro
-credito dell'opponente pari ad euro 242,53, da compensare con il credito dell'opposta, pari ad euro 11.135,00.
10)A tutte le argomentazioni esposte consegue che l'opposizione va accolta solo in parte e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. La va condannata al CP_1
pagamento in favore della della somma di euro 10.892,47 - a cui si perviene CP_4
detraendo dall'importo di euro 11.135,00, oggetto del decreto ingiuntivo, l'importo di pagina 16 di 18 euro 242,53, oggetto del
contro
-credito eccepito in compensazione dall'ingiunta -,
oltre interessi ex art.5 DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
11)Non accoglibile, infine, deve intendersi l'istanza di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa con la dovuta certezza la prova della mala fede o colpa grave in capo alla medesima, avuto riguardo alle difese svolte.
12)Le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo impugnato,
vanno sopportate in via definitiva dall'ingiunta (soccombente). CP_1
13)Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, con attribuzione agli avvocati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'eccezione di compensazione proposta dalla (già Controparte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 6734/24 del Controparte_2
Tribunale di Napoli;
condanna la al pagamento, in favore della CP_1
opposta di euro 10.892,47 - a cui si perviene detraendo Controparte_4
dall'importo di euro 11.135,00, oggetto del decreto ingiuntivo, l'importo di euro
242,53, oggetto del
contro
-credito eccepito in compensazione dall'ingiunta -, oltre pagina 17 di 18 interessi ex art.5 DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
-Respinge la domanda di condanna per lite temeraria, ex art.96 comma 3 cpc,
avanzata da parte opposta;
-Condanna altresì la l pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_4
delle spese della fase monitoria, che si liquidano nella somma di euro
[...]
567,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge,
con attribuzione ai procuratori anticipatari;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, Controparte_1
delle spese del presente procedimento di opposizione, che si liquidano in € 2.540,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a.
come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 22/12/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2851/2025 promossa da:
ià (C.F./ P.I. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona dell'A.D. e legale rapp.te p.t. Ing. (C.F. Controparte_3
), con sede legale in San Potito Sannitico (CE), Via Provinciale C.F._1
per Gioia snc, rapp.ta e difesa dall'avv. Maria Domenica Feola (C.F.:
, elett.te dom.ta in Piedimonte Matese (CE), alla Via C.F._2
Annunziata n. 90
OPPONENTE
contro pagina 1 di 18 in persona dell'Amministratore p.t., sig.ra Controparte_4 CP_5
con sede in Napoli, al Centro Direzionale Is. F 12, P.IVA: ,
[...] P.IVA_2
elett.te dom.ta in Napoli, al Vico S.M. a Cappella Vecchia n. 11, presso lo studio dell'avv. Giulio di Gioia (C.F.: ) che, unitamente all'avv. Milena C.F._3
CA De NI (C.F.: ), la rappresenta e difende C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22-12-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con atto notificato il 7-2-2025 la (già Controparte_1 CP_2 Controparte_2
) ha impugnato il decreto ingiuntivo n.6734/2024, notificato il 30-12-2024,
[...]
con il quale le veniva intimato il pagamento di euro 11.135,00, oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse dalla (d'ora innanzi Controparte_4
per brevità) per forniture di merci eseguite da quest'ultima in favore della CP_4
prima.
In particolare, la ricorrente, operante nell'ambito della distribuzione di ricambi per veicoli industriali, deduceva di avere effettuato fornitura di merce alla , già CP_1
, con sede legale in S. Potito Sannitico (CE), alla Via Controparte_2
Provinciale per Gioia snc, per un importo di € 13.584,47, giusta fatture nn. 1119 del
21.04.2023, 10074 del 31.05.2023, 12306 del 30.06.2023 in atti;
che la società debitrice pagina 2 di 18 provvedeva ad un parziale pagamento di € 2449,47, rimanendo, allo stato, ancora debitrice dell'importo di € 11.135,00; che la veniva diffidata al pagamento CP_1
dell'importo ancora dovuto con numerosi solleciti (note pec del 11.10.2024, 22.10.2024,
30.10.2024, 15.11.2024 a firma della e da ultimo, nota pec Controparte_4
del 21.11.2024 a firma dell'avv. Giulio di Gioia, tutte rimaste prive di riscontro), ma inutilmente.
Sulla base di tali premesse la chiedeva ed otteneva il provvedimento CP_4
monitorio de quo avverso il quale proponeva opposizione la CP_1
Quest'ultima eccepiva, innanzitutto, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Napoli, per essere competente per territorio il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere. Nel merito, contestava la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti,
negando il valore probatorio delle fatture commerciali. Infine, eccepiva un
contro
-
credito di essa per forniture di maniglie effettuate in favore della CP_1
rinveniente la sua fonte in due fatture (fatture n. 2023600855 del 7/4/2023 e n. CP_4
2023601189 del 19/5/2023), per un totale di euro 242,53.
Concludeva, dunque, chiedendo dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Napoli, essendo territorialmente competente, ex artt. 19 e 20 c.p.c., il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
denegare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, accogliere l'eccezione di illiquidità del credito rivendicato dalla e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare il credito di nei CP_4 CP_1
confronti di per euro 242.53; in subordine, nella ipotesi in cui la domanda di CP_4
pagina 3 di 18 pagamento proposta dalla fosse giudicata fondata in tutto o in parte, revocare il CP_4
decreto ingiuntivo e ridurre l'importo dovuto alla somma che sarà provata in corso di causa dall'opposta, compensando, altresì, l'importo di euro 242.53. Con vittoria delle spese di lite.
2)Con comparsa depositata in data 14-10-2025 si costituiva in giudizio la CP_4
impugnando i motivi di opposizione e chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo n.6734/24, previa concessione della provvisoria esecuzione. In particolare, la stessa assumeva di avere depositato adeguata documentazione comprovante il credito fatto valere in giudizio, allegando, altresì, che con e-mail del 4-12-2024 la CP_1
aveva formulato una proposta di piano di rientro (mai osservata), riconoscendo, così, il proprio debito. Chiedeva, infine, condannarsi la controparte al pagamento di una somma di danaro, per lite temeraria, ex art.96 comma 3 cpc, stante la malafede processuale della stessa. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione agli avvocati anticipatari.
3)Con ordinanza in data 2-12-2025 il G.I. fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127
ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
5)Si premette che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente - per essere competente per territorio il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere -, non appare compiutamente formulata. pagina 4 di 18 Si rileva che “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno di essi, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice adito possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non prospettati, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato.” (Cassazione civile, Sez. VI,
sentenza n. 21769 del 27 ottobre 2016).
Come più volte già chiarito dalla S.C., la completezza è requisito di ammissibilità
dell'eccezione e, quindi, l'eventuale incompletezza può essere rilevata anche d'ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza (conf. Cass.
22510/2016; 26094/14; 5725/13; Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 21941 del
10/09/2018).
Si rileva che nella fattispecie in esame, l'eccezione non risulta proposta in modo completo in relazione al “forum contractus”, in quanto dall'esame dell'atto di opposizione (primo scritto difensivo entro il quale l'opponente doveva compiutamente formulare l'eccezione) emerge che l'opponente ha sollevato l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli prospettando la competenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con riferimento al foro generale del luogo della propria sede legale, in San Potito Sannitico, nonché con riferimento al forum pagina 5 di 18 destinatae solutionis, ma nulla viene prospettato, né contestato in ordine al criterio di collegamento territoriale del luogo in cui è sorta l'obbligazione di cui all'art.20 cpc
(forum contractus).
L'eccezione di incompetenza territoriale va, pertanto, dichiarata inammissibile, in quanto non compiutamente formulata.
6)Parte opponente nell'atto di opposizione ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e ha contestato il valore probatorio delle fatture commerciali nella presente sede oppositiva.
L'intimata ha evidenziato che le fatture poste a base del ricorso monitorio, pur emesse nell'anno 2023, sono indirizzate a , Via Controparte_2
Provinciale per Gioia San Potito Sannitico, laddove oggi Controparte_2
ha spostato la propria sede legale in San Potito Sannitico (Ce), Via CP_1
Provinciale per Gioia s.n.c., solo in data 5.8.2024 e, quindi, oltre un anno dopo la data riportata sulle fatture.
L'opponente ha, altresì, dedotto che il DDT n. 01/2023/10410 del 14.03.2023,
allegato nella fase monitoria, indica quale luogo di destinazione: Piazzale Belle Arti, 2
00196 Roma e che l'ingiunta non ha alcuna sede a Roma, posto che le sedi operative della società sono a Flumeri e Bologna;
ha, inoltre, aggiunto che i DDT CP_1
n.01/2023/26618 del 30.06.2023 e n. 01/2023/19620 del 18.05.2023, versati in atti,
hanno quale luogo di destinazione: deposito ANM Cavallegeri D'Aosta, via
Circonvallazione n. 39, Napoli, laddove tale indirizzo è totalmente estraneo alla pagina 6 di 18 opponente.
L'opponente ha, infine, eccepito in compensazione un proprio
contro
-credito vantato nei confronti dell'opposta, per un totale di euro 242,53, basato sulle fatture n.
2023600855 del 7/4/2023 e n. 2023601189 del 19/5/2023, perché a suo dire, avrebbe fornito alla ricorrente dei pezzi di ricambio (maniglie).
L'opposta ha replicato, quanto ai luoghi indicati sui DDT, che i DDT recherebbero i luoghi di consegna indicati dalla società debitrice, che, peraltro, non avrebbe mai contestato, prima della presente opposizione, nulla in proposito, tant'è che, con nota mail del 04.12.2024, riconosceva il credito per cui si procede, chiedendo una dilazione nel pagamento mai eseguita.
L'opponente ha dedotto, in ordine alla nota mail del 4-12-2024, che “la stessa non
richiama alcuna fattura, ne è riconducibile a quelle azionate da con il ricorso CP_4
per D.I. in questa sede opposto. Inoltre, non ha nemmeno dimostrato di aver CP_4
accettato il paventato piano di rateizzo.” (v.pag.2 della memoria integrativa depositata in data 3.11.2025).
Ebbene, osserva il Tribunale che la contestazione della resistente della detta mail del
4-12-2024, contenente proposta di piano di rientro, appare del tutto generica.
L'ingiunta ha dedotto che la email in questione non sarebbe riconducibile alle fatture poste a base del presente ricorso monitorio, senza, però, minimamente fare accenno ad una diversa causale del debito ivi indicato.
pagina 7 di 18 La contestazione si appalesa del tutto generica, non avendo l'intimata contrapposto ai fatti addotti dalla controparte altri fatti diversi o logicamente incompatibili e comunque senza allegare a corredo dell'eccezione riferimenti puntuali.
La stessa non ha disconosciuto, nella prima difesa utile (memoria integrativa depositata il 3.11.2025), né la paternità, né il contenuto della nota email del 4-12-
2024, solo limitandosi ad affermare che la stessa non richiamerebbe alcuna fattura,
né sarebbe riconducibile alle fatture poste a base del ricorso monitorio,
E tanto a prescindere dall'ulteriore rilievo per il quale il debito quantificato nella mail del 4-12-2024 nella misura di euro 11.135,00, esattamente corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo de quo, lascia presumere che si trattasse proprio del debito oggetto del presente procedimento. La somma oggetto della proposta di ripianamento del debito è esattamente corrispondente a quella sottesa all'ingiunzione di pagamento in questa sede opposta.
Nella detta e mail del 4.12.2024 la infatti, espressamente afferma CP_1
“Buongiorno Gent.mo, come da accordi intercorsi telefonicamente, siamo con la
presente a proporre un Piano di rientro per lo scaduto di 11.135,00 euro. La
proposta prevede il pagamento in due rate come di seguito specificato:
-1 rata da 5567,50 euro entro il 15.12.2024 ;
-2 rata da 5567,50 euro il 15-1-2025.
La ringraziamo anticipatamente per la disponibilità e la collaborazione e restiamo
pagina 8 di 18 in attesa del Suo cortese riscontro, sperando che la nostra proposta possa essere
accolta”.
E' significativo, peraltro che, a seguito delle richieste e diffide di pagamento avanzate dalla opposta, nessuna contestazione o rimostranza sia stata formulata nell'immediato dalla controparte.
Nessun dubbio sembra sussistere circa la valenza probatoria privilegiata da riconoscersi all'email in questione, ulteriormente corroborata dal tenore delle altre risultanze acquisite in atti, dovendosi la stessa intendere quale riconoscimento di debito in favore del creditore. L'email del 4-12-2024, seppure priva di firma, deve intendersi rientrante tra le riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c., ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, nella norma predetta, e dunque essa forma piena prova dei fatti e delle cose ivi rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime, sia in riferimento alla provenienza, che al testuale contenuto.
Ne consegue che grava su colui contro il quale il documento informatico non sottoscritto
è prodotto l'onere del disconoscimento relativo alla non conformità tra il contenuto della e-mail e la realtà fattuale, cosa non avvenuta nel caso di specie.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento di esse deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi esso concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà
fattuale e realtà riprodotta, nonchè tempestivo, nella prima udienza o nella prima pagina 9 di 18 risposta utile successiva alla produzione, e quindi alla conoscibilità, del suddetto atto
(cfr. Corte di Cassazione, Sezione 2, ordinanza n. 5755 del 24.02.2023). Ne consegue che deve intendersi realizzata la condizione di cui all'art. 2712 c.c., per cui la richiesta del piano di rientro del debito in questione, dello stesso ammontare di quello ingiunto,
concretamente avanzata dalla nei confronti della nell'email del 4-12- CP_1 CP_4
2024, deve ritenersi, in questa sede, pienamente provata.
Nessun rilievo ha, poi, il fatto che la non abbia dimostrato di avere CP_4
accettato il piano di rateizzo, giacchè ciò che rileva ai fini della prova del credito
è il dato del riconoscimento del debito, emergente dalla proposta del piano di rientro, a prescindere, dunque, dall'accettazione o meno della stessa da parte del creditore.
E ravvisandosi nell'atto in parola una ricognizione di debito, sarebbe stato onere del debitore (opponente) provare l'inesistenza o l' invalidità o l'estinzione del rapporto sottostante.
La scrittura, contenente riconoscimento di debito indicato nel suo ammontare, è idonea,
per sua natura, a dimostrare il credito e il quantum dello stesso.
In base a quanto stabilisce l'art. 1988 c.c., infatti, la promessa di pagamento e la ricognizione di debito dispensano colui a favore del quale sono state fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale. In tema di ricognizione di debito, il destinatario della stessa è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale sottostante, essendo sufficiente la sola dichiarazione di riconoscimento del debito. Spetta, invece, all'autore pagina 10 di 18 della ricognizione dimostrare che il rapporto sottostante non è mai sorto, è invalido o è
estinto, ai sensi dell'art. 1988 c.c. (in argomento Cass. civ., Sez. III, ord., 10/12/2024, n.
31818).
Pertanto, ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto o è
invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (così, Cass. Sez. I, 13.10.2016, n. 20689), fermo restando che la prova di tali circostanze è a carico dell'autore della ricognizione (Cass. Sez. I,
13.6.2014, n. 13506).
Nel caso oggetto dell'odierno esame, il debitore (parte opponente) ha riconosciuto come dovuta una somma ben determinata e si è dunque realizzato l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova.
Una volta determinatosi l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1988
c.c., sarebbe quindi spettato alla debitrice odierna opponente (quale autore della ricognizione di debito) dimostrare l'inesistenza del debito già presuntivamente provato,
in quanto la ricognizione di debito (per come risulta formulata, anche con riferimento all'entità monetaria del debito) esonera la creditrice dalla prova del rapporto fondamentale. Tale onere non è stato assolto dall'opponente.
Quest'ultima, infatti, non ha fornito prova che il rapporto sottostante non è mai sorto,
è invalido o è estinto. pagina 11 di 18 7) Si osserva, inoltre, che sulla base degli atti, non risulta che l'opponente abbia mosso obiezione alcuna alle pretese economiche della controparte in epoca antecedente alla instaurazione del presente procedimento, neppure in seguito alle messe in mora trasmesse a mezzo pec in data 21.11.2024 (v.pec del 21.11.2024 con ricevute di accettazione e di consegna allegate nella fase monitoria, trasmessa dal legale dell'opposta all'opponente) ed in data 11.10.2024; 22.10.2024; 30-10-2024; 15-
11-2024 (v.pec trasmesse dalla opposta alla opponente, depositate nella fase monitoria e non specificamente disconosciute dall'opponente).
Orbene, la mancata contestazione della fattura (in epoca antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo) costituisce un comportamento della parte, da cui possono desumersi argomenti di prova nel senso della fondatezza della domanda di parte ricorrente.
Parte opponente solo con l'atto di opposizione ha preso posizione sulle pretese economiche della controparte, contestando la valenza probatoria dei documenti posti alla base della richiesta monitoria.
In altri termini, una mancata tempestiva contestazione delle fatture ricevute ovvero del sollecito di pagamento permette, pur trattandosi di un sollecito e di documentazione fiscale proveniente da chi poi pretende di servirsene in giudizio a sostegno delle proprie ragioni, di individuare nella condotta omissiva del debitore, destinatario della richiesta di pagamento, un comportamento tacito concludente;
infatti, il ritenersi non obbligati deve, in base ad una valutazione ispirata ai canoni di condotta dell'uomo medio e del pagina 12 di 18 comportamento di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., portare ad una pronta attivazione e contestazione dell'altrui (ritenuta infondata) pretesa, per cui dalla mancata contestazione ben potrebbero trarsi argomenti di prova in ordine all'accettazione della prestazione e come implicito riconoscimento della debenza dell'importo richiesto: il limite dell'apprezzabile sacrificio imposto alle parti, inteso come esonero dall'obbligo di cooperazione in favore dell'altra parte, non sarebbe certo raggiunto con l'invio di una comunicazione, in cui il preteso debitore contesti la richiesta altrui, negando l'esistenza in radice dell'obbligazione oppure p.es. eccependone la già avvenuta estinzione. (Trib. di
Rimini n.297/2018).
Va, dunque, attribuito rilievo al contegno stragiudiziale della parte debitrice che a fronte della ricezione, quanto meno, della lettera di messa in mora inviata dal legale della opposta in data 21.11.2024, nessuna contestazione ha mosso, tenendo dunque un comportamento incompatibile con l'effettiva assenza di rapporti commerciali tra le parti o con la mancata consegna della merce di cui si chiedeva il pagamento.
8)Si osserva, poi, che appare del tutto generico il disconoscimento operato dall'opponente soltanto con le note scritte depositate il 28-11-2025, in quanto non avente per oggetto atti specificamente individuati. Ed infatti, l'ingiunta si è limitata ad affermare, genericamente: “Si disconosce anche il contenuto e la ricezione delle
richiamate note per, quali semplici copie fotostatiche e prive di prova attestante
l'accettazione e la consegna di esse.”, senza indicare espressamente i singoli atti che intendeva disconoscere;
il detto disconoscimento appare, inoltre, immotivato, non pagina 13 di 18 avendo l'opponente indicato al Giudice gli elementi che consentano di contestare la conformità delle copie prodotte agli originali.
L'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive.
(Cassazione civile, sez. II, 30/12/2009, n. 28096).
In altri termini, in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non semplice negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cassazione civile, sez. trib., 19/08/2004, n. 16232;
v. anche Tribunale Nola, sez. I, 02/11/2010 - Redazione Giuffrè 2010, secondo cui "In
tema di disconoscimento di un documento lo stesso deve essere specifico, analitico,
motivato, ciò non solo nel senso che la parte deve specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento, ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, e cioè
pagina 14 di 18 indicare al giudice gli elementi che consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in possesso della parte esibente o dì terzi").
Ebbene, nella fattispecie in esame parte opponente ha operato un disconoscimento generico e non motivato, in quanto non ha indicato i singoli documenti che intendeva disconoscere e i profili che intendeva contestare con riferimento a ciascuno di essi, né
le ragioni del disconoscimento stesso.
Inoltre, non può non evidenziarsi che il detto disconoscimento risulta effettuato dalla ingiunta solo con le note scritte depositate il 28-11-2025, mentre ben avrebbe potuto e dovuto proporre un'iniziativa in tal senso, in maniera tempestiva, in seno al proprio atto di citazione in opposizione, essendo stati i relativi documenti allegati già in sede di ricorso monitorio, in quanto posti a fondamento dello stesso decreto ingiuntivo impugnato.
8)Si rileva, inoltre, che non può essere sottaciuta la contraddizione emergente dagli scritti difensivi dell'ingiunta, posto che la stessa, nell'atto di opposizione, ha affermato che “il DDT n. 01/2023/10410 del 14.03.2023 indica quale luogo di destinazione: Piazzale Belle Arti, 2 00196 Roma. In merito a detto indirizzo si precisa che la società non ha alcuna sede a Roma e che come si evince dalla visura depositata da parte opposta, le sedi operative della società sono a Flumeri e Bologna.”, CP_1
mentre nelle note scritte depositate in data 28-11-2025 la intimata ha affermato che
“Come esposto e provato, oggi ha spostato la propria sede legale in data CP_6 CP_1
5 agosto 2024 in San Potito Sannitico (Ce) Via Provinciale per Gioia s.n.c. cap 81016 pagina 15 di 18 (cfr visura storica allegata nel monitorio da pag. 2,3,76 e 77). Pertanto, nell'anno CP_4
2023 (data di emissione delle fatture) la sede legale era a Roma, Piazzale delle Belle Arti
n.2, ed oltretutto, non era prevedibile un cambio di sede legale.”. E' evidente, dunque,
che la opponente, dapprima, ha dedotto, nell'atto di opposizione, che la società
resistente non aveva alcuna sede a Roma (all'epoca dell'emissione del DDT del 14-
3-2023); di poi, nelle note scritte depositate il 28-11-2025 ha affermato che la
(oggi , nell'anno 2023, aveva la sede legale Controparte_2 CP_1
a Roma, Piazzale delle Belle Arti, n.2.
9)Per quanto attiene, poi, al
contro
-credito eccepito in compensazione dalla si osserva che la non ha preso in alcun modo posizione sui fatti CP_1 CP_4
allegati a riguardo dalla parte avversa, di talchè deve ritenersi che la stessa non ha contestato il credito rivendicato dalla ingiunta per un totale di euro 242,53.
A sostegno dell'asserito credito l'intimata ha depositato le fatture n.2023600855 del
7/4/2023 per euro 60,63 e n. 2023601189 del 19/5/2023 per euro 181,90, che non sono state contestate dall'opposta, ragion per cui deve ritenersi acclarato un
contro
-credito dell'opponente pari ad euro 242,53, da compensare con il credito dell'opposta, pari ad euro 11.135,00.
10)A tutte le argomentazioni esposte consegue che l'opposizione va accolta solo in parte e il decreto ingiuntivo opposto va revocato. La va condannata al CP_1
pagamento in favore della della somma di euro 10.892,47 - a cui si perviene CP_4
detraendo dall'importo di euro 11.135,00, oggetto del decreto ingiuntivo, l'importo di pagina 16 di 18 euro 242,53, oggetto del
contro
-credito eccepito in compensazione dall'ingiunta -,
oltre interessi ex art.5 DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo.
11)Non accoglibile, infine, deve intendersi l'istanza di condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa con la dovuta certezza la prova della mala fede o colpa grave in capo alla medesima, avuto riguardo alle difese svolte.
12)Le spese della fase monitoria, come liquidate nel decreto ingiuntivo impugnato,
vanno sopportate in via definitiva dall'ingiunta (soccombente). CP_1
13)Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante la natura documentale della causa e l'esaurimento della fase decisionale nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc, con attribuzione agli avvocati anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'eccezione di compensazione proposta dalla (già Controparte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 6734/24 del Controparte_2
Tribunale di Napoli;
condanna la al pagamento, in favore della CP_1
opposta di euro 10.892,47 - a cui si perviene detraendo Controparte_4
dall'importo di euro 11.135,00, oggetto del decreto ingiuntivo, l'importo di euro
242,53, oggetto del
contro
-credito eccepito in compensazione dall'ingiunta -, oltre pagina 17 di 18 interessi ex art.5 DL.vo n.231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo;
-Respinge la domanda di condanna per lite temeraria, ex art.96 comma 3 cpc,
avanzata da parte opposta;
-Condanna altresì la l pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_4
delle spese della fase monitoria, che si liquidano nella somma di euro
[...]
567,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge,
con attribuzione ai procuratori anticipatari;
-condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, Controparte_1
delle spese del presente procedimento di opposizione, che si liquidano in € 2.540,00
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a.
come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli, 22/12/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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