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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MIGLIOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8420/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consiglio Ordine Avvocati Napoli - 80013690633
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90021070 36 QUOTA ALBO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17600/2025 depositato il 16/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, avv, Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.07120259002107036/000 relativamente alla ivi sottesa cartella di pagamento recante numero finale
31650000 riguardante la quota di iscrizione all'Albo degli avvocati per l'anno 2019 per un importo di euro 204, 38.
A sostegno del proposto gravame l'interessato deduce l'insussistenza dell'obbligazione de qua, avendo il medesimo provveduto al pagamento del contributo COA in data 21/7/2022, come da MAV di pagamento di euro 170,00.
Si è costituita in giudizio con controdeduzioni ADER
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie difensive ad ulteriore supporto delle tesi esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita ad avviso del giudicante positivo apprezzamento in ragione della infondatezza delle censure ivi esposte
Parte ricorrente afferma di aver versato la quota COA per l'anno 2019 e oppone così a ben vedere quella che ritiene essere una causa stintiva dell'obbligazione di pagamento in questione.
Così non è .
Infatti il ricorrente avvocato con il pagamento effettuato ha solo in parte estinto il debito giacchè ha versato un importo di euro 170,00, ma l'importo dovuto, cioè quello recato dagli atti tributari qui in discussione è di 204, 38 e cioè quello indicato ella cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento che non fa altro che sollecitare detto versamento e detta cartella, pure notificata in data 21/11/219 non risulta essere stata gravata.
Insoma se da un punto di vista sostanziale il ricorrente ha provveduto a versare il COA anno 2019, in realtà qui il debito dovuto è quello di euro 204, 38, importo dal quale dovrà essere detratta la somma versata, ma per la restante parte rimane in piedi la pretesa avanzata con la cartolina esattoriale prima e l'intimazione di pagamento poi.
Il ricorso, in quanto infondato, va respinto
Nulla per le sese di causa
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MIGLIOZZI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8420/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Riscossione - Roma - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consiglio Ordine Avvocati Napoli - 80013690633
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90021070 36 QUOTA ALBO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 17600/2025 depositato il 16/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, avv, Ricorrente 1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n.07120259002107036/000 relativamente alla ivi sottesa cartella di pagamento recante numero finale
31650000 riguardante la quota di iscrizione all'Albo degli avvocati per l'anno 2019 per un importo di euro 204, 38.
A sostegno del proposto gravame l'interessato deduce l'insussistenza dell'obbligazione de qua, avendo il medesimo provveduto al pagamento del contributo COA in data 21/7/2022, come da MAV di pagamento di euro 170,00.
Si è costituita in giudizio con controdeduzioni ADER
Parte ricorrente ha poi prodotto memorie difensive ad ulteriore supporto delle tesi esposte nell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita ad avviso del giudicante positivo apprezzamento in ragione della infondatezza delle censure ivi esposte
Parte ricorrente afferma di aver versato la quota COA per l'anno 2019 e oppone così a ben vedere quella che ritiene essere una causa stintiva dell'obbligazione di pagamento in questione.
Così non è .
Infatti il ricorrente avvocato con il pagamento effettuato ha solo in parte estinto il debito giacchè ha versato un importo di euro 170,00, ma l'importo dovuto, cioè quello recato dagli atti tributari qui in discussione è di 204, 38 e cioè quello indicato ella cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento che non fa altro che sollecitare detto versamento e detta cartella, pure notificata in data 21/11/219 non risulta essere stata gravata.
Insoma se da un punto di vista sostanziale il ricorrente ha provveduto a versare il COA anno 2019, in realtà qui il debito dovuto è quello di euro 204, 38, importo dal quale dovrà essere detratta la somma versata, ma per la restante parte rimane in piedi la pretesa avanzata con la cartolina esattoriale prima e l'intimazione di pagamento poi.
Il ricorso, in quanto infondato, va respinto
Nulla per le sese di causa
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.