Articolo 23 della Legge 14 agosto 1967, n. 800
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 ottobre 1967
Art. 23. Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita'.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1967
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