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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/09/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Sofia Gancitano Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n. 96/2025, sub. 1 PU;
udita la relazione del Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di
C.F. e P. IVA ), con sede in Solesino Controparte_1 P.IVA_1
(PD), via IV Novembre, 409, in persona del legale rappresentante pro tempore
Su ricorso proposto da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_2 con sede in Solesino (PD), Piazza Armando Diaz, 7 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Gobbo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Treviso, Via D. Monterumici,
8
Motivi della decisione
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Solesino (PD), Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il ricorso e il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, in data 30.07.2025.
1 Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma di € 63.633,43 per fornitura merci, in forza del Decreto Ingiuntivo n. 777 dell'11.11.2024 (R.G. 1729/2024), notificato in data 13.11.2024 e successivo precetto.
L'impresa resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, in quanto esercita l'attività di commercio di prodotti alimentari come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso e dell'esposizione CP_ debitoria riferita dall' (€ 1.320,13 già in riscossione) e dall'Agenzia delle Entrate (€
574.950,51 oltre interessi).
Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, richiamati dall'art. 121 CCII ai fini dell'assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale, si rileva che il possesso congiunto di tali requisiti deve essere riferito ai “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore”. Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare
(Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo. Dall'istruttoria svolta ex officio è emerso che l'esposizione debitoria complessiva attuale supera il limite di € 500.000,00 richiesto dall'art. 2, lett. d), n. 3 CCII.
Infatti, come richiamato al precedente punto 5), già il solo debito nei confronti di Agenzia delle
Entrate ammonta ad € 574.950,51 oltre interessi (come risulta dall'istruttoria ex officio svolta)
e dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'anno 2022 (doc. 9 ricorrente) emergono debiti complessivi per € 774.698,00.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, va osservato che lo stato di insolvenza della resistente risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero del credito della ricorrente, posto che dal verbale di pignoramento mobiliare risulta
2 insussistente il numero civico indicato come indirizzo della sede dell'impresa (cfr. doc. 8 ricorrente); 2) dall'ingente esposizione debitoria anche nei confronti degli enti pubblici;
3) dal mancato deposito del bilancio successivamente al 2022. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di irreversibile incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Sussistono, dunque, i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
Tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
C.F. e P. IVA ), con sede in Solesino Controparte_1 P.IVA_1
(PD), via IV Novembre, 409, in persona del legale rappresentante pro tempore
NOMINA
Giudice delegato, la dott.ssa Sofia Gancitano
NOMINA
Curatore la dott.ssa , che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Stabilisce il giorno 14.01.2026, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della resistente.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del 2002.
4 Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data 15.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Sofia Gancitano Giudice relatore dott. Marco Pesoli Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n. 96/2025, sub. 1 PU;
udita la relazione del Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa della liquidazione giudiziale di
C.F. e P. IVA ), con sede in Solesino Controparte_1 P.IVA_1
(PD), via IV Novembre, 409, in persona del legale rappresentante pro tempore
Su ricorso proposto da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_2 con sede in Solesino (PD), Piazza Armando Diaz, 7 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea
Gobbo elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Treviso, Via D. Monterumici,
8
Motivi della decisione
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un., n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) - sita a Solesino (PD), Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Il ricorso e il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, in data 30.07.2025.
1 Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, creditrice della somma di € 63.633,43 per fornitura merci, in forza del Decreto Ingiuntivo n. 777 dell'11.11.2024 (R.G. 1729/2024), notificato in data 13.11.2024 e successivo precetto.
L'impresa resistente è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, in quanto esercita l'attività di commercio di prodotti alimentari come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso e dell'esposizione CP_ debitoria riferita dall' (€ 1.320,13 già in riscossione) e dall'Agenzia delle Entrate (€
574.950,51 oltre interessi).
Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII, richiamati dall'art. 121 CCII ai fini dell'assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale, si rileva che il possesso congiunto di tali requisiti deve essere riferito ai “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore”. Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare
(Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII. La società intimata, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo. Dall'istruttoria svolta ex officio è emerso che l'esposizione debitoria complessiva attuale supera il limite di € 500.000,00 richiesto dall'art. 2, lett. d), n. 3 CCII.
Infatti, come richiamato al precedente punto 5), già il solo debito nei confronti di Agenzia delle
Entrate ammonta ad € 574.950,51 oltre interessi (come risulta dall'istruttoria ex officio svolta)
e dall'ultimo bilancio depositato, riferito all'anno 2022 (doc. 9 ricorrente) emergono debiti complessivi per € 774.698,00.
Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, va osservato che lo stato di insolvenza della resistente risulta desumibile: 1) dall'esito infruttuoso del tentativo di recupero del credito della ricorrente, posto che dal verbale di pignoramento mobiliare risulta
2 insussistente il numero civico indicato come indirizzo della sede dell'impresa (cfr. doc. 8 ricorrente); 2) dall'ingente esposizione debitoria anche nei confronti degli enti pubblici;
3) dal mancato deposito del bilancio successivamente al 2022. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di irreversibile incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Sussistono, dunque, i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
Tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
C.F. e P. IVA ), con sede in Solesino Controparte_1 P.IVA_1
(PD), via IV Novembre, 409, in persona del legale rappresentante pro tempore
NOMINA
Giudice delegato, la dott.ssa Sofia Gancitano
NOMINA
Curatore la dott.ssa , che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
3 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Stabilisce il giorno 14.01.2026, ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma 3, CCII.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della resistente.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del 2002.
4 Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data 15.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sofia Gancitano Paola Di Francesco
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