Versione
1 ottobre 1967
1 ottobre 1967
Art. 23. Teatri e locali
I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita'.
I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita'.
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- 1. Fondazioni lirico-sinfoniche: no all’affidamento in houseAccesso limitatoFrancesco Logiudice · https://www.altalex.com/ · 17 dicembre 2008 · 9.747158
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/04/2012, n. 2256Provvedimento: […] Nell'affidare alla NE RU l'uso e la gestione del Teatro Piccinni il Comune di Bari (deliberazione giuntale 10 giugno 2006 n. 516) ha esplicitato un duplice ordine di ragioni: la natura di ente senza fine di lucro della fondazione e l'obbligo, discendente dall'art. 23 della legge n. 800 del 1967, di mettere a disposizione dell'ente lirico e/o dell'istituzione concertistica avente sede nel territorio comunale i teatri e i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, individuando a tale scopo il predetto teatro.Leggi di più...
- affidamento in house·
- art. 2697 c.c.·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- art. 35 d.lgs. n. 80/98·
- risarcimento danni·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- art. 23 legge n. 800/1967·
- perdita di chance·
- mancata indizione di gara·
- art. 2043 c.c.·
- quantificazione del danno·
- art. 113 t.u.e.l.