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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 102/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 102/2021, avente ad oggetto: Indebito soggettivo-
indebito oggettivo, riservata in decisione all'udienza del 05.11.2024 con concessione dei termini di legge, promossa da:
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., con sede in Piazza Umberto I n. 15, rappresentato e Parte_1
difeso dall' Avv. Pierfrancesco Cionfoli ) e dall'Avv. Paola C.F._1
Stracqualursi ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico, presso lo studio dei predetti difensori
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._3 Parte_1
alla via Quinto Tasciotti n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Santopietro
[...]
pagina 1 di 12 (C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso C.F._4
lo studio del predetto difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Alla luce di quanto osservato e precisato, si insiste per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo”
Per la parte convenuta (non rassegnate per l0dueinza di conclusioni e quindi come da atti di causa): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale/preliminare: A. accertare/dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per nullità della procura alle liti per i motivi sopra esposti;
B. Concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 del Tribunale di Cassino;
C. In via meramente subordinata, concedere la provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 1142/2020 del Tribunale di Cassino limitatamente alla parte di credito riconosciuta e non contestata pari ad € 5.841,06; - In via principale: A. Rigettare
l'opposizione del per i motivi sopra esposti;
B. Parte_1
Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 del Tribunale di Cassino e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 12.619,56 oltre interessi come richiesto nel ricorso, nonché € 145,50 per spese, € 540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, o comunque della diversa somma, maggiore o minore, che il
Giudice riterrà equo o di giustizia liquidare;
C. In ogni caso con vittoria di competenze
e spese di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto Ingiuntivo ritualmente notificato, il conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale per vedere revocare il decreto ingiuntivo n. 1142/2020, R.G. n.
3722/2020 emesso dal Tribunale di Cassino in data 16.11.2020.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva:
pagina 2 di 12 - con ricorso per decreto ingiuntivo datato 11.11.2020, il Dr. Controparte_1
richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Cassino, Giudice Dr. Eramo, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3722/2020 ingiunzione n. 1142/2020 per il pagamento della somma di € 12.619,56 oltre interessi come richiesto nel ricorso, nonché €
145,50 per spese, € 540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese forfettarie per legge e successive occorrende, nei confronti del
[...]
; Parte_1
- con la predetta ingiunzione il ricorrente otteneva il riconoscimento di tutte le somme a suo dire dovutegli dal Comune di a titolo di Parte_1
indennità di fine mandato, così come previsto dall'art. 82 del TUEL, per gli anni in cui lo stesso aveva ricoperto la carica di Sindaco, ovvero: dal 2000 al 2002 €
2.801,78; dal 2007 al 2012 € 4.855,99 e dal 2012 al 2017 € 4.961,79, per un totale di € 12.619,56;
- a sostegno delle proprie pretese lo stesso allegava le buste paga relative a tutti i su indicati anni nei quali aveva ricoperto la carica di Sindaco;
- dall'analisi delle buste paga in atti emergeva chiaramente che il ricorrente a titolo di indennità di funzione percepiva l'importo ridotto in misura del 50% rispetto a quanto stabilito dalla tabella A del D.M. n. 119 del 2000, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 82, I comma, del TUEL nei casi in cui gli amministratori locali, lavoratori dipendenti, non avevano richiesto l'aspettativa;
- l'odierno opposto non aveva richiesto alcuna aspettativa;
- di conseguenza, la somma che lo stesso doveva percepire a titolo di indennità di fine mandato per gli anni dal 2000 al 2002 doveva essere quantificata in complessivi € 2.169,12, poiché come indicato anche da controparte nel ricorso introduttivo per l'anno 2000 dovevano essere riconosciuti solamente 7 mesi di indennità (pari ad € 632,66), visto che il D.M. n. 119 del 2000 è entrato in vigore in data 28.05.2000; l'anno 2001 andava calcolato per intero (ovvero € 1.084,56) mentre per l'anno 2002 dovevano essere riconosciuti unicamente 5 mesi di pagina 3 di 12 indennità ( pari ad € 451,90) anziché l'intera annualità, in quanto il mandato amministrativo dell'odierno opposto si è concluso in data 28.05.2002;
- per il periodo dal 2000 al 2002 il Dr. non solo aveva percepito dal CP_1 Pt_1
la somma richiesta nuovamente ed ingiustamente con
[...] Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo, ma la medesima gli era stata corrisposta in misura nettamente superiore al dovuto;
- con Determinazione del 02.09.2002 n. 171 il , Parte_1
nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Controparte_2
provvedeva a liquidare all'odierno ricorrente la somma di € 6.145,84 a titolo di indennità di fine mandato, per la carica di Sindaco del Parte_1
incarico ricoperta sino al 28.05.2002;
- il suddetto importo risultava essere stato corrisposto all'opposto a mezzo bonifico in data 19.09.2002 ed altresì, quietanzato dallo stesso;
- nella su indicata determinazione si evinceva che gli importi spettanti al ricorrente per l'indennità di fine mandato relativa agli anni 2000 – 2002 venivano calcolati per intero, anziché nella corretta misura ridotta del 50%, come se lo stesso avesse in effetti richiesto l'aspettativa da lavoratore dipendente, circostanza mai verificatasi;
- dalle buste paga in atti prodotte da controparte emergeva che l'odierno opposto, in tutti gli anni in cui aveva ricoperto la carica di Sindaco del Comune di
[...]
, aveva sempre percepito un'indennità di funzione ridotta al Parte_1
50% rispetto all'importo stabilito dal D.M. n. 119 del 2000, in conformità a quanto previsto in materia dall'art. 82 del TUEL;
- di conseguenza, la somma pari ad € 3.976,72, ovvero la differenza tra l'importo corrisposto in data 19.09.2002 al ricorrente e l'importo effettivamente dovuto
(6.145,84 – 2.169,12) andava necessariamente calcolato e opportunamente scomputato dalle restanti somme dovute sempre a titolo di indennità di fine mandato per gli anni dal 2007 al 2012 e dal 2012 al 2017;
pagina 4 di 12 - preso in considerazione l'importo già percepito dal ricorrente, la somma ingiunta
(pari ad 12.619,56) doveva quindi essere ridotta non solo dell'importo di €
6.145,84, già corrisposto all'odierno opposto in misura maggiore al dovuto in data
19.09.2002, ma anche della somma pari ad € 632,66, importo corrispondente agli ulteriori 7 mesi di indennità di fine mandato erroneamente calcolati da controparte come dovuti per l'anno 2002 (2.801,78 – 2.169,12);
- all'odierno opposto per gli anni dal 2007 al 2012 e dal 2012 al 2017 in cui aveva ricoperto la carica di Sindaco del , andava Parte_1
riconosciuta un'indennità di fine mandato pari a complessivi € 5.841,06 in luogo della somma originariamente ed ingiustamente ingiunta;
Sulla base delle argomentazione esposte l'ente attore così concludeva: “Voglia L'On.le
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, per tutte le motivazioni sopra esposte accogliere la presente opposizione e per l'effetto così decidere: a)- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di indennità di fine mandato per il periodo dal 2000 al 2002 dal Comune di Parte_1
all'opposto; b)- accertare e dichiarare, per tutte le argomentazioni e ragioni su esposte, che la somma pari ad € 6.145,84, già corrisposta all'opposto in data 19.09.2002 in misura maggiore al dovuto, oltre che la somma pari ad € 632,66, siano correttamente scomputate dalla somma ingiunta;
c)- accertare e dichiarare che l'indennità di fine mandato per la carica di Sindaco ricoperta dall'opposto nei periodi dal 2007 al 2012 e dal 2012 al 2017 è da quantificarsi in complessivi € 5.841,06; d)- di conseguenza, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 1142/2020, R.G. n. 3722/2020 emesso dal Tribunale di Cassino in data
16.11.2020. Con vittoria di spese e dei compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Si costituiva nel presente giudizio d'appello chiedendo il rigetto della Controparte_1
spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e concludendo come sopra.
A sostegno della propria posizione il convenuto opposto deduceva: pagina 5 di 12 - il Dott. ricopriva per diversi anni la carica di Sindaco del Comune Controparte_1
di e precisamente: dal 1994 al 1998 (elezioni svolte in data Parte_1
12.06.1994); dal 1998 al 2002 (elezioni svolte in data 24.05.1998); dal 2007 al
2012 (elezioni svolte in data 27 e 28.05.2007); dal 2012 al 2017 (elezioni svolte in data 06 e 07.05.2012);
- il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) prevedeva che sindaci dei
Comuni percepissero una indennità mensile in virtù del disposto dell'art. 82 del predetto TUEL;
- a fine mandato i Sindaci uscenti percepivano anche una “indennità di fine mandato” pari ad una mensilità per ogni anno di mandato amministrativo;
- anche l'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 119 del 2000, recitava: “A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno”;
- al Dott. quale Sindaco del Comune di , spettava CP_1 Parte_1
l'indennità di fine mandato (per ogni mandato amministrativo espletato) nella misura prevista dalla predetta norma indennità che, però, non gli veniva mai corrisposta;
- dopo vari solleciti e lettere di messa in mora rimasti privi di riscontro, il CP_1
era costretto a presentare ricorso per decreto Ingiuntivo al Tribunale di Cassino in data 20.05.2020, procedimento iscritto al R.G. n. 3722/2020;
- in data 16.11.2020 il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice Dott. Eramo, emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 con il quale ingiungeva al
[...]
di pagare al ricorrente la somma di € 12.619,56 oltre Parte_1
interessi come richiesto nel ricorso, nonché € 145,50 per spese, € 540,00 per compensi professionali, oltre IVA, C.P.A. e spese forfettarie per legge e successive occorrende;
- l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 era nulla non solo per esser stata pagina 6 di 12 proposta e sottoscritta da un Avvocato NON incaricato con Delibera di Giunta dell'Ente, ma anche (e soprattutto) perché la procura alle liti veniva rilasciata congiuntamente ai difensori, senza alcuna previsione di poteri anche disgiuntamente esercitabili;
- l'opposizione promossa dal comune di era infondata e Parte_1
dilatoria;
- secondo la ricostruzione di controparte, il debito veniva, seppur in minima parte, pagato con la Determinazione n. 171 del 02.09.2002;
- tale atto, allegato nell'opposizione, non risultava avere alcun riscontro con i documenti contabili dell'Ente, non vi era alcun timbro, né tantomeno alcun protocollo, né, addirittura, la data del presunto parere di regolarità contabile;
- tale allegato non veniva certificato quale conforme all'originale scansionato al momento del deposito telematico e tale mancata attestazione rendeva inopponibile tale documento che formalmente si disconosceva senza alcun ulteriore supporto probatorio necessariamente richiesto per gli atti pubblici unitamente al mandato presuntivamente quietanzato;
- non era comunque possibile compensare le somme che la controparte riteneva aver erroneamente corrisposto in più;
- tale compensazione non era richiedibile per intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito, in quanto la ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. era soggetta al termine di prescrizione decennale.
Nel corso del giudizio di opposizione il creditore richiedeva la concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto. Con provvedimento del
14.10.2021 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
1142/2020 del 16.11.2020 emesso nel procedimento con n.r.g. 3722/2020, limitatamente alla somma di euro 9.817,78. Tale somma veniva effettivamente corrisposta nel corso del giudizio dal opponente. Pt_1
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata in parte e come tale va accolta. pagina 7 di 12 Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione formulata dal creditore opposto in punto di nullità dell'opposizione a D.I. per omessa sottoscrizione di entrambi i difensori della citazione in opposizione a D.I. in quanto firmata da un solo difensore, nonostante la presenza di una procura alle liti conferita congiuntamente a due difensori.
Se da un lato effettivamente la Sent. n. 1702 del 23 gennaio 2009 Cass. ha affermato che dai principi in tema di procura (articoli 83 e 365 del cpc) e di mandato e, in particolare, dall'articolo 1716, secondo comma, del codice civile – che disciplina l'ipotesi di pluralità di mandatari- discende che "se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione, ex art. 365 c.p.c., il ricorso non è validamente proposto ed è, quindi, inammissibile se sottoscritto da uno solo di essi", è d'altra parte vero che tale pronuncia riprende i dettami del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la contestuale indicazione di due avvocati nella procura denota il conferimento a entrambi del mandato difensivo, ma non implica che essi debbano operare congiuntamente, "salvo che ciò risulti da un'espressa manifestazione di volontà del mandante, che non è ravvisabile in una locuzione di stile, quale ad esempio, "in solido" o "in unione"(….); in mancanza di una espressa manifestazione di volontà del mandante, ovvero dell'obbligo di agire congiuntamente, il ricorso per cassazione è ammissibile anche se sottoscritto da uno solo dei difensori" (cfr Cassazione, sentenze 1016/1978, 4368/1997, 10111/1998).
Dunque, nel caso di specie si può ragionevolmente affermare che la procura alle liti rilasciata dall'opponente non può considerarsi espressamente congiunta in quanto caratterizzata da una mera formula di stile limitata a riportare la dicitura “unitamente” senza ulteriore espressa volontà del mandante volta a porre l'obbligo in capo ai due difensori di agire congiuntamente.
Nel merito, la pretesa del creditore opposto è in parte fondata. In particolare, deve pagina 8 di 12 intanto si condivide il contenuto dell'ordinanza del 14.10.2021 con la quale veniva concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto per la minor somma pari ad €.
9.817,78: “rilevato che la parte opponente non contesta di essere debitrice della somma di € 5.841,06; rilevato che, con riguardo alla maggior somma richiesta dalla parte opposta, la parte opponente ha depositato documentazione che - allo stato - appare idonea a provare il pagamento delle indennità dovute sino al 2002, mentre la tesi circa un indebito da poter opporre in compensazione appare preclusa dall'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla parte opposta”.
Infatti, alla somma non contestata dall'opponente pari ad €. 5.841,06, deve aggiungersi l'ulteriore somma pari ad €. 3.976,72 che l'opponente non può eccepire in compensazione attesa l'intervenuta prescrizione del
contro
-credito (derivante dal pagamento indebito della maggior somma da parte del in relazione Pt_1
all'indennità di fine mandato liquidata per la carica di Sindaco del Comune di
[...]
ricoperta sino al 28.05.2002) eccepita dall'opposto, atteso che la ripetizione Pt_1
dell'indebito ex art. 2033 c.c. è soggetta al termine di prescrizione decennale.
In merito alla rimanente somma pari ad €. 2.169,12 parte opposta sostiene che la documentazione prodotta dal comune opponente non sarebbe idonea alla prova dell'asserito avvenuto pagamento. Il ha versato in atti il mandato di pagamento Pt_1
numero 1486 allegato a detto documento, ovvero la determinazione n. 171 del
02.09.2002 del , ove risulta visibile il timbro Parte_1
dell'Istituto di credito (Banca popolare del Cassinate) attestante l'avvenuto pagamento in data 19.09.2002, la firma per quietanza dell'odierno opposto, la firma e l'indicazione del Responsabile del Servizio Finanziario nonché l'espresso riferimento alla determinazione n. 171 del 02.09.2002.
Il creditore opposto ha contestato la quietanza di pagamento apposta in calce al mandato di pagamento prodotto dall'ente comunale.
Facendo riferimento alla disciplina offerta dal codice di rito agli artt. 214 ess. c.p.c.
pagina 9 di 12 emerge che colui che intende disconoscere un documento ha l'onere di negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, e che la scrittura prodotta in giudizio si intende riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Nel caso di specie la contestazione della quietanza prodotta dal viene Pt_1
contestata nei termini che seguono:
“L'opposizione è infondata anche nel merito. Secondo la ricostruzione di controparte, il debito sarebbe stato, seppur in minima parte, pagato con la Determinazione n. 171 del
02.09.2002. Tale atto, allegato nell'opposizione, non risulta avere alcun riscontro con i documenti contabili dell'Ente, non essendovi alcun timbro, né tantomeno alcun protocollo, né, addirittura, la data del presunto parere di regolarità contabile. Peraltro tale allegato non è stato certificato quale conforme all'originale scansionato al momento del deposito telematico e tale mancata attestazione rende inopponibile tale documento che formalmente si disconosce senza alcun ulteriore supporto probatorio necessariamente richiesto per gli atti pubblici unitamente al mandato presuntivamente quietanzato.”
Invero ad avviso dello scrivente, parte opposta contesta la regolarità contabile della quietanza ma senza contestare specificamente di non avere mai ricevuto la somma in questione e di non avere mai apposto la firma che reca il nome di Controparte_1
apposta alla quietanza in calce al bonifico.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto recentemente modo di precisare che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al
pagina 10 di 12 determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n.
17313 del 17 giugno 2021).
Ciò posto in linea di principio , non essendo il disconoscimento della sottoscrizione avvenuto in modo specifico e con una contestazione inequivocabile riferita alla quietanza di pagamento essendo essa invece frammista ad altri tipi di contestazioni attinenti alla regolarità contabile della quietanza, l'eccezione per come sollevata non costituisce idonea contestazione della autenticità della sottoscrizione apposta alla quietanza di pagamento, sicché quest'ultima esplica tutti i suoi effetti quale prova del pagamento avvenuto da parte del debitore. Pt_1
Il versamento comunque avvenuto rende irrilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi nei confronti del terzo debitore, ogni forma di irregolarità contabile del mandato di pagamento emesso dallo stesso Pt_1
Pertanto deve ritenersi che rispetto alla maggior somma di euro 6.145,84 quietanzata riferibile alle somme versate in eccesso dal (peraltro non disconosciute come Pt_1
ricevute dall'opposto che ne ha eccepito la non compensazione per prescrizione) le spettanze dovute per l'anno 2000- 2002 da ritenersi pagate dal sono Pt_1
quantificabili in euro €. 2.169,12.
Va poi detratta l'ulteriore somma di euro pari ad € 632,66 relativamente all'annualità
2002 atteso che l'indennità mensile va decurtata proporzionalmente in ragione del fatto che il mandato di Sindaco cessava il 28.5.2002 e quindi sette mesi prima della fine dell'anno in corso.
Ne consegue che l'opposizione va accolta in parte e per l'effetto va revocato il Decreto
Ingiuntivo n. 1142/2020 del Tribunale di Cassino con condanna di parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro Controparte_1
9.817,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di ricezione del primo atto di messa in mora del 10.9.2013 in atti e riguardante il pagamento delle indennità per le quali non vi pagina 11 di 12 è stato pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'opposizione a Decreto Ingiuntivo n.
1142/2020 avanzata dal , così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 del
Tribunale di Cassino;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 9817,00 oltre interessi al tasso legale calcolati come in parte motiva.
- condanna l'opponente, , alla refusione in favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cassino, 28/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 102/2021, avente ad oggetto: Indebito soggettivo-
indebito oggettivo, riservata in decisione all'udienza del 05.11.2024 con concessione dei termini di legge, promossa da:
(P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t., con sede in Piazza Umberto I n. 15, rappresentato e Parte_1
difeso dall' Avv. Pierfrancesco Cionfoli ) e dall'Avv. Paola C.F._1
Stracqualursi ), elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico, presso lo studio dei predetti difensori
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
, (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._3 Parte_1
alla via Quinto Tasciotti n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivan Santopietro
[...]
pagina 1 di 12 (C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso C.F._4
lo studio del predetto difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Alla luce di quanto osservato e precisato, si insiste per
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo”
Per la parte convenuta (non rassegnate per l0dueinza di conclusioni e quindi come da atti di causa): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In via pregiudiziale/preliminare: A. accertare/dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione per nullità della procura alle liti per i motivi sopra esposti;
B. Concedere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 del Tribunale di Cassino;
C. In via meramente subordinata, concedere la provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 1142/2020 del Tribunale di Cassino limitatamente alla parte di credito riconosciuta e non contestata pari ad € 5.841,06; - In via principale: A. Rigettare
l'opposizione del per i motivi sopra esposti;
B. Parte_1
Confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 del Tribunale di Cassino e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 12.619,56 oltre interessi come richiesto nel ricorso, nonché € 145,50 per spese, € 540,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, o comunque della diversa somma, maggiore o minore, che il
Giudice riterrà equo o di giustizia liquidare;
C. In ogni caso con vittoria di competenze
e spese di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto Ingiuntivo ritualmente notificato, il conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 Controparte_1
all'intestato Tribunale per vedere revocare il decreto ingiuntivo n. 1142/2020, R.G. n.
3722/2020 emesso dal Tribunale di Cassino in data 16.11.2020.
A sostegno delle proprie ragioni parte attrice deduceva:
pagina 2 di 12 - con ricorso per decreto ingiuntivo datato 11.11.2020, il Dr. Controparte_1
richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Cassino, Giudice Dr. Eramo, nell'ambito del procedimento R.G. n. 3722/2020 ingiunzione n. 1142/2020 per il pagamento della somma di € 12.619,56 oltre interessi come richiesto nel ricorso, nonché €
145,50 per spese, € 540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese forfettarie per legge e successive occorrende, nei confronti del
[...]
; Parte_1
- con la predetta ingiunzione il ricorrente otteneva il riconoscimento di tutte le somme a suo dire dovutegli dal Comune di a titolo di Parte_1
indennità di fine mandato, così come previsto dall'art. 82 del TUEL, per gli anni in cui lo stesso aveva ricoperto la carica di Sindaco, ovvero: dal 2000 al 2002 €
2.801,78; dal 2007 al 2012 € 4.855,99 e dal 2012 al 2017 € 4.961,79, per un totale di € 12.619,56;
- a sostegno delle proprie pretese lo stesso allegava le buste paga relative a tutti i su indicati anni nei quali aveva ricoperto la carica di Sindaco;
- dall'analisi delle buste paga in atti emergeva chiaramente che il ricorrente a titolo di indennità di funzione percepiva l'importo ridotto in misura del 50% rispetto a quanto stabilito dalla tabella A del D.M. n. 119 del 2000, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 82, I comma, del TUEL nei casi in cui gli amministratori locali, lavoratori dipendenti, non avevano richiesto l'aspettativa;
- l'odierno opposto non aveva richiesto alcuna aspettativa;
- di conseguenza, la somma che lo stesso doveva percepire a titolo di indennità di fine mandato per gli anni dal 2000 al 2002 doveva essere quantificata in complessivi € 2.169,12, poiché come indicato anche da controparte nel ricorso introduttivo per l'anno 2000 dovevano essere riconosciuti solamente 7 mesi di indennità (pari ad € 632,66), visto che il D.M. n. 119 del 2000 è entrato in vigore in data 28.05.2000; l'anno 2001 andava calcolato per intero (ovvero € 1.084,56) mentre per l'anno 2002 dovevano essere riconosciuti unicamente 5 mesi di pagina 3 di 12 indennità ( pari ad € 451,90) anziché l'intera annualità, in quanto il mandato amministrativo dell'odierno opposto si è concluso in data 28.05.2002;
- per il periodo dal 2000 al 2002 il Dr. non solo aveva percepito dal CP_1 Pt_1
la somma richiesta nuovamente ed ingiustamente con
[...] Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo, ma la medesima gli era stata corrisposta in misura nettamente superiore al dovuto;
- con Determinazione del 02.09.2002 n. 171 il , Parte_1
nella persona del Responsabile del Servizio Finanziario Sig. Controparte_2
provvedeva a liquidare all'odierno ricorrente la somma di € 6.145,84 a titolo di indennità di fine mandato, per la carica di Sindaco del Parte_1
incarico ricoperta sino al 28.05.2002;
- il suddetto importo risultava essere stato corrisposto all'opposto a mezzo bonifico in data 19.09.2002 ed altresì, quietanzato dallo stesso;
- nella su indicata determinazione si evinceva che gli importi spettanti al ricorrente per l'indennità di fine mandato relativa agli anni 2000 – 2002 venivano calcolati per intero, anziché nella corretta misura ridotta del 50%, come se lo stesso avesse in effetti richiesto l'aspettativa da lavoratore dipendente, circostanza mai verificatasi;
- dalle buste paga in atti prodotte da controparte emergeva che l'odierno opposto, in tutti gli anni in cui aveva ricoperto la carica di Sindaco del Comune di
[...]
, aveva sempre percepito un'indennità di funzione ridotta al Parte_1
50% rispetto all'importo stabilito dal D.M. n. 119 del 2000, in conformità a quanto previsto in materia dall'art. 82 del TUEL;
- di conseguenza, la somma pari ad € 3.976,72, ovvero la differenza tra l'importo corrisposto in data 19.09.2002 al ricorrente e l'importo effettivamente dovuto
(6.145,84 – 2.169,12) andava necessariamente calcolato e opportunamente scomputato dalle restanti somme dovute sempre a titolo di indennità di fine mandato per gli anni dal 2007 al 2012 e dal 2012 al 2017;
pagina 4 di 12 - preso in considerazione l'importo già percepito dal ricorrente, la somma ingiunta
(pari ad 12.619,56) doveva quindi essere ridotta non solo dell'importo di €
6.145,84, già corrisposto all'odierno opposto in misura maggiore al dovuto in data
19.09.2002, ma anche della somma pari ad € 632,66, importo corrispondente agli ulteriori 7 mesi di indennità di fine mandato erroneamente calcolati da controparte come dovuti per l'anno 2002 (2.801,78 – 2.169,12);
- all'odierno opposto per gli anni dal 2007 al 2012 e dal 2012 al 2017 in cui aveva ricoperto la carica di Sindaco del , andava Parte_1
riconosciuta un'indennità di fine mandato pari a complessivi € 5.841,06 in luogo della somma originariamente ed ingiustamente ingiunta;
Sulla base delle argomentazione esposte l'ente attore così concludeva: “Voglia L'On.le
Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, per tutte le motivazioni sopra esposte accogliere la presente opposizione e per l'effetto così decidere: a)- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di indennità di fine mandato per il periodo dal 2000 al 2002 dal Comune di Parte_1
all'opposto; b)- accertare e dichiarare, per tutte le argomentazioni e ragioni su esposte, che la somma pari ad € 6.145,84, già corrisposta all'opposto in data 19.09.2002 in misura maggiore al dovuto, oltre che la somma pari ad € 632,66, siano correttamente scomputate dalla somma ingiunta;
c)- accertare e dichiarare che l'indennità di fine mandato per la carica di Sindaco ricoperta dall'opposto nei periodi dal 2007 al 2012 e dal 2012 al 2017 è da quantificarsi in complessivi € 5.841,06; d)- di conseguenza, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto
Ingiuntivo n. 1142/2020, R.G. n. 3722/2020 emesso dal Tribunale di Cassino in data
16.11.2020. Con vittoria di spese e dei compensi di causa da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari”.
Si costituiva nel presente giudizio d'appello chiedendo il rigetto della Controparte_1
spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e concludendo come sopra.
A sostegno della propria posizione il convenuto opposto deduceva: pagina 5 di 12 - il Dott. ricopriva per diversi anni la carica di Sindaco del Comune Controparte_1
di e precisamente: dal 1994 al 1998 (elezioni svolte in data Parte_1
12.06.1994); dal 1998 al 2002 (elezioni svolte in data 24.05.1998); dal 2007 al
2012 (elezioni svolte in data 27 e 28.05.2007); dal 2012 al 2017 (elezioni svolte in data 06 e 07.05.2012);
- il Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) prevedeva che sindaci dei
Comuni percepissero una indennità mensile in virtù del disposto dell'art. 82 del predetto TUEL;
- a fine mandato i Sindaci uscenti percepivano anche una “indennità di fine mandato” pari ad una mensilità per ogni anno di mandato amministrativo;
- anche l'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 119 del 2000, recitava: “A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno”;
- al Dott. quale Sindaco del Comune di , spettava CP_1 Parte_1
l'indennità di fine mandato (per ogni mandato amministrativo espletato) nella misura prevista dalla predetta norma indennità che, però, non gli veniva mai corrisposta;
- dopo vari solleciti e lettere di messa in mora rimasti privi di riscontro, il CP_1
era costretto a presentare ricorso per decreto Ingiuntivo al Tribunale di Cassino in data 20.05.2020, procedimento iscritto al R.G. n. 3722/2020;
- in data 16.11.2020 il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice Dott. Eramo, emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 con il quale ingiungeva al
[...]
di pagare al ricorrente la somma di € 12.619,56 oltre Parte_1
interessi come richiesto nel ricorso, nonché € 145,50 per spese, € 540,00 per compensi professionali, oltre IVA, C.P.A. e spese forfettarie per legge e successive occorrende;
- l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 era nulla non solo per esser stata pagina 6 di 12 proposta e sottoscritta da un Avvocato NON incaricato con Delibera di Giunta dell'Ente, ma anche (e soprattutto) perché la procura alle liti veniva rilasciata congiuntamente ai difensori, senza alcuna previsione di poteri anche disgiuntamente esercitabili;
- l'opposizione promossa dal comune di era infondata e Parte_1
dilatoria;
- secondo la ricostruzione di controparte, il debito veniva, seppur in minima parte, pagato con la Determinazione n. 171 del 02.09.2002;
- tale atto, allegato nell'opposizione, non risultava avere alcun riscontro con i documenti contabili dell'Ente, non vi era alcun timbro, né tantomeno alcun protocollo, né, addirittura, la data del presunto parere di regolarità contabile;
- tale allegato non veniva certificato quale conforme all'originale scansionato al momento del deposito telematico e tale mancata attestazione rendeva inopponibile tale documento che formalmente si disconosceva senza alcun ulteriore supporto probatorio necessariamente richiesto per gli atti pubblici unitamente al mandato presuntivamente quietanzato;
- non era comunque possibile compensare le somme che la controparte riteneva aver erroneamente corrisposto in più;
- tale compensazione non era richiedibile per intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito, in quanto la ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. era soggetta al termine di prescrizione decennale.
Nel corso del giudizio di opposizione il creditore richiedeva la concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto. Con provvedimento del
14.10.2021 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.
1142/2020 del 16.11.2020 emesso nel procedimento con n.r.g. 3722/2020, limitatamente alla somma di euro 9.817,78. Tale somma veniva effettivamente corrisposta nel corso del giudizio dal opponente. Pt_1
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata in parte e come tale va accolta. pagina 7 di 12 Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione formulata dal creditore opposto in punto di nullità dell'opposizione a D.I. per omessa sottoscrizione di entrambi i difensori della citazione in opposizione a D.I. in quanto firmata da un solo difensore, nonostante la presenza di una procura alle liti conferita congiuntamente a due difensori.
Se da un lato effettivamente la Sent. n. 1702 del 23 gennaio 2009 Cass. ha affermato che dai principi in tema di procura (articoli 83 e 365 del cpc) e di mandato e, in particolare, dall'articolo 1716, secondo comma, del codice civile – che disciplina l'ipotesi di pluralità di mandatari- discende che "se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione, ex art. 365 c.p.c., il ricorso non è validamente proposto ed è, quindi, inammissibile se sottoscritto da uno solo di essi", è d'altra parte vero che tale pronuncia riprende i dettami del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la contestuale indicazione di due avvocati nella procura denota il conferimento a entrambi del mandato difensivo, ma non implica che essi debbano operare congiuntamente, "salvo che ciò risulti da un'espressa manifestazione di volontà del mandante, che non è ravvisabile in una locuzione di stile, quale ad esempio, "in solido" o "in unione"(….); in mancanza di una espressa manifestazione di volontà del mandante, ovvero dell'obbligo di agire congiuntamente, il ricorso per cassazione è ammissibile anche se sottoscritto da uno solo dei difensori" (cfr Cassazione, sentenze 1016/1978, 4368/1997, 10111/1998).
Dunque, nel caso di specie si può ragionevolmente affermare che la procura alle liti rilasciata dall'opponente non può considerarsi espressamente congiunta in quanto caratterizzata da una mera formula di stile limitata a riportare la dicitura “unitamente” senza ulteriore espressa volontà del mandante volta a porre l'obbligo in capo ai due difensori di agire congiuntamente.
Nel merito, la pretesa del creditore opposto è in parte fondata. In particolare, deve pagina 8 di 12 intanto si condivide il contenuto dell'ordinanza del 14.10.2021 con la quale veniva concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto per la minor somma pari ad €.
9.817,78: “rilevato che la parte opponente non contesta di essere debitrice della somma di € 5.841,06; rilevato che, con riguardo alla maggior somma richiesta dalla parte opposta, la parte opponente ha depositato documentazione che - allo stato - appare idonea a provare il pagamento delle indennità dovute sino al 2002, mentre la tesi circa un indebito da poter opporre in compensazione appare preclusa dall'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla parte opposta”.
Infatti, alla somma non contestata dall'opponente pari ad €. 5.841,06, deve aggiungersi l'ulteriore somma pari ad €. 3.976,72 che l'opponente non può eccepire in compensazione attesa l'intervenuta prescrizione del
contro
-credito (derivante dal pagamento indebito della maggior somma da parte del in relazione Pt_1
all'indennità di fine mandato liquidata per la carica di Sindaco del Comune di
[...]
ricoperta sino al 28.05.2002) eccepita dall'opposto, atteso che la ripetizione Pt_1
dell'indebito ex art. 2033 c.c. è soggetta al termine di prescrizione decennale.
In merito alla rimanente somma pari ad €. 2.169,12 parte opposta sostiene che la documentazione prodotta dal comune opponente non sarebbe idonea alla prova dell'asserito avvenuto pagamento. Il ha versato in atti il mandato di pagamento Pt_1
numero 1486 allegato a detto documento, ovvero la determinazione n. 171 del
02.09.2002 del , ove risulta visibile il timbro Parte_1
dell'Istituto di credito (Banca popolare del Cassinate) attestante l'avvenuto pagamento in data 19.09.2002, la firma per quietanza dell'odierno opposto, la firma e l'indicazione del Responsabile del Servizio Finanziario nonché l'espresso riferimento alla determinazione n. 171 del 02.09.2002.
Il creditore opposto ha contestato la quietanza di pagamento apposta in calce al mandato di pagamento prodotto dall'ente comunale.
Facendo riferimento alla disciplina offerta dal codice di rito agli artt. 214 ess. c.p.c.
pagina 9 di 12 emerge che colui che intende disconoscere un documento ha l'onere di negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, e che la scrittura prodotta in giudizio si intende riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Nel caso di specie la contestazione della quietanza prodotta dal viene Pt_1
contestata nei termini che seguono:
“L'opposizione è infondata anche nel merito. Secondo la ricostruzione di controparte, il debito sarebbe stato, seppur in minima parte, pagato con la Determinazione n. 171 del
02.09.2002. Tale atto, allegato nell'opposizione, non risulta avere alcun riscontro con i documenti contabili dell'Ente, non essendovi alcun timbro, né tantomeno alcun protocollo, né, addirittura, la data del presunto parere di regolarità contabile. Peraltro tale allegato non è stato certificato quale conforme all'originale scansionato al momento del deposito telematico e tale mancata attestazione rende inopponibile tale documento che formalmente si disconosce senza alcun ulteriore supporto probatorio necessariamente richiesto per gli atti pubblici unitamente al mandato presuntivamente quietanzato.”
Invero ad avviso dello scrivente, parte opposta contesta la regolarità contabile della quietanza ma senza contestare specificamente di non avere mai ricevuto la somma in questione e di non avere mai apposto la firma che reca il nome di Controparte_1
apposta alla quietanza in calce al bonifico.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto recentemente modo di precisare che “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al
pagina 10 di 12 determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n.
17313 del 17 giugno 2021).
Ciò posto in linea di principio , non essendo il disconoscimento della sottoscrizione avvenuto in modo specifico e con una contestazione inequivocabile riferita alla quietanza di pagamento essendo essa invece frammista ad altri tipi di contestazioni attinenti alla regolarità contabile della quietanza, l'eccezione per come sollevata non costituisce idonea contestazione della autenticità della sottoscrizione apposta alla quietanza di pagamento, sicché quest'ultima esplica tutti i suoi effetti quale prova del pagamento avvenuto da parte del debitore. Pt_1
Il versamento comunque avvenuto rende irrilevanti ai fini dell'adempimento degli obblighi nei confronti del terzo debitore, ogni forma di irregolarità contabile del mandato di pagamento emesso dallo stesso Pt_1
Pertanto deve ritenersi che rispetto alla maggior somma di euro 6.145,84 quietanzata riferibile alle somme versate in eccesso dal (peraltro non disconosciute come Pt_1
ricevute dall'opposto che ne ha eccepito la non compensazione per prescrizione) le spettanze dovute per l'anno 2000- 2002 da ritenersi pagate dal sono Pt_1
quantificabili in euro €. 2.169,12.
Va poi detratta l'ulteriore somma di euro pari ad € 632,66 relativamente all'annualità
2002 atteso che l'indennità mensile va decurtata proporzionalmente in ragione del fatto che il mandato di Sindaco cessava il 28.5.2002 e quindi sette mesi prima della fine dell'anno in corso.
Ne consegue che l'opposizione va accolta in parte e per l'effetto va revocato il Decreto
Ingiuntivo n. 1142/2020 del Tribunale di Cassino con condanna di parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro Controparte_1
9.817,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di ricezione del primo atto di messa in mora del 10.9.2013 in atti e riguardante il pagamento delle indennità per le quali non vi pagina 11 di 12 è stato pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente, pronunziando sull'opposizione a Decreto Ingiuntivo n.
1142/2020 avanzata dal , così provvede: Parte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1142/2020 del
Tribunale di Cassino;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 9817,00 oltre interessi al tasso legale calcolati come in parte motiva.
- condanna l'opponente, , alla refusione in favore di Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Cassino, 28/04/2025.
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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